TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2569/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a UG DI OL (NA) il 28/04/1992 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RR AN, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
LA DISSETANTE DI in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PENNACCHIO GIANLUCA e dall'avv. PENNACCHIO LUCIANO
CP_ in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avvocatura dell'istituto.
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che :
- a far data dall'08.01.2020 e sino al 03.03.2020, ha prestato attività lavorativa, in favore della resistente, senza regolare contratto di lavoro;
- a far data dal 04.03.2020, la ricorrente è stata formalmente assunta alle dipendenze della convenuta, in virtù di un contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, con scadenza ab origine fissata al 30.06.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020;
1 - successivamente, a far data dall'01.01.2021 e sino al 07.06.2021, ha continuato Parte_1
a svolgere la propria attività lavorativa - senza soluzione di continuità e senza regalare contratto di lavoro - alle dipendenze della resistente;
- in data 08.06.2021, la ha formalmente inquadrato - ex novo - la Parte_2 ricorrente, con un contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, con scadenza fissata al 31.12.2021, poi prorogato sino al 31.05.2022, data in cui il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato;
- in data 08.09.2023, la ricorrente rassegnava dimissioni per giusta causa, tuttavia contestate dalla esistente che, di contro, in data 20.10.2023, licenziava la medesima per giustificato motivo oggettivo.
- sin dall'08.01.2020, ha svolto le mansioni di cassiera, con integrale gestione del registratore di cassa, rientranti di diritto nel livello IV del CCNL Commercio -Confcommercio - applicato dalla resistente - la cui declaratoria prevede che: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine; 2. ; 3. CP_3 traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte)…” (cfr. doc. n.
4 - CCNL Commercio -
Confcommercio).
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “in via principale, per i motivi esposti, accertare e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze de La Dissetante Parte_1 Parte_2
(cod. fisc./p.iva ), con sede legale in Giugliano in Campania (Na), al Corso Campano n. 591, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico p.t. sig. (cod. fisc. CP_4
, senza soluzione di continuità, a far data dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023, in virtù C.F._1 di unico rapporto di lavoro di tipo subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato e in regime di part- time (90%), con qualifica e mansioni di cassiera;
II. sempre in via principale, per i motivi esposti, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente, in virtù delle mansioni effettivamente svolte, ad essere inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio - Confcommercio, con decorrenza dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023 e, per
l'effetto, condannare (cod. fisc./p.iva ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_1
Giugliano in Campania (Na), al Corso Campano n. 591, in persona del legale rappresentante ed
Amministratore Unico p.t. sig. (cod. fisc. al pagamento della CP_4 C.F._1 complessiva somma lorda di €. 79.988,16 (settantanovemilanovecentottantotto/16), così formalmente ed espressamente ripartita: €. 52.153,75 a titolo di differenze per retribuzione lavoro ordinario diurno, €.
254,69 a titolo di indennizzo festivi, €. 5.641,14 a titolo di 13a mensilità (rectius, gratifica natalizia), €.
4.892,72 a titolo di 14a mensilità; €. 5.723,97 a titolo di ferie maturate e non godute;
€. 3.346,50 a titolo di indennità di cassa, €. 1.527,79 a titolo di indennità per ROL e permessi non fruiti, nonchè €. 4.786,92 a titolo di TFR, €. 1.310,68 a titolo di indennità di mancato preavviso ed €. 350,00 a titolo di indennità una tantum, come si evince dagli allegati conteggi che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione e sino al soddisfo, come si evince dagli allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che
l'adito Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
III. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse ritenere, in corso di giudizio, che le mansioni svolte dalla ricorrente non rientrino nel livello IV del CCNL di categoria rivendicato, accertare e, per l'effetto, dichiarare il diritto della medesima ad essere inquadrata nel livello e secondo la contrattazione collettiva ritenuta applicabile e, sempre per
l'effetto, condannare la resistente a corrispondere, in via parametrica, gli importi di cui agli allegati CP_6
2 conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che l'adito Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
IV. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse ritenere intercorso un unico rapporto di lavoro a far data dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023, accertare e, per l'effetto, dichiarare che ha Parte_1 prestato attività lavorativa, per i periodi dal 04.03.2020 al 31.12.2020 e dall'08.06.2021 e sino al
20.10.2023, alle dipendenze della società resistente, in regime di part-time (90%), con qualifica e mansioni di , con diritto ad essere inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio - Confcommercio e, sempre CP_7 per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere, in via parametrica, gli importi di cui agli allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che l'adito Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
V. in via meramente gradata, e sempre nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudicante non dovesse ritenere intercorso un unico rapporto di lavoro a far data dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023, accertare e, per
l'effetto, dichiarare che ha prestato attività, lavorativa per i periodi dal 04.03.2020 al Parte_1
31.12.2020 e dall'08.06.2021 e sino al 20.10.2023, alle dipendenze della società resistente, in regime di part-time (n. 20 ore settimanali), con qualifica e mansioni di cassiera, con diritto ad essere inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio - Confcommercio e, sempre per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere, in via parametrica, gli importi di cui agli allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che l'adito
Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
VI. con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, in cui l'attore agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla promozione automatica ex art 2103 C.c. incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”. (Cass. 18418/2013).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato a un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro,
3 del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass. Ord.9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
A questo proposito è opportuno rilevare che la rinnovata disciplina di cui all'art 2103 C.c., invocata da parte ricorrente a fondamento della propria pretesa, vincola l'attività del giudice alla verifica di omogeneità delle mansioni relative all'atto dell'assunzione con quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito ovvero alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il lavoratore acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed al relativo trattamento retributivo, secondo il comma 7 del medesimo articolo, decorso il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo il caso in cui l'assegnazione alle mansioni superiori sia avvenuta per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio.
Parte ricorrente deduce in ricorso che rispetto alle mansioni assegnate alla ricorrente, la parte datoriale attribuiva un livello di inquadramento - VI livello - non conforme a quello spettante - IV livello – e comunque inferiore alla quantità e qualità del lavoro prestato
E' utile raffrontare, pertanto, le disposizioni relative ai diversi livelli di inquadramento in questione: al livello
IV del CCNL ove sono inquadrati i lavoratori che eseguono le seguenti mansioni:: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fìsica delle merci11;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;”
4 Di contro al livello riconosciuto alla ricorrente si riconducono: “questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. ; CP_8
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ; CP_9
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
16. operaio comune;
”
Tale circostanza non è stata dimostrata nel corso dell'istruttoria.
Preliminarmente si condivide l'impostazione di parte resistente laddove si evidenzia che nulla è dovuto per le mensilità fuori dall'inquadramento essendo i fogli paga richiamati dall'istante privi di qualsiasi valore probatorio essendo un elenco di firme senza data che recano indicazioni su giornate riferibili a imprecisate giornate di lavoro svolte in un imprecisato tempo.
Le deposizioni del teste di parte resistente (escusso all'udienza del 12.3.25), e Testimone_1 possono considerarsi pienamente concordanti e quindi attendibili: le valutazioni di codesta AG alla luce delle deposizioni hanno escluso lo svolgimento di mansioni superiori
In particolare il teste direttore amministrativo della società dichiarava: “Conosco i fatti di causa perché sono il direttore amministrativo della società, mi occupo di verificare la completezza del personale e la gestione dei sei negozi della convenuta. Svolgo questo lavoro da quasi tre anni. la Parte_1 conobbi quando iniziai il mio lavoro per la dissetante due tre anni fa., lavorava alla dissentante in Pt_3 via s.maria A cubito in Qualiano. Aveva mansioni di scaffalista, e si occupava di pulire il negozio, non incassava ma vi era un'altra persona di cui non so il nome ad incassare, a volte poteva anche incassare. La ha lavorato fino al 2023 mi pare agosto o o settembre ottobre. Faceva un orario dalle 9 alle 13 e Pt_1 dalle 14 alle 18. Aveva giorni 15 di ferie in estate e 15 giorni di ferie in inverno. La tredicesima era regolarmente pagata. A volte verificavo la correttezza dei pagamenti. Il rapporto si è interrotto non so come si interruppe. Preciso che la ricorrente lavorava in turno o la mattina o il pomeriggio. Io facevo firmare i fogli di presenza ai dipendenti mi recavo nei negozi ogni due tre giorni, se non firmavano loro riscontravo io la presenza del dipendente. A Qualiano lavoravano due persone per turno in estate le persone sono di più e all'occorrenza i dipendenti venivano chiamati per cambio turno.”.
Confrontando dunque i dati raccolti può affermarsi che il lavoro della nei periodi di inquadramento Pt_1 era esattamente quello per cui la stessa era inquadrata.
Poco efficaci e chiare le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente che per altro riferivano su un brevissimo periodo di lavoro.
5 In particolare all'udienza del 2.12.24 veniva ascoltato il teste : “Conosco la Testimone_2 ricorrente perché sono farmacista nel locale adiacente alla dissetante. Sono farmacista in tirocinio da gennaio a maggio 2022 e poi assunta da maggio 2022 lavoro tutt'oggi ivi. Da tirocinante lavoravo part-time con turno variabile mattina/pomeriggio. Io mi recavo alla Dissetante per acquistare merce e vedevo la ricorrente lavorare anche perché avendo una macchina che rubano facilmente le chiedevo di dare un occhio alla mia auto che parcheggiavo davanti al negozio dove lei lavorava. La ricorrente lavorava insieme a me dalle 8.30 e alle 14 quando andavo via e la vedevo, anche quando facevo lo straordinario la vedevo Per_ anche fino alle 20. La ricorrente lavorava alla cassa, oltre alla ci stava un'altra persona e un ragazzo addetto al carco e scarico merce. La ricorrente l'ho vista fino a luglio 2023 poi non l'ho più vista non so perché, oggi al suo posto lavora un'altra ragazza. Non so come si è interrotto il rapporto. Confermo che la ricorrente ha sempre lavorato alla cassa. Il negozio non ha le porte la cassa è nei pressi dell'uscita che io vedevo anche quando non entravo in negozio.” . La teste quindi poteva riferire solo sul breve periodo dal gennaio 2022 e in ordine alle mansioni
Per quanto riguarda l'altro teste di parte ricorrente riferiva: “ADR: “ Conosco la ricorrente Parte_4 da circa tre anni perché ho lavorato nella piscina Europa che si trova alle spalle della dissetante. Ero istruttrice di nuoto e ho lavorato in piscina fino alla fine del 2021.Lavoravao a volte dalle 9 alle 14 e nel turno pomeridiano dalle 14 alle 20. Io mi recavo alla per acquistare merce e vedevo la ricorrente Parte_2 lavorare dietro la cassa. All'interno della piscina vi era un bar ma era piccolo e quindi acquistavo acqua coca cola presso la convenuta. Mi recavo più o meno due volte alla settimana di mattina e di pomeriggio a seconda del turno. La ricorrente lavorava sia di mattina più o meno io andavo a pranzo e la sera capitava che passavo verso le 19. Era unica cassiera in più vi era un ragazzo di colore che portava la merce nelle auto compresa la mia. Quando non vi era la ci stava un'altra persona ma non so il nome. La ricorrente Pt_1
l'ho vista in parrocchia e anche dopo la fine del mio lavoro andavo alla dissetante e l'ultima volta che l'ho vista li era la fine del 2023 . Io so che la ricorrente chiese dei giorni di malattia, so che andava dalla psicologa, la mi disse che dopo i giorni di malattia le arrivò la carta di licenziamento. Non so il mese Pt_1 in cui la è stata licenziata, la piscina si trova di fronte a palestra Atlantide.” Anche la teste riferisce Pt_1 su un periodo breve e fino al 2021. Sulle mansioni riferisce di avere visto la ricorrente dietro la cassa ma contemporaneamente dichiara di essersi recata presso il negozio solo un paio di volte alla settimana massimo tre. Per le mansioni superiori sarebbe quindi necessario che fosse provata una continuità nello svolgimento che non può ricostruirsi alla luce della parzialità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente con riferimento ai periodi di lavoro svolti.
In questo senso, va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20;
Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica, nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn.
3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato ad un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass.Ord. 9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
6 In altri termini dalle dichiarazione dei testi non risulta che abbia mai svolto attività riconducibili alle Pt_1 mansioni di cui al IV del CCNL ConfCommercio.
Nello stesso senso la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie (Cass. n. 16951/2018). Anche con riferimento alle suddette richieste non risulta provato lo svolgimento di lavoro straordinario e domenicali, basti pensare alla dichiarazione del primo teste di parte ricorrente che nulla riferisce in merito all'asserito lavoro Pt_4 domenicale, che pure rappresenta una delle voci principali della pretesa economica fatta valere dalla ricorrente.
La teste FE non ha fornito alcun elemento preciso, limitandosi a dichiarazioni estremamente generiche con riferimento agli orari di lavoro dal 2022. In tale contesto, ha riferito di aver visto la sig.ra “dalle Pt_1
8.30 alle 14” e, talvolta, “anche fino alle 20”, ma senza chiarire se ciò avvenisse con regolarità, se la ricorrente stesse effettivamente lavorando in quei momenti o si trovasse semplicemente nel locale per altre ragioni, né in quali giornate o con quale frequenza.
La domanda risulta infondata e deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che Parte_1 liquida in complessivi euro 4.936,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 02/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2569/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a UG DI OL (NA) il 28/04/1992 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RR AN, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
LA DISSETANTE DI in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PENNACCHIO GIANLUCA e dall'avv. PENNACCHIO LUCIANO
CP_ in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avvocatura dell'istituto.
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che :
- a far data dall'08.01.2020 e sino al 03.03.2020, ha prestato attività lavorativa, in favore della resistente, senza regolare contratto di lavoro;
- a far data dal 04.03.2020, la ricorrente è stata formalmente assunta alle dipendenze della convenuta, in virtù di un contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, con scadenza ab origine fissata al 30.06.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020;
1 - successivamente, a far data dall'01.01.2021 e sino al 07.06.2021, ha continuato Parte_1
a svolgere la propria attività lavorativa - senza soluzione di continuità e senza regalare contratto di lavoro - alle dipendenze della resistente;
- in data 08.06.2021, la ha formalmente inquadrato - ex novo - la Parte_2 ricorrente, con un contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, con scadenza fissata al 31.12.2021, poi prorogato sino al 31.05.2022, data in cui il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato;
- in data 08.09.2023, la ricorrente rassegnava dimissioni per giusta causa, tuttavia contestate dalla esistente che, di contro, in data 20.10.2023, licenziava la medesima per giustificato motivo oggettivo.
- sin dall'08.01.2020, ha svolto le mansioni di cassiera, con integrale gestione del registratore di cassa, rientranti di diritto nel livello IV del CCNL Commercio -Confcommercio - applicato dalla resistente - la cui declaratoria prevede che: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine; 2. ; 3. CP_3 traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte)…” (cfr. doc. n.
4 - CCNL Commercio -
Confcommercio).
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “in via principale, per i motivi esposti, accertare e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze de La Dissetante Parte_1 Parte_2
(cod. fisc./p.iva ), con sede legale in Giugliano in Campania (Na), al Corso Campano n. 591, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico p.t. sig. (cod. fisc. CP_4
, senza soluzione di continuità, a far data dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023, in virtù C.F._1 di unico rapporto di lavoro di tipo subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato e in regime di part- time (90%), con qualifica e mansioni di cassiera;
II. sempre in via principale, per i motivi esposti, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente, in virtù delle mansioni effettivamente svolte, ad essere inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio - Confcommercio, con decorrenza dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023 e, per
l'effetto, condannare (cod. fisc./p.iva ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_1
Giugliano in Campania (Na), al Corso Campano n. 591, in persona del legale rappresentante ed
Amministratore Unico p.t. sig. (cod. fisc. al pagamento della CP_4 C.F._1 complessiva somma lorda di €. 79.988,16 (settantanovemilanovecentottantotto/16), così formalmente ed espressamente ripartita: €. 52.153,75 a titolo di differenze per retribuzione lavoro ordinario diurno, €.
254,69 a titolo di indennizzo festivi, €. 5.641,14 a titolo di 13a mensilità (rectius, gratifica natalizia), €.
4.892,72 a titolo di 14a mensilità; €. 5.723,97 a titolo di ferie maturate e non godute;
€. 3.346,50 a titolo di indennità di cassa, €. 1.527,79 a titolo di indennità per ROL e permessi non fruiti, nonchè €. 4.786,92 a titolo di TFR, €. 1.310,68 a titolo di indennità di mancato preavviso ed €. 350,00 a titolo di indennità una tantum, come si evince dagli allegati conteggi che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione e sino al soddisfo, come si evince dagli allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che
l'adito Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
III. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse ritenere, in corso di giudizio, che le mansioni svolte dalla ricorrente non rientrino nel livello IV del CCNL di categoria rivendicato, accertare e, per l'effetto, dichiarare il diritto della medesima ad essere inquadrata nel livello e secondo la contrattazione collettiva ritenuta applicabile e, sempre per
l'effetto, condannare la resistente a corrispondere, in via parametrica, gli importi di cui agli allegati CP_6
2 conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che l'adito Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
IV. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse ritenere intercorso un unico rapporto di lavoro a far data dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023, accertare e, per l'effetto, dichiarare che ha Parte_1 prestato attività lavorativa, per i periodi dal 04.03.2020 al 31.12.2020 e dall'08.06.2021 e sino al
20.10.2023, alle dipendenze della società resistente, in regime di part-time (90%), con qualifica e mansioni di , con diritto ad essere inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio - Confcommercio e, sempre CP_7 per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere, in via parametrica, gli importi di cui agli allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che l'adito Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
V. in via meramente gradata, e sempre nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudicante non dovesse ritenere intercorso un unico rapporto di lavoro a far data dall'08.01.2020 e sino al 20.10.2023, accertare e, per
l'effetto, dichiarare che ha prestato attività, lavorativa per i periodi dal 04.03.2020 al Parte_1
31.12.2020 e dall'08.06.2021 e sino al 20.10.2023, alle dipendenze della società resistente, in regime di part-time (n. 20 ore settimanali), con qualifica e mansioni di cassiera, con diritto ad essere inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio - Confcommercio e, sempre per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere, in via parametrica, gli importi di cui agli allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fatta salva la maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. contabile che, sin d'ora si richiede e/o che l'adito
Giudicante dovesse ritenere più giusta ed equa;
VI. con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, in cui l'attore agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla promozione automatica ex art 2103 C.c. incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”. (Cass. 18418/2013).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato a un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro,
3 del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass. Ord.9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
A questo proposito è opportuno rilevare che la rinnovata disciplina di cui all'art 2103 C.c., invocata da parte ricorrente a fondamento della propria pretesa, vincola l'attività del giudice alla verifica di omogeneità delle mansioni relative all'atto dell'assunzione con quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito ovvero alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il lavoratore acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed al relativo trattamento retributivo, secondo il comma 7 del medesimo articolo, decorso il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo il caso in cui l'assegnazione alle mansioni superiori sia avvenuta per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio.
Parte ricorrente deduce in ricorso che rispetto alle mansioni assegnate alla ricorrente, la parte datoriale attribuiva un livello di inquadramento - VI livello - non conforme a quello spettante - IV livello – e comunque inferiore alla quantità e qualità del lavoro prestato
E' utile raffrontare, pertanto, le disposizioni relative ai diversi livelli di inquadramento in questione: al livello
IV del CCNL ove sono inquadrati i lavoratori che eseguono le seguenti mansioni:: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fìsica delle merci11;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;”
4 Di contro al livello riconosciuto alla ricorrente si riconducono: “questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. ; CP_8
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ; CP_9
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
16. operaio comune;
”
Tale circostanza non è stata dimostrata nel corso dell'istruttoria.
Preliminarmente si condivide l'impostazione di parte resistente laddove si evidenzia che nulla è dovuto per le mensilità fuori dall'inquadramento essendo i fogli paga richiamati dall'istante privi di qualsiasi valore probatorio essendo un elenco di firme senza data che recano indicazioni su giornate riferibili a imprecisate giornate di lavoro svolte in un imprecisato tempo.
Le deposizioni del teste di parte resistente (escusso all'udienza del 12.3.25), e Testimone_1 possono considerarsi pienamente concordanti e quindi attendibili: le valutazioni di codesta AG alla luce delle deposizioni hanno escluso lo svolgimento di mansioni superiori
In particolare il teste direttore amministrativo della società dichiarava: “Conosco i fatti di causa perché sono il direttore amministrativo della società, mi occupo di verificare la completezza del personale e la gestione dei sei negozi della convenuta. Svolgo questo lavoro da quasi tre anni. la Parte_1 conobbi quando iniziai il mio lavoro per la dissetante due tre anni fa., lavorava alla dissentante in Pt_3 via s.maria A cubito in Qualiano. Aveva mansioni di scaffalista, e si occupava di pulire il negozio, non incassava ma vi era un'altra persona di cui non so il nome ad incassare, a volte poteva anche incassare. La ha lavorato fino al 2023 mi pare agosto o o settembre ottobre. Faceva un orario dalle 9 alle 13 e Pt_1 dalle 14 alle 18. Aveva giorni 15 di ferie in estate e 15 giorni di ferie in inverno. La tredicesima era regolarmente pagata. A volte verificavo la correttezza dei pagamenti. Il rapporto si è interrotto non so come si interruppe. Preciso che la ricorrente lavorava in turno o la mattina o il pomeriggio. Io facevo firmare i fogli di presenza ai dipendenti mi recavo nei negozi ogni due tre giorni, se non firmavano loro riscontravo io la presenza del dipendente. A Qualiano lavoravano due persone per turno in estate le persone sono di più e all'occorrenza i dipendenti venivano chiamati per cambio turno.”.
Confrontando dunque i dati raccolti può affermarsi che il lavoro della nei periodi di inquadramento Pt_1 era esattamente quello per cui la stessa era inquadrata.
Poco efficaci e chiare le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente che per altro riferivano su un brevissimo periodo di lavoro.
5 In particolare all'udienza del 2.12.24 veniva ascoltato il teste : “Conosco la Testimone_2 ricorrente perché sono farmacista nel locale adiacente alla dissetante. Sono farmacista in tirocinio da gennaio a maggio 2022 e poi assunta da maggio 2022 lavoro tutt'oggi ivi. Da tirocinante lavoravo part-time con turno variabile mattina/pomeriggio. Io mi recavo alla Dissetante per acquistare merce e vedevo la ricorrente lavorare anche perché avendo una macchina che rubano facilmente le chiedevo di dare un occhio alla mia auto che parcheggiavo davanti al negozio dove lei lavorava. La ricorrente lavorava insieme a me dalle 8.30 e alle 14 quando andavo via e la vedevo, anche quando facevo lo straordinario la vedevo Per_ anche fino alle 20. La ricorrente lavorava alla cassa, oltre alla ci stava un'altra persona e un ragazzo addetto al carco e scarico merce. La ricorrente l'ho vista fino a luglio 2023 poi non l'ho più vista non so perché, oggi al suo posto lavora un'altra ragazza. Non so come si è interrotto il rapporto. Confermo che la ricorrente ha sempre lavorato alla cassa. Il negozio non ha le porte la cassa è nei pressi dell'uscita che io vedevo anche quando non entravo in negozio.” . La teste quindi poteva riferire solo sul breve periodo dal gennaio 2022 e in ordine alle mansioni
Per quanto riguarda l'altro teste di parte ricorrente riferiva: “ADR: “ Conosco la ricorrente Parte_4 da circa tre anni perché ho lavorato nella piscina Europa che si trova alle spalle della dissetante. Ero istruttrice di nuoto e ho lavorato in piscina fino alla fine del 2021.Lavoravao a volte dalle 9 alle 14 e nel turno pomeridiano dalle 14 alle 20. Io mi recavo alla per acquistare merce e vedevo la ricorrente Parte_2 lavorare dietro la cassa. All'interno della piscina vi era un bar ma era piccolo e quindi acquistavo acqua coca cola presso la convenuta. Mi recavo più o meno due volte alla settimana di mattina e di pomeriggio a seconda del turno. La ricorrente lavorava sia di mattina più o meno io andavo a pranzo e la sera capitava che passavo verso le 19. Era unica cassiera in più vi era un ragazzo di colore che portava la merce nelle auto compresa la mia. Quando non vi era la ci stava un'altra persona ma non so il nome. La ricorrente Pt_1
l'ho vista in parrocchia e anche dopo la fine del mio lavoro andavo alla dissetante e l'ultima volta che l'ho vista li era la fine del 2023 . Io so che la ricorrente chiese dei giorni di malattia, so che andava dalla psicologa, la mi disse che dopo i giorni di malattia le arrivò la carta di licenziamento. Non so il mese Pt_1 in cui la è stata licenziata, la piscina si trova di fronte a palestra Atlantide.” Anche la teste riferisce Pt_1 su un periodo breve e fino al 2021. Sulle mansioni riferisce di avere visto la ricorrente dietro la cassa ma contemporaneamente dichiara di essersi recata presso il negozio solo un paio di volte alla settimana massimo tre. Per le mansioni superiori sarebbe quindi necessario che fosse provata una continuità nello svolgimento che non può ricostruirsi alla luce della parzialità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente con riferimento ai periodi di lavoro svolti.
In questo senso, va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20;
Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica, nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn.
3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato ad un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass.Ord. 9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
6 In altri termini dalle dichiarazione dei testi non risulta che abbia mai svolto attività riconducibili alle Pt_1 mansioni di cui al IV del CCNL ConfCommercio.
Nello stesso senso la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie (Cass. n. 16951/2018). Anche con riferimento alle suddette richieste non risulta provato lo svolgimento di lavoro straordinario e domenicali, basti pensare alla dichiarazione del primo teste di parte ricorrente che nulla riferisce in merito all'asserito lavoro Pt_4 domenicale, che pure rappresenta una delle voci principali della pretesa economica fatta valere dalla ricorrente.
La teste FE non ha fornito alcun elemento preciso, limitandosi a dichiarazioni estremamente generiche con riferimento agli orari di lavoro dal 2022. In tale contesto, ha riferito di aver visto la sig.ra “dalle Pt_1
8.30 alle 14” e, talvolta, “anche fino alle 20”, ma senza chiarire se ciò avvenisse con regolarità, se la ricorrente stesse effettivamente lavorando in quei momenti o si trovasse semplicemente nel locale per altre ragioni, né in quali giornate o con quale frequenza.
La domanda risulta infondata e deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che Parte_1 liquida in complessivi euro 4.936,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 02/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
7