Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 643/2021
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 1613/2020 pronunciata dal Tribunale di Trani all'udienza del 22.10.2020, nella causa civile iscritta al n.
95000635/2012 rg;
tra avv. AN AN;
, Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
tutti in qualità di eredi beneficiati del de cuius (giusta Persona_1
autorizzazione apposta il 17/06/14 in calce all'istanza ex art.484 cpc e segg – per il primo grado – quest'ultima rinnovata il 09/11/2020– per il presente grado, rappresentati e difesi,
dagli avv.ti Massimiliano Carbonara e AN AN, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- appellanti –
e
1
contratto di cessione di crediti stipulato in data 20.12.2017, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Giuseppe Carteni del Foro di Lodi;
-appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 06.10.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 1613/2020, emessa dal Tribunale di Trani, nell'ambito
del giudizio N.R.G. 95000635/2012, depositata in cancelleria in data 22.10.2020, nella
parte in cui dispone la condanna degli odierni appellanti in qualità di eredi al pagamento
delle spese di CTU e processuali, prevedendo la natura di eredi beneficiati. Con vittoria
di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari”;
per l'appellata: rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n. 1613/2020 emessa dal
Tribunale di Trani in data 22.10.2020, e comunicata il 23.10.2020, per tutte le ragioni
esposte nel presente atto, perché infondato in fatto e in diritto;
e per l'effetto − Confermare
integralmente il contenuto della sentenza n. 1613/2020 emessa in data 22.10.2020 dal
Tribunale di Trani, in persona del G.I. Dott.ssa Silvia Sammarco;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 153/2012, notificato il 18 luglio
2012, titolare della ditta individuale LA TI Persona_1
A MAGLIA DI GIANFRANCESCO SALVATORE, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Trani- ex articolazione territoriale di Ruvo di Puglia-
[...]
che agiva in nome e per conto della Banca Monte Paschi di Controparte_5
2 Siena, al fine di accertare l'inefficacia del contratto di finanziamento per dolo con conseguente condanna della al risarcimento del danno, Parte_1
dell'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della Banca opposta e, in via subordinata,
l'accertamento delle somme eventualmente dovute e di quelle eventualmente da restituirsi in favore dell'opponente, con conseguente compensazione delle stesse.
Si costituiva in giudizio la opposta chiedendo il rigetto con contestuale conferma CP_5
del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio di opposizione decedeva l'opponente Persona_1
e la causa veniva dichiarata interrotta.
Gli odierni appellanti, nelle rispettive qualità di coniuge e figli, con atto per AR dr.
- registrato in Gioia del Colle in data 22/04/2013, al n. 3703 serie 1T, Persona_2
repertorio 51660 e raccolta 14216 - accettavano l'eredità del defunto congiunto con beneficio di inventario, ai sensi degli art. 484 cc. e ss.., e, in data 26.06.2013 eseguivano le successive operazioni di inventario.
A seguito di autorizzazione giudiziale del 17.06.2014, rilasciata dal Giudice della sez. di volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trani, con ricorso in riassunzione ex art. 302 e segg. cpc, gli odierni appellanti, nella espressa dichiarata qualità di eredi beneficiati,
riassumevano il procedimento di primo grado.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito della consulenza contabile, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto opposto disponendo la condanna – in solido – di , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3
AN AN, nella qualità di eredi di Controparte_2 Persona_1
al pagamento delle spese di lite e di CTU.
[...]
Con atto di appello notificato del 19.4.2021, , , Controparte_6 Controparte_1
, e AN AN, in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2
titolare della ditta individuale Sila tessuti a maglia di Persona_1
hanno impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in Persona_1
3 cui il giudice di primo grado ha omesso di specificarne l'ulteriore loro qualità di beneficiati.
Si è costituita la appellata chiedendo il rigetto del gravame. CP_5
Motivi della decisione
Con l'atto di impugnazione gli appellanti censurano la decisione del giudice di primo grado con un unico motivo di gravame, ossia quella parte della sentenza che li condanna nella loro qualità di eredi, senza l'ulteriore specificazione del beneficio di cui godono e che ebbero ad esplicitare all'atto di riassunzione.
La banca si è costituita sostenendo che la documentazione richiamata non era mai stata acquista agli atti del giudizio di primo grado, costituendo una allegazione tardiva e certamente nuova, vietata dall'art. 345, comma 3 c.p.c., con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità ex officio.
Il motivo è fondato.
L'art. 510 c.c., stabilisce che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Questa disposizione, grazie al suo effetto espansivo, è già sufficiente a fondare il dovere del giudice di rilevare d'ufficio la limitazione di responsabilità degli eredi degli opponenti nei limiti dell'eredità beneficiata.
Trattandosi di atti documentanti un'eccezione in senso lato può essere considerata anche dal giudice di appello (Cassazione civile sez. III, 18/12/2024) in quanto vincolare la rilevabilità delle eccezioni in senso lato ai limiti del regime delle preclusioni conduce a sovrapporre due piani (eccezioni in senso stretto e in senso lato) che sono sempre rimasti distinti nel testo normativo (Cassazione civile sez. un., 07/05/2013).
Quindi, gli eredi dell'opponente sono chiamati a rispondere nei limiti della quota ereditaria e ciascuno di essi nei limiti del valore dei beni ereditari e con i soli beni loro pervenuti in successione, ovvero nei limiti e fino alla concorrenza delle somme residue al termine delle operazioni di liquidazione dei beni dell'asse ereditario. 4 Pertanto l'appello merita accoglimento sul punto.
Le spese del presente giudizio di gravame possono essere compensate tra le parti in quanto si tratta di una modifica del dispositivo della sentenza di primo grado che non coinvolge gli aspetti di merito della vicenda di primo grado, ma di una sostanziale correzione del dispositivo di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avv. AN AN, , Controparte_1 [...]
, , tutti in qualità di eredi beneficiati del de cuius CP_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1613/2020 pronunciata dal Tribunale Persona_1
di Trani all'udienza del 22.10.2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna , , Controparte_6 Controparte_1 CP_3
, e AN AN, eredi di
[...] Controparte_2 [...]
titolare della ditta individuale Sila tessuti a maglia di Persona_1 [...]
nei limiti dell'eredità beneficiata al pagamento in favore di Persona_1 [...]
della somma di € 343.499,69; CP_4
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Compensa le spese del presente grado tra gli appellanti e la banca.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 28.01.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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