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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2024, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Daniela Pellingra Consigliere rel.
dr. Maria Letizia Barone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] in Parte_1 C.F._1
data 03/12/1943, con il patrocinio dell'avv. NICOSIA GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA N. RICCIO 85 TRAPANI,
parte appellante
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VULPITTA GIULIO e con ele- P.IVA_1
zione di domicilio in Via Lungomare Dante Alighieri nr 20 91016 Erice
Casa Santa
parte appellata
Corte di Appello di Palermo
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
sentenza n.642/2018 in data 19/06/2018 del Tribunale di Trapani
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: come da note telematiche sostitutive dell'udienza in data 20 marzo 2024
Conclusioni per la parte appellata: come da note sostitutive dell'udienza in data 20 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 19 giugno 2018, il Tribunale monocratico di Tra-
pani rigettava la domanda risarcitoria proposta, ex art. 2051 c.c., da
[...]
nei confronti del in relazione all'incidente oc- Pt_1 Controparte_1
corso all'attrice in data 20 febbraio 2014, allorquando, alle ore 19,00, men-
tre la stessa percorreva a piedi la via Giovanni Sesta, era rovinata a terra a causa di un'”anomalia del manto stradale” procurandosi una frattura al pol-
so, che le aveva lasciato esiti permanenti.
2. Condannava, di conseguenza, l'attrice al pagamento delle spese proces-
suali.
3. Osservava, il Tribunale, che non erano state dimostrate le modalità di verificazione dell'infortunio, posto che, dalle dichiarazioni testimoniali ac-
quisite, non era possibile stabilire un nesso eziologico tra la caduta e l'”anomalia del manto stradale”, così come dedotto nell'atto di citazione.
- 2 - Corte di Appello di Palermo
4. Procedeva, il decidente, ad una analisi critica specifica delle assunte te-
stimonianze, non sottacendo che la condotta della vittima non sembrava improntata alla necessaria prudenza dettata dalle condizioni di tempo e di luogo in costanza delle quali si era verificato il fatto.
Pt_
5. Avverso tale decisione, non notificata, proponeva appello la .
6. Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
7. All'esito del deposito telematico di note scritte sostitutive dell'udienza in data 20 marzo 2024, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8. Con la proposta impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea e carente ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, che avrebbe, così, violato gli artt. 116 e 132 c.p.c.
9. Sul punto, si deduce, invero, la “diretta ed esclusiva responsabilità del
, ex art. 2051 c.c., censurandosi la parte di sentenza in Controparte_1
cui si afferma che le “ricostruzioni testimoniali mancano nell'individuazione dello specifico antecedente causale della caduta, ovve-
Pt_ ro del punto esatto in cui ebbe esordio la caduta della sig.ra ”
10. Il gravame non è fondato.
11. Va, anzitutto, rilevato che, alla luce delle ritrazioni fotografiche in atti
(vedi fascicolo telematico di primo grado della parte attrice), la cosiddetta
“buca” alla quale si fa riferimento non sembra un semplice avvallamento del manto stradale (come riferito dalla teste ), constando di una ve- Tes_1
ra e propria apertura del medesimo (dovuta ad una “spaccatura” del suolo)
in zona prossima al centro della carreggiata stradale destinata al transito dei veicoli.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Pt_ 12. Secondo le testimonianze in atti - provenienti dalla nipote dell' e dal marito della prima - la caduta si sarebbe verificata mentre la pedone si trovava a percorrere tale tratto di carreggiata, non risultando, però, che la stessa fosse in fase di attraversamento della strada verso il marciapiede.
13. Tanto premesso in punto di fatto, soltanto la teste , secondo Tes_1
quanto risulta dal tenore delle anzidette testimonianze, sarebbe stata vicina
Pt_ alla al momento della caduta , poiché la seguiva a piedi;
il teste Tes_2
sarebbe, invece, sopraggiunto dopo l'infortunio, per soccorrere l'appellante.
14. Le dichiarazioni di quest'ultimo (“quando ho soccorso la zia ho visto che c'era una buca” ad un metro circa di distanza dal marciapiede), dun- que, anche per la loro genericità in ordine alla descrizione della “buca” di che trattasi, non possono essere utili al fine di dimostrare la dinamica dell'incidente.
15. Ma neanche la testimonianza , come richiamata Tes_1
dall'appellante, risulta utile per chiarire le modalità dell'infortunio: la stes-
sa infatti non è intrinsecamente attendibile – come accennato dal primo
Giudice – poiché il descritto “volo in avanti” della danneggiata non appare logicamente compatibile con la contestuale dichiarazione della teste secon-
do cui, nello stato di quiete, “questa buca si trovava sotto mia zia”.
16. A ciò va aggiunta anche la carente descrizione delle caratteristiche del-
la “buca” in questione da parte della teste in considerazione: lacuna, que-
sta, che incide sfavorevolmente sulla prova in ordine alla ricostruzione del-
le cause dell'evento di danno.
17. Non può pertanto concludersi, come vorrebbe l'appellante, che entram-
- 4 - Corte di Appello di Palermo bi i testi abbiano individuato “il punto esatto” della caduta e che il Tribuna-
le abbia commesso le sopra indicate violazioni di legge.
18. Il proposto appello va, per conseguenza, rigettato anche relativamente al capo riguardante le spese processuali - informato correttamente al prin-
cipio della soccombenza - appalesandosi del tutto generico il motivo sull'ammontare di tali spese.
19. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano, in ap-
plicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n.
55 del 2014, in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nel-
la misura di legge.
20. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo, per la parte appellante, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza resa Parte_1 Controparte_1
tra le parti il 19 giugno 2018 dal Tribunale di Trapani;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di leg-
ge, a favore del Controparte_1
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
- 5 - Corte di Appello di Palermo Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-
vile della Corte di Appello, il 2 luglio 2024
Firmato digitalmente dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Daniela Pellingra
- 6 - Corte di Appello di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Daniela Pellingra Consigliere rel.
dr. Maria Letizia Barone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] in Parte_1 C.F._1
data 03/12/1943, con il patrocinio dell'avv. NICOSIA GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA N. RICCIO 85 TRAPANI,
parte appellante
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VULPITTA GIULIO e con ele- P.IVA_1
zione di domicilio in Via Lungomare Dante Alighieri nr 20 91016 Erice
Casa Santa
parte appellata
Corte di Appello di Palermo
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
sentenza n.642/2018 in data 19/06/2018 del Tribunale di Trapani
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: come da note telematiche sostitutive dell'udienza in data 20 marzo 2024
Conclusioni per la parte appellata: come da note sostitutive dell'udienza in data 20 marzo 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 19 giugno 2018, il Tribunale monocratico di Tra-
pani rigettava la domanda risarcitoria proposta, ex art. 2051 c.c., da
[...]
nei confronti del in relazione all'incidente oc- Pt_1 Controparte_1
corso all'attrice in data 20 febbraio 2014, allorquando, alle ore 19,00, men-
tre la stessa percorreva a piedi la via Giovanni Sesta, era rovinata a terra a causa di un'”anomalia del manto stradale” procurandosi una frattura al pol-
so, che le aveva lasciato esiti permanenti.
2. Condannava, di conseguenza, l'attrice al pagamento delle spese proces-
suali.
3. Osservava, il Tribunale, che non erano state dimostrate le modalità di verificazione dell'infortunio, posto che, dalle dichiarazioni testimoniali ac-
quisite, non era possibile stabilire un nesso eziologico tra la caduta e l'”anomalia del manto stradale”, così come dedotto nell'atto di citazione.
- 2 - Corte di Appello di Palermo
4. Procedeva, il decidente, ad una analisi critica specifica delle assunte te-
stimonianze, non sottacendo che la condotta della vittima non sembrava improntata alla necessaria prudenza dettata dalle condizioni di tempo e di luogo in costanza delle quali si era verificato il fatto.
Pt_
5. Avverso tale decisione, non notificata, proponeva appello la .
6. Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
7. All'esito del deposito telematico di note scritte sostitutive dell'udienza in data 20 marzo 2024, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8. Con la proposta impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea e carente ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, che avrebbe, così, violato gli artt. 116 e 132 c.p.c.
9. Sul punto, si deduce, invero, la “diretta ed esclusiva responsabilità del
, ex art. 2051 c.c., censurandosi la parte di sentenza in Controparte_1
cui si afferma che le “ricostruzioni testimoniali mancano nell'individuazione dello specifico antecedente causale della caduta, ovve-
Pt_ ro del punto esatto in cui ebbe esordio la caduta della sig.ra ”
10. Il gravame non è fondato.
11. Va, anzitutto, rilevato che, alla luce delle ritrazioni fotografiche in atti
(vedi fascicolo telematico di primo grado della parte attrice), la cosiddetta
“buca” alla quale si fa riferimento non sembra un semplice avvallamento del manto stradale (come riferito dalla teste ), constando di una ve- Tes_1
ra e propria apertura del medesimo (dovuta ad una “spaccatura” del suolo)
in zona prossima al centro della carreggiata stradale destinata al transito dei veicoli.
- 3 - Corte di Appello di Palermo Pt_ 12. Secondo le testimonianze in atti - provenienti dalla nipote dell' e dal marito della prima - la caduta si sarebbe verificata mentre la pedone si trovava a percorrere tale tratto di carreggiata, non risultando, però, che la stessa fosse in fase di attraversamento della strada verso il marciapiede.
13. Tanto premesso in punto di fatto, soltanto la teste , secondo Tes_1
quanto risulta dal tenore delle anzidette testimonianze, sarebbe stata vicina
Pt_ alla al momento della caduta , poiché la seguiva a piedi;
il teste Tes_2
sarebbe, invece, sopraggiunto dopo l'infortunio, per soccorrere l'appellante.
14. Le dichiarazioni di quest'ultimo (“quando ho soccorso la zia ho visto che c'era una buca” ad un metro circa di distanza dal marciapiede), dun- que, anche per la loro genericità in ordine alla descrizione della “buca” di che trattasi, non possono essere utili al fine di dimostrare la dinamica dell'incidente.
15. Ma neanche la testimonianza , come richiamata Tes_1
dall'appellante, risulta utile per chiarire le modalità dell'infortunio: la stes-
sa infatti non è intrinsecamente attendibile – come accennato dal primo
Giudice – poiché il descritto “volo in avanti” della danneggiata non appare logicamente compatibile con la contestuale dichiarazione della teste secon-
do cui, nello stato di quiete, “questa buca si trovava sotto mia zia”.
16. A ciò va aggiunta anche la carente descrizione delle caratteristiche del-
la “buca” in questione da parte della teste in considerazione: lacuna, que-
sta, che incide sfavorevolmente sulla prova in ordine alla ricostruzione del-
le cause dell'evento di danno.
17. Non può pertanto concludersi, come vorrebbe l'appellante, che entram-
- 4 - Corte di Appello di Palermo bi i testi abbiano individuato “il punto esatto” della caduta e che il Tribuna-
le abbia commesso le sopra indicate violazioni di legge.
18. Il proposto appello va, per conseguenza, rigettato anche relativamente al capo riguardante le spese processuali - informato correttamente al prin-
cipio della soccombenza - appalesandosi del tutto generico il motivo sull'ammontare di tali spese.
19. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano, in ap-
plicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n.
55 del 2014, in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nel-
la misura di legge.
20. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo, per la parte appellante, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza resa Parte_1 Controparte_1
tra le parti il 19 giugno 2018 dal Tribunale di Trapani;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di leg-
ge, a favore del Controparte_1
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
- 5 - Corte di Appello di Palermo Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-
vile della Corte di Appello, il 2 luglio 2024
Firmato digitalmente dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Daniela Pellingra
- 6 - Corte di Appello di Palermo