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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
PM, in sede
PARTE RICORRENTE Nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
Domiciliata presso RSA Villa Serena di Carmagnola contumace
PARTE RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.25.
In particolare, il PM ha concluso insistendo nella domanda di interdizione.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il PM ha proposto ricorso per interdizione allegando l'ingravescenza delle condizioni fisiche e psichiche della beneficianda, in particolare, in conseguenze di caduta (con frattura e cedimento vertebrale); allegate, inoltre, relazioni dai Servizi che segnalano importante atteggiamento oppositivo, assenza di collaborazione con gli operatori, tendenza all'isolamento, reiterate denunce ai
Carabinieri per dedotti malefici/stregonerie che l'anziana subirebbe dalla condotta di una vicina (es. molestie rumorose, malocchio, asportazione abiti dall'armadio, alterazione temperatura frigo per ammalorare cibi ecc.).
Verificato il contraddittorio, svolto l'esame, disposto ulteriore approfondimento in sede di CTU, all'esito la relazione veniva discussa, quindi la causa passava direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è infondata.
Complessivamente, alla luce delle memorie e degli atti di causa, è emerso che:
- (classe 1937), vedova, cinque figli (tutti residenti in altre regioni;
non ci Controparte_1 sono rapporti;
non segnalati caregiver di riferimento), vive di pensione (minima), in alloggio condominiale in affitto;
già prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno (decreto GT del 4.5.23), la donna risulta(va) da tempo in carico ai Servizi (Cisa 31, idem amministratore) che la supportano sia mediante provvidenze economiche sia, soprattutto, tramite interventi domiciliari;
risultano in atti plurime segnalazioni di lamentele dei vicini e altrettante querele sporte dalla donna ai Carabinieri nei confronti di tale che l'anziana aveva indicato Per_1 come “strega” in quanto si trasformerebbe, accedendo direttamente dai muri, senza permesso, nel suo alloggio, al solo fine di perseguitarla (per essere la Testimone di Geova); da CP_1 ultimo, segnatamente, dal 27.12.23, considerata l'età, le necessità, la scadenza della locazione
(e la disdetta del proprietario), la donna è stata inserita in struttura residenziale;
- l'approfondimento svolto in sede di CTU ha consentito di verificare le attuali condizioni della la dott. in sede di esame della beneficianda ha illustrato: “(…) Si mostra CP_1 CP_2 tranquilla, ben curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, la mimica appare distesa, e sembra aver anche acquistato peso rispetto al precedente incontro (in corso di amministrazione di sostegno,
N.d.R) consapevole di trovarsi in RSA (…) Sa che la sua collocazione in struttura è stata effettuata in collaborazione con i Servizi Sociali, verso i quali si mostra decisamente più aperta e disponibile, anche se con una lieve ambivalenza: è in grado infatti di riconoscere ai Servizi un ruolo di aiuto nei suoi confronti, ma mantiene sempre la sua strutturale diffidenza di fondo”; più precisamente, sotto il profilo psichiatrico focalizza la dott. che: “(…) si conferma la CP_2 presenza della sintomatologia delirante persecutoria: nel suo costrutto è presente infatti una persona (da lei rinominata “la strega”) che le avrebbe causato una serie di malattie fisiche, tra cui anche la diarrea di cui soffre ultimamente, pur non manifestandosi in modo diretto, nè avendo contatti con la stessa (…). Il delirio persecutorio però trova allo stato una via di fuga nella protezione da lei individuata negli operatori della RSA, che diventano in un certo senso persone che la proteggono (…) si sottolinea quanto il costrutto delirante, pur sempre presente, sia decisamente attenuato per vigore ed intensità rispetto al rilievo del 2023, e costituisca una sorta di appiglio per giustificare gli inevitabili acciacchi dell'età (…); sicchè, a partire dal trasferimento in RSA: “(…) nelle interazioni con il personale (…) si mostra gentile e fiduciosa.
Non emerge ideazione anticonservativa, né ideazione eterolesiva. La signora sa di CP_1
pagina 2 di 4 assumere farmaci, non sa spiegare quali siano né per quali patologia siano stati prescritti (fa riferimento a generici malesseri fisici) ma si dice consapevole che siano preparati e somministrati dal personale della RSA”; si tratta di risultato in termini di acquisita consapevolezza che la CTU qualifica in termini di “enorme cambiamento rispetto al passato”; certamente a livello cognitivo si confermano i deficit già rilevati e, cioè: “(…) Disturbo neurocognitivo su base vascolare con sintomi psicotici (…); la signora non appare orientata nel tempo (maggiormente orientata nello spazio e verso le persone); (…) rispetto alle sue entrate non sa neanche orientativamente quanto percepisca di pensione”; tuttavia, sulla sintomatologia psicotica ha risentito positivamente l'impatto della terapia “(…) rendendo la paziente meno emotivamente partecipe dei contenuti persecutori”; quindi se è ben vero che persistono (per lo più, irreversibilmente) la perdita di memoria, le limitazioni funzionali di autonomia
(incontinenza, deambulazione e attività quotidiane solo in modalità assistita); d'altra parte,
“(…) la pervasività dei deliri persecutori si è attenuata, e ciò ha determinato un miglioramento globale del quadro clinico (…) che ha lasciato spazio anche ad una maggiore capacità espressiva dei propri bisogni (di assistenza, di accudimento) che sembrano soddisfatti dalla sistemazione raggiunta in RSA, della quale la signora appare contenta”; sicchè “(…) ella si presenta in grado di esprimere il proprio consenso alle cure, agli interventi diagnostici e terapeutici da ritenersi sostanzialmente valido, poiché non inficiato se non in modo marginale dalla sintomatologia psicotica”; con la precisazione che: “(…) ritengo che un provvedimento più stringente, quale l'interdizione, possa essere eccessivo rispetto alle abilità (…), la signora presenta infatti un certo grado di capacità di determinarsi ancora seppure in limitate aree di funzionamento e di esprimere un parere del quale l'amministratore deve potere tenere conto;
il disturbo neurocognitivo su base vascolare, con perdita di memoria resta, associata a sintomi psicotici ma con ridotta interferenza sul funzionamento globale (…) infermità che è passibile di stabilizzazione per quanto riguarda la sintomatologia persecutoria, se vengono proseguite le idonee terapie antipsicotiche”.
In definitiva, alla luce delle conclusioni motivatamente espresse dalla CTU, considerato il miglioramento delle condizioni generali di vita ed il recupero funzionale in termini di capacità che l'adesione alla prescrizione terapeutica ha comportato, reputa il Collegio che la domanda di interdizione non possa, allo stato, trovare accoglimento;
l'attuale amministrazione pendente – ferma ogni eventuale modulazione dell'incarico, a cura del Giudice Tutelare, nell'interesse della beneficiaria
– dovendosi ritenere misura congrua, allo stato, per sopperire alle carenze cognitive e mnestiche rilevate;
ferma, come noto, la residualità dell'interdizione; in particolare, con riferimento al caso di specie, va considerata la necessità di preservare, quanto più possibile, le residue capacità di determinarsi che la paziente ha oggettivamente espresso a seguito del trasferimento in RSA e che, grazie alla terapia farmacologica implementata in residenzialità protetta, la paziente ha preservato.
Spese – ivi compresa CTU già liquidata - ex artt. 131 e 145 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- spese di lite e CTU ex artt. 131 e 145 DPR 30.5.2002, n. 115.
pagina 3 di 4 Asti, 9.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
PM, in sede
PARTE RICORRENTE Nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
Domiciliata presso RSA Villa Serena di Carmagnola contumace
PARTE RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.25.
In particolare, il PM ha concluso insistendo nella domanda di interdizione.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il PM ha proposto ricorso per interdizione allegando l'ingravescenza delle condizioni fisiche e psichiche della beneficianda, in particolare, in conseguenze di caduta (con frattura e cedimento vertebrale); allegate, inoltre, relazioni dai Servizi che segnalano importante atteggiamento oppositivo, assenza di collaborazione con gli operatori, tendenza all'isolamento, reiterate denunce ai
Carabinieri per dedotti malefici/stregonerie che l'anziana subirebbe dalla condotta di una vicina (es. molestie rumorose, malocchio, asportazione abiti dall'armadio, alterazione temperatura frigo per ammalorare cibi ecc.).
Verificato il contraddittorio, svolto l'esame, disposto ulteriore approfondimento in sede di CTU, all'esito la relazione veniva discussa, quindi la causa passava direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è infondata.
Complessivamente, alla luce delle memorie e degli atti di causa, è emerso che:
- (classe 1937), vedova, cinque figli (tutti residenti in altre regioni;
non ci Controparte_1 sono rapporti;
non segnalati caregiver di riferimento), vive di pensione (minima), in alloggio condominiale in affitto;
già prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno (decreto GT del 4.5.23), la donna risulta(va) da tempo in carico ai Servizi (Cisa 31, idem amministratore) che la supportano sia mediante provvidenze economiche sia, soprattutto, tramite interventi domiciliari;
risultano in atti plurime segnalazioni di lamentele dei vicini e altrettante querele sporte dalla donna ai Carabinieri nei confronti di tale che l'anziana aveva indicato Per_1 come “strega” in quanto si trasformerebbe, accedendo direttamente dai muri, senza permesso, nel suo alloggio, al solo fine di perseguitarla (per essere la Testimone di Geova); da CP_1 ultimo, segnatamente, dal 27.12.23, considerata l'età, le necessità, la scadenza della locazione
(e la disdetta del proprietario), la donna è stata inserita in struttura residenziale;
- l'approfondimento svolto in sede di CTU ha consentito di verificare le attuali condizioni della la dott. in sede di esame della beneficianda ha illustrato: “(…) Si mostra CP_1 CP_2 tranquilla, ben curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, la mimica appare distesa, e sembra aver anche acquistato peso rispetto al precedente incontro (in corso di amministrazione di sostegno,
N.d.R) consapevole di trovarsi in RSA (…) Sa che la sua collocazione in struttura è stata effettuata in collaborazione con i Servizi Sociali, verso i quali si mostra decisamente più aperta e disponibile, anche se con una lieve ambivalenza: è in grado infatti di riconoscere ai Servizi un ruolo di aiuto nei suoi confronti, ma mantiene sempre la sua strutturale diffidenza di fondo”; più precisamente, sotto il profilo psichiatrico focalizza la dott. che: “(…) si conferma la CP_2 presenza della sintomatologia delirante persecutoria: nel suo costrutto è presente infatti una persona (da lei rinominata “la strega”) che le avrebbe causato una serie di malattie fisiche, tra cui anche la diarrea di cui soffre ultimamente, pur non manifestandosi in modo diretto, nè avendo contatti con la stessa (…). Il delirio persecutorio però trova allo stato una via di fuga nella protezione da lei individuata negli operatori della RSA, che diventano in un certo senso persone che la proteggono (…) si sottolinea quanto il costrutto delirante, pur sempre presente, sia decisamente attenuato per vigore ed intensità rispetto al rilievo del 2023, e costituisca una sorta di appiglio per giustificare gli inevitabili acciacchi dell'età (…); sicchè, a partire dal trasferimento in RSA: “(…) nelle interazioni con il personale (…) si mostra gentile e fiduciosa.
Non emerge ideazione anticonservativa, né ideazione eterolesiva. La signora sa di CP_1
pagina 2 di 4 assumere farmaci, non sa spiegare quali siano né per quali patologia siano stati prescritti (fa riferimento a generici malesseri fisici) ma si dice consapevole che siano preparati e somministrati dal personale della RSA”; si tratta di risultato in termini di acquisita consapevolezza che la CTU qualifica in termini di “enorme cambiamento rispetto al passato”; certamente a livello cognitivo si confermano i deficit già rilevati e, cioè: “(…) Disturbo neurocognitivo su base vascolare con sintomi psicotici (…); la signora non appare orientata nel tempo (maggiormente orientata nello spazio e verso le persone); (…) rispetto alle sue entrate non sa neanche orientativamente quanto percepisca di pensione”; tuttavia, sulla sintomatologia psicotica ha risentito positivamente l'impatto della terapia “(…) rendendo la paziente meno emotivamente partecipe dei contenuti persecutori”; quindi se è ben vero che persistono (per lo più, irreversibilmente) la perdita di memoria, le limitazioni funzionali di autonomia
(incontinenza, deambulazione e attività quotidiane solo in modalità assistita); d'altra parte,
“(…) la pervasività dei deliri persecutori si è attenuata, e ciò ha determinato un miglioramento globale del quadro clinico (…) che ha lasciato spazio anche ad una maggiore capacità espressiva dei propri bisogni (di assistenza, di accudimento) che sembrano soddisfatti dalla sistemazione raggiunta in RSA, della quale la signora appare contenta”; sicchè “(…) ella si presenta in grado di esprimere il proprio consenso alle cure, agli interventi diagnostici e terapeutici da ritenersi sostanzialmente valido, poiché non inficiato se non in modo marginale dalla sintomatologia psicotica”; con la precisazione che: “(…) ritengo che un provvedimento più stringente, quale l'interdizione, possa essere eccessivo rispetto alle abilità (…), la signora presenta infatti un certo grado di capacità di determinarsi ancora seppure in limitate aree di funzionamento e di esprimere un parere del quale l'amministratore deve potere tenere conto;
il disturbo neurocognitivo su base vascolare, con perdita di memoria resta, associata a sintomi psicotici ma con ridotta interferenza sul funzionamento globale (…) infermità che è passibile di stabilizzazione per quanto riguarda la sintomatologia persecutoria, se vengono proseguite le idonee terapie antipsicotiche”.
In definitiva, alla luce delle conclusioni motivatamente espresse dalla CTU, considerato il miglioramento delle condizioni generali di vita ed il recupero funzionale in termini di capacità che l'adesione alla prescrizione terapeutica ha comportato, reputa il Collegio che la domanda di interdizione non possa, allo stato, trovare accoglimento;
l'attuale amministrazione pendente – ferma ogni eventuale modulazione dell'incarico, a cura del Giudice Tutelare, nell'interesse della beneficiaria
– dovendosi ritenere misura congrua, allo stato, per sopperire alle carenze cognitive e mnestiche rilevate;
ferma, come noto, la residualità dell'interdizione; in particolare, con riferimento al caso di specie, va considerata la necessità di preservare, quanto più possibile, le residue capacità di determinarsi che la paziente ha oggettivamente espresso a seguito del trasferimento in RSA e che, grazie alla terapia farmacologica implementata in residenzialità protetta, la paziente ha preservato.
Spese – ivi compresa CTU già liquidata - ex artt. 131 e 145 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- spese di lite e CTU ex artt. 131 e 145 DPR 30.5.2002, n. 115.
pagina 3 di 4 Asti, 9.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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