Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 10/12/2025, n. 22315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22315 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08984/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8984 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Angela MA Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. -OMISSIS-del 30/05/2025 notificata in data 03/06/2025 nonchè in via subordinata per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23/06/2025 adottato dalla Commissione Medica Locale presso l'ASL Roma, 1, notificato al ricorrente in data 25/06/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa MA RI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In data 13/06/2024 la Commissione Medica Locale (“CML”) dell’ASL Roma 1 ha concluso il procedimento di revisione della patente con provvedimento n. -OMISSIS-, che ha riconosciuto il possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida in capo al sig. -OMISSIS-e al contempo ha ridotto il termine di validità della patente a un solo anno, senza fornire motivazione alcuna.
Il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento in questione chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione. Con la sentenza n. -OMISSIS-/2025 il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento della CML della ASL Roma 1 per difetto di idonea motivazione.
In data 03/06/2025 il sig. -OMISSIS-notificava la sentenza n. -OMISSIS-/2025 all’ASL Roma 1 ai sensi della legge 53/1994. In data 25/06/2025 il sig. -OMISSIS-riceveva a mezzo PEC la notifica del provvedimento prot. N. -OMISSIS-del 23/06/2025, con il quale la CML confermava la durata annuale della patente, contenente un richiamo a 'prassi consolidate' per i casi ex art. 186 CDS e a generici “dati epidemologici” ed omettendo qualunque riferimento alla situazione clinica del ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto:
1- Nullità ai sensi dell’art. 21 Septies L. 241/1990 per Violazione/elusione del giudicato amministrativo e falsa applicazione dell’ art. 3 L. 07/08/1990 n. 241e dell’ art. 331 D. lgs. 16/12/1992, n. 495.
L’effetto conformativo della sentenza n. -OMISSIS-/2025 con la quale il TAR Lazio ha annullato per difetto di motivazione il provvedimento adottato dalla CML, impone all’amministrazione l’obbligo di riedizione del potere amministrativo e di adottare un nuovo provvedimento fornito di motivazione adeguata, in conformità a quanto previsto dall’art. 331 D. lgs. 16/12/1992, n. 495. La CML della Asl Roma 1 con il provvedimento n. prot. N. -OMISSIS-del 23/06/2025 tuttavia non ha ottemperato al dictum della sentenza in quanto il provvedimento in questione presenta una motivazione soltanto formale ed apparente.
La motivazione del provvedimento della CML della ASL Roma 1 Prot. N. -OMISSIS-del 23/06/2025, non contiene invece alcun riferimento alla condizione soggettiva del conducente, mentre giustifica la decisione di confermare la durata ridotta del titolo di guida mediante un richiamo alle “prassi consolidate presso le Commissioni Mediche Locali nei casi di prima visita di revisione per art. 186 CdS” in base alle quali “le commissioni mediche locali avviano un percorso di osservazione del conducente, nei confronti del quale è stato emesso il decreto prefettizio. Tale percorso implica che per un certo periodo di tempo a scadenze progressivamente maggiori il conducente si sottoponga a esami tossicologici e specialistici volti a verificare che non abusi di alcol e/o utilizzi sostanze stupefacenti. È noto, infatti, dai dati epidemiologici che coloro che abusano di alcol possono astenersi per un periodo per poi riprendere l'abuso alcolico; i medesimi dati indicano inoltre che spesso all'abuso alcolico possa associarsi il consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope”.
Il provvedimento adottato dalla CML per ottemperare alla sentenza del TAR Lazio invece di fondarsi sull’analisi delle risultanze istruttorie e quindi sul fascicolo sanitario del -OMISSIS-, si basano su generici dati epidemiologici e sull’assunto, apodittico e non dimostrato, che chi ha abusato una volta del consumo di alcol è comunque soggetto al rischio di ripetere l’abuso.
Secondo un consolidato orientamento, si ha "elusione del giudicato" allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175).
Il provvedimento n. -OMISSIS-del 23/06/2025 è pertanto nullo ai sensi dell’art. 21 septies L. 241/1990 per elusione del giudicato, nella parte in cui conferma il precedente provvedimento n. -OMISSIS- che aveva disposto la riduzione del termine di durata del titolo di circolazione del -OMISSIS-, fissandone la scadenza al 12/06/2025, reiterando il vizio di valida motivazione.
2 - Invalidità ex art. 21 octies L. 241/1990 per difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà.
Per giurisprudenza costante il cumulo tra azioni previsto dall’art. 32 c.p.a. è ammissibile anche nell’ipotesi di proposizione, con lo stesso atto introduttivo, di una domanda di annullamento dell’atto amministrativo che si assuma in contrasto con il giudicato e di ottemperanza rispetto al medesimo giudicato (Cons. di Stato 28/07/2015 n. 3713; Cons. di Stato, 26/08/2014 n. 4302; Cons. St. 06/08/2013 n. 4142).
Anche qualora il provvedimento della CML Prot. N. -OMISSIS-del 23/06/2025 (di seguito “il Provvedimento”) fosse qualificato come non violativo o elusivo del giudicato, lo stesso sarebbe comunque illegittimo ed annullabile ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/1990.
Tutti gli accertamenti effettuati dal ricorrente hanno avuto esito negativo, confermando la piena idoneità psico-fisica del ricorrente alla guida e ciononostante sono stati interamente pretermessi da parte della CML, che non li ha minimamente presi in considerazione e valutati ai fini della adozione del provvedimento finale.
3 - Invalidità ex art. 21 octies L. 241/1990 per eccesso e sviamento di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di proporzionalità e divieto di aggravio ex art. 1 L. 241/1990.
Infatti la motivazione del provvedimento da un lato conferma che gli esami (clinici, tossicologici, la visita psichiatrica, etc.) cui si è sottoposto il -OMISSIS-hanno tutti avuto esito negativo e, d’altro lato, in contraddizione con tali risultanze, dispone ugualmente la limitazione della durata della patente e la ripetizione degli accertamenti clinici, pur in assenza di dubbi circa il possesso in capo al conducente dei requisiti psico-fisici di l’idoneità alla guida. L’atto risulta illogico e contraddittorio e palesemente arbitrario.
Nel caso del sig. -OMISSIS-, si è trattato di un episodio isolato, con tasso alcolemico accertato inferiore a 1,5 g/l, che non ha provocato incidenti, con un provvedimento di sospensione della patente annullato con ordinanza del 04/03/2024 e successiva sentenza del 16/04/2024 per carenza del presupposto di cui all’art. 186, co. 9 C.d.S. e senza alcun precedente.
Il provvedimento adottato si pone in diretto contrasto con gli art. 41 della Carta dei diritti UE e degli art. 3, 16 e 97 della Costituzione, in violazione del principio di buon andamento e legittimità dell’azione amministrativa, nonché del principio di proporzionalità e di non aggravio.
L’ASL Roma 1 si è costituita in giudizio in data 5.8.2025 e ha depositato memoria difensiva in data 10.10.2025, con cui ha insistito ai fini della reiezione del ricorso.
Alla c.c. del 14.10.2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito.
Il ricorso per ottemperanza è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le considerazioni che seguono.
Il certificato medico del 12.6.2024 riportava esclusivamente la validità a un anno della patente rilasciata (con scadenza al 12.6.2025) con obbligo di successiva visita, senza alcuna ulteriore specificazione. In data 13 giugno 2024 gli è stata rilasciata “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida” ex art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante l’attestazione sul possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per la patente di guida, sulla base della presupposta certificazione medica della Commissione recante la data del 12 giugno 2024.
Con la sentenza della sezione il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato e la predetta documentazione è stata annullata, sulla base del primo motivo di censura, per violazione dell’art. 331, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, per carenza di motivazione.
E’ stato, infatti, ritenuto che “ fermo restando che la verifica dei requisiti psichici e fisici per l'abilitazione alla guida è espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica e dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, come tale sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati, nel caso di specie né l’attestazione finale (recante la denominazione “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida”), né il presupposto certificato medico della Commissione medica locale indicano le motivazioni per le quali è stata prevista una validità limitata della patente di guida del ricorrente. Tanto in palese violazione dell’art. 331, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 in base al quale “Se il medico accertatore … prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti N. 10056/2024 REG.RIC. dall’ordinamento ”. E’ stato ulteriormente rilevato che “ dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue altresì l’illegittimità della previsione del termine di scadenza della patente, ma ciò comporta che l’Amministrazione (nella persona della Commissione medica locale) dovrà rideterminarsi al riguardo, essendo precluso all’autorità giudiziaria di sostituirsi nell’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato (art. 34 co. 2 c.p.a.). ”.
L’effetto conformativo della sentenza n. -OMISSIS-/2025 imponeva all’amministrazione l’obbligo di riedizione del potere amministrativo e di adottare un nuovo provvedimento fornito di motivazione adeguata, in conformità a quanto previsto dall’art. 331 del D. lgs. 16/12/1992, n. 495.
Considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima il provvedimento, l'Amministrazione è, infatti, onerata di una compiuta motivazione al riguardo.
Con l’atto impugnato in questa sede, l’amministrazione, in asserita ottemperanza della richiamata sentenza n. -OMISSIS-/2025, ha effettuato soltanto un richiamo alle “ prassi consolidate presso le Commissioni Mediche Locali nei casi di prima visita di revisione per art. 186 CdS ” in base alle quali “ le commissioni mediche locali avviano un percorso di osservazione del conducente, nei confronti del quale è stato emesso il decreto prefettizio. Tale percorso implica che per un certo periodo di tempo a scadenze progressivamente maggiori il conducente si sottoponga a esami tossicologici e specialistici volti a verificare che non abusi di alcol e/o utilizzi sostanze stupefacenti. È noto, infatti, dai dati epidemiologici che coloro che abusano di alcol possono astenersi per un periodo per poi riprendere l'abuso alcolico; i medesimi dati indicano inoltre che spesso all'abuso alcolico possa associarsi il consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope ”.
La motivazione del provvedimento della CML della ASL Roma 1 prot. n. -OMISSIS-del 23/06/2025 non risponde al criterio dell’adeguatezza di cui al richiamato art. 331, come indicato in sentenza, atteso che non contiene alcun riferimento alla condizione soggettiva specifica del conducente.
Il provvedimento della CML non si fonda sull’analisi delle risultanze istruttorie e quindi sul fascicolo sanitario del ricorrente ma esclusivamente su generici dati epidemiologici e sull’assunto che chi ha abusato una volta del consumo di alcol è comunque soggetto al rischio di ripetere l’abuso.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è stato adottato in elusione del giudicato formatosi sulla sentenza della sezione n. -OMISSIS-/2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23/06/2025 adottato dalla Commissione Medica Locale presso l'ASL Roma 1 ai sensi dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990 e ordina all’ASL Roma 1 di provvedere alla riedizione del potere secondo le coordinate indicate in motivazione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, con riserva di nomina del Commissario ad acta su richiesta di parte ricorrente alla scadenza del predetto termine.
Condanna l’ASL Roma 1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RI UI, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RI UI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.