Articolo 476 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 475Articolo 477
Versione
6 maggio 1952
Art. 476.
(Formazione dell'elenco)


L'elenco e' formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica, e da un rappresentante della categoria interessata.
Nell'elenco possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia marittima.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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