TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/02/2026, n. 2545
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse legittimo

    Il Collegio rileva la carenza delle condizioni dell'azione, in particolare la mancanza di legittimazione e interesse ad agire in capo al ricorrente. La richiesta di avviare un procedimento disciplinare mira a tutelare l'immagine dell'amministrazione e non un interesse soggettivo del ricorrente. Le questioni relative alla revoca dell'incarico e alle valutazioni della performance esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse legittimo

    Il Collegio rileva la carenza delle condizioni dell'azione, in particolare la mancanza di legittimazione e interesse ad agire in capo al ricorrente. La richiesta di avviare un procedimento disciplinare mira a tutelare l'immagine dell'amministrazione e non un interesse soggettivo del ricorrente. Le questioni relative alla revoca dell'incarico e alle valutazioni della performance esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione e mancanza delle condizioni dell'azione

    Il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta di risarcimento relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro. Inoltre, difettano le condizioni dell'azione per la domanda di risarcimento da danno da silenzio/ritardo, non essendo ravvisabile una lesione alla sfera giuridica del ricorrente. La lesione all'integrità e all'immagine della P.A. non è un danno risarcibile in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/02/2026, n. 2545
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2545
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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