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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 9329/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 9329/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 27/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 14/05/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 4589/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 13/12/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da verbale dell'udienza del 21/11/2024
e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 13/12/2024 in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 27/05/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
14/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, ex art. 473 Bis.49. c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora ed il signor in data 03/05/1997 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro di stato civile degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 1997, al n. 26, p. II, s.
B”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/05/1997 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di San Donà di Piave, al n. 26, parte II, serie B, dell'anno 1997;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 9329/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 9329/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 27/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 14/05/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 4589/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 13/12/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da verbale dell'udienza del 21/11/2024
e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 13/12/2024 in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 27/05/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
14/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“pronunciare, alle medesime condizioni della separazione, ex art. 473 Bis.49. c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora ed il signor in data 03/05/1997 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro di stato civile degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 1997, al n. 26, p. II, s.
B”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/05/1997 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di San Donà di Piave, al n. 26, parte II, serie B, dell'anno 1997;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca