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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12129 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 30044/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 22.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 30044 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza G. Garibaldi n. 26, presso lo studio dell'avv. Carlo Atripaldi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
[...]
P.I. in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo D'Ago e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via
S.G.B. De La Salle n. 2, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
compensi per prestazione d'opera
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. in data
14.12.2022, proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 7331/2022, depositato in data 10.10.2022 e regolarmente notificato in data 4.11.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla
[...]
Controparte_1
Con (di seguito, solo , la somma di € 33.005,80,
[...]
oltre interessi al tasso e alle decorrenze di cui al D. Lgs. n. 231/02, nonché spese della relativa procedura monitoria, quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di una serie di esami clinici e di laboratorio.
In particolare, l'opponente eccepiva l'assenza di un contratto di collaborazione tra le parti, negava di aver commissionato le prestazioni di cui si chiedeva il pagamento, contestandone comunque l'esecuzione e riconoscendo solo quelle relative all'anno 2019, per le quali comunque eccepiva l'avvenuto pagamento esibendo gli estratti di conto corrente. Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, accertare l'avvenuto pagamento del credito opposto.
n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 3 3. Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
… alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente ben prima del deposito del ricorso per d.i. e dell'ammissione della ricezione di un pagamento parziale (la cui imputazione sarà oggetto del giudizio, dovendosi in mancanza imputare al credito per cui l'opposta ha proceduto), non reputa opportuno concedere la provvisoria esecuzione.”, rinviando per la trattazione all'udienza del 13.5.2024.
5. Disattese le richieste istruttorie di parte opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22.12.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta.
7.1. La società creditrice agiva in sede monitoria reclamando il pagamento di € 33.005,80 quale somma portata da una serie di fatture emesse tra il 2018 e il 2019 quale corrispettivo per analisi di laboratorio eseguite su incarico dell'opponente.
Tali prestazioni, a suo dire, rientravano nell'ambito di un accordo di collaborazione concluso verbalmente tra la dott.ssa , legale CP_1
Con rappresentante della e la dott.ssa (cfr. ricorso per decreto Pt_1
ingiuntivo, pag. 2, capo 2 della premessa).
A sostegno della domanda venivano esibiti gli estratti autentici dei libri contabili relativi agli anni 2018 e 2019, dai quali risultavano le annotazioni delle fatture azionate.
L'opponente fermamente negava di aver concluso un accordo di collaborazione con il laboratorio. Con pari fermezza, negava di aver richiesto prestazioni, anche individuali, alla società opposta nel corso n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 4 del 2018, ammettendo di essersi rivolta al laboratorio solo nel 2019, provvedendo puntualmente al pagamento di quanto dovuto per ogni singola prestazione ricevuta.
L'affermazione trovava supporto nella copia dell'estratto conto esibito, dal quale risultavano effettivamente una serie di bonifici eseguiti nel
2019 dalla dott.ssa in favore del laboratorio opposto, pari ad € Pt_1
12.547,00, privi di specifica causale, ma imputati dalla stessa debitrice alle fatture del 2019 azionate in questa sede da parte opposta (cfr. dichiarazione allegata alla copia degli estratti conto – produzione parte opponente).
Al riguardo, si osserva che qualora il debitore provi di aver effettuato un pagamento, l'onere della prova che tale pagamento debba essere imputato a un credito diverso ricade sul creditore (cfr. Cass., n.
18255/24).
Questi, però, nel caso in esame si è limitato ad una generica contestazione, lamentando solo l'assenza nella causale di uno specifico riferimento alle fatture azionate, ammettendo comunque di avere ricevuto il pagamento senza provarne, comunque, una diversa imputazione.
Ne consegue, che in merito al credito relativo all'anno 2019, avendo parte opponente ammesso le prestazioni ricevute, accertato il pagamento delle stesse e in mancanza di prova di una diversa imputazione, null'altro è dovuto al creditore istante la cui condotta, anzi, appare decisamente contraria a buona fede.
7.2. Quanto al credito reclamato per l'anno 2018, invece, rileva lo scrivente che non risulta provato né il presunto rapporto di collaborazione tra le parti, né comunque l'esecuzione di singole prestazioni.
Invero, deve rimarcarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, gli estratti dei libri contabili, così come la fattura, pur sufficienti in sede sommaria alla pronuncia dell'ingiunzione, non valgono in egual misura nel giudizio a cognizione piena, dove, se n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 5 contestato il rapporto, dove darsi prova del credito con altri mezzi (cfr.
Cass., n. 19944/23; conf. Cass., n. 3091/25).
Ora, già in fase stragiudiziale, in replica alla richiesta di pagamento ricevuta, la negava l'addebito, precisando di non avere mai Pt_1
ricevuto le fatture in parola e chiedendone copia unitamente ad una indicazione dei presunti servizi resi (racc.ta del 27.7.2020 esibita agli atti).
La richiesta è rimasta priva di riscontro.
Anche in questa sede, oltre i citati estratti contabili e fatture, null'altro
è stato esibito dall'opposta come prova del rapporto tra le parti
(banalmente, la copia di una ricevuta di accettazione archiviata).
Tantomeno la circostanza è emersa in sede istruttoria, stante la mancata ammissione dei capi di prova poiché articolati in maniera assolutamente generica dall'opposta.
Appare, poi, vano il tentativo di quest'ultima di trarre dall'eccezione di pagamento sollevata dalla debitrice anche la prova del rapporto contrattuale tra le parti.
Difatti, come già precisato, la pur negando la collaborazione Pt_1
con il laboratorio, ha pacificamente ammesso di essersi rivolta allo stesso per ricevere singole prestazioni nel 2019, tutte pagate.
A ben vedere, non vi è alcuna contraddizione nelle difese di parte opponente, tantomeno la tacita ammissione di una collaborazione professionale con la società opposta.
Alla luce di quanto evidenziato, non vi è prova che la società opposta abbia svolto prestazioni di laboratorio in favore di parte opponente nel
2018, né in base ad una presunta collaborazione professionale, né su specifica richiesta.
7.3. Tanto ritenuto, l'opposizione va rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 6 DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 7331/22;
2) condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in € 320,00 per Parte_1 esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Carlo Atripaldi dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 30044/2022 r.g.a.c. Pag. 7