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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18810 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18810/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. FIRMO FRANCESCA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Cremona, n. 48
e
(c.f. ), con l'avv. FIRMO FRANCESCA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Cremona, n. 48
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 31.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) I figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla Per_1 Per_2
viene previsto.
2) La casa coniugale con tutto il relativo mobilio, di proprietà esclusiva della signora Parte_2
rimarrà quindi assegnata alla stessa.
3) I coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproco concorso nel mantenimento.
4) Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente allo stesso intestato che rimarrà di sua esclusiva proprietà con tutte le somme ivi depositate. 5) La sig.ra , ha estinto il mutuo residuo relativo alla casa coniugale sopra Parte_2
meglio indicato;
e ha estinto il conto corrente n. 7000702007 acceso presso BCC di Castegnato, cointestato tra i coniugi.
6) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto economico tra loro e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte
d'identità valide per l'espatrio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 7.10.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ospitaletto (BS) il 26.9.1992, da cui erano nati i figli il 28.10.1994 e il 7.2.1999, Persona_3 Persona_4
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 12.1.2023 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 16.1.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Ospitaletto (BS) il 26.9.1992, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 38;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18810/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. FIRMO FRANCESCA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Cremona, n. 48
e
(c.f. ), con l'avv. FIRMO FRANCESCA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Cremona, n. 48
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 31.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) I figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto nulla Per_1 Per_2
viene previsto.
2) La casa coniugale con tutto il relativo mobilio, di proprietà esclusiva della signora Parte_2
rimarrà quindi assegnata alla stessa.
3) I coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia reciproco concorso nel mantenimento.
4) Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente allo stesso intestato che rimarrà di sua esclusiva proprietà con tutte le somme ivi depositate. 5) La sig.ra , ha estinto il mutuo residuo relativo alla casa coniugale sopra Parte_2
meglio indicato;
e ha estinto il conto corrente n. 7000702007 acceso presso BCC di Castegnato, cointestato tra i coniugi.
6) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto economico tra loro e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte
d'identità valide per l'espatrio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 7.10.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ospitaletto (BS) il 26.9.1992, da cui erano nati i figli il 28.10.1994 e il 7.2.1999, Persona_3 Persona_4
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 12.1.2023 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 16.1.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Ospitaletto (BS) il 26.9.1992, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 38;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti