Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Gabriele Binaglia, Giuliano Picchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore di Perugia, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro autonomo”;
di ogni altro atto eventualmente presupposto, connesso, conseguente, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non ancora noto nel contenuto e negli estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig.-OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, impugna il provvedimento della Questura di Perugia del -OMISSIS-, notificatogli personalmente in data -OMISSIS-, con il quale si decretava il rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di “lavoro autonomo”, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
2. Va premesso in punto di fatto che il ricorrente ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo allegando alla stessa il certificato di attribuzione di partita IVA in riferimento allo svolgimento dell’attività di ambulante, avviata il -OMISSIS-; il successivo -OMISSIS- la Questura lo convocava per consegnargli l’avviso di avvio di procedimento, nel corpo del quale lo si invitava a produrre visura camerale sulla tipologia di attività svolta, nonché il bilancio definitivo -OMISSIS- e quello provvisorio -OMISSIS- timbrati e firmati dal commercialista.
3. In assenza della produzione di tale documentazione, la Questura di Perugia in data -OMISSIS- adottava il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso, motivato ulteriormente sul fatto che:
- gli ultimi redditi percepiti dal ricorrente in seguito allo svolgimento di attività di lavoro autonomo risalirebbero -OMISSIS-, mentre dal -OMISSIS- al -OMISSIS- egli avrebbe svolto attività di lavoro dipendente;
- il ricorrente avrebbe potuto fruire di un permesso in attesa di occupazione fino al -OMISSIS-, ma nel frattempo il -OMISSIS- è stato cancellato dall’Anagrafe di Perugia per emigrazione in -OMISSIS-;
- egli nelle more sarebbe rimasto inerte, senza neppure chiedere notizie sullo stato della pratica e ciò dimostrerebbe il venir meno dell’interesse al richiesto rinnovo.
Tale provvedimento è stato notificato al ricorrente personalmente il -OMISSIS-.
4. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è stato impugnato dal Sig.-OMISSIS- con ricorso affidato a due motivi.
4.1. Con il primo mezzo si deduce la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 quanto all'omessa preventiva comunicazione, nei suoi confronti, dei motivi di rigetto: tale omissione non avrebbe consentito al ricorrente di rappresentare all’Amministrazione le circostanze utili a mutarne l’intendimento, tra cui la documentazione reddituale.
4.2. Con il secondo mezzo si censura l’eccesso di potere per istruttoria insufficiente ed incompleta, dato che il ricorrente sia nell’ annualità -OMISSIS- che nel -OMISSIS- avrebbe sviluppato redditi annui superiori a-OMISSIS-= euro, ovvero tali da giustificare lo svolgimento di attività lavorativa come ambulante e comunque sufficienti per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Si è costituita in giudizio la Questura di Perugia che ha evidenziato l’irreperibilità del cittadino straniero a seguito del suo trasferimento in -OMISSIS-, e la circostanza che la documentazione reddituale sia stata formata tardivamente, solo dopo la notifica del provvedimento gravato, ingenerando dubbi circa la corrispondenza della stessa a redditi effettivamente prodotti, in mancanza della produzione di fatture o altra idonea documentazione.
6. In vista dell’udienza di discussione del giudizio il ricorrente ha depositato una memoria riepilogativa. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato, quanto alla censura di omesso invio del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90.
7.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno che non sia preceduto dalla comunicazione dell'art. 10 bis, della L. n. 241/90, “ considerato che tale disposizione si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi (tra i quali non rientra quello rivolto al rinnovo del permesso di soggiorno) al fine di consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo ed allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'Amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza ” (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2023, n. 8372, id., 07 febbraio 2022, n. 840, T.A.R. Umbria, 28 ottobre 2022, n. 795, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07 marzo 2022, n. 2636).
E’ evidente infatti che ove il ricorrente fosse stato regolarmente notiziato delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza avrebbe potuto produrre documenti astrattamente utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti economici richiesti, in particolare le dichiarazioni dei redditi versate in atti per le annualità -OMISSIS- e -OMISSIS- ed ogni altro dato ritenuto utile ad indirizzare differentemente l’agire amministrativo, proprio in considerazione della natura non vincolata del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5080).
7.2. L’opportunità di un tale incombente scaturisce ulteriormente dalla circostanza che il diniego di rinnovo, adottato a -OMISSIS- (quindi ad istruttoria arrestatasi in tale data) sia poi stato notificato esattamente un anno dopo, -OMISSIS-, allorchè ragionevolmente le circostanze fattuali potevano essere cambiate; peraltro non solo il ricorrente non era allo stato irreperibile, - tanto è vero che nella relata di notifica si indica il suo numero di telefono cellulare, a cui è stato evidentemente contattato per consegnargli il documento personalmente – ma neppure corrisponde al vero l’assunto contenuto nel provvedimento negativo circa una sua presunta emigrazione in -OMISSIS-. Emerge infatti dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale, a seguito di interrogazione dei dati in possesso dell’I.N.P.S., che il Sig.-OMISSIS- ha svolto attività di lavoro dipendente in favore di società operanti nell’edilizia nella provincia di Perugia per i periodi -OMISSIS- – -OMISSIS-,-OMISSIS-- -OMISSIS-, -OMISSIS- – -OMISSIS-, periodi nei quali evidentemente aveva dimora stabile in Italia.
La comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe consentito al ricorrente, tra l’altro, di comprovare eventualmente la disponibilità di una dimora stabile, producendo documenti quali i pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o un contratto di locazione, requisiti indispensabili per il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8074): quindi l’omissione di tale incombente vizia irreparabilmente il provvedimento impugnato.
8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del diniego impugnato, in vista della riedizione del potere secondo i principi sopra ricordati.
9. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.