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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
P. IV ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Fabio
[...] C.F._2
Cazzola e Gianluca Montanari, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) quale rappresentante di Controparte_1 P.IV_2 [...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1381 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 26/10/2023 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione promossa dalla società e dai fideiussori di quest'ultima e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2020 ottenuto da per la
[...] Controparte_3 somma di € 204.040,29 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni insoluti dei contratti di leasing n. 15722 e 15733 stipulanti in data 5.8.2015 fra la debitrice principale con l'allora . Parte_1 Controparte_4
In particolare, per quel che qui è ancora di interesse, il Tribunale riteneva che:
- la domanda di condanna dei canoni insoluti proposta tramite decreto ingiuntivo e non promossa nel procedimento instaurato dalla utilizzatrice nei confronti della concedente pendente dinnanzi il Tribunale di Pesaro non rappresentasse una ipotesi di parcellizzazione del credito;
- gli opponenti avessero contestato solo genericamente il credito ingiunto;
- la corretta qualificazione delle garanzie prestate fosse quella di fideiussioni omnibus e non già di contratti autonomi di garanzia come sostenuto dalla banca;
- i fideiussori non avessero dato prova dell'intesa anticoncorrenziale da loro eccepita in considerazione del fatto che il solo provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'intesa per il solo periodo oggetto di accertamento 2002-2005;
- anche ritenendo l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., la banca aveva ottemperato al termine semestrale promuovendo istanza avverso il debitore attraverso domanda stragiudiziale di pagamento;
.
e e impugnavano la predetta sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponeva le doglianze in seguito indicate.
quale mandataria di si costituiva chiedendo il Controparte_5 Controparte_2 rigetto dell'appello.
pag. 2/11 In data 8.7.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al
Collegio.
Con il primo motivo enunciato al n. 5.1, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la proposizione della domanda al pagamento dei canoni rimasti insoluti veicolata con decreto ingiuntivo dinanzi il
Tribunale di Ancona e non all'interno del procedimento già pendente presso il Tribunale di Pesaro fra concedente e debitrice principale, costituisse abuso del diritto e frammentazione delle domande.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
Va premesso che il motivo è carente di specificità in quanto privo di qualsiasi argomentazione volta scalfire le motivazioni del primo giudice corroborate da numerosi richiami a pronunce della Corte di Cassazione, limitandosi gli appellanti, invece, a ribadire in modo sterile che il comportamento della banca configurerebbe un frazionamento delle domande.
Ciò posto, secondo l'orientamento della Suprema Corte: “Si ha abuso del processo quando vi è un uso improprio dello strumento processuale e – quindi – degli atti che costituiscono la serie procedimentale. L'abuso del processo consistente nello sviamento della causa tipica, dalla finalità propria, dell'atto processuale e si verifica quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto
(ossia quello per il quale l'atto è funzionalmente previsto dalla legge), ma per perseguire uno scopo – e quindi un interesse – estraneo allo scopo tipico dell'atto, dando luogo – per questo – ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare.” (Cassazione civile, sez. II, 7/11/2016, n. 22574)
Nel caso di specie, non è configurabile alcun abuso del processo in quanto la banca appellata ha usufruito del procedimento monitorio, quale strumento più celere riconosciutogli dall'ordinamento processuale, avendo il credito nel momento di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo i requisiti richiesti dalla legge (credito certo, liquido ed esigibile) per l'emissione di quest'ultimo.
pag. 3/11 Diversamente, il procedimento azionato dalla utilizzatrice nei confronti della Parte_1 concedente avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. non incide direttamente sull'esistenza del credito, potendo comunque le parti nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni compensare successivamente in sede di esecuzione.
Con il motivo n.
5.1.2. gli appellanti denunciano l'erroneità della decisione del primo giudice laddove ha imputato agli appellanti la genericità delle contestazioni in ordine alla controprova dell'esistenza del credito.
Essi sostengono, al contrario, di aver specificatamente contestato il credito attraverso il richiamo effettuato a pag. 12 nell'atto di citazione in opposizione delle censure oggetto di giudizio nel procedimento dinnanzi il Tribunale di Pesaro.
Il motivo è infondato.
Correttamente questo Collegio condivide la decisione del primo giudice, il quale ha rilevato che le contestazioni svolte nel giudizio di opposizione fossero alquanto generiche, limitandosi gli opponenti odierni appellanti a richiamare le medesime censure oggetto di diverso giudizio dinnanzi il Tribunale di Pesaro.
In primo luogo, la valutazione in ordine al comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza che la attribuisce alla concedente, costituisce oggetto di Parte_1 decisione al giudice del Tribunale di Pesaro e non del giudice dell'opposizione.
In secondo luogo, tali censure sono comunque rimaste prive di prova avendo unicamente gli opponenti odierni appellati prodotto l'atto di citazione dinnanzi al
Tribunale di Pesaro.
Sulla contestazione del credito, che costituisce invece oggetto di questo giudizio, questo
Collegio ritiene che l'opposta odierna appellata abbia pienamente assolto al proprio onere della prova secondo il principio per cui chi eccepisce l'inadempimento deve provare il titolo e allegare la circostanza dell'inadempimento mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
pag. 4/11 danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Difatti, la creditrice ha provato il titolo, costituito unicamente dal contratto di leasing
(doc. n. 5 e 7– fascicolo monitorio) e allegato l'inadempimento, non avendo al contrario l'utilizzatrice e i suoi fideiussori dimostrato il fatto estintivo come, per esempio, il pagamento dei canoni o ulteriori cause estintive del credito.
Con i motivi di doglianza enunciati nell'atto di appello dal n.
5.2.1 al 5.2.2, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai fideiussori in data 5.8.2015 per violazione della L. n 287/1990 art. 2, c. 2 lett. c).
In particolare, gli appellanti sostengono sostanzialmente che: i) il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 costituirebbe prova privilegiata della intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo nonché anteriore all'indagine effettuata per gli anni
2002-2005 e che essi avrebbero comunque dato prova della prosecuzione della intesa tramite il deposito di plurime fideiussioni;
ii) la conseguente decadenza della banca atteso che tra la risoluzione dei rapporti e la proposizione dell'azione giudiziale era trascorso un periodo superiore al termine di mesi 6 come disposto dall'art. 1957 c.c.;
Il motivo è infondato.
Premesso che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
pag. 5/11 Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di Banca
d'Italia non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
pag. 6/11 solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, i fideiussori hanno sottoscritto in data 5.8.2015 due fideiussioni generiche limitate pro-quota non solidali quali fideiussioni omnibus in considerazione dell'indicazione “La presente fideiussione garantisce inoltre sempre pro-quota qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque
pag. 7/11 momento ad avere verso codesta Concedente in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Concedente nell'interesse di terzi.”
Ciò posto, le predette fideiussioni sono state sottoscritte nell'anno 2015 gravando perciò sui fideiussori l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Ora, gli appellanti sostengono di aver raggiunto tale prova tramite il deposito al doc. n.
14 con la I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. contenenti innumerevoli fideiussioni attribuibili a vari istituti di credito.
In realtà, dall'analisi delle suddette fideiussioni, o quanto meno del solo periodo oggetto di interesse nella presente causa (2015 e anni circostanti), le stesse rappresentano fideiussioni a garanzia di specifiche operazioni quali ad esempio mutui e anticipo fatture e molte delle quali di difficile lettura essendo le stesse mal scannerizzate.
Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare la perduranza dell'intesa in merito a fideiussioni omnibus come quella posta alla base del presente giudizio.
Le fideiussioni vanno pertanto considerate immuni da nullità.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere la nullità delle fideiussioni e la consequenziale operatività dell'art. 1957 c.c., assume portata dirimente la mancata decadenza da parte della banca creditrice.
Difatti, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti odierni appellanti contengono all'art. 7 la già richiamata clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni
“a soddisfare il credito “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia nella forma con cui l'onere di avanza istanza pag. 8/11 entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria) nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto con la essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.” (Cassazione civile, sez. III,
21/05/2008, n. 13078)
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiestra stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509)
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che con raccomandata del
18.10.2018 (doc. n. 11 – fascicolo monitorio) la Banca ha risolto i rapporti di leasing nn. 15722 e 15733 e intimato nelle rispettive qualità il pagamento dell'asserito debito riconducibile a predetti rapporti.
pag. 9/11 Pertanto, la missiva del 18.10.2018 era di per sé idonea ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Da ultimo, con la doglianza n. 5.2.4) gli appellanti lamentano che il giudice del procedimento monitorio abbia erroneamente condannato i fideiussori in solido con la debitrice principale per il pagamento dell'intera somma ingiunta, mentre, sostengono gli appellanti, le fideiussioni prevederebbero che questi erano in realtà tenuti al pagamento del solo 50% dell'intero importo ingiunto.
La doglianza è infondata.
Come già sopra indicato, i fideiussori hanno sottoscritto due fideiussioni generiche limitate pro-quota non solidale: una fino alla concorrenza di € 200.000,00, l'altra fino ad € 2.130.000,00 e con ciò significando che essi sono tenuti a garantire non la metà di qualsiasi somma ingiunta alla debitrice principale, ma il 50% delle somme massime da essi garantite (ossia € 100.000,00 ed € 1.065.000,00 per ciascuno dei due fideiussori come, peraltro, espressamente indicato nei contratti).
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 quale rappresentante di avverso la sentenza in epigrafe, così Controparte_2 provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di quale rappresentante di , che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2
€ 2.977,00 + € 1.911,00 + € 7.655,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario al 15% IV e CAP come per legge;
pag. 10/11 - condanna gli appellanti al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
P. IV ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Fabio
[...] C.F._2
Cazzola e Gianluca Montanari, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) quale rappresentante di Controparte_1 P.IV_2 [...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1381 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 26/10/2023 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione promossa dalla società e dai fideiussori di quest'ultima e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2020 ottenuto da per la
[...] Controparte_3 somma di € 204.040,29 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni insoluti dei contratti di leasing n. 15722 e 15733 stipulanti in data 5.8.2015 fra la debitrice principale con l'allora . Parte_1 Controparte_4
In particolare, per quel che qui è ancora di interesse, il Tribunale riteneva che:
- la domanda di condanna dei canoni insoluti proposta tramite decreto ingiuntivo e non promossa nel procedimento instaurato dalla utilizzatrice nei confronti della concedente pendente dinnanzi il Tribunale di Pesaro non rappresentasse una ipotesi di parcellizzazione del credito;
- gli opponenti avessero contestato solo genericamente il credito ingiunto;
- la corretta qualificazione delle garanzie prestate fosse quella di fideiussioni omnibus e non già di contratti autonomi di garanzia come sostenuto dalla banca;
- i fideiussori non avessero dato prova dell'intesa anticoncorrenziale da loro eccepita in considerazione del fatto che il solo provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'intesa per il solo periodo oggetto di accertamento 2002-2005;
- anche ritenendo l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., la banca aveva ottemperato al termine semestrale promuovendo istanza avverso il debitore attraverso domanda stragiudiziale di pagamento;
.
e e impugnavano la predetta sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponeva le doglianze in seguito indicate.
quale mandataria di si costituiva chiedendo il Controparte_5 Controparte_2 rigetto dell'appello.
pag. 2/11 In data 8.7.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al
Collegio.
Con il primo motivo enunciato al n. 5.1, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la proposizione della domanda al pagamento dei canoni rimasti insoluti veicolata con decreto ingiuntivo dinanzi il
Tribunale di Ancona e non all'interno del procedimento già pendente presso il Tribunale di Pesaro fra concedente e debitrice principale, costituisse abuso del diritto e frammentazione delle domande.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
Va premesso che il motivo è carente di specificità in quanto privo di qualsiasi argomentazione volta scalfire le motivazioni del primo giudice corroborate da numerosi richiami a pronunce della Corte di Cassazione, limitandosi gli appellanti, invece, a ribadire in modo sterile che il comportamento della banca configurerebbe un frazionamento delle domande.
Ciò posto, secondo l'orientamento della Suprema Corte: “Si ha abuso del processo quando vi è un uso improprio dello strumento processuale e – quindi – degli atti che costituiscono la serie procedimentale. L'abuso del processo consistente nello sviamento della causa tipica, dalla finalità propria, dell'atto processuale e si verifica quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto
(ossia quello per il quale l'atto è funzionalmente previsto dalla legge), ma per perseguire uno scopo – e quindi un interesse – estraneo allo scopo tipico dell'atto, dando luogo – per questo – ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare.” (Cassazione civile, sez. II, 7/11/2016, n. 22574)
Nel caso di specie, non è configurabile alcun abuso del processo in quanto la banca appellata ha usufruito del procedimento monitorio, quale strumento più celere riconosciutogli dall'ordinamento processuale, avendo il credito nel momento di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo i requisiti richiesti dalla legge (credito certo, liquido ed esigibile) per l'emissione di quest'ultimo.
pag. 3/11 Diversamente, il procedimento azionato dalla utilizzatrice nei confronti della Parte_1 concedente avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. non incide direttamente sull'esistenza del credito, potendo comunque le parti nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni compensare successivamente in sede di esecuzione.
Con il motivo n.
5.1.2. gli appellanti denunciano l'erroneità della decisione del primo giudice laddove ha imputato agli appellanti la genericità delle contestazioni in ordine alla controprova dell'esistenza del credito.
Essi sostengono, al contrario, di aver specificatamente contestato il credito attraverso il richiamo effettuato a pag. 12 nell'atto di citazione in opposizione delle censure oggetto di giudizio nel procedimento dinnanzi il Tribunale di Pesaro.
Il motivo è infondato.
Correttamente questo Collegio condivide la decisione del primo giudice, il quale ha rilevato che le contestazioni svolte nel giudizio di opposizione fossero alquanto generiche, limitandosi gli opponenti odierni appellanti a richiamare le medesime censure oggetto di diverso giudizio dinnanzi il Tribunale di Pesaro.
In primo luogo, la valutazione in ordine al comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza che la attribuisce alla concedente, costituisce oggetto di Parte_1 decisione al giudice del Tribunale di Pesaro e non del giudice dell'opposizione.
In secondo luogo, tali censure sono comunque rimaste prive di prova avendo unicamente gli opponenti odierni appellati prodotto l'atto di citazione dinnanzi al
Tribunale di Pesaro.
Sulla contestazione del credito, che costituisce invece oggetto di questo giudizio, questo
Collegio ritiene che l'opposta odierna appellata abbia pienamente assolto al proprio onere della prova secondo il principio per cui chi eccepisce l'inadempimento deve provare il titolo e allegare la circostanza dell'inadempimento mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
pag. 4/11 danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Difatti, la creditrice ha provato il titolo, costituito unicamente dal contratto di leasing
(doc. n. 5 e 7– fascicolo monitorio) e allegato l'inadempimento, non avendo al contrario l'utilizzatrice e i suoi fideiussori dimostrato il fatto estintivo come, per esempio, il pagamento dei canoni o ulteriori cause estintive del credito.
Con i motivi di doglianza enunciati nell'atto di appello dal n.
5.2.1 al 5.2.2, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai fideiussori in data 5.8.2015 per violazione della L. n 287/1990 art. 2, c. 2 lett. c).
In particolare, gli appellanti sostengono sostanzialmente che: i) il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 costituirebbe prova privilegiata della intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo nonché anteriore all'indagine effettuata per gli anni
2002-2005 e che essi avrebbero comunque dato prova della prosecuzione della intesa tramite il deposito di plurime fideiussioni;
ii) la conseguente decadenza della banca atteso che tra la risoluzione dei rapporti e la proposizione dell'azione giudiziale era trascorso un periodo superiore al termine di mesi 6 come disposto dall'art. 1957 c.c.;
Il motivo è infondato.
Premesso che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
pag. 5/11 Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di Banca
d'Italia non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
pag. 6/11 solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, i fideiussori hanno sottoscritto in data 5.8.2015 due fideiussioni generiche limitate pro-quota non solidali quali fideiussioni omnibus in considerazione dell'indicazione “La presente fideiussione garantisce inoltre sempre pro-quota qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque
pag. 7/11 momento ad avere verso codesta Concedente in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Concedente nell'interesse di terzi.”
Ciò posto, le predette fideiussioni sono state sottoscritte nell'anno 2015 gravando perciò sui fideiussori l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Ora, gli appellanti sostengono di aver raggiunto tale prova tramite il deposito al doc. n.
14 con la I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. contenenti innumerevoli fideiussioni attribuibili a vari istituti di credito.
In realtà, dall'analisi delle suddette fideiussioni, o quanto meno del solo periodo oggetto di interesse nella presente causa (2015 e anni circostanti), le stesse rappresentano fideiussioni a garanzia di specifiche operazioni quali ad esempio mutui e anticipo fatture e molte delle quali di difficile lettura essendo le stesse mal scannerizzate.
Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare la perduranza dell'intesa in merito a fideiussioni omnibus come quella posta alla base del presente giudizio.
Le fideiussioni vanno pertanto considerate immuni da nullità.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere la nullità delle fideiussioni e la consequenziale operatività dell'art. 1957 c.c., assume portata dirimente la mancata decadenza da parte della banca creditrice.
Difatti, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti odierni appellanti contengono all'art. 7 la già richiamata clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni
“a soddisfare il credito “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia nella forma con cui l'onere di avanza istanza pag. 8/11 entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria) nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto con la essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.” (Cassazione civile, sez. III,
21/05/2008, n. 13078)
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiestra stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509)
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che con raccomandata del
18.10.2018 (doc. n. 11 – fascicolo monitorio) la Banca ha risolto i rapporti di leasing nn. 15722 e 15733 e intimato nelle rispettive qualità il pagamento dell'asserito debito riconducibile a predetti rapporti.
pag. 9/11 Pertanto, la missiva del 18.10.2018 era di per sé idonea ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Da ultimo, con la doglianza n. 5.2.4) gli appellanti lamentano che il giudice del procedimento monitorio abbia erroneamente condannato i fideiussori in solido con la debitrice principale per il pagamento dell'intera somma ingiunta, mentre, sostengono gli appellanti, le fideiussioni prevederebbero che questi erano in realtà tenuti al pagamento del solo 50% dell'intero importo ingiunto.
La doglianza è infondata.
Come già sopra indicato, i fideiussori hanno sottoscritto due fideiussioni generiche limitate pro-quota non solidale: una fino alla concorrenza di € 200.000,00, l'altra fino ad € 2.130.000,00 e con ciò significando che essi sono tenuti a garantire non la metà di qualsiasi somma ingiunta alla debitrice principale, ma il 50% delle somme massime da essi garantite (ossia € 100.000,00 ed € 1.065.000,00 per ciascuno dei due fideiussori come, peraltro, espressamente indicato nei contratti).
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 quale rappresentante di avverso la sentenza in epigrafe, così Controparte_2 provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di quale rappresentante di , che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2
€ 2.977,00 + € 1.911,00 + € 7.655,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario al 15% IV e CAP come per legge;
pag. 10/11 - condanna gli appellanti al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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