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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6980/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6980/2021 tra i coniugi:
C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LOLLI ELENA
- attore -
C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SAMARAS LUCIA
- convenuta -
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Attore, come da note scritte del 2/7/2024
Convenuta, come da note scritte del 25/6/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 11/11/2021, (19/1/1976) ha chiesto pronunziarsi la CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/4/2012 con Controparte_2
(25/10/1986), dalla quale è legalmente separato (omologa del 25/9/2019) con conferma delle condizioni della separazione.
pagina 1 di 8 Dal matrimonio sono nati due figli: (14/8/2013) e (3/5/2016). Per_1 Per_2
La separazione consensuale prevedeva: l'affido condiviso dei figli;
l'assegnazione alla sig.ra
[...]
della casa familiare di proprietà esclusiva del marito;
la previsione a carico del padre di un CP_2
contributo per il mantenimento dei figli di euro 500 (250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale la convenuta, regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di divorzio a diverse condizioni e ha chiesto l'aumento del contributo per i figli ad euro 700 (350 x 2) ed un assegno divorzile di euro 1.000.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Alla prima udienza del 31/3/2022 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in ricorso dal mio CP_1
avvocato. Mia madre è morte aprile 2021 e abbiamo già presentato la denuncia di successione: eredi siamo io e mio padre in forza di testamento olografo. Sono impiegato part-time presso una ditta metalmeccanica con stipendio mensile netto 1.200/1.300 ma comprensivo di assegni familiari. E' la stessa situazione che avevo al momento della separazione. Sono proprietario della casa familiare.
Parte resistente non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in comparsa dal CP_2
mio avvocato. Sono impiegata in una ditta lattiero-casearia a Vignola a tempo pieno con stipendio mensile netto di euro 1.300, come all'epoca della separazione. Non ho proprietà immobiliari né risparmi.
Su richiesta delle parti sono stati fatti due rinvii al fine di consentire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio, con esito negativo.
Il presidente ha emesso ordinanza del 30/9/2022 con la quale ha confermato i vigenti provvedimenti di affidamento dei figli ed economici concordati in sede di separazione e disposto per la prosecuzione della causa, nominando il giudice istruttore.
Le parti ottenevano un ulteriore rinvio per raggiungere un accordo, con esito negativo.
Le prove richieste dalle parti non sono state ammesse, per le seguenti ragioni, che vanno confermate:
“ritenuta l'inammissibilità delle prove richieste dalla parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del decidere;
parimenti si reputa esplorativa la richiesta di indagini per mezzo della Polizia Giudiziaria e non suffragata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalla parte resistente, in quanto strutturata su capitolati valutativi, da provarsi in via documentale od irrilevanti ai fini del decidere”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione con rimessione al collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato gli atti conclusivi.
pagina 2 di 8 Motivi della decisione
2. – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale (verbale di udienza del 25/09/2019) e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma
4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898). Non risulta intervenuta alcuna riconciliazione.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
3. - Affidamento dei figli minori
Dal matrimonio sono nati due figli ancora minorenni: (14/8/2013) e (3/5/2016). Per_1 Per_2
Non vi sono contrasti sull'affidamento condiviso, che va quindi confermato. Nonché sostanzialmente sulle ulteriori condizioni concordate in sede di separazione consensuale.
La collocazione prevalente è con la madre.
Non vi è sostanziale contrasto sulle frequentazioni con il padre: a fine settimana alternati e alcuni giorni durante la settimana, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola alle 16 fino alle 18 oppure fino alle 21, dopo cena, con riaccompagnamento dalla madre a cura del padre.
Le parti sono comunque d'accordo nel modificare le frequentazioni a seconda dei loro impegni di lavoro e delle esigenze dei figli.
I genitori prenderanno accordi diretti per le frequentazioni durante le vacanze estive scolastiche ed i periodi di ferie, con la previsione minima che il padre potrà tenere i figli minori per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
4. – Assegnazione della ex casa familiare in Modena, via Rocco Chinnici n. 99.
Va confermata l'assegnazione alla della ex casa familiare di proprietà esclusiva del marito, CP_2
stante la collocazione prevalente presso di lei dei figli.
Della valenza economica di tale assegnazione si dovrà tenere conto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., nelle statuizioni che seguono. Come ne hanno tenuto conto le parti al momento della separazione consensuale.
5. – Mantenimento dei figli minori.
In sede di separazione consensuale nel 2019 le parti hanno concordato: un contributo ordinario a carico del padre di euro 500 (250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre questa specifica previsione:
pagina 3 di 8 si impegna a provvedere nella misura del 100% a tutte le spese di carattere CP_1
straordinario necessarie e/o che si rivelassero tali per e relativamente Per_1 Per_2
alla patologia di distrofia muscolare Emery visite mediche, terapie e farmaci compresi.” Per_3
L'attore nelle conclusioni finali ha chiesto una riduzione del contributo ordinario ad euro 400,00 (200 x
2).
La convenuta ha confermato la richiesta di aumento del contributo ordinario almeno ad euro 700,00
(350 x 2).
Rispetto all'epoca della separazione la situazione lavorativa e retributiva delle parti è rimasta sostanzialmente invariata. lavora con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e stipendio mensile netto di euro CP_2
1.300 circa. lavora con contratto a tempo indeterminato part-time e stipendio mensile netto di euro CP_1
1.200/1.300 circa, che si è ridotto nel 2024 ad euro 1.000 circa: ma gode anche di pensione di invalidità per euro 440 circa mensili netti. Dopo la separazione, a seguito della morte della madre ha Persona_4
eredito, insieme al padre, la comproprietà e la nuda proprietà di vari immobili (Modena via Dalla
Chiesa n. 5 e via Cesana n. 60) nonché investimenti e somme di denaro (indicati in denuncia di successione in complessivi euro 36.001), in parte a titolo di legato “con condizione sospensiva che egli ottenga la cessazione civile del matrimonio…”. Parte attrice ha prodotto in data 1/4/2022 i seguenti documenti (non numerati): testamento e dichiarazione di successione. Nessuna della due parti si Per_4
è però preoccupata di esaminare nel dettaglio l'entità dell'eredità e la quota parte spettante all'attore. Si può comunque affermare che vi è stato un miglioramento della complessiva condizione economica dell'attore, rispetto all'epoca della separazione consensuale.
Parte attrice ha chiesto di sentire come testimoni l'amministratore del in ordine alle spese Parte_1
sostenute ed un consulente finanziario sul patrimonio ereditato: fatti che vanno provati documentalmente. Non sono necessari ordini di produzione o indagini della polizia tributaria.
Parte convenuta ha chiesto in sostanza di provare per testimoni (vedi memorie 183 cpc) il suo tenore di vita e le spese sostenute dopo la separazione. Fatti in parte documentalmente provati ed in parte non rilevanti o con capitoli formulati in modo valutativo.
Va considerato che il figlio ha speciali esigenze di assistenza e cura essendo affetto da Per_1
distrofia muscolare (malattia genetica ereditata dal padre, che pure ne è affetto).
Si deve inoltre considerare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (tra le tante Cassazione civile sez. I - 29/04/2022, n. 13664).
pagina 4 di 8 Nel caso in esame dall'epoca della separazione sono passati oltre cinque anni, ed i due figli hanno ora
11 e 8 anni.
Il contributo di euro 250 per ciascun figlio, con aggiornamento istat, ammonta ad oggi a circa euro 300.
Valutando complessivamente gli elementi di cui sopra, secondo i criteri dettati dall'art. 337 ter c.c., può essere mantenuto il contributo ordinario concordato in sede di separazione, come oggi rivalutato.
Va confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% nonché la specifica pattuizione sopra riportata del 100% al carico del padre di alcune spese.
L'assegno unico per i figli spetta ai due genitori in pari misura.
6. – Assegno divorzile chiesto da Controparte_2
La separazione consensuale non riconosce alcun contributo economico in favore della moglie.
La domanda proposta dalla di riconoscimento di un assegno divorzile mensile di euro CP_2
1.000,00 è rimasta totalmente sfornita di prova, ma ancora prima di adeguate allegazioni.
Alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè
a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le pagina 5 di 8 condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale, risultando la è dipendente a tempo indeterminato, CP_2
con stipendio mensile netto di circa 1.300 euro, stipendio da ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa.
La moglie convenuta non ha allegato in modo adeguato, né provato, occasioni di lavoro mancate o sacrifici professionali affrontati nell'interesse della famiglia.
Neppure ha offerto di provare, né ha allegato se non in modo generico, di essersi occupata in via esclusiva di casa e figli per scelta concordata con il marito.
Risulta soltanto, per non essere controverso tra le parti, che la moglie ha abbandonato gli studi universitari;
che nei primi anni del matrimonio non ha lavorato, per poi iniziare e mantenere una regolare attività lavorativa;
che la famiglia ha sempre goduto di aiuti economici da parte dei genitori di
Fatti questi insufficienti per sostenere la domanda di assegno divorzile. CP_1
Per il resto nessuna richiesta di prova testimoniale è stata formulata dalla convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, con riferimento a fatti rilevanti per la domanda di assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
E' inammissibile in questa sede di divorzio, la domanda, proposta dalla di assegnazione CP_2
dell'autovettura in comproprietà.
7. – Spese di lite
L'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca sulle domande di mantenimento dei figli, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta: il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 29/04/2012 fra nato a [...] il [...] e CP_1 CP_2
nata a [...] il [...].
[...]
II – Conferma l'affidamento condiviso dei due figli minori (14/8/2013) e Per_1 Per_2
(3/5/2016).
pagina 6 di 8 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé.
I figli sono collocati prevalentemente con la madre presso la ex casa familiare.
Il padre potrà frequentare i figli a fine settimana alternati e alcuni giorni durante la settimana, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola alle 16 fino alle 18 oppure fino alle 21, dopo cena, con riaccompagnamento dalla madre a cura del padre.
Le parti sono comunque d'accordo nel modificare le frequentazioni a seconda dei loro impegni di lavoro e delle esigenze dei figli.
I genitori prenderanno accordi diretti per le frequentazioni durante le vacanze estive scolastiche ed i periodi di ferie, con la previsione minima che il padre potrà tenere i figli minori per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
III – Conferma l'assegnazione a della ex casa familiare, posta in Modena Controparte_2
via Rocco Chinnici n. 99.
IV – Conferma che il padre provveda al versamento alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli della somma mensile di € 500,00 (250 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno sette di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, ed al
100% quanto a tutte le spese di carattere straordinario necessarie e/o che si rivelassero tali per e relativamente alla patologia di distrofia muscolare Emery visite Per_1 Per_2 Per_3
mediche, terapie e farmaci compresi.
V – Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_2
VI - Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
VII – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
VIII - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 7 di 8 Anno 2012 Atto n. 28 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6980/2021 tra i coniugi:
C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LOLLI ELENA
- attore -
C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SAMARAS LUCIA
- convenuta -
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Attore, come da note scritte del 2/7/2024
Convenuta, come da note scritte del 25/6/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 11/11/2021, (19/1/1976) ha chiesto pronunziarsi la CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/4/2012 con Controparte_2
(25/10/1986), dalla quale è legalmente separato (omologa del 25/9/2019) con conferma delle condizioni della separazione.
pagina 1 di 8 Dal matrimonio sono nati due figli: (14/8/2013) e (3/5/2016). Per_1 Per_2
La separazione consensuale prevedeva: l'affido condiviso dei figli;
l'assegnazione alla sig.ra
[...]
della casa familiare di proprietà esclusiva del marito;
la previsione a carico del padre di un CP_2
contributo per il mantenimento dei figli di euro 500 (250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale la convenuta, regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di divorzio a diverse condizioni e ha chiesto l'aumento del contributo per i figli ad euro 700 (350 x 2) ed un assegno divorzile di euro 1.000.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Alla prima udienza del 31/3/2022 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in ricorso dal mio CP_1
avvocato. Mia madre è morte aprile 2021 e abbiamo già presentato la denuncia di successione: eredi siamo io e mio padre in forza di testamento olografo. Sono impiegato part-time presso una ditta metalmeccanica con stipendio mensile netto 1.200/1.300 ma comprensivo di assegni familiari. E' la stessa situazione che avevo al momento della separazione. Sono proprietario della casa familiare.
Parte resistente non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto in comparsa dal CP_2
mio avvocato. Sono impiegata in una ditta lattiero-casearia a Vignola a tempo pieno con stipendio mensile netto di euro 1.300, come all'epoca della separazione. Non ho proprietà immobiliari né risparmi.
Su richiesta delle parti sono stati fatti due rinvii al fine di consentire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio, con esito negativo.
Il presidente ha emesso ordinanza del 30/9/2022 con la quale ha confermato i vigenti provvedimenti di affidamento dei figli ed economici concordati in sede di separazione e disposto per la prosecuzione della causa, nominando il giudice istruttore.
Le parti ottenevano un ulteriore rinvio per raggiungere un accordo, con esito negativo.
Le prove richieste dalle parti non sono state ammesse, per le seguenti ragioni, che vanno confermate:
“ritenuta l'inammissibilità delle prove richieste dalla parte ricorrente in quanto irrilevanti ai fini del decidere;
parimenti si reputa esplorativa la richiesta di indagini per mezzo della Polizia Giudiziaria e non suffragata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalla parte resistente, in quanto strutturata su capitolati valutativi, da provarsi in via documentale od irrilevanti ai fini del decidere”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione con rimessione al collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato gli atti conclusivi.
pagina 2 di 8 Motivi della decisione
2. – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale (verbale di udienza del 25/09/2019) e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma
4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898). Non risulta intervenuta alcuna riconciliazione.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
3. - Affidamento dei figli minori
Dal matrimonio sono nati due figli ancora minorenni: (14/8/2013) e (3/5/2016). Per_1 Per_2
Non vi sono contrasti sull'affidamento condiviso, che va quindi confermato. Nonché sostanzialmente sulle ulteriori condizioni concordate in sede di separazione consensuale.
La collocazione prevalente è con la madre.
Non vi è sostanziale contrasto sulle frequentazioni con il padre: a fine settimana alternati e alcuni giorni durante la settimana, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola alle 16 fino alle 18 oppure fino alle 21, dopo cena, con riaccompagnamento dalla madre a cura del padre.
Le parti sono comunque d'accordo nel modificare le frequentazioni a seconda dei loro impegni di lavoro e delle esigenze dei figli.
I genitori prenderanno accordi diretti per le frequentazioni durante le vacanze estive scolastiche ed i periodi di ferie, con la previsione minima che il padre potrà tenere i figli minori per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
4. – Assegnazione della ex casa familiare in Modena, via Rocco Chinnici n. 99.
Va confermata l'assegnazione alla della ex casa familiare di proprietà esclusiva del marito, CP_2
stante la collocazione prevalente presso di lei dei figli.
Della valenza economica di tale assegnazione si dovrà tenere conto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., nelle statuizioni che seguono. Come ne hanno tenuto conto le parti al momento della separazione consensuale.
5. – Mantenimento dei figli minori.
In sede di separazione consensuale nel 2019 le parti hanno concordato: un contributo ordinario a carico del padre di euro 500 (250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre questa specifica previsione:
pagina 3 di 8 si impegna a provvedere nella misura del 100% a tutte le spese di carattere CP_1
straordinario necessarie e/o che si rivelassero tali per e relativamente Per_1 Per_2
alla patologia di distrofia muscolare Emery visite mediche, terapie e farmaci compresi.” Per_3
L'attore nelle conclusioni finali ha chiesto una riduzione del contributo ordinario ad euro 400,00 (200 x
2).
La convenuta ha confermato la richiesta di aumento del contributo ordinario almeno ad euro 700,00
(350 x 2).
Rispetto all'epoca della separazione la situazione lavorativa e retributiva delle parti è rimasta sostanzialmente invariata. lavora con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e stipendio mensile netto di euro CP_2
1.300 circa. lavora con contratto a tempo indeterminato part-time e stipendio mensile netto di euro CP_1
1.200/1.300 circa, che si è ridotto nel 2024 ad euro 1.000 circa: ma gode anche di pensione di invalidità per euro 440 circa mensili netti. Dopo la separazione, a seguito della morte della madre ha Persona_4
eredito, insieme al padre, la comproprietà e la nuda proprietà di vari immobili (Modena via Dalla
Chiesa n. 5 e via Cesana n. 60) nonché investimenti e somme di denaro (indicati in denuncia di successione in complessivi euro 36.001), in parte a titolo di legato “con condizione sospensiva che egli ottenga la cessazione civile del matrimonio…”. Parte attrice ha prodotto in data 1/4/2022 i seguenti documenti (non numerati): testamento e dichiarazione di successione. Nessuna della due parti si Per_4
è però preoccupata di esaminare nel dettaglio l'entità dell'eredità e la quota parte spettante all'attore. Si può comunque affermare che vi è stato un miglioramento della complessiva condizione economica dell'attore, rispetto all'epoca della separazione consensuale.
Parte attrice ha chiesto di sentire come testimoni l'amministratore del in ordine alle spese Parte_1
sostenute ed un consulente finanziario sul patrimonio ereditato: fatti che vanno provati documentalmente. Non sono necessari ordini di produzione o indagini della polizia tributaria.
Parte convenuta ha chiesto in sostanza di provare per testimoni (vedi memorie 183 cpc) il suo tenore di vita e le spese sostenute dopo la separazione. Fatti in parte documentalmente provati ed in parte non rilevanti o con capitoli formulati in modo valutativo.
Va considerato che il figlio ha speciali esigenze di assistenza e cura essendo affetto da Per_1
distrofia muscolare (malattia genetica ereditata dal padre, che pure ne è affetto).
Si deve inoltre considerare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (tra le tante Cassazione civile sez. I - 29/04/2022, n. 13664).
pagina 4 di 8 Nel caso in esame dall'epoca della separazione sono passati oltre cinque anni, ed i due figli hanno ora
11 e 8 anni.
Il contributo di euro 250 per ciascun figlio, con aggiornamento istat, ammonta ad oggi a circa euro 300.
Valutando complessivamente gli elementi di cui sopra, secondo i criteri dettati dall'art. 337 ter c.c., può essere mantenuto il contributo ordinario concordato in sede di separazione, come oggi rivalutato.
Va confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% nonché la specifica pattuizione sopra riportata del 100% al carico del padre di alcune spese.
L'assegno unico per i figli spetta ai due genitori in pari misura.
6. – Assegno divorzile chiesto da Controparte_2
La separazione consensuale non riconosce alcun contributo economico in favore della moglie.
La domanda proposta dalla di riconoscimento di un assegno divorzile mensile di euro CP_2
1.000,00 è rimasta totalmente sfornita di prova, ma ancora prima di adeguate allegazioni.
Alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè
a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le pagina 5 di 8 condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale, risultando la è dipendente a tempo indeterminato, CP_2
con stipendio mensile netto di circa 1.300 euro, stipendio da ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa.
La moglie convenuta non ha allegato in modo adeguato, né provato, occasioni di lavoro mancate o sacrifici professionali affrontati nell'interesse della famiglia.
Neppure ha offerto di provare, né ha allegato se non in modo generico, di essersi occupata in via esclusiva di casa e figli per scelta concordata con il marito.
Risulta soltanto, per non essere controverso tra le parti, che la moglie ha abbandonato gli studi universitari;
che nei primi anni del matrimonio non ha lavorato, per poi iniziare e mantenere una regolare attività lavorativa;
che la famiglia ha sempre goduto di aiuti economici da parte dei genitori di
Fatti questi insufficienti per sostenere la domanda di assegno divorzile. CP_1
Per il resto nessuna richiesta di prova testimoniale è stata formulata dalla convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, con riferimento a fatti rilevanti per la domanda di assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
E' inammissibile in questa sede di divorzio, la domanda, proposta dalla di assegnazione CP_2
dell'autovettura in comproprietà.
7. – Spese di lite
L'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca sulle domande di mantenimento dei figli, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta: il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 29/04/2012 fra nato a [...] il [...] e CP_1 CP_2
nata a [...] il [...].
[...]
II – Conferma l'affidamento condiviso dei due figli minori (14/8/2013) e Per_1 Per_2
(3/5/2016).
pagina 6 di 8 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé.
I figli sono collocati prevalentemente con la madre presso la ex casa familiare.
Il padre potrà frequentare i figli a fine settimana alternati e alcuni giorni durante la settimana, da concordare tra i genitori, dall'uscita da scuola alle 16 fino alle 18 oppure fino alle 21, dopo cena, con riaccompagnamento dalla madre a cura del padre.
Le parti sono comunque d'accordo nel modificare le frequentazioni a seconda dei loro impegni di lavoro e delle esigenze dei figli.
I genitori prenderanno accordi diretti per le frequentazioni durante le vacanze estive scolastiche ed i periodi di ferie, con la previsione minima che il padre potrà tenere i figli minori per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
III – Conferma l'assegnazione a della ex casa familiare, posta in Modena Controparte_2
via Rocco Chinnici n. 99.
IV – Conferma che il padre provveda al versamento alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli della somma mensile di € 500,00 (250 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno sette di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, ed al
100% quanto a tutte le spese di carattere straordinario necessarie e/o che si rivelassero tali per e relativamente alla patologia di distrofia muscolare Emery visite Per_1 Per_2 Per_3
mediche, terapie e farmaci compresi.
V – Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_2
VI - Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
VII – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
VIII - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 7 di 8 Anno 2012 Atto n. 28 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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