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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 503 dell'anno2022, pendente
TRA
Parte_1
: avv.ti MORANDI MATTEO CHERUBINO e LUCA CARLO NICOLA;
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv.FRANDI RAFFAELLA
PIACENTI PIETRO – contumace -
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito quale Giudice d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi d'Appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la legittimità de credito, per tutti i motivi esposti, condannare la società
[...]
con sede legale in Milano (MI) – Corso Como n. 17 ed in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro
P a g . 1 | 4 tempore, al pagamento, in favore di , cessionaria del credito, della somma Parte_1 complessivamente pari ad Euro 591,63, di cui Euro 390,40 (Iva compresa) relativamente al costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dall'autoveicolo del cedente e di cui Euro 201,23 per le spese sostenute per l'intervento professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, o nella diversa somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adìto riterrà equa e di giustizia.
Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione di quanto indebitamente percepito (Euro 481,51) in base alla sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, comprensive di spese generali (15%), 4% CPA ed IVA di legge, di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis:
- In via principale: Respingere l'impugnazione promossa dalla in riforma e Parte_1 gravame della sentenza n.196/2021 del Giudice di Pace di Massa depositata in data 18.08.2021, non notificata, confermando integralmente le statuizioni della stessa;
- In ogni caso: rigettare ogni domanda azionata dalla Società odierna attrice nei confronti di
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- Con vittoria delle spese e competenze di lite ex DM 55/2014, oltre accessori tariffari e fiscali come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in qualità di cessionaria del credito, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
196/2021 del g.d.p. di Massa che rigettava la domanda avanzata dall'appellante nei confronti di e del responsabile civile EN PI, volta a ottenere il Controparte_1 risarcimento delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva concessa in locazione a CP_3
nelle more della riparazione della sua autovettura Peugeot 207 tg. EL667BP, in esito
[...] al sinistro del 24.9.2019 con la Fiat Panda tg. EC582VB, condotta da , Persona_1 nonché il pagamento delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale.
L 'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il g.d.p. ha ritenuto non provate le spese di noleggio e quelle legali stragiudiziali sostenute dalla danneggiata, oggetto di cessione del credito a stante l'inidoneità Parte_1 della documentazione prodotta dalla società attrice.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione appellata, chiedendo il rigetto del gravame. Rimaneva contumace EN PI.
La causa era istruita attraverso acquisizioni documentali.
Si dà atto che il fascicolo è stato riassegnato, in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022, alla scrivente dinnanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 7.2.2025. Erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
***
P a g . 2 | 4 L'appello deve essere respinto.
Come noto, il danno da fermo tecnico non è un danno in re ipsa, ma deve essere provato da chi chiede il pagamento delle spese sostenute per il noleggio dell'auto sostitutiva. A tal fine, non è necessaria la dimostrazione del nesso eziologico tra il fermo e il noleggio, essendo presumibile che il danneggiato da un sinistro abbia bisogno di una vettura sostitutiva, a fronte del fermo tecnico del proprio mezzo. Occorre, tuttavia, che chi agisce in giudizio provi di aver effettivamente utilizzato il veicolo sostitutivo (cfr. Cass. 27389/2022; Cass. 27389/2022; Cass.
5447/2020).
Nel caso in esame, la danneggiata dal sinistro – mai richiesta come teste - Controparte_3 ha ceduto il credito rappresentato dalle spese di noleggio alla società che ha Parte_1 concesso in locazione il veicolo sostitutivo. ha prodotto contratto di noleggio e scrittura privata di cessione del credito, preventivi Parte_1
e fatture relativi alle spese di riparazione della Peugeot 207, nonché la fattura relativa alle spese di noleggio, datata 13/11/2019.
È necessario svolgere alcune considerazioni su tali documenti, tutti di formazione unilaterale dell'appellante.
In primo luogo, il contratto di noleggio riporta quale data di conclusione il 23.9.19, cioè il giorno antecedente al sinistro (data poi corretta a penna in 27.9.19) e quale giorno di riconsegna del mezzo il 27.9.19 – per ben due volte – elemento anch'esso oggetto di correzioni a penna
(sostituito in 4.10.19).
È poi in atti la fattura n. 100/2019, che reca data 1.10.19, per l'importo di € 2600, relativo alle riparazioni al mezzo della (a fronte di un preventivo redatto solo il giorno prima, il CP_3
30.9.19). Evidentemente, né tale fattura (non quietanzata), né il preventivo provano esborsi per riparazioni al veicolo della e, pertanto, nulla si può dire in ordine all'effettiva CP_3 sussistenza di danni dello stesso (e, dunque, alla sua indisponibilità).
Non si comprende poi il motivo (se non per precostituirsi un documento giustificativo) per cui sia stata emessa fattura n. 786 del 13.11.19 alla per il noleggio del mezzo, in CP_3 considerazione del fatto che il credito era già stato ceduto in data 4.10.19 ed essendo la fattura un documento fiscale che viene rilasciato nei confronti di chi è tenuto al pagamento -pagamento a cui la nella stessa prospettazione dell'appellante, non era tenuta-. CP_3
Peraltro, anche tale fattura presenta significative anomalie: il riferimento al contratto di noleggio del 23.9.19 (cioè il giorno prima del sinistro, coincidente con la data effettivamente riportata sul contratto e successivamente modificata) e indica l'importo complessivo di 320 euro (80 euro al giorno per quattro giorni) a fronte di un contratto che reca, invece, una durata del nolo di sette giorni (dal 27.9.19 al 4.10.19), come risultante dalle correzioni a penna;
poiché, invero, stando alle originarie date riportate, di cui sopra si è già detto, risultano proprio quattro giorni di noleggio, cioè dal 23.9.19 – giorno antecedente al sinistro – fino al 27.9.19.
Del pari totalmente sguarnito di prova è il pagamento delle spese stragiudiziali. Sul punto questo Giudice ritiene di aderire integralmente al percorso argomentativo svolto in prime cure, da intendersi in questa sede richiamato (è in atti unicamente un preavviso di notula).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenendo conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., del valore, delle fasi svolte e della complessità e della natura della causa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto:
P a g . 3 | 4 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi): € 662,00
Oltre a detta somma, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, se e come per legge dovuti.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Deve infine disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di propria competenza, a fronte delle anomalie di cui sopra si è dato atto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 503 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
così provvede:
[...] rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 662 per compenso, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.
Massa, li 20/05/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4