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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 16/1/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6185/2018
TRA
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio De Simone, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli, al C.so Umberto I, n. 22;
Appellante
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._1
Appellato Contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, la (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, solo , ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Nola , Parte_1
n.3726/2018, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da , di rimborso Controparte_1 pagina 1 di 11 delle spese connesse all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con l'odierna appellante e, per l'effetto, condannava la al pagamento della somma di € 1.032,00, oltre spese ed onorari Parte_1
di causa.
Quanto a fatti di causa, brevemente, si rileva che il contratto veniva stipulato nel mese di giugno 2008 e veniva estinto nell'ottobre 2014, il Giudice di Pace con la sentenza oggetto dell'odierno gravame ha accolto la domanda e condannato la al pagamento di euro 1032,00 oltre le spese di lite. Parte_1
Nel merito, l'appellante con il gravame in esame deduceva l'ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva applicato l'art 125 sexies TUB a fattispecie antecedente alla sua entrata in vigore, in luogo del previgente art 125 TUB, contestava la affermazione di titolarità passiva della convenuta con riguardo ai costi di assicurazione e della inefficacia contrattuale delle clausole che prevedevano la non rimborsabilità dei costi del finanziamento.
È rimasto contumace Controparte_2
il giudizio, all'odierna udienza le parti sono state invitate a discutere la causa
[...]
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
La soluzione del caso di specie presuppone la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, che al comma 1 stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale pagina 2 di 11 del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_3 dell' n. 6167/2014). CP_3
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.), che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
pagina 3 di 11 Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza
“Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include pagina 4 di 11 tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale «l'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella pagina 5 di 11 legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
pagina 6 di 11 Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit causa 43/1975, CP_4
Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui
«nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma
Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima
Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la C.G.U.E. ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre
2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08,
Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer, punti 35
e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia – ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (C.G.U.E., sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-
516/16, ETG, punti 89 e 91) – con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, pagina 7 di 11 evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziato la correttezza logico- giuridica della soluzione di cui alla sentenza impugnata, posto che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato nel mese di giugno 2008 e veniva estinto nell'ottobre 2014.
Considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale innanzi richiamata e nella giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere al Parte_1
, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi da egli sostenuti, senza rilievo CP_1 della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Quanto ai profili di diritto intertemporale va richiamata in questa sede interamente condivise le argomentazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 273/2023, del Trib. Napoli
(sent. 1340/2020) e della Cass che sostanzialmente conferiscono all'art 125 sexies TUB carattere ricognitivo ed interpretativo del previgente art 125 TUB, volto a riempire di contenuti ed a specificare il già vigente concetto di “equa riduzione”. Approdo ermeneutico che è stato recentemente avallato dalla giurisprudenza di legittimità che con sentenza 2023 n. 25977 ha stabilito che “nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125-sexies t.u.b.”.
Quanto alla censura sulla pronuncia di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'irripetibilità dei costo va osservato che la ricorrenza di tale vizio va sicuramente affermata in ragione della natura vessatoria ex art. 33 “Codice del consumo”; esse determinano, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto;
si consideri in proposito che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge le quali, come già detto, prevedono invece un'equa riduzione dei costi.
In proposito, va osservato che “nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cod. civ., si aggiunge quello della necessità di una pagina 8 di 11 apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34, comma 4, cod. cons” (Cass.
8268/2020). In altre parole, la specifica approvazione della clausola che “presunta” vessatoria ai sensi dell'art 33 cod. cons. non salva la pattuizione, essendo altresì necessaria la contrattazione individuale, il cui onere probatorio è posto a carico del professionista (art 24 co IV e V cod. cons.). La sentenza, in parola, infatti, ha con ragionamento del tutto condivisibile stabilito che “la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons”. Una volta fornita, da parte del consumatore, la riconducibilità della clausola che viene in rilievo nel caso di specie alle ipotesi contemplate dall'art 33 co II cod. cons., si configura una presunzione di vessatorietà fino a prova contraria. “L'art. [3]4, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà delle clausol[e] che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore” (sent. Cit.). Va poi ulteriormente considerato che il meccanismo presuntivo, legale e semplice, dell'art 33 cod. cons. impone di addossare al professionista la prova della trattativa individuale anche in ipotesi di contratto non unilateralmente predisposto. Inoltre, in applicazione del principio generale di cui all'art 2697 c.c., una volta che il consumatore provi il significativo squilibrio di diritti ed obblighi, spetterà anche in tal caso al professionista dimostrare il fatto impeditivo della provata eccezione di vessatorietà, costituito quest'ultimo dalla trattativa individuale (non fornita nel caso di specie).
Inoltre, la nullità può essere dichiarata in applicazione dell'art. 143 TUB “Irrinunciabilita' dei diritti”
(secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto (conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla di propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione dei costi di assicurazione.
Difatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino sez. III - Torino, 23/04/2021: “l'art. 125 TUB (nel testo vigente ratione temporis) prevede, come visto, che il consumatore abbia "diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito" quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo l'ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito pagina 9 di 11 residuo e versando al finanziatore la differenza.
Orbene, considerando il premio assicurativo alla luce dell'art. 125 TUB (quale disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore "un elevato livello di protezione" e strumenti di tutela improntati al principio di effettività), si rileva che tale disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo (che come tale deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito), bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza.
Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125
TUB, il finanziatore é tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove é possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.
Dunque, laddove nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non sia accordata o sia inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed é tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa.
Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB)”. pagina 10 di 11 In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di prime cure integralmente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, tenendo in considerazione l'effettivo svolgimento del processo, senza riconoscimento della fase istruttoria, non svoltasi.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_2
impugnata;
2) Spese a carico di parte appellante;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
16/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 16/1/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6185/2018
TRA
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio De Simone, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli, al C.so Umberto I, n. 22;
Appellante
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._1
Appellato Contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, la (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, solo , ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Nola , Parte_1
n.3726/2018, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da , di rimborso Controparte_1 pagina 1 di 11 delle spese connesse all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con l'odierna appellante e, per l'effetto, condannava la al pagamento della somma di € 1.032,00, oltre spese ed onorari Parte_1
di causa.
Quanto a fatti di causa, brevemente, si rileva che il contratto veniva stipulato nel mese di giugno 2008 e veniva estinto nell'ottobre 2014, il Giudice di Pace con la sentenza oggetto dell'odierno gravame ha accolto la domanda e condannato la al pagamento di euro 1032,00 oltre le spese di lite. Parte_1
Nel merito, l'appellante con il gravame in esame deduceva l'ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva applicato l'art 125 sexies TUB a fattispecie antecedente alla sua entrata in vigore, in luogo del previgente art 125 TUB, contestava la affermazione di titolarità passiva della convenuta con riguardo ai costi di assicurazione e della inefficacia contrattuale delle clausole che prevedevano la non rimborsabilità dei costi del finanziamento.
È rimasto contumace Controparte_2
il giudizio, all'odierna udienza le parti sono state invitate a discutere la causa
[...]
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
La soluzione del caso di specie presuppone la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, che al comma 1 stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale pagina 2 di 11 del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_3 dell' n. 6167/2014). CP_3
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.), che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
pagina 3 di 11 Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza
“Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include pagina 4 di 11 tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale «l'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella pagina 5 di 11 legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
pagina 6 di 11 Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit causa 43/1975, CP_4
Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui
«nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma
Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima
Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la C.G.U.E. ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre
2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08,
Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer, punti 35
e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia – ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (C.G.U.E., sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-
516/16, ETG, punti 89 e 91) – con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, pagina 7 di 11 evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziato la correttezza logico- giuridica della soluzione di cui alla sentenza impugnata, posto che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato nel mese di giugno 2008 e veniva estinto nell'ottobre 2014.
Considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale innanzi richiamata e nella giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere al Parte_1
, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi da egli sostenuti, senza rilievo CP_1 della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Quanto ai profili di diritto intertemporale va richiamata in questa sede interamente condivise le argomentazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 273/2023, del Trib. Napoli
(sent. 1340/2020) e della Cass che sostanzialmente conferiscono all'art 125 sexies TUB carattere ricognitivo ed interpretativo del previgente art 125 TUB, volto a riempire di contenuti ed a specificare il già vigente concetto di “equa riduzione”. Approdo ermeneutico che è stato recentemente avallato dalla giurisprudenza di legittimità che con sentenza 2023 n. 25977 ha stabilito che “nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125-sexies t.u.b.”.
Quanto alla censura sulla pronuncia di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'irripetibilità dei costo va osservato che la ricorrenza di tale vizio va sicuramente affermata in ragione della natura vessatoria ex art. 33 “Codice del consumo”; esse determinano, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto;
si consideri in proposito che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge le quali, come già detto, prevedono invece un'equa riduzione dei costi.
In proposito, va osservato che “nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cod. civ., si aggiunge quello della necessità di una pagina 8 di 11 apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34, comma 4, cod. cons” (Cass.
8268/2020). In altre parole, la specifica approvazione della clausola che “presunta” vessatoria ai sensi dell'art 33 cod. cons. non salva la pattuizione, essendo altresì necessaria la contrattazione individuale, il cui onere probatorio è posto a carico del professionista (art 24 co IV e V cod. cons.). La sentenza, in parola, infatti, ha con ragionamento del tutto condivisibile stabilito che “la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons”. Una volta fornita, da parte del consumatore, la riconducibilità della clausola che viene in rilievo nel caso di specie alle ipotesi contemplate dall'art 33 co II cod. cons., si configura una presunzione di vessatorietà fino a prova contraria. “L'art. [3]4, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà delle clausol[e] che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore” (sent. Cit.). Va poi ulteriormente considerato che il meccanismo presuntivo, legale e semplice, dell'art 33 cod. cons. impone di addossare al professionista la prova della trattativa individuale anche in ipotesi di contratto non unilateralmente predisposto. Inoltre, in applicazione del principio generale di cui all'art 2697 c.c., una volta che il consumatore provi il significativo squilibrio di diritti ed obblighi, spetterà anche in tal caso al professionista dimostrare il fatto impeditivo della provata eccezione di vessatorietà, costituito quest'ultimo dalla trattativa individuale (non fornita nel caso di specie).
Inoltre, la nullità può essere dichiarata in applicazione dell'art. 143 TUB “Irrinunciabilita' dei diritti”
(secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto (conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla di propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione dei costi di assicurazione.
Difatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino sez. III - Torino, 23/04/2021: “l'art. 125 TUB (nel testo vigente ratione temporis) prevede, come visto, che il consumatore abbia "diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito" quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo l'ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito pagina 9 di 11 residuo e versando al finanziatore la differenza.
Orbene, considerando il premio assicurativo alla luce dell'art. 125 TUB (quale disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore "un elevato livello di protezione" e strumenti di tutela improntati al principio di effettività), si rileva che tale disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo (che come tale deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito), bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza.
Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125
TUB, il finanziatore é tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove é possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.
Dunque, laddove nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non sia accordata o sia inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed é tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa.
Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB)”. pagina 10 di 11 In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di prime cure integralmente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, tenendo in considerazione l'effettivo svolgimento del processo, senza riconoscimento della fase istruttoria, non svoltasi.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_2
impugnata;
2) Spese a carico di parte appellante;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
16/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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