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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5494 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/06/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , difesi dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE
[...] P.IVA_2
DELLO STATO (c.f. . C.F._1
APPELLANTE, attrice in riassunzione
E
Controparte_1
(c.f. ), difesa dall'Avv. SCIUTO FILIPPO (c.f.
[...]
, unitamente all'Avv. SCOFONE CARLO C.F._2
( ) VIA ASSAROTTI,36 16112 GENOVA;
C.F._3
APPELLATA
E
(c.f. ), Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9065/2010 emessa dal Tribunale di
Roma in sede di rinvio della Corte di Cassazione dopo la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 7358/2016.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: "Voglia l'On. Corte adita, in applicazione del principio di diritto affermato dalla S.C. con la sentenza n. 12254/2019 e respinta ogni contraria istanza, rigettare opposizione proposta da
[...] avverso l'ingiunzione n. Parte_3
17/V1/0008513 del 26.9.2006 emessa dal , ai sensi del R.D. n. Parte_2
639/1910 e, per l'effetto, condannare detta Società al pagamento in favore delle Amministrazioni esponenti degli importi richiesti come da ingiunzione, per € 60.346,77 (di cui € 45.260,08 per quota capitale di ed € 15.086,69 per quota capitale di CP_3
F.R.), oltre ai relativi interessi maturati e maturandi, al tasso legale sulla quota capitale di ed al tasso unico di riferimento sulla quota capitale di F.R., dalla data delle CP_3 disposizioni di pagamento delle ultime anticipazioni fino all'effettivo soddisfo. In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi che sia ritenuta illegittimamente emessa l'ingiunzione opposta, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte,
l'inadempimento della Società opponente al proprio obbligo di garanzia e, pertanto, dichiarare la medesima obbligata a restituire le somme erogate dal Parte_2 al contraente per la realizzazione del progetto per cui è causa, in eccedenza CP_2 rispetto al finanziamento definitivamente riconosciuto, con i relativi accessori, e, per l'effetto, condannare la Società opponente al pagamento a favore delle Amministrazioni esponenti degli importi richiesti come da ingiunzione, per € 60.346,77 (di cui €
45.260,08 per quota capitale di ed € 15.086,69 per quota capitale di F.R.), oltre CP_3 ai relativi interessi maturati e maturandi, al tasso legale sulla quota capitale di ed CP_3 al tasso unico di riferimento sulla quota capitale di dalla data delle disposizioni di CP_4 pagamento delle ultime anticipazioni fino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese anche del giudizio di legittimità".
Conclusioni dell'appellata: “si chiede che la Corte di Appello Illustrissima: - - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: - - accerti e dichiari la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia dell'ingiunzione opposta per i motivi tutti espressi in narrativa in diritto;
dichiari altresì l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione opposta, annullando anche per questo solo motivo l'ingiunzione; ancora in via principale: - - - accerti e dichiari l'intervenuta estinzione della polizza fideiussoria prestata dalla per integrale decorso del suo termine di efficacia, annullando, CP_1 anche per questo solo motivo, l'ingiunzione opposta;
pronunci l'annullamento della polizza Assimoco per errore essenziale e riconoscibile;
previa la revoca dell'ingiunzione opposta, assolva da tutte le domande del Ministero;
occorrendo in via di CP_1 appello incidentale: - per effetto dell'accoglimento delle suestese domande, condanni il alla restituzione in Controparte_5
ASSICURAZIONI favore di Parte_3
della somma di € 71.203,41 oltre interessi
[...] legali dal 28/9/2007 al saldo, o della diversa somma di giustizia meglio vista;
in via di subordine: - accerti e dichiari l'illegittimità della pretesa di restituzione della quota di contributo a carico del avendo la coop. portato a termine Parte_4 CP_2 l'intervento e comunque stante l'impossibilità di applicare il termine del 31/12/2001 al finanziamento a carico del annullando, anche per questo solo Parte_4 motivo, l'ingiunzione opposta e condannando il
[...] alla restituzione a favore di Controparte_5 [...]
Parte_3
r.g. n. 2 della somma versata con riferimento al Fondo di Rotazione Parte_3 pari ad € 18.878,42, oltre interessi legali dal 28/9/2007 al saldo, o della diversa somma di giustizia meglio vista;
- nella non creduta ipotesi di rigetto, in tutto od in parte, della presente opposizione, dichiari tenuta e condanni la SOC. COOP. APICE A R.L., a tenere indenne ed a rimborsare alla
[...] la somma di € Parte_3
71.203,41 oltre interessi legali dal 28/9/2007 al saldo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari, gravati di I.V.A. e
CP_6
FATTO E DIRITTO
Per i cenni sul processo si rinvia integralmente alla lettura dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 12254/2019 che ha cassato con rinvio a questa Corte la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7358/2016.
E' netta l'indicazione contenuta nella suddetta ordinanza circa la non spettanza del rimborso delle spese che non risultino essere state (già) sostenute e documentate alla data del 31.12.2001, ciò in dipendenza dei vincoli normativi nascenti dalla normativa comunitaria (pagg.
5-6 dell'ordinanza) sì da concludere “… il mancato rispetto, da parte di Apice coop. a r.l., del termine perentorio previsto per la corretta contabilizzazione delle spese ammesse a rimborso (comprovate "da fatture quietanzate
o da documenti contabili aventi forza probante equivalente"), ha determinato irrefragabilmente la decadenza della stessa dal beneficio del rimborso...”. CP_2
Alla luce di tale criterio deve essere, pertanto, deciso l'appello contro la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto l'opposizione di (quale garante della CP_1 debitrice) contro l'ordinanza ingiunzione emessa dal Parte_2
per il recupero di quanto indebitamente percepito dal soggetto
[...]
finanziato Parte_5
Sulla base di tale antecedente le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come riportate nell'epigrafe.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche, dei quali si è avvalsa la sola Parte_3
ha reiterato difese ed eccezioni già svolte nei precedenti gradi e Parte_3 tuttavia assorbite nella pronuncia cassata, consistenti nell'aggressione per motivi sostanziali e formali dell'ingiunzione e della sua notificazione;
nell'eccezione di estinzione della polizza fideiussoria e della sua annullabilità per errore;
nella non debenza della quota di contributo a carico del Fondo di rotazione;
ha svolto domanda subordinata di rivalsa nei confronti di e ribadito la domand adi Parte_5
r.g. n. 3 restituzione della somma di euro 71.203,41 allegando che tale domanda era rimasta senza risposta ad opera del tribunale.
Va premesso allo scrutinio dell'appello in sede di rinvio che “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.”. (Cass. Civ., sez. VI,
23/07/2018 , n. 19503).
Probabilmente quella prescelta dalla giurisprudenza sopra richiamata non è la via maggiormente rispettosa del principio della ragionevole durata del processo, dal momento che da ogni questione (espressamente o implicitamente) assorbita possono innescarsi distinte impugnazioni in seguito al giudizio di rinvio disposto sulla base della “ragione più liquida”.
Se ne deve comunque prendere atto ed osserva la Corte quanto segue sui motivi di opposizione all'ingiunzione svolti da e non presi in considerazione nelle CP_1
precedenti pronunce succedutesi in questo processo.
In base al dictum della Suprema Corte il contributo erogato in favore di per CP_2
spese successive al 31.12.2001 non era dovuto e sussiste il diritto alla ripetizione di quanto il ha pagato a tale titolo. Parte_2
Tale diritto è stato esercitato nei confronti della garante mediante Parte_3
l'ordinanza ingiuntiva, poi opposta con successo dinanzi al tribunale di Roma che l'ha accolta con sentenza confermata dalla corte d'appello e poi cassata.
Con l'opposizione a quell'ingiunzione (e poi con la riproposizione in appello ex art. 346 cpc) aveva introdotto le difese ed eccezioni di seguito scrutinate. CP_1
Nullità dell'ingiunzione e della sua notificazione.
L'amministrazione non poteva ricorrere allo strumento previsto dall'art. 1 r.d.
639/1910 per il recupero di somme derivanti da fondi comunitari e quindi non riferibili alle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti indicati dalla norma.
Il motivo è infondato perché i fondi di derivazione comunitaria non pervengono in via diretta al beneficiario ma sono amministrati e gestiti dalle articolazioni statali, nella fattispecie dal anche attraverso l'Agenzia Parte_2
Nazionale per le politiche attive del Lavoro.
Non poteva farsi ricorso all'ingiunzione per un credito non liquido nè certo,
r.g. n. 4 trattandosi di una pretesa al rimborso delineata unilateralmente dall'amministrazione.
Il motivo è, in questo caso, infondato perché il diritto di credito al rimborso di somma determinata è liquido trattandosi, per l'appunto, del diritto alla ripetizione di somma indebitamente (già) pagata e discende direttamente dalla norma che prevede il termine del 31.12.2001 per l'erogazione del beneficio.
L'ingiunzione andava notificata nella forma delle citazioni ex art. 2 R.D.
639/1910 anziché, come avvenuto, con raccomandata.
Il motivo è infondato perché la proposizione dell'opposizione sana ogni vizio della notifica “ … in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all' art. 156, comma 3, c.p.c. , che opera anche per la notifica degli atti non processuali.” (Cass. Civ., 26/02/2019 , n. 5556).
La garanzia, alla data di notifica dell'ingiunzione, era estinta per il decorso del termine di efficacia indicato nel contratto.
Secondo dal frontespizio della polizza si ricava la durata del contratto, CP_1
dal 10/3/2000 al 10/3/2001 (frontespizio, seconda riga in alto). La durata della garanzia
è stata prorogata una sola volta con l'appendice n. 1 del 27/3/2000, ove la decorrenza della garanzia è individuata al 27/3/2001 e la scadenza al 10/9/2001. , a fronte CP_1
della durata dell'impegno così determinata, ha ricevuto la richiesta di escussione solo con la nota del 26/11/2002 n. 40601/IC, come riconosciuto anche dal Parte_2
nell'ingiunzione fiscale e nella successiva comparsa di risposta in primo grado.
[...]
L'escussione risulterebbe quindi tardiva ed improduttiva di effetti.
Non varrebbe, in contrario, l'art. 4 C.G.A. per cui "la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo dell'Amministrazione che avverrà a seguito della comunicazione della competente Direzione Provinciale del
Lavoro - Servizio Ispezione, circa l'avvenuto pagamento dell'intero importo garantito" se non ipotizzando una irragionevole durata dell'impegno del fideiussore a tempo indeterminato, eccessivamente oneroso per il fideiussore e privo di senso a fronte di un rapporto contributivo oggetto di garanzia circoscritto entro termini di durata e di adempimento ben precisi (e non certo indeterminati). Del resto la norma contrattuale
(art. 4) regolerebbe le sole ipotesi nelle quali il quietanzamento delle spese avvenga con anticipo rispetto alla scadenza della polizza, restando inteso che qualora ciò non avvenga, viene comunque fatta salva la scadenza della polizza al 10/9/2001. Obiezioni non superate dal D.D. n. 122/segr/97 (pag. 10 della comparsa 17/4/2007), per cui la garanzia sarebbe soggetta ad una proroga semestrale automatica dopo la prima scadenza r.g. n. 5 annuale per non più di due successivi rinnovi. La polizza 556/71/783.699 era stata prestata con durata dal 10/3/2000 al 10/3/2001; era stata prorogata dal 27/3/2001 al
10/9/2001 (appendice n. 1) [1° proroga semestrale], e anche a voler ammettere una seconda proroga semestrale automatica (di cui però non vi è traccia in polizza), la polizza sarebbe comunque scaduta il 10/3/2002, mentre l'escussione del Ministero è del
26/11/2002 e quindi tardiva.
A fronte di tali deduzioni di Assimoco il , nell'atto di riassunzione, ha Parte_2 richiamato le precedenti difese nel senso che nel contratto “…all'art. 4, la Società assicuratrice precisa che "la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo dell'amministrazione, che avverrà a seguito della comunicazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione, circa l'avvenuto pagamento dell'intero importo garantito".
L'efficacia della garanzia è, pertanto, estesa a tempo indeterminato, fino al momento dell'atto di svincolo da parte dell'Amministrazione garantita.
Soccorrono, inoltre, le previsioni della condizione particolare di assicurazione che espressamente richiama le clausole dello schema di fideiussione, adottato con
Decreto del Ministro del Tesoro 22.04.1997 ed integrato dal Decreto del Dirigente
Generale dell n.122/segr/97, considerando inopponibile ed inefficace nei CP_7
confronti del Ministero qualsiasi clausola in contrasto con il predetto Parte_2
schema; segnatamente l'efficacia della garanzia fideiussoria, in base al D.D. n.
122/segr/97, è soggetta ad una proroga semestrale automatica dopo la prima scadenza annuale per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale svincolo anticipato parte del . Ne consegue che, a fronte della decorrenza Parte_2
dell'appendice n.01 dal 27.3.2001, la prima scadenza annuale si individua nel
27.3.2002 e, con le due proroghe semestrali automatiche, l'efficacia della garanzia si è comunque protratta per un ulteriore anno fino al 27.3.2003, mentre la garanzia è stata tempestivamente attivata dall'Amministrazione con la nota n. 40601/IC del
26.11.2002.”.
Osserva la Corte, al riguardo, che le previsioni del contratto del 27.3.2000 richiamate dalle parti sono certamente legate alla determinazione del premio che è a sua volta collegata alla durata ed all'ammontare della garanzia. Lo si ricava dalla pattuizione contenuta nel frontespizio della polizza secondo cui “Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata …, salvo quanto previsto dall'art. 7 …”; l'art. 7, non a caso rubricato “Premio” regolamenta i tempi di r.g. n. 6 pagamento e la spettanza del premio in funzione della durata della garanzia, la cui disciplina va, pertanto, reperita altrove, anche a mente della previsione espressa dell'inopponibilità al di qualsiasi clausola contrastante con lo schema di Parte_2
fideiussione adottato con D.M. Ministro del Tesoro 22/04/1997, in aderenza al quale con appendice 01 del 27.3.2001 era rideterminato il premio sia in relazione al maggiore importo garantito rispetto a quello inizialmente convenuto, sia alla protrazione della garanzia sino al 10.09.2001.
L'appendice 01 espressamente prevede il pagamento per semestri, il primo avvenuto nella stessa data dell'appendice, vale a dire il 27.3.2001 con scadenza al
10.9.2001.
Da tale dicitura il trae la conclusione della proroga annuale della Parte_2
polizza, sebbene non vi sia prova alcuna del pagamento del premio con scadenza al
10.9.2001 e quindi del prolungamento sino al 27.3.2002 della garanzia, data dalla quale poi far decorrere le ulteriori due proroghe semestrali “automatiche”.
Per quanto provato e documentato dall'attore in riassunzione (mediante la produzione degli atti dei gradi precedenti) l'appendice 01 ha prorogato la durata della polizza (rideterminando anche l'importo garantito) sino al 10.9.2001; con due proroghe semestrali successive si perviene al 10.9.2002 e la polizza è stata escussa nel novembre dello stesso anno, vale a dire tardivamente.
Il Ministero invoca l'art. 4 della polizza secondo il quale “La Società
Assicuratrice precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo dell'amministrazione, che avverrà a seguito della comunicazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro -Servizio ispezione, circa l'avvenuto pagamento dell'intero importo garantito. Tale totale quietanzamento dovrà in ogni caso avvenire entro 90 giomi dalla data di accredito delle somme erogate dall'Amministrazione a titolo di saldo. In caso di mancato rispetto del termine appena citato la stessa amministrazione potrà richiedere il rimborso”.
A meno di non ipotizzare una durata della garanzia a tempo indeterminato e per giunta svincolata dal pagamento dei relativi premi, quella previsione non può essere letta isolatamente, ma implica che l'operatività della garanzia sia pur sempre collegata al pagamento dei premi e, come s'è detto, in base ai documenti posti dall'amministrazione a sostegno dell'ingiunzione la garanzia risulta escussa tardivamente.
La fondatezza di tale motivo di opposizione conduce al rigetto dell'appello contro r.g. n. 7 la sentenza del tribunale di Roma n. 9065 del 2010, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) annulla l'ingiunzione opposta e respinge l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di
[...]
Parte_3
delle spese di lite dei giudizi di appello (anteriore e
[...]
successivo al rinvio) liquidate unitariamente in euro 12.000,00 per compensi oltre accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 18/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8