Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2191 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
01/07/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 06/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 403, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 27.10.2015, il figlio;
Persona_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
All'udienza del 13/01/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, fornivano i chiarimenti richiesti con decreto del 06/11/2024, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dal piano genitoriale depositato il 13/11/2024, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01/07/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a SS (ME) il 15/03/1976, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti stesse e integrato dal piano genitoriale depositato il 13/11/2024;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 06/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 403, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16/01/2025. Il Giudice est.
Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte)
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.