Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 204.
(Rimorchi per trasporti specifici
e rimorchi per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o ((pulvirulenti)) ;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
((m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;)) ((o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..))
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari ((;)) ((d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..))
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 , aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.
(Rimorchi per trasporti specifici
e rimorchi per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o ((pulvirulenti)) ;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
((m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;)) ((o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..))
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari ((;)) ((d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..))
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 , aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 13/01/2023, n. 4Provvedimento: […] l'INPS gli conferiva la pensione diretta di vecchiaia col sistema Retributivo pro-quota 2012 (determina RC012017881941) per l'importo di euro 26.977,58= (che aveva sostituito la determina RC012017881936 non esibita) che – stando a quanto si legge a margine del provvedimento “in considerazione dei tempi tecnici per l'attuazione dell'articolo 1, comma 707, […] in quanto la necessità della doppia liquidazione fa sì che i calcoli operati siano ambedue corretti in diritto, solo che si dà poi la necessità di applicare e mettere in esecuzione quella di importo più basso, […] in quanto - dal giorno del ricalcolo – il nuovo trattamento pensionistico, già legittimo per volontà legislativa, […]Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- sistema contributivo·
- pensione di vecchiaia·
- recupero indebito·
- sistema retributivo·
- art. 206 d.P.R. 1092/1973·
- art. 2-bis legge 241/90·
- legittimo affidamento·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- compensazione spese legali