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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/10/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 894/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 894 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla Parte_1 C.F._1 via G. Raguzzini n. 2, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuliano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.ta in Salerno, alla via A. Controparte_1 C.F._2
Sabatini n. 7, presso lo studio degli avv.ti Rosa Cristina Calella e Francesco Maria Prete, dai quali è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 9.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Deve darsi atto che, a seguito dell'udienza celebratasi il 22.5.2025, le parti hanno trovato accordo in ordine alle modalità di divorzio, già avvenuto con sentenza non definitiva sullo status coniugalis del 15.7.2025.
In particolare, i coniugi si sono accordati nel senso di prevedere:
-l'obbligo in capo ad entrambe le parti di trasferire, entro e non oltre 4 mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva, in favore dei propri figli, (n. a Benevento il Persona_1
30.3.2000) e (n. a Benevento il 30.7.2002), la nuda proprietà della casa Persona_2 coniugale sita in Benevento, alla via GI RE n. 47 [facente parte di fabbricato "da cielo a terra" e, precisamente: -intero appartamento a destinazione abitativa, della consistenza di vani catastali 3,5 (tre virgola cinque) al piano terra;
-intero appartamento a destinazione abitativa, della consistenza di vani catastali 9,0 (nove) tra piano terra, primo e secondo;
- intero deposito terraneo, della superficie di circa metri quadrati 43 (quarantatré), superfice catastale lorda 60 mq, costituente pertinenza degli appartamenti innanzi descritti, il tutto confinante con detta via GI RE, Largo Belledonne, proprietà proprietà Per_3
e proprietà salvo altri;
censiti nel Catasto dei Fabbricati al foglio 41: - Per_4 Per_5 part.lle graffate 4358, sub 5, e 4367, sub 1, categ. A/2, cl. 2, vani 3,5, R.C.E. 271,14, via
GI RE piano T;
-part.lle graffate 4358, sub 7, e 4367, sub 3, categ. A/2, cl. 2, vani
9, R.C.E. 697,22, via GI RE piano T 1-2; -part.lle graffate 4358, sub 6, e 4367, sub
2, categ. C/2, cl. 6, consistenza mq. 43, superficie catastale lorda mq. 60, R.C.E. 228,74, via
GI RE piano T], riservandosene il diritto di usufrutto vita natural durante e stabilendo che, in caso di premorienza di uno dei due usufruttari, l'usufrutto si accrescerà in capo al superstite, che ne diverrà unico titolare fino alla propria morte e dichiarando che la cessione senza corrispettivo dell'immobile ai propri figli assolve ad una funzione solutoria- compensativa di una parte dell'obbligazione di mantenimento dei figli e Persona_1
e costituisce applicazione del principio stabilito dall'art. 1322 c.c. e della Persona_2 libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
-l'obbligo, a carico di , di versare, in favore di , la somma Parte_1 Controparte_1 di € 700,00 mensili per ogni figlio ( e , a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Per_2 degli stessi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
-l'obbligo, a carico di , di versare, in favore di , la somma Parte_1 Controparte_1 di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante
- Pagina 2 - bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN
[...];
-la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere recepite nella presente sentenza.
È appena il caso di ricordare, in ordine al trasferimento dell'immobile, che, esulando esso dal contenuto c.d. essenziale del divorzio (affido, collocazione, frequentazione, mantenimento, casa coniugale), il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto dell'accordo, il quale, essendo connesso solamente in via occasionale con il divorzio, è assoggettato alla disciplina dei negozi giuridici ed è sottratto alle statuizioni del giudice della famiglia (Cass. nn.
24687/2022, 20034/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella controversia civile così come innanzi proposta dalle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio tra e , Parte_1 Controparte_1 dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1370 del 15.7.2024, siano regolate dall'accordo del 6.10.2025 sottoscritto dalle parti e riportato in parte motiva;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott. Aldo De Luca
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 894 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla Parte_1 C.F._1 via G. Raguzzini n. 2, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuliano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.ta in Salerno, alla via A. Controparte_1 C.F._2
Sabatini n. 7, presso lo studio degli avv.ti Rosa Cristina Calella e Francesco Maria Prete, dai quali è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 9.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Deve darsi atto che, a seguito dell'udienza celebratasi il 22.5.2025, le parti hanno trovato accordo in ordine alle modalità di divorzio, già avvenuto con sentenza non definitiva sullo status coniugalis del 15.7.2025.
In particolare, i coniugi si sono accordati nel senso di prevedere:
-l'obbligo in capo ad entrambe le parti di trasferire, entro e non oltre 4 mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva, in favore dei propri figli, (n. a Benevento il Persona_1
30.3.2000) e (n. a Benevento il 30.7.2002), la nuda proprietà della casa Persona_2 coniugale sita in Benevento, alla via GI RE n. 47 [facente parte di fabbricato "da cielo a terra" e, precisamente: -intero appartamento a destinazione abitativa, della consistenza di vani catastali 3,5 (tre virgola cinque) al piano terra;
-intero appartamento a destinazione abitativa, della consistenza di vani catastali 9,0 (nove) tra piano terra, primo e secondo;
- intero deposito terraneo, della superficie di circa metri quadrati 43 (quarantatré), superfice catastale lorda 60 mq, costituente pertinenza degli appartamenti innanzi descritti, il tutto confinante con detta via GI RE, Largo Belledonne, proprietà proprietà Per_3
e proprietà salvo altri;
censiti nel Catasto dei Fabbricati al foglio 41: - Per_4 Per_5 part.lle graffate 4358, sub 5, e 4367, sub 1, categ. A/2, cl. 2, vani 3,5, R.C.E. 271,14, via
GI RE piano T;
-part.lle graffate 4358, sub 7, e 4367, sub 3, categ. A/2, cl. 2, vani
9, R.C.E. 697,22, via GI RE piano T 1-2; -part.lle graffate 4358, sub 6, e 4367, sub
2, categ. C/2, cl. 6, consistenza mq. 43, superficie catastale lorda mq. 60, R.C.E. 228,74, via
GI RE piano T], riservandosene il diritto di usufrutto vita natural durante e stabilendo che, in caso di premorienza di uno dei due usufruttari, l'usufrutto si accrescerà in capo al superstite, che ne diverrà unico titolare fino alla propria morte e dichiarando che la cessione senza corrispettivo dell'immobile ai propri figli assolve ad una funzione solutoria- compensativa di una parte dell'obbligazione di mantenimento dei figli e Persona_1
e costituisce applicazione del principio stabilito dall'art. 1322 c.c. e della Persona_2 libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
-l'obbligo, a carico di , di versare, in favore di , la somma Parte_1 Controparte_1 di € 700,00 mensili per ogni figlio ( e , a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Per_2 degli stessi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
-l'obbligo, a carico di , di versare, in favore di , la somma Parte_1 Controparte_1 di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante
- Pagina 2 - bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN
[...];
-la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere recepite nella presente sentenza.
È appena il caso di ricordare, in ordine al trasferimento dell'immobile, che, esulando esso dal contenuto c.d. essenziale del divorzio (affido, collocazione, frequentazione, mantenimento, casa coniugale), il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto dell'accordo, il quale, essendo connesso solamente in via occasionale con il divorzio, è assoggettato alla disciplina dei negozi giuridici ed è sottratto alle statuizioni del giudice della famiglia (Cass. nn.
24687/2022, 20034/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella controversia civile così come innanzi proposta dalle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DISPONE che le condizioni di divorzio tra e , Parte_1 Controparte_1 dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1370 del 15.7.2024, siano regolate dall'accordo del 6.10.2025 sottoscritto dalle parti e riportato in parte motiva;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott. Aldo De Luca
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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