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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. FA CA Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2024 VG, avente ad oggetto "separazione consensuale e divorzio congiunto", vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Parte_1 CodiceFiscale_1
Mosca, dom.ta come in atti;
E
, (CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lucio CP_1 C.F._2
Paolantoni, dom.to come in atti;
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.02.2025; in data 09.07.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Negrar di
Valpolicella (VR) in data 23.12.2021 e di aver avuto tre figli, n. il 07/12/2017, Persona_1 Per_2
e , gemelli, nati il 23/10/2018, attualmente minorenni, deducevano che la vita
[...] Persona_3
matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
Formulavano domanda congiunta e cumulativa di separazione e di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 111/2024 del 09.07.2024 questo Tribunale omologava la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Con le note sostitutive dell'udienza del 21.02.2025, il chiedeva lo scioglimento del matrimonio alle CP_1
condizioni riportate nel ricorso introduttivo e concordate, mentre la premesso di non essere più Pt_1
disponibile ad una definizione consensuale del procedimento per il verificarsi di fatti sopravvenuti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori della coppia, chiedeva di modificare, nel preminente interesse dei figli, le condizioni sottoscritte nel ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, con conseguente modifica del rito, revocando in tal modo il consenso già prestato alle condizioni dell'accordo sottoscritto.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza del Tribunale di Avellino n. 111/2024 del
09.07.2024); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (17.05.2024) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
La condotta processuale delle parti e l'esito negativo del tentativo di conciliazione, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al
Presidente delegato (17.05.2024). Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno depositato accordo sottoscritto da entrambi in data 19.02.2024 con il quale hanno chiesto di pronunciare la separazione consensuale e il successivo scioglimento del matrimonio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Non rileva a tal fine la revoca unilaterale del consenso della Pt_1
In tema di divorzio, la Corte di Cass. nella ordinanza del 2021 n. 19348/21 ha argomentato in termini di natura negoziale dell'accordo di divorzio ed affermato che il consenso prestato con il ricorso congiunto non
è revocabile da uno solo dei coniugi (vedi anche Cass. 2018 ord. N. 19540: Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta
l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose).
Tale impianto è stato confermato in parte motiva dalla Corte di Cass. nella sentenza resa a sez. un. 2023, n.
28727 che, nell'ammettere la proposizione cumulata e congiunta della domanda di separazione e di divorzio, ha ribadito che l'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili.
Peraltro, la Corte non sembra differenziare la separazione ed il divorzio sotto tale profilo, e non possono essere prese posizioni diverse nell'ottica di uniformità dei riti che la riforma Cartabia ha disposto, e che le sezioni unite hanno avallato.
Tanto premesso e preso atto della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, in ordine alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
ritenuto che
le condizioni concordate dai coniugi sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume;
ritenuta inammissibile ed inefficace la revoca unilaterale del consenso prestato, in conformità del principio generale in base al quale ogni negozio può essere risolto esclusivamente per mutuo dissenso;
la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contenuta in ricorso va accolta, prendendo atto delle condizioni concordate.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 CP_1
23.12.2021, trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Negrar di Valpolicella (VR) al n. 16, parte
I, Serie Ufficio 1, Anno 2021, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato unitamente al ricorso introduttivo del procedimento in data 19.02.2024.
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. FA CA