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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 43/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. ROA' MARIA C.F._1
CRISTINA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. FORTINO C.F._2
BARBARA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a VENTIMIGLIA (IM) in data 09/02/2020;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
VENTIMIGLIA il 09/02/2020, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2020, parte 2, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, ciascuno concede all'altro assenso al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio. Il figlio sarà dotato di un autonomo documento valido per l'espatrio per il rilascio del quale i coniugi prestano sin da ora assenso, impegnandosi alla sottoscrizione della modulistica necessaria;
2) L'abitazione coniugale di via Fondega n.58, Ventimiglia, di proprietà esclusiva della sig.ra con i mobili ed arredi che la corredano, viene assegnata a quest'ultima che ivi resterà Pt_2
2 a vivere con che viene quindi collocato presso la madre. Il padre dichiara di avere già Per_1
asportato dalla suddetta abitazione ogni suo bene personale;
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1
mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Entrambi i genitori si impegnano a far sì che mantenga significativi rapporti con gli Per_1
ascendenti di ciascun ramo genitoriale che collaboreranno con i genitori alla gestione del minore.
4) Il padre vedrà e terrà con sé con le seguenti modalità: una settimana lo recupererà Per_1
il lunedì da scuola (o a casa della mamma in caso non vi sia scuola) e lo riporterà a scuola al martedì mattina (o a casa della mamma in caso non vi sia scuola); trascorrerà poi il fine settimana con il figlio, dal venerdì alle 16,30 sino alla domenica sera, allorché, dopo cena, lo riporterà dalla madre.
Nella settimana successiva il padre preleverà da scuola al mercoledì' (o a casa della Per_1
mamma in caso non vi sia scuola) e lo riporterà a scuola al venerdì mattina (ovvero dalla madre in ipotesi in cui non vi sia scuola).
I genitori valuteranno, con la crescita di , se prolungare il week end di spettanza del Per_1
padre con il figlio sino al lunedì mattina, aggiungendo quindi il pernottamento della domenica.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, alternando i giorni di festa di modo che un anno trascorra la giornata di Natale con il padre e quella di Per_1
Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa (per il periodo natalizio Per_1
trascorrerà inoltre la vigilia e il 31.12 con il genitore con cui non trascorrerà il Natale ed il
Primo dell'anno). Stessa alternanza si seguirà per Pasqua e Pasquetta di anno in anno.
starà con il papà il giorno della festa del papà, con la mamma nel giorno della festa Per_1
della mamma.
Il giorno del compleanno del minore, se non festeggiato congiuntamente, sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
Vengono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi, nell'interesse del minore ed in relazione alle esigenze lavorative dei genitori.
3 Il padre e la madre potranno trascorrere dieci giorni continuativi di vacanza con nel Per_1
periodo estivo, che potranno divenire 15 (anche non continuativi) quando il bambino sarà più grande ed in accordo fra i genitori. Il padre si impegna a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di ferie da trascorrere con . Per_1
5) il padre contribuirà al mantenimento di versando mensilmente ed entro il giorno 10 Per_1
di ogni mese alla madre, alle coordinate IBAN del conto [...], la somma di € 250,00.
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT là dove positiva, a far data da gennaio 2026.
I genitori ripartiranno in ragione del 50% le spese non prevedibili per e non ricomprese Per_1 nell'assegno di mantenimento mensile, secondo il seguente elenco, non esaustivo:
. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purché per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista.
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici.
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
4 c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica.
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla.
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco), limitatamente ad uno sport per figlio.
d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout);
f) viaggi e vacanze che i figli intraprendano da soli;
g) acquisto cellulare;
h) corsi di informatica;
i) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto
(compreso bollo ed assicurazione)
l) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile.
5 Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese sopra indicate ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
6) L'assegno familiare per figli a carico sarà attribuito alla madre, quale genitore collocatario;
7) I coniugi danno atto di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dichiarano di aver diviso quanto oggetto della comunione familiare, e di non aver alcuna pretesa da avanzare reciprocamente.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di VENTIMIGLIA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 10/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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