Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 79/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Maria Rosaria Battiato –
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Emanuele Gionfriddo –
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1249 del 5.10.2021, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso l'avviso di addebito nr. 598 2018 0000070741000, con cui l gli Pt_1 aveva intimato il pagamento dell'importo di € 12.684,72 a titolo di recupero di somme per fruizione indebita di esonero contributivo assunzioni 2015 per il la- voratore , assunto come apprendista dal 18.11.2009 al Persona_1
R.G. 79_2022
17.11.2014.
Il tribunale rilevava che la successiva assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato, avvenuta il 30.6.2015, non era ostativa alla fruizione del- le agevolazioni contributive dato che la precedente assunzione come apprendi- sta era da qualificarsi come assunzione a tempo determinato, in tal senso de- ponendo sia «la previsione espressa del contratto stipulato tra le parti» che «le comunicazioni relative che lo qualificano sempre contratto a tempo determina- to», nonché il fatto che «il rapporto di lavoro è antecedente alla legge che ha introdotto le agevolazioni fiscali, e riguarda una fattispecie di apprendistato per una qualifica diversa da quella del successivo contratto stipulato tra le parti».
Rileva altresì il primo giudice che era il lavoratore unico responsabile dell'autenticità della dichiarazione resa e posta alla base della richiesta di frui- zione degli sgravi.
Spese da soccombenza.
Impugnava la sentenza l con atto del 27.1.2022. Resisteva al gravame Pt_1
l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico articolato motivo di gravame, l'istituto appellante impugna la sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. nonché dell'art. 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, nr. 190.
Afferma che – diversamente da come ritenuto dal tribunale – il contratto di ap- prendistato è un contratto a tempo indeterminato già per espressa previsione di legge (art. 41 del D.Lgs. 81/2015). Rileva inoltre che il precedente rapporto di lavoro intercorso con , successivamente riassunto, ricade Persona_1 nell'ipotesi ostativa alla fruizione delle agevolazioni prevista dall'art. 1 comma
118 L. 190/2014, poiché in essere nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della stessa legge.
2. L'appellante inoltre censura la sentenza impugnata anche in riferimento
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all'art. 112 c.p.c., per avere rilevato, in assenza di specifica contestazione o ec- cezione dell'opponente, che il contratto di apprendistato prevedeva una qualifi- ca diversa da quella del successivo contratto
3. Ancora, critica la sentenza appellata per avere ritenuto il lavoratore unico responsabile della dichiarazione posta a fondamento della richiesta del
[...] di benefici contributivi, quando detta dichiarazione riferisce esattamen- CP_1 te del proprio precedente rapporto di lavoro con il predetto.
4. Infine, l'appellante ribadisce la corretta applicazione del regime sanziona- torio, poiché correlata al mancato pagamento dei contributi dovuti.
5. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c, come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L.
7 agosto 2012, n. 134.
5.1. La censura non merita accoglimento.
«Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argo- mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, te- nuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criti- ca vincolata» (Cass. n. 27199/2017).
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello poiché, nel caso di specie, sono state indicate le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
6. Così riassunti i motivi di gravame, il primo motivo è fondato.
È principio consolidato quello secondo cui la spettanza delle agevolazioni con- tributive (esoneri, riduzioni, ecc.) deve essere provata dal soggetto che ne invo-
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ca l'applicazione e non già dall'ente impositore (ex multis, n.
Cass.16351/2007).
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che il contratto di apprendistato ha na- tura di rapporto a tempo indeterminato, e ciò anche considerando l'intero svi- luppo della legislazione in materia.
Scrive la Corte in relazione a fattispecie cui si applicava la normativa antece- dente al D.L.vo 167/2011: «
2.1. Giova premettere che la fattispecie di causa è regolata ratione temporis dalla normativa di cui alla L. 19 gennaio 1955, n.
25, L. n. 56 del 1987, artt. 21 e 22, L. n. 196 del 1997, art. 16, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 47 a 53. Non si applica invece la disciplina introdotta dal
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, che, all'art. 1, nel definire l'apprendistato, ne ha riconosciuto la natura di rapporto a tempo indeterminato (qualificazione confermata anche dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 41, abrogativo del
D.Lgs. n. 167 del 2011). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in mancanza di una espressa previsione, deve affermarsi che anche il con- tratto di apprendistato disciplinato dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. n. 17373 del 2017; Cass. n. 5051 del 2016)» (Cass. 2365/2020).
7. Vanno, infine, respinte le altre questioni, riproposte dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con le quali ribadisce l'eccezione di vizio di mo- CP_1 tivazione dell'avviso di addebito opposto e contesta il regime sanzionatorio dell'evasione, applicato dall , rilevando di aver «cominciato ad effettuare Pt_1 gli sgravi del proprio dipendente solo dopo che l'ufficio ha da- Per_1 Pt_1 to il proprio assenso» (pag. 7 memoria di costituzione).
7.1. La prima questione è infondata.
Col ricorso di primo grado, l'odierno appellato aveva allegato di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell del 15.3.2017 (all. Pt_1
7 del fascicolo telematico di primo grado, prodotto dall'appellato) avente ad oggetto “restituzione somme per fruizione indebita esonero contributivo assun- zioni 2015” con il quale l'ente aveva indicato la contestazione di “merito” ossia la indebita fruizione dell'esonero contributivo «(art. 1, commi 118/124, della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190», all. 7, pag. 38 del file pdf prodotto dall'appellato).
E, a motivo del ricorso amministrativo, l'appellato aveva indicato di averlo proposto «proprio per accertare la fondatezza della richiesta di restituzione somme avanzata dall'istituto previdenziale» (pag. 3 ricorso di primo grado), così mostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della pretesa dell . Pt_1
Da tanto discende l'infondatezza dell'eccezione in quanto il dedotto vizio di motivazione può avere rilievo solo come impedimento all'esercizio del diritto di difesa che, invece, l'appellato ha pienamente esercitato, come palesato dal contenuto dell'atto introduttivo di primo grado.
Inoltre, l'avviso di addebito presenta i contenuti prescritti dall'art. 30, comma
2, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in legge con modificazioni dalla L. n. 122 del
2010 (a mente del quale "2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nul- lità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capi- tale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché' l'indicazione dell'agente della ri- scossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tribu- taria alla data di formazione dell'avviso.")
7.2. Anche la seconda questione non può essere accolta.
Le sanzioni sono state correttamente calcolate dall sulla base del regime Pt_1 dell'evasione, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal collegio, secondo cui la fattispecie della omissione contributiva di cui all'art. 116 c. 8 lett. a) ricorre soltanto quando il datore di lavoro abbia provve- duto a tutte le registrazioni e denunce indicando i contributi dovuti ma poi ab- bia omesso di versarli. L'omissione sussiste nel caso di mora nel versamento dei contributi denunciati.
L aveva rilasciato il codice autorizzativo al regime agevolativo sulla Pt_1 scorta della rappresentazione delle circostanze agevolative effettuata dal datore di lavoro.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, affinché «ricorra l'ipotesi
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dell'evasione contributiva, a mente dell'art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388 del
2000, è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento vo- lontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribu- zioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denun- cia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione» (Cass. civ. 6405/2017).
8. Va, invece, respinta la domanda restitutoria “di quanto eventualmente rice- vuto in esecuzione provvisoria della sentenza, a titolo di spese, competenze ed oneri di competenza”, formulata dall nelle conclusioni dell'appello, in Pt_1 assenza di allegazione specifica dell'avvenuto pagamento e di indicazione della esatta somma effettivamente corrisposta.
9. La sentenza di primo grado va di conseguenza riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da . Controparte_1
Le spese processuali dei due gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a cari- co dell'appellato opponente in favore dell . Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1 rigetta la domanda dell di restituzione di quanto eventualmente corrispo- Pt_1 sto a titolo di spese in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese di lite, li- Pt_1 quidate in € 2697,00 quanto al giudizio di primo grado, e in € 2.906,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
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all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il Giudice ausiliario estensore dott. Giuseppe Agozzino
La Presidente dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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