Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PV
TRIBUNALE DI CA Parte_1
Il giudice tutelare Dott.ssa Daniela Pistorio
Letti gli atti del procedimento n. 460/2025 R.G.V.G.;
ritenuta la propria competenza;
letto il ricorso depositato in data 6.05.2025
visto il decreto del 21.05.2025
visti i verbali di udienza e le produzioni documentali;
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 04.06.2025, osserva quanto segue:
In data 06.05.2025 parte istante incoava il ricorso chiedendo l'autorizzazione, con decreto immediatamente efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori indicati nell'istanza;
Esponeva nel ricorso che il padre, nel corso del procedimento di separazione (proc. civ. n. 1404/2021
R.G.) aveva revocato il proprio consenso all'espatrio dei minori dal territorio italiano con conseguente revoca da parte del Questore di Catania al rilascio dii documenti validi per l'espatrio;....che CP_1 egoisticamente e non pensando al bne dei propri figli, ritiene di non dover concedere l'autorizzazione a fare viaggiare i figli minori con la madre ed in occasione dell'evento (matrimonio della sorella) farli incontrare con la di lei famiglia
Questo Tribunale. in persona del Giudice Tutelare, ritenuto non sussistere nella fattispecie una situazione di urgenza improcrastinabile tale da legittimare un provvedimento de plano, inaudita altera parte che, nella materia della genitorialità può costituire violazione diretta dell'art. 8 della
fondamentali dell'Unione Europea (cogente con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, v. art. 6),
disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 21.05.2025 al fine di valutare l'interesse preponderante dei minori, ovvero la compatibilità dell'espatrio con l'interesse dei minori stessi.
All'udienza del 21.05.2025 il sig. P_ non compariva .L'Avv. Fagone dava atto di aver notificato in data il ricorso con il pedissequo decreto a mezzo UNEP al sig. P_
,come da deposito telematico ed insisteva nel ricorso. Chiedeva un breve rinvio ai fini del perfezionamento della notifica. La ricorrente insiste in ricorso e rappresentava che P_ , padre dei minori ad oggi, non esercita il diritto/dovere di visita e non versa alcun mantenimento in favore dei figli.
All'odierna udienza il sig. P_ è assente. L'Avv. Fagone esibisce prova dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
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Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in subiecta materia "l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l'assenso ovvero in contrasto con la volontà dell'altro) non ha, a fronte di un diritto soggettivo non sottoposto a limiti,
natura vincolata, ma resta subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, rispondendo tale soluzione alla disciplina introdotta con l'art. 10 comma 5 lett. c) d.l. n. 70 del 2011, conv. con modificazioni nella l. n. 106 del 2011, attuativo del regolamento Ce n. 444 del 2009, la cui ratio non mira a prescindere dal consenso dei genitori, ma è diretta ad assicurare una tutela ulteriore dell'interesse dei minori" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/02/2013, n. 2696), di talché "in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b),
della legge n. 1185 del 1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è
ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost." (cfr. Cassazione
civile, sez. VI, 23/10/2015, n. 21667);
Il diritto ad ottenere i documenti validi per l'espatrio costituisce un'espressione del diritto costituzionalmente garantito dal secondo comma dell'articolo 16 della Costituzione (Ogni cittadino
è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge),
dall'articolo 13 della Carta dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948 (Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese) nonché dall'art. 2 del protocollo 4 Carta EDU (diritto alla libertà di circolazione:1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2.Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese,
compreso il proprio.
Non si possano quindi imporre a taluno così rilevanti limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2, Costituzione della Repubblica italiana), se esse non siano fondate su esigenze di rango superiore, e normativamente previste. Una di tali esigenze, come è intuitivo, è
rappresentata dall'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori affidatari ed esercenti la responsabilità.
L'ingerenza dello Stato di cui all'art. 3 Legge 1185/1967 nella limitazione del diritto alla libera circolazione della persona si giustifica solo nell'interesse e a tutela dei figli minori. L'essenza dell'art. 3 di cui alla Legge n. 1185 del 1967 è "garantire che il genitore assolva i suoi obblighi" (
così Corte Costituzionale sentenza 0464/1997) e garantire al minore di avere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, ancorchè separati.
Il provvedimento concessivo dell'autorizzazione, pur non risolvendo una controversia in materia di diritti, non può prescindere dal coinvolgimento, nel procedimento de quo, del genitore non convivente con il figlio. Nel senso che questi deve essere posto quanto meno nelle condizioni di
"conoscere" l'istanza presentata nell'interesse del figlio in modo da potere anche eventualmente interloquire nella procedura. La valorizzazione della partecipazione del genitore non convivente, nelle scelte nell'interesse del figlio, va affermata aderendo al più recente indirizzo della Suprema Corte, autorevolmente espresso nella sentenza Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265, Pres. Luccioli, rel. Campanile, secondo cui, alla luce della Legge 54/2006, la cessazione della convivenza tra i genitori non uniti da matrimonio non conduce più alla cessazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, perché la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salva la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singolarmente decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
L'esame del Giudice Tutelare deve quindi limitarsi a valutare se vi è interesse del minore, data la strumentalità della richiesta autorizzazione alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori e, in particolare dovrà valutare se vi possa essere il pericolo in generale che il genitore sottragga i figli all'altro, così finendo per impedire che l'altro genitore adempia ai propri doveri ed eserciti i diritti verso il figlio minore.
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Tanto premesso, alla luce dei principi di diritto testè enunciati e delle risultanze documentali, non risultano circostanze ostative al rilascio del documento valido per l'espatrio per i motivi di seguito illustrati.
Nella fattispecie l'espatrio non può, a parere dello scrivente, dirsi lesivo dell'interesse dei minori.
Nessun pregiudizio può ravvisarsi sotto il profilo del diritto alla cura, educazione e mantenimento da parte del genitore che, peraltro, regolarmente citato, non è comparso e nulla ha opposto e/o osservato.
P.Q.M.
Il Giudice Tutelare, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe,
-visto l'art. 3 della legge 21.11.67 N° 1185; visto l'art. 20 Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69
AIUTORIZZA:
la competente Autorità di P. S. a rilasciare (ove null'altro osti) il richiesto documento valido per l'espatrio (passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio) in favore di Persona_1 nata il nato il [...] previa esibizione della sola parte dispositiva del 27.10.2016 e Per_2
presente decreto;
Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti ed al Signor Pubblico Ministero in sede.
Dichiara il decreto immediatamente esecutivo ex art. 741,c.p.c.
Caltagirone, 4 giugno 2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Daniela Pistorio