Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/02/2026, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12749 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la
declaratoria dell'illegittimità
del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della Cultura, sull'istanza del 05.08.2025, avente ad oggetto: “Verifica ispettiva avviata dall'ex Segretario generale con nota di incarico prot. -OMISSIS- del 06.06.2023. Relazione dei dirigenti ispettori-SG-Servizio VII prot. -OMISSIS- del 13.09.2023 inviata a seguito di richiesta di accesso con nota prot.-OMISSIS-del 09.01.2024. Ulteriori seguiti. Obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 9 e 31 del D. Lgs. 33/2013. Richiesta di adozione dei provvedimenti correttivi e disciplinari a carico del Direttore generale Musei per i seguiti giurisdizionali in caso di perdurante inadempimento”;
e condanna dello stesso Dicastero ad avviare e concludere l'obbligatorio procedimento disciplinare con un provvedimento espresso,
nonché ulteriore condanna trattandosi di attività vincolata, ad esercitare l'invocato dovere disciplinare ovvero a risarcire i danni in caso di inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CA SA YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato al Ministero della cultura e al dott. -OMISSIS- -OMISSIS- nelle date 16 e 18 ottobre 2025 e depositato il 24 ottobre 2025, il dott. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- è insorto avverso il “silenzio-rifiuto” serbato dal prefato Ministero sull’istanza del 5 agosto 2025 (che faceva seguito ad una precedente istanza trasmessa in data 8 febbraio 2024), con la quale egli aveva chiesto l’adozione, nei confronti del dott. -OMISSIS- quale Direttore della Direzione Generale Musei, di provvedimenti correttivi e disciplinari ai sensi dell’art. 55- bis e ss. del Testo unico del pubblico impiego di cui al d. lgs. n. 165/2001, viste le risultanze della verifica ispettiva interna disposta dal Segretario generale con nota di incarico prot. -OMISSIS- del 6 giugno 2023, formalizzate nella relazione conclusiva redatta dai dirigenti ispettori del Segretariato Generale - Servizio VII con nota prot. -OMISSIS- del 13 settembre 2023.
1.1. Il ricorrente rappresenta, in punto di fatto, di aver ricoperto il ruolo di dirigente del Servizio I della Direzione Generale Musei dal 30 novembre 2021 al 13 maggio 2024, lasso temporale durante il quale si era trovato in più occasioni a “ segnalare irregolarità procedimentali e contabili che coinvolgevano personalmente sia il Direttore generale che membri del suo staff e suoi collaboratori ” (fatti che avevano peraltro trovato risalto mediatico su organi di stampa, con conseguente danno di immagine al Ministero della cultura), per le quali aveva provveduto anche alle segnalazioni di competenza presso l’ANAC, la Procura della Repubblica e la Corte dei conti, e lamenta di essere stato destinatario di “ condotte penalizzanti e ritorsive ” poste in essere dallo stesso Direttore dott. -OMISSIS-, specie in punto di non positiva valutazione della performance per gli anni 2022 e 2023 (tanto da innescare l’apertura nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, poi archiviato), con reclami accolti dal Ministro in seconda istanza, fino a subire la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale disposta con decreto D.G.M. n.-OMISSIS- dell’8 maggio 2024 (peraltro non registrato dall’Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dell’economia e finanze, in sede di controllo di regolarità amministrativo-contabile, né dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della cultura).
Ciò premesso, la parte richiama dettagliatamente le risultanze della citata verifica ispettiva interna svolta presso la Direzione Generale Musei, contenute nella relazione conclusiva prot. n. -OMISSIS-, la quale “ dopo diversi mesi di indagine con ulteriori supplementi, ha accertato e documentato, a carico del Direttore generale Musei (e di alcuni suoi collaboratori), gravi e palesi condotte di mala gestio, non corretta gestione delle procedure, plurimi conflitti di interesse in relazione a nomine dirigenziali e incarichi esterni conferiti a persone legate da pregressi rapporti, e azioni mobbizzanti e ritorsive nei confronti del dirigente Dott. -OMISSIS- ” (tra l’altro era stata disconosciuta la sua responsabilità quanto a presunte irregolarità a lui addebitate nella gestione dei fondi per i ristori OV andati in economia - pari a 25 milioni di euro). Sostiene il ricorrente che “ le sole chiare e decisive risultanze della relazione ispettiva agli atti, come confermate poi anche dal Consiglio dell’Autorità anticorruzione nella seduta del 20 febbraio 2024 (si veda la comunicazione prot. -OMISSIS- del 07.03.2024 – doc. 14), fanno univocamente propendere per la violazione delle regole di integrità, buona amministrazione, trasparenza, correttezza e imparzialità da parte del Direttore Generale Musei in atti individuati, documentando altresì un contegno risalente nel tempo, cui si aggiunge una condotta a carattere ritorsivo nei confronti del Dott. -OMISSIS- ”, invocando i principi costituzionali che governano il pubblico impiego, nonché la disciplina dettata dal d. lgs. n. 165/2001 e dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, che vincolerebbero non solo chi riveste posizioni subalterne nell’ambito dell’organigramma organizzativo, bensì anche, e in maniera ancor più stringente, coloro che rivestono posizioni apicali.
1.2. In punto di diritto deduce un unico mezzo (rubricato “ 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 54 e 97 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTT. 55 E SS. DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 E VIOLAZIONE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012. 2. VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI EX DPR 62/2013 E VIOLAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 597 del 23.12.2015. 3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. 4. RISARCIBILITA’ DEL CD. DANNO DA INERZIA/RITARDO ”), con cui lamenta che l’amministrazione aveva l’obbligo di avviare e concludere con un provvedimento espresso ex art. 2 della legge n. 241/1990 il procedimento disciplinare nei confronti del Prof. -OMISSIS-, prendendo atto delle risultanze della verifica ispettiva interna e delle sollecitazioni dell’ANAC, trattandosi di attività vincolata conseguente all’accertamento di abusi e condotte contrarie ai doveri di ufficio (come formalizzate nella relazione dei dirigenti ispettori del MIC-SG-Servizio VII prot. n. -OMISSIS-/2023), giusta il disposto degli artt. 54, 55 e 55- bis d. lgs. n. 165/2001, dei principi generali di buon andamento e legittimità dell'azione pubblica di cui all’art. 97 Cost., nonché delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, come rivisitato dal recente d.P.R. n. 81/2023, che disciplina specificamente i doveri di condotta in ipotesi di conflitto di interessi, vista anche la l. n. 190/2012 (legge anticorruzione).
1.3. Da ultimo lamenta di aver subito un pregiudizio risarcibile, sia patrimoniale sia morale, a causa della condotta ritorsiva e persecutoria perpetrata ai suoi danni, e invoca il disposto dell’art. 30 cod. proc. amm. in materia di cd. danno da silenzio/ritardo.
1.4 Nelle conclusioni del ricorso chiede pertanto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della cultura sulle istanze presentate in data 8 febbraio 2024 e 5 agosto 2025 e la conseguente condanna ad avviare e concludere il procedimento correttivo/disciplinare a carico del Direttore Generale Musei, Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché in via gradata la condanna al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per violazione dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento e “in ogni caso” al risarcimento del pregiudizio sofferto a titolo di lesione della sua posizione lavorativa e per i documentati atti lesivi e ritorsivi subiti.
2. Il Ministero della cultura si è costituito con atto del 23 gennaio 2026, depositando il giorno seguente memoria difensiva corredata da documentazione.
3. Il controinteressato dott. -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
4. In occasione della camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il Presidente ha dato avviso alle parti, trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc., dell’esistenza di un duplice profilo di inammissibilità del ricorso, ravvisabile nel difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e nella carenza delle condizioni dell’azione, e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In limine litis va disposto lo stralcio della memoria difensiva e della documentazione depositate dal Ministero della cultura in data 24 gennaio 2026, in quanto prodotte tardivamente, oltre il termine di legge (dimezzato) di cui al combinato disposto degli artt. 73, co. 1 e 87, co. 3 cod. proc. amm.
6. Come da avviso comunicato oralmente alle parti nel corso della discussione del merito e riportato nel verbale di udienza, il ricorso è inammissibile.
7. In particolare, quanto alla domanda tesa a censurare il silenzio-inadempimento ascritto al Ministero della cultura e la relativa richiesta di condanna all’adozione di un provvedimento espresso, a conclusione del procedimento sanzionatorio/disciplinare che si chiede di incardinare nei confronti del controinteressato, il Collegio rileva la carenza delle condizioni dell’azione (legittimazione e intesse ad agire).
8. A tal proposito giova rammentare, in premessa, che la domanda esperita ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. (con la quale si contesta l’inerzia dell’amministrazione - cd “silenzio-rifiuto o “inadempimento” - a fronte di un’istanza del privato rimasta priva di riscontro ovvero di un obbligo di provvedere giuridicamente rilevante) è inequivocabilmente diretta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento favorevole al privato, ampliativo della propria sfera giuridica e corrispondente ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, di cui egli è titolare, con la finalità di compulsare l’esercizio di un pubblico potere con effetti diretti per l’interessato.
Invero, trattasi di uno strumento di tutela congegnato dal legislatore per reagire al mancato e illegittimo esercizio dall’azione amministrativa, nei casi in cui tale inerzia comprometta l’interesse al conseguimento di un bene della vita cui il privato anela e che necessita della intermediazione del potere.
E’ pertanto imprescindibile la configurabilità, in capo al singolo, di un interesse legittimo, in quanto, diversamente opinando, l’azione giudiziale avverso il silenzio trasmoderebbe in uno strumento di “giurisdizione oggettiva”, che per pacifica giurisprudenza esula dai connotati propri della giurisdizione di legittimità esercitata istituzionalmente da questo plesso, ad impronta marcatamente soggettiva: trattasi, infatti, di “un sistema caratterizzato dalla giurisdizione soggettiva, a tutela di interessi individuali, come storicamente emerge sin dall’art. 3 della legge n. 5992 del 31 marzo 1989 (c.d. legge Crispi, istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato) in cui è espressamente indicato che il ricorso dinanzi al giudice amministrativo deve avere ad oggetto «un interesse d’individui», sia pure necessariamente coincidente con l’interesse generale (…)”, di talché “L’interesse legittimo (…) non traduce la mera aspirazione allo svolgimento legittimo dell’attività amministrativa, atteso che in questo modo si trasformerebbe la giurisdizione amministrativa di legittimità in una giurisdizione oggettiva, ma è caratterizzato dall’aspirazione a conseguire un bene della vita specifico, concreto ed attuale, di interesse individuale” (cfr. recente Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 61).
9. Nel caso di specie, non è dato ravvisare in capo all’odierno ricorrente un interesse legittimo, espressione di una situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento, che lo legittimerebbe ad insorgere avverso il mancato avvio del procedimento disciplinare nei confronti del controinteressato dott. -OMISSIS-, né tantomeno alcun vantaggio concreto ed effettivo che egli eventualmente ritrarrebbe dell’eventuale attivazione del Ministero nel senso da lui auspicato (anche a voler ammettere, per mera ipotesi, la coercibilità in astratto dell’obbligo di avviare tale procedimento, che in sé appare comunque discutibile).
9.1. Sul punto in ricorso si precisa testualmente che “ il ricorrente è pienamente fornito di interesse e legittimazione a sollevare la presente azione giurisdizionale, poiché soggetto direttamente coinvolto nella verifica ispettiva e interessato dalle condotte ritorsive evidenziate nella relazione dei Dirigenti ispettori, nonché destinatario di due valutazioni della performance 2022 e 2023 illegittime (entrambe riviste in melius in sede di reclamo) e da ultimo da un provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale, dalla natura palesemente discriminatoria e ritorsiva ” (pag. 11).
9.2. Tali considerazioni, tuttavia, non appaiono dirimenti ai fini che oggi occupano.
9.3. Va doverosamente precisato che la “revoca” anticipata dell’incarico dirigenziale precedentemente ricoperto dal dott. -OMISSIS- in seno alla Direzione generale Musei del Ministero della cultura, al pari delle valutazioni adottate in sede di misurazione della performance individuale e ogni altra condotta posta in essere dal superiore, sono atti di gestione del rapporto di lavoro che, trattandosi di impiego cd “privatizzato”, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in virtù del chiaro disposto dell’art. 63, co. 1 d. lgs. n. 165/2001 (“ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (…), incluse le controversie concernenti (…) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale ”).
Ne consegue che il giudice amministrativo, in siffatte ipotesi, difetta della potestas iudicandi per conoscere della correttezza e/o liceità di eventuali comportamenti che il dipendente lamenti di aver subito, essendo unicamente tenuto ad appurare la legittimità dell’esercizio o del mancato esercizio di un potere pubblico: nel caso di specie, segnatamente, questo Tribunale non potrebbe compiere alcun accertamento in ordine alla “ natura palesemente discriminatoria e ritorsiva ” delle condotte che sarebbero state asseritamente perpetrate dal Dirigente Generale, dott. -OMISSIS-, ai danni del ricorrente (come da questi auspicato).
Né quest’ultimo vanta un titolo per compulsare il Ministero della cultura ad avviare un procedimento disciplinare a carico del suo (ex) superiore: significativo è il fatto che nello stesso ricorso si afferma che le istanze indirizzate dal dott. -OMISSIS- al resistente Ministero erano ispirate “ al fine - doveroso - di salvaguardare l’integrità e l’immagine dell’Amministrazione culturale nel suo complesso e ripristinare le regole di buona amministrazione discendenti dagli artt. 54 e 97 della Costituzione, dagli artt. 55 e ss. della legge 165/2001, dal PIAO e dal Piano anticorruzione (art. 7) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del MIC (artt. 3, 6, 7, 8, 11, 13 e 17) ” (cfr. pag. 8) e che “ la presente azione mira inoltre (…) ad evitare la formazione di “zone franche” da tutela giurisdizionale con riferimento ad una “inerzia” amministrativa idonea a minare irrimediabilmente l’integrità e l’immagine della P.A. e, in ultima analisi, la fiducia della collettività nella correttezza e giustizia dell’attività dei soggetti pubblici (…). In difetto, i cittadini resterebbero senza alcuna protezione di fronte agli “abusi” del potere pubblico ” (pag. 11), tenuto conto che “ Gli abusi e gli inadempimenti accertati e documentati anche in sede di verifica interna non avrebbero dovuto e non possono oggi restare senza conseguenze disciplinari/risarcitorie, poiché costituiscono un vulnus al buon andamento amministrativo e all’integrità del Ministero della cultura e un evidente danno d’immagine ” (cfr. pagg. 10-11).
In altri termini, la domanda veicolata nella presente sede processuale si appalesa congegnata in chiave di tutela “oggettiva” e non soggettiva, non vantando il ricorrente alcuna posizione differenziata e qualificata rispetto al procedimento di cui chiede l’attivazione (e correlato provvedimento conclusivo auspicabilmente sanzionatorio), ma agendo piuttosto a “tutela” dell’immagine e del decoro dell’amministrazione pubblica e, più in generale, dell’intera collettività.
9.4. Del resto, nemmeno è stato meglio precisato quale potrebbe essere lo specifico, personale e diretto vantaggio che il dott. -OMISSIS- (che peraltro risulta attualmente incardinato presso il Ministero dell’interno) ritrarrebbe dall’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. -OMISSIS-, e dunque difetta un interesse concreto e attuale secondo i canoni dell’art. 100 c.p.c. A tale riguardo non è peregrina la considerazione che egli, per sua stessa ammissione, si è già avvalso, per il periodo in cui era in servizio presso la Direzione Generali Musei del Ministero della cultura, degli strumenti (giustiziali) a sua disposizione per tutelare i propri interessi (vedasi i reclami avverso gli atti di valutazione della performance per gli anni 2022 e 2023).
9.5. Il ricorso, nella parte in cui contesta il silenzio-rifiuto asseritamente serbato dal Ministero sull’istanza del ricorrente, pertanto, è inammissibile per carenza delle condizioni dell’azione.
10. Parimenti inammissibile è l’azione risarcitoria veicolata con il presente gravame, le cui argomentazioni sono articolate al punto 4 dell’unico motivo di diritto, ove si invocano contestualmente tanto gli artt. 2043 e 2059 c.c., quanto l’art. 30 cod. proc. amm.
10.1. Sul punto si rileva, da un lato, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sulla richiesta di “ risarcimento del danno, morale professionale e patrimoniale ex artt. 2043 e 2059, arrecato alle ragioni del ricorrente (…) fatto oggetto di documentate ritorsioni e atti persecutori fino all’allontanamento illegittimo e discriminatorio ” (“ nel caso in esame, si controverte della violazione reiterata dei canoni di integrità e correttezza, e della lesione di diritti soggettivi del ricorrente, che è stato ostacolato, perseguito, leso e pregiudicato nell’esercizio del suo servizio pubblico improntato a canoni di sana e corretta amministrazione, nonché rimosso dall’incarico e non più reintegrato ”), trattandosi di questione afferente allo svolgimento del rapporto di lavoro che, per le ragioni di cui si è detto, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
10.2. Per altro verso, difettano le condizioni dell’azione per poter esperire una domanda risarcitoria in relazione ad un presunto “danno da silenzio/ritardo” sofferto dal privato, sempre alla stregua di quanto sopra argomentato, non essendo ravvisabile una lesione alla sfera giuridica del ricorrente cagionata dal mancato esercizio del potere pubblico e ristorabile secondo i dettami dell’art. 30 cod. proc. amm. (anche sotto tale profilo appare significativo quanto affermato in ricorso, ad es. a pag. 12, ove si richiama “ la lesione alla stessa integrità e immagine della P.A .”, alludendo dunque al pregiudizio che sarebbe stato inferto non direttamente al dott. -OMISSIS- ma allo stesso Ministero convenuto).
11. In conclusione, vanno dichiarate inammissibili sia l’azione avverso il silenzio-rifiuto ex art. 117 cod. proc. amm. sia quella risarcitoria., per le argomentazioni sopra rassegnate.
12. In applicazione del principio della soccombenza si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, mentre nulla si dispone nei confronti del controinteressato dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile l’azione avverso il silenzio;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della cultura, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla spese nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL MA, Presidente
CA SA YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SA YR | LL MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.