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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 634/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato ad [...] il [...](c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Ascoli Piceno Viale Indipendenza, 42, presso lo studio dell'avv. Eugenio Ramovini, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di appello;
- appellante-
CONTRO
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Ascoli Piceno, via Porta Torricella n.11 presso lo studio dell'avv. Barbara Gagliardi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato- pagina 1 di 14 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 26 del 19/1/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento del presente atto di
impugnazione ed in parziale riforma della sentenza n. 26/2023 di cui all'R.G. 756/2018, resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 19/01/2023, non notificata, per tutti i motivi sopra esposti,
così provvedere:
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata e, anche previa nomina di CTU
grafologico, in via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente-appellante ha mutuato e/o
consegnato e anticipato alla IG.ra la somma di euro 130.000,00 (centotrentamila) Controparte_1
finalizzate all'acquisto dell'immobile sito in San Benedetto Del Tronto Via Legnago, 82 o della diversa
somma che risulterà di giustizia e, quindi, condannare la IG.ra alla restituzione al IG. Controparte_1
degli importi predetti per i titoli indicati, anche ex art. 2033 c.c. o come meglio Parte_1
visto e ritenuto, oltre ad interessi legali ex art. 1284.4 c.c. dal fatto o dalla domanda di primo grado al
saldo, vinte le spese e i compensi del doppio grado di giudizio e con imputazione delle spese di CTU
del primo grado a carico della IG.ra CP_1
In via ulteriormente graduata dichiarare che la IG.ra si è arricchita senza causa a Controparte_1
danno del ricorrente/appellante e, di conseguenza, dichiararla tenuta e condannarla ad indennizzare
ex art. 2041 c.c. il IG. della diminuzione patrimoniale subita, che si quantifica Parte_1
nella somma di euro 130.000,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche previa CTU
tecnica, oltre ad interessi legali ex art. 1284.4 c.c dal fatto o dalla domanda di primo grado al saldo
nonché rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Condannare l'appellata all'aumento del compenso spettante al difensore per manifesta Controparte_1
fondatezza della domanda ai sensi dell'art. 96, terzo co. c.p.c., in relazione al contenuto della
previsione di cui all'art. 4 comma 8 DM 55/2014.
pagina 2 di 14 Salve le statuizioni non impugnate.
Per l'appellata: Per l'integrale rigetto dell'atto di appello e per la conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno n.26/2023 nel giudizio RG 756/2018. Con vittoria di spese e competenze di causa per la cui determinazione ci si rimette alla Corte di Appello di Ancona.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in parziale accoglimento della domanda avanzata da contro , ha condannato la convenuta al pagamento in Parte_1 Controparte_1
favore dell'attore della complessiva somma di € 28.657,48 a titolo di indebito arricchimento.
In particolare, il primo giudice:
sulla base della disposta CTU grafologica, che ha escluso la riconducibilità alla convenuta della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 29/4/2010, ha ritenuto detto documento non utilizzabile al fine di accertare l'esistenza di un contratto scritto di mutuo concluso tra le parti;
ha ritenuto altresì che la documentazione acquisita in giudizio (e in particolare gli assegni circolari,
l'estratto conto del conto corrente intestato al e l'atto pubblico di acquisto da parte della Parte_1
dell'immobile in San Benedetto del Tronto via Legnano n. 82) erano inidonei ad affermare la CP_1
dazione da parte dell'attore alla ex moglie della somma necessaria per procedere all'acquisto de quo,
conclusioni queste che non potevano essere superate dalle generiche dichiarazioni testimoniali alla luce della fede privilegiata di cui godeva l'atto pubblico (nella parte “in cui si riporta inequivocabilmente
che l'acquisto ed il pagamento del prezzo venne eseguito integralmente dalla resistente”);
ha di contro ritenuto provato l'avvenuto pagamento da parte dell'attore del compenso al mediatore per l'acquisto dell'immobile e delle ulteriori fatture prodotte in giudizio, risultando “depositati documenti
attestanti l'erogazione di somme con corrispondente indicazione del beneficiario, nonché fatture
emesse dai beneficiari dei pagamenti stessi nei confronti del ricorrente” per il complessivo importo di
€ 28.657,48;
pagina 3 di 14 sulla base delle dichiarazioni testimoniali ha escluso la sussistenza in capo all'attore di un animus
donandi in favore della ex moglie ovvero l'assolvimento di un'obbligazione naturale;
ha accertato che l'immobile acquistato dalla NI aveva obiettivamente beneficiato di un incremento di valore e che lo stesso non era destinato a soddisfare bisogni della famiglia;
ha escluso la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di pagamento indebito in quanto “il
comportamento del ricorrente non può essere qualificato come quello di un soggetto che ha eseguito
un pagamento non dovuto;
nemmeno il ricorrente ha pagato ad un creditore sbagliato oppure si era
erroneamente creduto tale ma in realtà non aveva alcun debito”;
ha invece ritenuto sussistere “nel caso di specie gli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041
cc sulla scorta degli elementi probatori acquisiti agli atti come meglio sopra precisati”;
ha quindi pronunciato condanna al pagamento della predetta somma, compensando integralmente le spese di lite e ponendo a carico dell'attore quelle di CTU.
Il ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per omessa Parte_1
motivazione sulla istanza di rinnovazione della C.T.U. ex art. 196 c.p.c. Violazione dell'art. 101 c.p.c. –
errore in procedendo- Violazione art. 111 Cost. Omessa motivazione sul punto. Erronea imputazione delle spese della C.T.U. a suo carico;
2) nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o omessa motivazione sulla domanda restitutoria di somme mutuate, consegnate e/o anticipate dal
IG. alla IG.ra dell'importo complessivo di euro 130.000,00 Parte_1 Controparte_1
(domanda principale), in relazione al contratto di mutuo verbale;
domanda così precisata nella memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c. -Omesso scrutinio delle prove testimoniali rilevanti ai fini del decidere,
costituite da una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ciascuno dei quali con valenza anche autonoma di prova;
tutti sufficienti per l'accertamento dell'esistenza di un contratto di mutuo verbale tra le parti;
3) erronea motivazione di rigetto della domanda restitutoria di somme mutuate,
consegnate e/o anticipate dal IG. alla IG.ra dell'importo Parte_1 Controparte_1
complessivo di euro 130 mila (domanda principale), sull'apodittico assunto che le prove documentali pagina 4 di 14 fornite dal non consentono di individuare il soggetto emittente nonché l'effettivo Parte_1
beneficiario. Travisamento e/o erronea ricognizione dei fatti in relazione al contenuto delle prove testimoniali e delle prove documentali, rispetto agli artt. 115 e 116 c.p.c., violati;
violazione del disposto di cui all'art. 115.1 c.p.c. in relazione al contenuto della memoria di costituzione della IG.ra del 5/7/2018 ed infine, violazione del disposto di cui all'art. 115.1 c.p.c. in relazione Controparte_1
all'omessa valutazione della ricognizione di debito della IG.ra ; 4) nullità della sentenza Controparte_1
ai sensi degli artt. 112, 132.4 e 156.2 c.p.c. e 118 disp. att. dello stesso codice nella parte in cui viene indicata la somma di euro 100 mila anziché quello di euro 130 mila di cui in domanda omettendo così
il Tribunale di pronunciarsi su una parte del petitum (30 mila euro), con mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico;
5) erroneità in punto di diritto del capo di sentenza che ha accertato che “il denaro versato dal ricorrente alla resistente per l'acquisto di un bene immobile sarebbe
smentito dal rogito notarile, nel quale è indicato che il pagamento del prezzo veniva eseguito dalla
resistente, in ragione della fede privilegiata accordata dalla Legge” e che ha ritenuto non provato il pagamento de quo sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, per il carattere apparente della motivazione e con falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove;
6) erroneità del capo di sentenza che ha respinto la domanda ex art. 2033 c.c.
proposta in via subordinata rispetto a quella restitutoria di mutuo dell'importo di € 130.000,00
nonostante la consolidata giurisprudenza formatasi in materia;
7) nullità della sentenza in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite per omessa motivazione, financo apparente e senza alcuna argomentazione nella parte motiva e, comunque, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. in relazione ai principi espressi nella sentenza n. 32061/2022 e comunque erronea statuizione sulla compensazione (integrale) delle spese di lite in presenza di un'unica domanda articolata in più
capi e parzialmente accolta. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
pagina 5 di 14 In ossequio al principio della ragione più liquida il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di impugnazione, che per la loro fondatezza comportano l'assorbimento di ogni altra questione relativa al merito del presente giudizio.
In via preliminare occorre qui evidenziare che la sentenza impugnata risulta ormai passata in giudicato in relazione all'accertamento che l'immobile acquistato dalla non era destinato a soddisfare CP_1
bisogni della famiglia, in quanto entrato nel patrimonio esclusivo della odierna appellata e destinato al ricavo di un reddito personale (è pacifico oltre che documentato in atti che l'immobile sia stato locato dalla all'appellante per lo svolgimento da parte del medesimo della propria attività CP_1
professionale) e in relazione al fatto che le spese sostenute dal per il complessivo importo di Parte_1
€ 28.657,48 non potevano essere ricondotte ad un animus donandi in favore della ex moglie ovvero l'assolvimento di un'obbligazione naturale, trattandosi “di spese straordinarie di notevole importo”.
Il primo giudice ha invece ritenuta non provata la dazione da parte dell'appellante della somma di €
100.000,00 in pagamento di parte del prezzo dell'immobile acquistato dalla omettendo CP_1
invece di pronunciarsi in relazione a quella di € 30.000,00 in favore della medesima appellata.
Tali affermazioni non possono essere condivise.
Innanzitutto, del tutto privo di fondamento giuridico è l'affermato valore di prova privilegiata che il primo giudice ha voluto riconoscere all'atto pubblico di compravendita nella parte “in cui si riporta
inequivocabilmente che l'acquisto ed il pagamento del prezzo venne eseguito integralmente dalla
resistente”. Rientra tra le basilari nozioni di diritto privato che a norma dell'art. 2700 c.c. “l'atto
pubblico fa piena prova, fio a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Ebbene, nell'art. 4 dell'atto pubblico di compravendita il notaio rogante si limita a dare atto: che il prezzo è stato convenuto tra le parti a corpo nella misura di € 270.000,00; che le stesse hanno regolato il relativo pagamento mediante versamento alla parte venditrice di € 100.000,00 di due assegni circolari recanti i nn. 4015760326-06 e pagina 6 di 14 4015679736-0, ciascuno dell'importo di € 50.000,00, emessi in data 11 marzo 2010 da ICCREA
Banca, e per € 170.000,00 mediante versamento entro trenta giorni delle somme ricevute a titolo di mutuo che l'acquirente ha inteso stipulare con BNL S.p.a. in uno al rogito notarile;
che gli assegni risultano versati alla parte venditrice che ne ha rilasciato quietanza.
Il notaio si è quindi limitato a prendere atto della dazione degli assegni e della quietanza rilasciata dal venditore, senza attestare alcunché in relazione alla provenienza della provvista utilizzata per l'emissione dei richiamati assegni circolari.
Del tutto priva di fondamento giuridico è anche l'affermazione del primo giudice circa la non utilizzabilità ai fini probatori degli assegni circolari in discussione in quanto gli stessi “non consentono di individuare il soggetto emittente”. Recita l'art. 82 Legge Assegni “L'assegno circolare è un titolo di
credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per
somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i
recapiti comunque indicati dall'emittente”. L'assegno circolare è quindi emesso dalla banca, che lo rilascia dopo che il richiedente ha messo a disposizione della stessa la provvista necessaria.
Ciò precisato, il Collegio ritiene che i documenti offerti dall'appellante e cioè la copia degli assegni circolari sopra richiamati, la copia dell'estratto conto del conto corrente del (in cui detti Parte_1
assegni risultano numericamente indicati) e l'atto pubblico di compravendita dell'immobile (in cui gli assegni vengono numericamente identificati) consentono indubitabilmente di affermare che la provvista necessaria per il pagamento dell'importo di € 100.000,00 a mezzo di assegni circolari provenga dal conto corrente pacificamente intestato al solo , il quale risultava coniugato con la in Parte_1 CP_1
regime di separazione patrimoniale (cfr. anche allegato 12 alla memoria ex art. 183 dell'appellante). La
circostanza, del resto, non è stata neppure mai contestata dalla appellata, la quale fin dal primo grado si
è limitata solo ad affermare che la provvista era a sé riconducibile in quanto su detto conto è stato accreditato anche il suo stipendio fino al 2011.
pagina 7 di 14 Se è pur vero che dall'estratto conto prodotto dal (relativo al secondo trimestre 2009 e ai Parte_1
primi due trimestri del 2010) è possibile desumere alcuni bonifici mensili a titolo di stipendio effettuati da un istituto tecnico commerciale, è anche vero che gli stessi risultano non solo numericamente insignificanti, ma anche di importo variabile nel tempo compatibile con la natura a tempo determinato dei contratti di lavoro nella scuola conclusi dalla (la quale ammette di essere stata assunta CP_1
come docente a tempo indeterminato solo nell'anno scolastico 2011/2012). Quindi, l'appellata, che ne era onerata, non solo non ha fornito prova della riconducibilità a sé della provvista nella misura necessaria alla emissione dei ricordati assegni circolari, ma non ha neanche allegato la non destinazione del proprio stipendio ai bisogni della famiglia, ai quali anche ella era tenuta.
Le conclusioni raggiunte trovano ulteriore elemento di riscontro nella circostanza, documentata dall'appellante (cfr. all. 11 nel suo fascicolo), che la provvista utilizzata per l'emissione degli assegni circolari proveniva dalla liquidazione da parte dell'assicurazione, in suo favore oltre che del figlio, del danno derivato dalla morte della prima moglie nella misura di € 270.000,00 (cfr. accredito in data
22/6/2009).
In senso contrario non può essere valorizzato il rilievo, pure svolto dall'appellata, di avere provveduto personalmente al pagamento del mutuo ipotecario, garantito dal proprio genitore. Ed infatti, da un lato,
il mutuo è stato acceso dalla per il pagamento della residua parte di € 170.000,00 del prezzo di CP_1
compravendita (cfr. atti pubblico di compravendita art. 4), dall'altro lato, la circostanza che abbia a ciò
provveduto mediante il canone mensile versatole dal (cfr. comparsa di costituzione e Parte_1
conclusionale) costituisce ulteriore conferma della mancanza di liquidità per provvedere all'acquisto.
Quanto alla dazione di € 30.000,00 le produzioni documentali dell'appellante (copia assegno circolare n. 4016066206 emesso in data 27/4/2010 da ICCREA Banca in favore di ed estratto Controparte_1
conto del conto corrente dell'appellante in cui detto assegno risulta addebitato in pari data con specifica indicazione del numero) appaiono idonee a fornirne adeguata prova. Sul punto l'appellata in primo grado si è limitata ad affermare che “anche in caso di separazione dei beni, i coniugi possono
pagina 8 di 14 effettuarsi delle donazioni e delle liberalità”. A riguardo, così come in relazione al pagamento dell'importo di € 100.000,00 per l'acquisto dell'immobile, del tutto inutilizzabili risultano le dichiarazioni del teste , padre della appellata, il quale non solo ha reso Testimone_1
dichiarazioni del tutto contraddittorie e in contrasto con i documenti acquisiti e con lo stesso tenore delle difese svolte dalla appellata (quanto alla titolarità del conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni circolari), ma alla fine ha affermato di non sapere nulla in ordine alle somme utilizzate per il pagamento del prezzo di compravendita e ha escluso la consegna di denaro in favore della figlia “in
quanto mia figlia me lo avrebbe certamente chiesto”.
Risulta quindi provata dall'appellante la dazione alla appellata (sia direttamente che mediante pagamento di parte del prezzo di compravendita di un immobile) dell'importo di € 130.000,00,
ulteriore rispetto a quello accertato in primo grado.
Ciò posto questa Corte, tenuto conto delle difese svolte dall'appellata dell'essere le dazioni giustificate da un animus donandi ovvero dall'adempimento di una obbligazione naturale, ritiene di condividere le conclusioni del primo giudice circa la riconducibilità della domanda nel novero dell'arricchimento senza causa, non potendosi ricondurre anche le dazioni accertate in questo grado alla fattispecie di cui all'art. 783 c.c. ovvero all'assolvimento da parte del medesimo di un'obbligazione naturale.
Sotto il primo profilo, oltre a quando già accertato dal Tribunale in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado (richiamate in parte qua dalla stessa appellata), che escludono l'esistenza in capo al in un animus donandi in favore della ex moglie (in quanto l'operazione Parte_1
commerciale dedotta in giudizio aveva lo scopo di salvaguardare l'appellante rispetto a non meglio precisate problematiche di carattere fiscale), occorre rilevare che il valore complessivo delle dazioni (€
130.000,00) non consentirebbe in ogni caso di ricondurre le stesse alle ipotesi di modico valore di cui all'art. 783 c.c., tenuto conto (in mancanza di ulteriori e specifiche allegazioni e prove necessariamente a carico della appellata) delle condizioni economiche del quali emergono dagli estratti conto Parte_1
prodotti dall'appellante, i cui saldi risultano tempo per tempo di poco superiori ad € 10.000,00 e pagina 9 di 14 vedono la registrazione di operazioni di investimento per importi non superiori a € 20.000,00
(acquisti/vendita di obbligazioni) e il solo accredito rilevante riconducibile alla liquidazione del danno per la morte della prima moglie.
Una eventuale riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di cui all'art. 769 c.c. sconterebbe invece la nullità del contratto per violazione della necessaria forma dell'atto pubblico imposto dall'art. 782 c.c., non potendosi nella fattispecie in esame fare applicazione del disposto di cui all'art. 809 c.c..
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. n. 18725 del 27/7/2017) chiamate a pronunciarsi sulla questione “se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore
di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione
all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e
di accreditamento, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769
c.c., o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 c.c. … … Più precisamente,
… se la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordinata
all'adozione dello schema formale-causale della donazione;
o se l'attribuzione liberale a favore del
beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta giustificata dal ricorso ad un'operazione trilaterale
di movimentazione finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio”, hanno infatti affermato che
“le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il
fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura
dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei
rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale
pur sempre collegato al negozio sottostante”. Ciò in quanto la liberalità viene realizzata “non tramite
un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria
dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero
adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo
realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro”.
pagina 10 di 14 Il principio è stato di recente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con ordinanza n. 23127 del
19/8/2021 nei termini per cui “Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà
luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un
negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di
realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta,
soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens"”.
Quanto alla configurabilità di una obbligazione naturale occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale i doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, refluiscono sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass., sent. n. 1277 del 22/1/2014 e da ultimo ord. n. 28 del 2/1/2025). Sebbene il ragionamento della Suprema Corte sia stato condotto con riguardo ai rapporti derivanti dalla convivenza more uxorio, allo stesso non può che attribuirsi medesima valenza con riguardo ai rapporti derivanti dal matrimonio, in forza del quale i coniugi assumono tutti i doveri di cui all'art. 143 c.c., tra cui anche quello di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia. Dall'altro lato, sempre secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, l'ingiustizia dell'arricchimento potrebbe invece configurarsi in presenza di prestazioni di un convivente more
uxorio a favore dell'altro che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza (Cass., sent. n. 11330 del
15/5/2009 e da ultimo ord. n. 11303 del 12/6/2020).
Ne consegue che la ripetibilità delle somme versate in costanza di rapporto di convivenza, e dunque anche di matrimonio, dovrà essere esclusa solo qualora l'esborso, considerate le condizioni patrimoniali dei conviventi, risulti ingente e non proporzionato all'entità del patrimonio di una delle pagina 11 di 14 parti. Nel caso di specie sulla base dell'accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alle spese sostenute dal per la ristrutturazione dell'immobile (pari ad € 28.657,48), ritenute eccessive Parte_1
per essere ricondotte nell'ambito dell'adempimento degli obblighi morali o giuridici di assistenza morale e materiale e di collaborazione, accertamento come già detto ormai coperto dal giudicato, e tenuto conto dei rilievi sopra svolti in ordine all'entità del patrimonio dell'appellante, questa Corte
ritiene anche le dazioni in esame travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, con conseguente diritto dell'appellante alla loro restituzione ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Deve quindi essere accertato il diritto dell'appellante alla restituzione della ulteriore somma di €
130.000,00.
Quanto alla domanda di riconoscimento degli interessi moratori si rileva che costituisce giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 1889 del 28/1/2013; ord. n. 28930 del
5/10/2022) quella per cui “L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla
stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve
tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a
prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal
mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce
interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il
mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli
esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli
effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”.
L'appellata deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 130.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del versamento a quella della presente pronuncia e poi di interessi compensativi fino al saldo.
In relazione all'appello proposto dall'appellante in relazione alla condanna al pagamento dei soli interessi legali maturati sulla somma di € 28.657,48, il Collegio alla luce dei principi di diritto sopra pagina 12 di 14 richiamati non può che limitarsi a rilevare che non risulta essere stato impugnato il capo di sentenza che ha implicitamente rigettato la qualificazione del diritto alla restituzione come debito di valore, non avendo disposto la rivalutazione monetaria del credito restitutorio accertato, per cui la domanda in esame riproposta in questa sede deve essere rigettata.
Le conclusioni raggiunte, che determinano il sostanziale accoglimento dell'intera domanda originariamente proposta dal , impongono l'accoglimento dell'ultimo motivo di appello, con Parte_1
il quale si censura il capo di sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. In
applicazione del principio della soccombenza (e in mancanza di allegazione di ulteriori circostanze da parte della che consentano l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c.) l'appellata CP_1
deve pertanto essere condannata al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Infine, non meritevole di accoglimento è la domanda dell'appellante di condanna dell'appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. A riguardo questa Corte ritiene che non siano stati acquisiti al processo elementi che consentano di affermare che l'appellata abbia resistito intenzionalmente solo per arrecare un danno alla controparte ovvero con colpa grave nella valutazione del proprio diritto ed inoltre che il presente giudizio abbia arrecato all'appellante conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali. La domanda reiterata in questa sede deve pertanto essere rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 26 del 19/1/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna al pagamento in favore di della ulteriore somma Controparte_1 Parte_1
pagina 13 di 14 di € 130.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla dazione alla data della presente pronuncia e da tale ultima data fino al saldo interessi compensativi;
condanna al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate nella misura Controparte_1
di € 14.379,50, di cui € 379,50 per esborsi, per il primo grado e di € 11.165,50, di cui € 1.165,50 per esborsi, per il secondo, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
Così deciso nella camera di consiglio in data 2/4/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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