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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 257 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv.
Paola Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa d costituzione di nuovo difensore del 24.1.2023;
appellante
contro
( , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_2 C.F._1
studio dell'avv. Romina Tore che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado;
appellata
1
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: la Corte d'Appello, “in riforma della sentenza appellata, -
in via principale, dichiari inammissibili ed infondate le domande attrici proposte nei
confronti della .it.; - in subordine, salvo gravame, dichiari inammissibile la Pt_1
domanda di risoluzione del contratto di finanziamento per intervenuta decadenza dal
diritto di far valere la garanzia ed in subordine per infondatezza delle stessa;
- in ogni
ipotesi, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio”.
nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Cagliari, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1. rigettare la domanda avversaria
perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza n. 2491/2020 emessa dal Tribunale di Cagliari in data
18.11.2020; 2. con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 02.7.2014, convenne CP_2
davanti al Tribunale di Cagliari la e la al fine di Controparte_3 Controparte_4
ottenere:
a) l'accertamento dell'intervenuta transazione intercorsa in data 16.2.2013 con la con la quale era stata definita con tale società una lite relativa al contratto CP_3
stipulato tra le parti in data 18.4.2011, avente ad oggetto la vendita e l'installazione di un impianto fotovoltaico asseritamente affetto da vizi;
nonché la condanna della lla CP_3
rimozione dell'impianto fotovoltaico e al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del rapporto originario, secondo quanto pattuito nella transazione stessa;
b) la risoluzione del collegato contratto di mutuo in data 18.4.2011, stipulato con la
2
per consentire il pagamento del prezzo dell'impianto fotovoltaico, con CP_4
condanna della società mutuante al rimborso delle rate di finanziamento già corrisposte, ai sensi dell'art. 125 quinquies t.u.b.
A sostegno delle domande l'attrice espose in fatto:
1) che il contratto stipulato con la aveva ad oggetto l'acquisto, la progettazione, CP_3
l'installazione e la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico “a costo zero”,
in quanto era stato specificato che l'acquirente non avrebbe dovuto anticipare alcun costo;
2) che nella brochure esplicativa, costituente parte integrante del contratto, era stato inoltre espressamente chiarito che il “costo zero” sarebbe stato ottenuto attraverso gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i cui importi, corrisposti al titolare dell'impianto da parte del G.S.E, avrebbero compensato quanto da esso dovuto a titolo di restituzione del mutuo concesso dalla ed espressamente finalizzato CP_4
alla realizzazione dell'impianto; il mutuo era stato stipulato per la complessiva somma di euro 25.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili di importo pari a 283,00 euro;
3) che l'impianto, una volta messo in funzione, aveva evidenziato nel tempo una resa sensibilmente inferiore a quella pattuita e che lo stesso era stato installato senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche, necessarie in quanto il proprio immobile era ubicato nel centro storico del Comune di Selargius;
4) che la si era obbligata con il negozio di transazione alla rimozione CP_3
dell'impianto e a tenere indenne l'acquirente dalle obbligazioni conseguenti al contratto di finanziamento, rimanendo tuttavia inadempiente, sicché essa attrice aveva dovuto agire in giudizio sia per ottenere l'adempimento della transazione, sia per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo collegato all'acquisto dell'impianto fotovoltaico secondo quanto previsto dall'art. 125 quinquies t.u.b.
La nel frattempo posta in liquidazione, rimase contumace. Controparte_3
3
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 5.2.2015, si costituì la eccependo la decadenza della dalla garanzia per i vizi Controparte_4 CP_2
dell'impianto fotovoltaico per aver tardivamente effettuato la denuncia dei vizi lamentati e nel merito resistendo alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento ed invocandone il rigetto.
Il Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, mutato il rito e separata la causa proposta nei confronti di definita con sentenza n. 485/2018, con la quale CP_3
la società fornitrice è stata condannata alla rimozione dell'impianto e al rimborso delle rate di finanziamento versate dalla alla dalla data della transazione) da quella CP_2 CP_4
proposta nei confronti di espletata consulenza tecnica d'ufficio sull'impianto CP_4
fotovoltaico, con sentenza n. 2491/2020 del 18.11.2020 così decise: “1) in accoglimento
delle domande della parte attrice, pronuncia la risoluzione del contratto di finanziamento
concluso tra e per l'acquisto e l'installazione CP_2 Controparte_4
dell'impianto fotovoltaico, a causa dell'inadempimento del fornitore Teknosol s.r.l. in
liquidazione; 2) condanna a rimborsare a l'importo delle Controparte_4 CP_2
rate corrisposte in esecuzione del medesimo contratto di finanziamento;
3) condanna
a rimborsare a le spese processuali che si liquidano in Controparte_4 CP_2
euro 4.786,00 (di cui euro 4.500,00 per competenze ed euro 286,00 per spese
documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) pone
definitivamente le spese di CTU separatamente liquidate a carico della convenuta
. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello la Controparte_1
succeduta alla a seguito di fusione per incorporazione, sulla base
[...] CP_4
di tre motivi.
ha resistito all'impugnazione invocandone il rigetto. CP_2
4
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Prima di procedere con l'esame dei motivi di appello, occorre procedere alla qualificazione giuridica della complessa vicenda negoziale per cui è causa, ad individuare le norme applicabili e ad interpretarle in modo da assicurarne la coerenza sistematica.
L'operazione economica di fornitura dell'impianto fotovoltaico in questione integra una fattispecie di credito al consumo caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita dell'impianto e il contratto di mutuo stipulato espressamente per finanziare l'acquisto del bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. t.u.b.,
nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/CE del
23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il “contratto di credito collegato”
è definito, infatti, dall'art. 121, comma 1, lett. d) t.u.b., come il “contratto di credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si
avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il
contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel
contratto di credito”. Tale fattispecie è perfettamente integrata nel caso in esame in cui nel contratto di fornitura con la vi è il logo della MPS – Consum.it e in cui si fa CP_3
espresso riferimento al “Programma Soluzione easy siglato tra e Ingeteam” e CP_4
nel contratto di mutuo la descrizione dell'oggetto di finanziamento è così individuata:
“Soluzione easy Ingeteam Impianto Pot. 5.4”.
Nell'ipotesi del citato collegamento negoziale di fonte legale è accordata al consumatore la speciale tutela di cui all'art. 125 quinquies t.u.b., rubricato “Inadempimento del
fornitore” che così prevede ai commi 1 e 2: “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso
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di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del
contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono
le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di
credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia'
pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di
credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo
che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tale disposizione accorda al consumatore una azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Quali unici presupposti per l'utile esercizio dell'azione diretta verso il finanziatore – e quindi per la risoluzione del contratto di mutuo - sono previsti: a) la previa costituzione in mora del fornitore;
b) la sussistenza, in concreto, dei requisiti necessari ad ottenere la risoluzione del contratto di fornitura (per usare l'espressione generale utilizzata dal t.u.b.),
ossia che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, secondo quanto in via generale stabilito dall'art. 1455 c.c. Ciò esclude in radice che sia necessario per il consumatore anche il previo esercizio dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento nei confronti del fornitore, bensì è sufficiente che i presupposti di detta risoluzione del contratto di fornitura siano accertati incidenter tantum dal giudice adito con l'azione diretta verso il mutuante per la risoluzione del contratto di finanziamento.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in svariate pronunce aventi ad oggetto la medesima vicenda negoziale oggetto del presente giudizio e come recentemente
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confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione: “il fatto che detta azione diretta nei
confronti del finanziatore si «aggiunga» alle azioni che il consumatore può già esercitare
sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale … non vale ad
alterare le condizioni cui deve, comunque, sottostare l'accertamento incidentale delle
condizioni di risoluzione del contratto di fornitura secondo la normativa codicistica
integrata da quella di maggior favore prevista dal d.lgs. n. 206/2005 ( c.d. codice del
consumo), poiché la disposizione dell'art. 125 quinquies Tub non può considerarsi avulsa
dall'impianto sistematico a cui fa riferimento richiamando l'art. 1455 c.c., dunque con le
norme che disciplinano la prescrizione e la decadenza dell'azione redibitoria, che va
raccordata con le norme dettate dal codice di consumo, che in tema di decadenza del
consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto di vendita prevede una
disciplina più favorevole e dunque un termine più ampio per la denuncia dei vizi o della
non conformità del bene acquistato da quello promesso. Il senso dell'affermazione
secondo cui la speciale tutela apprestata dall'articolo 125 quinquies si aggiunge agli altri
strumenti di cui il consumatore può avvalersi, sta proprio in ciò, che il rapporto è regolato
dalla normativa complessivamente ad esso applicabile. Del resto, diversamente
ragionando, si conseguirebbe un risultato non solo elusivo della previsione normativa in
questione, ma impeditivo della sua operatività, poiché, ove si consentisse la risoluzione
del contratto di finanziamento «a valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini per la
denuncia dei vizi idonei a determinare un inadempimento grave del fornitore, si
renderebbe impossibile la risoluzione di quello di fornitura «a monte» (che è, invece, il
presupposto logico giuridico della caducazione del primo) ben potendo il fornitore
opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che agisse ― ai sensi del comma 2
dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».
Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che
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interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere
gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di
quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di
risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del
fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento incidentale dei suoi
presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica
più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica condizione dell'esercizio
dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione” (così Cass. civ.
ord. n. 6639 del 13.3.2025, che conferma quanto già affermato con la sentenza di questa
Corte n. 221/2020).
Così individuata ed interpretata la disciplina applicabile, si può procedere alla valutazione dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per “erroneità
e illogicità riguardo alla risoluzione del contratto di finanziamento”, nonché per “carenza
di motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda”.
In sostanza, avuto riguardo a quanto complessivamente esposto nel corpo del motivo (che comprende anche profili di comunanza o identità con censure proposte nell'ambito del secondo e del terzo motivo e di cui si dirà), la ha sostenuto che il Tribunale CP_5
non potesse, nel caso di specie, pronunciare la risoluzione del contratto di finanziamento,
in quanto il contratto di vendita dell'impianto fotovoltaico stipulato tra la e la CP_2
era stato risolto tra le parti, non per inadempimento, ma in virtù di transazione CP_3
del 16.2.2013, laddove l'unico presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 quinquies t.u.b.
sarebbe costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, sicché - pur non negandosi che ai fini dell'applicabilità della citata disposizione del t.u.b. non sia necessaria la previa risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, bensì
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l'accertamento almeno incidentale della sussistenza dei presupposti della risoluzione– la cessazione del vincolo negoziale “per volontà pattizia”, costituirebbe ragione impeditiva all'applicabilità della speciale tutela apprestata per il consumatore dal testo unico bancario.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come si è affermato in sede di ricostruzione della disciplina applicabile, l'azione diretta del consumatore nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo non necessita del previo esperimento dell'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, ma soltanto che il venditore sia stato messo in mora nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, dovendo il giudice della risoluzione del mutuo accertare incidentalmente la sussistenza dei presupposti dell'inadempimento del venditore.
Pacifico che la abbia messo in mora il venditore con nota del 31.7.2012 – si vedrà CP_2
in sede di esame del secondo motivo se tempestivamente o meno – l'azione da essa esperita nei confronti della è da ritenersi perfettamente ammissibile, così come corretto CP_4
è stato l'operato del Tribunale volto all'accertamento incidentale della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento, senza che possa avere alcun rilievo che tra la e la fosse intervenuto un accordo per la CP_2 CP_3
risoluzione del contratto di vendita che prevedeva la rimozione dell'impianto fotovoltaico già installato da parte della e l'estinzione da parte di tale società del mutuo CP_3
intercorrente tra la e la stessa: d'altronde tale accordo transattivo, volto a CP_4 CP_2
definire proprio la controversia sulla risoluzione per inadempimento (già iniziata con un procedimento per sequestro conservativo di denaro della , da un lato, come non CP_3
è opponibile al soggetto finanziatore che non vi ha preso parte, non può nemmeno essere opposto dalla alla banca quando si tratterà di agire in ripetizione delle somme CP_3
versate; dall'altro lato esso – contrariamente a quanto sostenuto dalla banca – non ha alcun contenuto novativo atteso che si limita a concordare con riguardo al tempo
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dell'adempimento proprio gli obblighi conseguenti alla risoluzione del contratto, ossia quello di rimozione dell'impianto fotovoltaico da parte della che sarebbe dovuto CP_3
avvenire entro il marzo 2013 e che è rimasto inadempiuto), nonché l'estinzione del contratto di mutuo da parte del fornitore stesso (una forma di adempimento del terzo che però è perfettamente in linea con ciò che sarebbe conseguito dall'applicazione dell'art. 125
quinquies t.u.b., con l'unica differenza che, anziché coinvolgere direttamente la banca, le parti avevano optato per la restituzione del finanziamento con oneri economici a carico del fornitore stesso, obbligo pattizio anch'esso rimasto inadempiuto).
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato “illogicità della motivazione riguardo
all'eccezione di decadenza ex art. 132 del codice del consumo”. In sostanza, la MPS ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza ritenendo, da un lato, implicitamente riconosciuto il vizio dell'impianto da parte del venditore come conseguenza dell'intervenuta transazione e, dall'altro lato, ritenendo evidentemente tempestiva, senza peraltro nulla argomentare, la diffida in data 31.7.2012,
la quale tuttavia era intervenuta diversi mesi dopo la consegna e il collaudo dell'impianto fotovoltaico, momento dal quale la minore produttività si sarebbe potuta rilevare con l'ordinaria diligenza.
Il motivo è infondato, ancorché la motivazione del Tribunale sul punto debba essere emendata da questa Corte nei termini di seguito precisati.
Nell'accordo transattivo del 16.2.2013 non vi è alcun riconoscimento da parte della della mancanza delle qualità promesse in ordine alla produttività dell'impianto CP_3
fotovoltaico, né può affermarsi che la composizione di una lite sull'inadempimento o meno di prestazioni contrattualmente dovute comporti, di per sé stessa, il riconoscimento della responsabilità contrattuale a carico dell'una o dell'altra parte.
Ciò premesso, il contratto in atti, stipulato il 18.4.2011, prevedeva che l'impianto
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fotovoltaico dovesse produrre 5.400 kwh di energia elettrica nell'arco di un anno e la clausola 'a costo zero', unitamente alla specificazione che l'acquirente non avrebbe dovuto anticipare alcun costo per la progettazione e realizzazione dell'impianto (attività che,
infatti, venivano finanziate da direttamente alla con obbligo di CP_4 CP_3
successiva restituzione a carico dell'acquirente mutuante), implicava che gli incentivi statali notoriamente previsti per produzione di energia c.d. pulita dovessero quanto meno coprire l'importo del mutuo annualmente da restituire. Costituisce, inoltre, nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che un impianto fotovoltaico non possa avere nel corso dell'anno una produttività omogenea in quanto tendenzialmente maggiore sarà la produzione di energia elettrica nel periodo della primavera – estate e minore nel periodo autunno – inverno.
In tale contesto giuridico e fattuale, l'acquirente ed utilizzatore dell'impianto, qualificabile come consumatore, ossia come soggetto che ha concluso il contratto per ottenere un bene o un servizio per scopi estranei alla propria attività professionale, al fine di maturare la consapevolezza circa una resa dell'impianto al di sotto delle qualità promesse – e di conseguenza circa l'impossibilità di coprire i costi legati alla restituzione del finanziamento collegato con gli incentivi per la produzione di energia pulita – dovrà
attendere un tempo pari ad un anno dal collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o comunque un tempo congruo ed apprezzabile, che consenta almeno di verificare la produttività nei mesi primaverili o estivi, in cui verosimilmente l'impianto conseguirà i maggiori risultati.
Ebbene nel caso di specie, a fronte di una eccezione di decadenza per vero generica dell'istituto di credito, risulta dagli atti che ancora nel mese di agosto del 2011 l'impianto fotovoltaico non fosse stato realizzato e tanto meno collegato alla rete elettrica (cfr. all. 6
alla CTU in atti, dal quale risulta che solo in quel mese fu inviata la “comunicazione
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preventiva per l'esecuzione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici ai sensi
dell'art. 11 d. lgs. 115/2008” e che, peraltro, il Comune di Selargius negò l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in quanto l'immobile oggetto dell'intervento era sito nel centro storico, con conseguente necessità dell'autorizzazione paesaggistica, mai richiesta e mai ottenuta dalla , sicché la diffida in data 31.7.2012, in cui si è denunciata CP_3
sia alla che alla anche la rilevata minore produttività dell'impianto, è CP_3 CP_4
da ritersi tempestiva denuncia del difetto di conformità ai sensi dell'art. 132 cod. cons., nel testo applicabile ratione temporis. In sostanza deve ritenersi che la si sia avveduta CP_2
della difformità dell'impianto rispetto a quanto promesso (difformità poi confermata dalla
CTU in atti) entro un termine più che ragionevole (dopo i caldi mesi di giugno e luglio, in cui ci si poteva aspettare una produttività prossima al massimo) e che, pertanto, abbia agito tempestivamente.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato “carenza di motivazione relativamente
all'inadempimento contrattuale della . Con esso MPS ha sostenuto che CP_3
l'indagine sulla fondatezza della domanda di risoluzione dovesse essere effettuata secondo le norme che disciplinano il contratto di appalto, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 1668, comma 2, c.c. a norma del quale la risoluzione del contratto sarebbe possibile soltanto quando l'opera sia affetta da vizi o difformità tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, mentre nel caso di specie era stata lamentata esclusivamente una mancanza delle qualità promesse, la quale non avrebbe potuto comportare la risoluzione contrattuale, nemmeno in forza degli artt. 129 e 130 cod. cons., da interpretarsi in armonia a quanto previsto in via generale in tema di appalto e di gravità dell'inadempimento.
Il motivo è, in primo luogo, inammissibile perché non ha svolto profili di censura su tutti gli aspetti che sono stati considerati dal Tribunale, conformemente alla domanda proposta in primo grado, al fine di accertare incidentalmente l'inadempimento della CP_3
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L'attrice, infatti, aveva altresì allegato l'inadempimento della all'obbligo di CP_3
progettare e realizzare un impianto fotovoltaico che fosse conforme alle norme edilizie ed urbanistiche, in quanto il proprio doveva ritenersi abusivo perché costruito senza ottenere le prescritte autorizzazioni, necessarie essendo il proprio immobile sito in centro storico
(cfr. punto 8 dell'atto di citazione in primo grado).
Tale allegazione è risultata anche pienamente provata in causa atteso che la CTU in atti ha evidenziato, rispondendo al quesito “se in base agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti
fosse possibile l'installazione dell'impianto”, con conclusioni non oggetto di osservazione da alcuna delle parti, che l'installazione dell'impianto fotovoltaico sarebbe stata possibile soltanto previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d. lgs.
42/2004, nella specie mancante, tanto che il Comune di Selargius aveva negato l'autorizzazione ad eseguire l'intervento progettato (cfr. all. 6 alla CTU di cui si è già dato conto in sede di esame del secondo motivo).
Ebbene non può dubitarsi che sussistesse in capo alla questa specifica CP_3
obbligazione, atteso che la stessa può ritenersi quanto meno accessoria all'obbligazione principale di consegnare un bene conforme al contratto ed anzi, la conformità urbanistica dell'impianto può considerarsi una delle caratteristiche essenziali proprie dell'impianto stesso. Ad ogni modo, lo scarno dato contrattuale consente di ritenere espressamente pattuita tale obbligazione, atteso che la si era obbligata a svolgere “le pratiche CP_3
DIA” e a consegnare l'impianto “dalla data di protocollo della DIA o dal benestare del
Comune e/o Regione”, addirittura precisando che il contratto avrebbe dovuto ritenersi
“nullo” qualora “le pratiche autorizzative ricevano in diniego dagli enti preposti” (cfr.
contratto in atti).
Il Tribunale ha espressamente accertato l'inadempimento del contratto da parte di anche sotto tale specifico profilo, di per sé stesso idoneo a integrare la gravità CP_3
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dell'inadempimento (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), senza che l'appellante abbia formulato sul punto qualsivoglia censura.
Ad ogni modo il motivo è anche manifestamente infondato per le ragioni che sinteticamente si riportano.
In primo luogo, l'odierna appellata non ha lamentato un difettoso funzionamento dell'impianto ovvero una erronea posa in opera dello stesso, quanto invece la mancanza delle qualità promesse, ossia la produttività di una energia tale da consentire l'erogazione di incentivi per un importo tale da rendere l'intera operazione economica - acquisto dell'impianto e collegato contratto di finanziamento - “a costo zero”.
In secondo luogo, la CTU espletata in primo grado ha accertato, con conclusione non oggetto di specifiche contestazioni, che l'impianto installato nell'abitazione della CP_2
non era in grado di soddisfare le prestazioni promesse in quanto aveva una resa di produzione di energia elettrica di 4338 kwh/anno, inferiore del 19,6% rispetto ai 5400
kwh/anno previsti dal contratto, tanto da non consentire la compensazione delle rate di finanziamento con gli incentivi annuali.
In terzo luogo, stante la applicabilità alla fattispecie concreta in esame della disciplina della garanzia prevista dal codice del consumo, che unifica quanto ai presupposti e ai rimedi la vendita e l'appalto (cfr. art. 128 cod. cons.), risultano del tutto inconferenti le argomentazioni svolte dall'appellante sull'applicabilità dell'art. 1668 c.c., e ciò a prescindere dalla ulteriore considerazione che la fattispecie deve essere sussunta nella disciplina della vendita e non in quella dell'appalto, atteso che la stessa documentazione prodotta (cfr. contratto contratto di finanziamento;
note, atti, verbali CP_3
stragiudiziali) evidenzia riferimenti testuali all'acquirente e al bene venduto e finanziato,
descritto come un impianto fotovoltaico in opera, la cui installazione era, dunque,
semplicemente finalizzata a garantirne l'utilizzazione e la funzionalità, così assicurando il
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conseguimento dello scopo del contratto di vendita.
Inoltre, avuto riguardo agli interessi economici sottesi alla complessa operazione posta in essere dalla deve ritenersi sussistente un difetto di conformità del bene di non lieve CP_2
entità, e quindi un inadempimento della che giustificava la risoluzione Controparte_3
del contratto. Sul punto, tra l'altro, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 130, comma 7, cod. cons., in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore può
chiedere la risoluzione del contratto ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: “a)
la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore
non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo
di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Nel caso in esame risulta dagli atti: sia che la una volta ricevuta la denuncia del vizio, abbia espressamente previsto che CP_3
avrebbe proposto essa stessa la risoluzione del contratto: a) qualora non fosse possibile in concreto aumentare la potenza dell'impianto per ragioni tecniche ed amministrative;
b)
qualora non fosse possibile compensare economicamente la minore produttività per altre ragioni, tra le quali si evince che andasse ricompresa proprio la non conformità urbanistica dell'impianto (cfr. verbale della riunione del 2.8.2012 nel quale si fa riferimento proprio all'impianto di come probabilmente non conforme); sia che in concreto la CP_2
non abbia inteso riparare o sostituire l'impianto, tanto che poi si è giunti CP_3
all'accordo risolutorio del 16.2.2013, sicché non vi è dubbio circa la concreta operatività
del rimedio della risoluzione approntato dal sistema di garanzia europea.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., cause di valore fino a euro 26.000,00 e parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per quella decisoria e con esclusione della
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fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Cagliari n. 2491/2020 del 18.11.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_2
che si liquidano in complessivi euro 3.011,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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