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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20619/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Grosso Monica in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Semeraro Controparte_1 C.F._2
Alessandro Domenico in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente conferma dell'ordinanza presidenziale insistendo nella domanda di addebito della separazione
Per parte resistente come da comparsa di costituzione
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 Controparte_1
05/01/2009.
Dal matrimonio sono nati due figli: il 14.10.2013 e il 28.1.2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli minori a sé con residenza presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre-figli con modalità protette e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento proprio di E. 200 al mese e dei figli di E. 800 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie con ordine al datore di lavoro di versamento diretto ex art. 156 cc. Domandava, infine, di poter percepire integralmente l'assegno unico.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 9.5.2023, compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. All'esito, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con memoria difensiva depositata il 13.10.2023, si costituiva in giudizio CP_1 non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda
[...] avversaria di addebito. Non si opponeva alla richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima ed instava per la previsione di visite protette padre-figli con possibilità di liberalizzazione a cura dei Servizi territoriali e per un contributo a proprio carico per il mantenimento della prole di E. 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'assegno unico.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 9.4.2024 venivano respinte le istanze istruttorie delle parti, veniva ordinato alle stesse il deposito della documentazione reddituale aggiornata e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dagli stessi nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La domanda attorea di addebito della separazione va respinta poiché non solo allegati, prima ancora che provati, i presupposti giustificativi della stessa.
La sola produzione della sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 cp non basta ad accogliere la suddetta domanda, in assenza di specifiche allegazioni da parte della ricorrente circa le condotte che si assumono a fondamento dell'addebito.
pagina 2 di 5 Sull'affidamento dei figli e sulla loro collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
In punto affidamento della prole, la ricorrente ha instato per la conferma del provvedimento presidenziale mentre il resistente non si è opposto all'affido esclusivo dei figli alla madre, ma solo all'affidamento esclusivo “rafforzato”.
Ritiene il Collegio che debba essere, invece, confermato l'affido monogenitoriale “rafforzato” dei minori alla madre, già disposto in sede presidenziale, per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, non è dubbio che ci si trovi in presenza di indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al resistente di tale gravità da giustificare la più ampia deroga al principio della bigenitorialità.
Il resistente, con sentenza penale passata in giudicato (la circostanza è pacifica perché riconosciuta dal medesimo), è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in danno della moglie e del figlio (cfr. sentenza penale di primo e secondo grado). Per_1
In sede penale è stato accertato che il resistente si è reso autore di gravi violenze commesse sia in danno della coniuge, alla presenza anche dei figli minori, violenze consistite in reiterati insulti, minacce e percosse, sia in danno direttamente del figlio picchiato dal padre anche con una Per_1 cintura (cfr. doc. 3 dep. il 28.4.23).
A fronte di un contesto familiare altamente pregiudizievole per i minori, nell'agosto 2022 è intervenuto il Tribunale per i Minorenni che, su ricorso del PM minorile, ha disposto l'allontanamento del resistente dalla casa familiare con divieto di coabitazione e prescrizione di non frequentare i luoghi di vita dei figli (cfr. decr. TM in atti).
Si evidenzia, inoltre, che in occasione dei primi colloqui con gli operatori sociali il resistente ha tenuto un atteggiamento scarsamente collaborativo coi servizi e talora finanche minaccioso, salvo modificare il proprio comportamento nell'ultimo periodo, in concomitanza con il percorso seguito presso l'associazione “Cerchio degli Uomini” (v. rel. SS del 5.11.24).
Attualmente il resistente è detenuto in carcere in esecuzione della pena definitiva e lo stesso si è dichiarato favorevole, per una più facile gestione della prole, all'affido esclusivo dei figli CP_1 alla madre.
Quest'ultima, d'altra parte, ha mostrato un atteggiamento sempre adeguato e collaborativo con gli operatori sociali, si è occupata fin qui in via esclusiva dei figli ed è risultata una figura presente e significativa per entrambi i minori, pur presentando alcune fragilità (v. rel. SS in atti).
Si conferma, quindi, l'affido esclusivo della prole alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc.
Per quanto concerne la collocazione abitativa dei minori, dev'essere senz'altro confermata la residenza e dimora abituale presso il domicilio materno, non sussistendo ragione per modificare tale assetto.
Quanto alle visite padre-figli si dispone che la ripresa dei rapporti avvenga secondo tempistiche e modalità protette da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, se stimato compatibile con il benessere psico-fisico dei minori e tenuto conto dell'attuale stato di carcerazione del resistente.
Nell'interesse dei minori va disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione dell'intervento di pagina 3 di 5 educativa già in corso nonché per l'attivazione di ogni più opportuno intervento di supporto che dovesse essere stimato utile per i minori.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, coi relativi arredi, resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario della prole minore ed in assenza di opposizione da parte del resistente.
Sul contributo al mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto, in punto mantenimento dei figli, la conferma del contributo stabilito con l'ordinanza presidenziale, mentre il resistente ne ha chiesto la riduzione.
Rileva il Collegio come, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, la situazione economica delle parti sia mutata nei seguenti termini: la ricorrente oggi percepisce l'assegno di inclusione pari ad
E. 700 mensili e l'intero assegno unico pari ad E. 500 mensili circa (v. nota di deposito in data 13.11.24
e relativa documentazione allegata); il resistente, invece, è stato licenziato nel mese di giugno 2024 ed è attualmente ristretto in carcere (v. nota difensiva dep. il 12.11.24 e relativa documentazione allegata).
Il on ha documentato le ultime spettanze retributive percepite ed il TFR erogatogli. CP_1
Alla luce delle sopravvenute modifiche reddituali delle parti, il Collegio ritiene congruo rideterminare in E. 300 mensili il contributo complessivo dovuto dal resistente a favore della prole a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale.
L'assegno unico spetta per legge interamente alla madre dei minori (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/21).
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La domanda di mantenimento in proprio favore formulata originariamente dalla ricorrente non è stata più coltivata e deve ritenersi perciò abbandonata. Nulla si statuisce al riguardo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura e dell'esito complessivo della causa, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
respinge la domanda attorea di addebito della separazione;
dispone l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli minori alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che la ripresa dei rapporti padre-figli avvenga secondo tempistiche e modalità protette da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, se stimato compatibile con il benessere psico-fisico dei minori e tenuto conto dell'attuale stato di carcerazione del resistente;
pagina 4 di 5 dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione dell'intervento di educativa già in corso nonché per l'attivazione di ogni più opportuno intervento di supporto che dovesse essere stimato utile nell'interesse dei minori;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di Pt_1
;
[...]
dispone che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, Controparte_1 corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro Parte_1
300 mensili (E. 150/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui richiamato. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20619/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Grosso Monica in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Semeraro Controparte_1 C.F._2
Alessandro Domenico in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente conferma dell'ordinanza presidenziale insistendo nella domanda di addebito della separazione
Per parte resistente come da comparsa di costituzione
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 Controparte_1
05/01/2009.
Dal matrimonio sono nati due figli: il 14.10.2013 e il 28.1.2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli minori a sé con residenza presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre-figli con modalità protette e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento proprio di E. 200 al mese e dei figli di E. 800 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie con ordine al datore di lavoro di versamento diretto ex art. 156 cc. Domandava, infine, di poter percepire integralmente l'assegno unico.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 9.5.2023, compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. All'esito, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con memoria difensiva depositata il 13.10.2023, si costituiva in giudizio CP_1 non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda
[...] avversaria di addebito. Non si opponeva alla richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima ed instava per la previsione di visite protette padre-figli con possibilità di liberalizzazione a cura dei Servizi territoriali e per un contributo a proprio carico per il mantenimento della prole di E. 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'assegno unico.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 9.4.2024 venivano respinte le istanze istruttorie delle parti, veniva ordinato alle stesse il deposito della documentazione reddituale aggiornata e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dagli stessi nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La domanda attorea di addebito della separazione va respinta poiché non solo allegati, prima ancora che provati, i presupposti giustificativi della stessa.
La sola produzione della sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 cp non basta ad accogliere la suddetta domanda, in assenza di specifiche allegazioni da parte della ricorrente circa le condotte che si assumono a fondamento dell'addebito.
pagina 2 di 5 Sull'affidamento dei figli e sulla loro collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
In punto affidamento della prole, la ricorrente ha instato per la conferma del provvedimento presidenziale mentre il resistente non si è opposto all'affido esclusivo dei figli alla madre, ma solo all'affidamento esclusivo “rafforzato”.
Ritiene il Collegio che debba essere, invece, confermato l'affido monogenitoriale “rafforzato” dei minori alla madre, già disposto in sede presidenziale, per i motivi che seguono.
Nel caso di specie, non è dubbio che ci si trovi in presenza di indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al resistente di tale gravità da giustificare la più ampia deroga al principio della bigenitorialità.
Il resistente, con sentenza penale passata in giudicato (la circostanza è pacifica perché riconosciuta dal medesimo), è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in danno della moglie e del figlio (cfr. sentenza penale di primo e secondo grado). Per_1
In sede penale è stato accertato che il resistente si è reso autore di gravi violenze commesse sia in danno della coniuge, alla presenza anche dei figli minori, violenze consistite in reiterati insulti, minacce e percosse, sia in danno direttamente del figlio picchiato dal padre anche con una Per_1 cintura (cfr. doc. 3 dep. il 28.4.23).
A fronte di un contesto familiare altamente pregiudizievole per i minori, nell'agosto 2022 è intervenuto il Tribunale per i Minorenni che, su ricorso del PM minorile, ha disposto l'allontanamento del resistente dalla casa familiare con divieto di coabitazione e prescrizione di non frequentare i luoghi di vita dei figli (cfr. decr. TM in atti).
Si evidenzia, inoltre, che in occasione dei primi colloqui con gli operatori sociali il resistente ha tenuto un atteggiamento scarsamente collaborativo coi servizi e talora finanche minaccioso, salvo modificare il proprio comportamento nell'ultimo periodo, in concomitanza con il percorso seguito presso l'associazione “Cerchio degli Uomini” (v. rel. SS del 5.11.24).
Attualmente il resistente è detenuto in carcere in esecuzione della pena definitiva e lo stesso si è dichiarato favorevole, per una più facile gestione della prole, all'affido esclusivo dei figli CP_1 alla madre.
Quest'ultima, d'altra parte, ha mostrato un atteggiamento sempre adeguato e collaborativo con gli operatori sociali, si è occupata fin qui in via esclusiva dei figli ed è risultata una figura presente e significativa per entrambi i minori, pur presentando alcune fragilità (v. rel. SS in atti).
Si conferma, quindi, l'affido esclusivo della prole alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc.
Per quanto concerne la collocazione abitativa dei minori, dev'essere senz'altro confermata la residenza e dimora abituale presso il domicilio materno, non sussistendo ragione per modificare tale assetto.
Quanto alle visite padre-figli si dispone che la ripresa dei rapporti avvenga secondo tempistiche e modalità protette da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, se stimato compatibile con il benessere psico-fisico dei minori e tenuto conto dell'attuale stato di carcerazione del resistente.
Nell'interesse dei minori va disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione dell'intervento di pagina 3 di 5 educativa già in corso nonché per l'attivazione di ogni più opportuno intervento di supporto che dovesse essere stimato utile per i minori.
Sull'assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, coi relativi arredi, resta assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario della prole minore ed in assenza di opposizione da parte del resistente.
Sul contributo al mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto, in punto mantenimento dei figli, la conferma del contributo stabilito con l'ordinanza presidenziale, mentre il resistente ne ha chiesto la riduzione.
Rileva il Collegio come, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, la situazione economica delle parti sia mutata nei seguenti termini: la ricorrente oggi percepisce l'assegno di inclusione pari ad
E. 700 mensili e l'intero assegno unico pari ad E. 500 mensili circa (v. nota di deposito in data 13.11.24
e relativa documentazione allegata); il resistente, invece, è stato licenziato nel mese di giugno 2024 ed è attualmente ristretto in carcere (v. nota difensiva dep. il 12.11.24 e relativa documentazione allegata).
Il on ha documentato le ultime spettanze retributive percepite ed il TFR erogatogli. CP_1
Alla luce delle sopravvenute modifiche reddituali delle parti, il Collegio ritiene congruo rideterminare in E. 300 mensili il contributo complessivo dovuto dal resistente a favore della prole a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale.
L'assegno unico spetta per legge interamente alla madre dei minori (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/21).
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La domanda di mantenimento in proprio favore formulata originariamente dalla ricorrente non è stata più coltivata e deve ritenersi perciò abbandonata. Nulla si statuisce al riguardo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura e dell'esito complessivo della causa, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
respinge la domanda attorea di addebito della separazione;
dispone l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli minori alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che la ripresa dei rapporti padre-figli avvenga secondo tempistiche e modalità protette da individuarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, se stimato compatibile con il benessere psico-fisico dei minori e tenuto conto dell'attuale stato di carcerazione del resistente;
pagina 4 di 5 dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali di territorio per il monitoraggio della situazione e la continuazione dell'intervento di educativa già in corso nonché per l'attivazione di ogni più opportuno intervento di supporto che dovesse essere stimato utile nell'interesse dei minori;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di Pt_1
;
[...]
dispone che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, Controparte_1 corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro Parte_1
300 mensili (E. 150/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui richiamato. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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