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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1190/2023, in grado di appello, promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciccarese ed elettivamente domiciliata a
Padova, galleria Enrico Degli Scrovegni n. 7, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Pregaglia e Chiara Viel ed elettivamente domiciliato a Belluno, via Roma n. 15, presso lo studio dei difensori;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Belluno
Conclusioni
Per l'appellante
Il procuratore dell'appellante si riporta a quanto esposto in atto d'appello, richiamandolo integralmente, impugnando e contestando ogni differente deduzione, contestazione e domanda proposta dalla difesa antagonista. pagina 1 di 9 Conclude, pertanto, perché l'intestata Corte, riformata la sentenza impugnata per le motivazioni di cui in atti, conseguentemente si compiaccia di dichiarare
l'inefficacia del provvedimento di cui in atto d'appello, costituito dal decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Belluno in data 22.02.2022, confermato da successiva Ordinanza resa in data 18.05.2022 nel procedimento rubricato al n. 93/2022, revocandolo ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 669 decies, provvedendo altresì al ripristino della situazione preesistente al provvedimento cautelare emesso, e ciò anche con specifico riferimento alle spese di lite liquidate e corrisposte dalla parte all'epoca a ciò tenuta, in uno con le imposte di registrazione del provvedimento a suo tempo reso.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Voglia la Corte adita rigettare l'appello promosso da Parte_1 confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 2 febbraio 2022, Controparte_1 esponeva che:
- aveva contratto nel corso del tempo una serie di finanziamenti;
- per risolvere i suoi problemi economici si era rivolto alla società Parte_1 alla quale aveva conferito, in data 27 ottobre 2021, l'incarico di
[...] assisterlo nella gestione delle sue posizioni debitorie al fine di tentare la loro rinegoziazione oppure di ridurne l'importo;
- a titolo di compenso per la prestazione professionale pattuita, Parte_1 aveva richiesto l'importo complessivo di euro 7.992,00 (10% della
[...] esposizione debitoria complessiva) da corrispondersi anticipatamente o, in alternativa a mezzo consegna di 24 cambiali di euro 333,00 ciascuna con scadenza mensile a decorrere dal 25.1.2022;
- egli, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, aveva provveduto ad emettere i 24 titoli cambiari richiesti e a consegnarli a
[...]
; Parte_1
pagina 2 di 9 - le assicurazioni ricevute, circa un tempestivo intervento verso i suoi creditori, non venivano rispettate dalla suddetta società che, intanto, aveva messo all'incasso la prima cambiale scadente il 25.1.2022;
- attraverso i suoi legali aveva invocato la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e chiesto la restituzione immediata delle cambiali, senza però ottenere soddisfazione.
1.1 Il ricorrente, intenzionato ad agire giudizialmente per vedere accertata la avvenuta risoluzione del contratto stipulato con per Pt_1 Parte_1 inadempimento di quest'ultima, e considerata la necessità di agire in via cautelare, al fine di evitare che nel tempo necessario per fare valere in via ordinaria il suo diritto le cambiali consegnate venissero negoziate, con conseguente irreparabile pregiudizio, chiedeva al Tribunale di ordinare a
[...] la restituzione delle cambiali con scadenza successiva al Parte_1
25.1.2022.
1.2 Il Tribunale, con decreto emesso inaudita altera parte del 22 febbraio 2022, disponeva la sospensione immediata di ogni attività relativa alla riscossione e all'incasso degli effetti cambiari sottoscritti e consegnati da Controparte_1 alla società ordinando a quest'ultima di astenersi dal porre Parte_1 all'incasso i titoli indicati nel ricorso.
1.3 Tale decreto veniva confermato con l'ordinanza datata 18 maggio 2022 con la quale il Tribunale, ai sensi dell'art. 669 octies, VII comma, c.p.c., provvedeva anche sulle spese processuali ponendole a carico della società resistente.
2. Con ricorso depositato in data 26.10.2022, ai sensi dell'art. 669 novies, I comma, c.p.c., Difesa Debitori S.p.a. chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia della suddetta ordinanza non essendo stato instaurato il giudizio di merito.
2.1 Il resistente depositava memoria difensiva opponendosi Controparte_1 all'accoglimento del ricorso e chiedendo il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificati in euro 7.992,00.
3. All'udienza di discussione del 24 maggio 2023, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale rigettava la domanda e condannava alla Parte_1 rifusione delle spese del giudizio e al risarcimento, in favore del convenuto, dei pagina 3 di 9 danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., liquidati nella somma di euro
7.992,00.
3.1 In particolare, il Tribunale rilevava che: ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. – e a tutti gli altri provvedimenti cautelari aventi carattere anticipatorio – non si applica l'art. 669 novies, I comma, c.p.c.; con l'introduzione dei commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 669 octies c.p.c. è stato riconosciuto al provvedimento urgente, il carattere della “strumentalità attenuata”; nel caso in esame, il provvedimento con cui era stata disposta la sospensione immediata di ogni attività relativa alla riscossione e all'incasso degli effetti cambiari, con ordine di astensione dal porre all'incasso tali titoli, costituiva una misura cautelare con funzione inibitoria;
la natura anticipatoria dell'inibitoria era insita nella misura stessa, poiché finalizzata a evitare, per il futuro, violazioni che avrebbero danneggiato in modo ulteriore il titolare del diritto tutelato, per cui il carattere anticipatorio era indiscutibile – indipendentemente dalla configurazione attribuita all'inibitoria definitiva, contenuta nella successiva sentenza di condanna, di accertamento o costitutiva – così da configurare “la misura cautelare anticipatoria per eccellenza”; nella fattispecie, a seguito dell'accoglimento del ricorso e della pronuncia della misura cautelare anticipatoria – confermata anche dalla pronuncia della condanna alla rifusione delle spese del procedimento - la parte in favore della quale era stato emesso il provvedimento non aveva l'onere di introdurre il giudizio di merito.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando Parte_1 le conclusioni indicate in epigrafe. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
4.1 All'udienza del 27 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
5. con l'atto di appello lamenta: Parte_1
1) l'erronea applicazione delle norme di cui all'art. 669 octies c.p.c. Secondo
l'appellante il punto oggetto della controversia, travisato dal Tribunale, sarebbe pagina 4 di 9 quello di verificare se nel caso concreto la natura del provvedimento concesso rientri nell'ipotesi di provvedimento di natura “anticipatoria”, come affermato dal
Giudice di primo grado, oppure, più correttamente “conservativa”, nel qual caso sarebbe necessario introdurre il giudizio di merito, pena l'inefficacia del provvedimento cautelare. Dopo avere esposto le divergenti interpretazioni della dottrina in relazione all'interpretazione della norma, l'appellante ritiene che dirimente sia la natura della sentenza cui il provvedimento cautelare sia prodromico e che, nella fattispecie, il ricorrente aveva chiesto un provvedimento cautelare che mirava a tutelare lo status quo nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito che aveva come fine l'accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 27 ottobre 2021, azione volta ad ottenere una pronuncia costitutiva. Pertanto, il provvedimento cautelare emesso non avrebbe efficacia anticipatoria, posto che la natura costitutiva della sentenza impedisce un'anticipazione degli effetti suscettibile di divenire definitiva
(Cass. civ. sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24939), ma avrebbe efficacia conservativa, con conseguente obbligo di introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal Giudice o, come nel caso di specie, nel termine di legge. In realtà, il mero ordine di inibizione dell'incasso dei titoli sarebbe una forma di sequestro atipico e lo stesso Tribunale, nel motivare in difformità rispetto alla richiesta di parte ricorrente di apprensione materiale dei titoli, aveva affermato che non risultava necessario, al fine di assicurare la tutela cautelare, disporre l'anticipazione degli effetti restitutori della sentenza di risoluzione del contratto.
Proprio la rilevante difformità fra il mero effetto pratico del provvedimento cautelare (l'inibizione all'incasso) e quello che, in linea teorica, sarebbe l'effetto del giudizio di merito, confermerebbe che il provvedimento cautelare emesso dal
Tribunale avrebbe natura conservativa e dovrebbe, pertanto essere revocato e dichiarato privo di efficacia;
2) l'erronea applicazione delle norme di cui all'art. 96 c.p.c. Rileva l'appellante che il Tribunale, nel condannarla per lite temeraria, non avrebbe reso note, anche succintamente, le ragioni della pronuncia e il percorso logico-giuridico che lo aveva portato alle conclusioni cui era pervenuto.
pagina 5 di 9 6. Così riassunte le censure mosse alla sentenza impugnata, infondato è il primo motivo di impugnazione.
6.1 La lunga dissertazione dell'appellante in relazione all'ammissibilità della tutela cautelare non ha rilievo nella fattispecie per vari ordini di ragioni.
Certamente è ampio il dibattito che ha interessato la problematica relativa alla possibilità che le sentenze costitutive siano suscettibili di essere anticipate in via d'urgenza, perché in tal modo si darebbe tutela a un diritto non ancora sorto, non esistendo prima della sentenza costitutiva alcun diritto da tutelare, sicché, concedendo la cautela, si produrrebbe una indebita anticipazione della soglia di tutela e l'effetto costitutivo verrebbe a prodursi con lo stesso provvedimento giudiziale.
Osserva, però, il Collegio che è stata ammessa la possibilità di eseguire anticipatamente capi condannatori, accessori a capi di accertamento, mero o costitutivo che fossero, e ciò in quanto oggetto di anticipazione possono essere, non gli effetti costitutivi, bensì le statuizioni consequenziali.
Proprio la Suprema Corte, nell'ordinanza citata dall'appellante (Cass. n.
24939/2019), apre all'ammissibilità della tutela cautelare se essa riguardi non tanto l'anticipazione del provvedimento costitutivo, bensì l'anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali.
6.2 È bene anche precisare che in ordine all'ammissibilità di tale tutela, e quindi in ordine all'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal la CP_1 società resistente non ha sollevato, nel corso del procedimento cautelare, nessuna eccezione o contestazione analoga a quelle proposte nell'atto di appello, essendosi essa limitata a contestare la sussistenza del suo inadempimento e la sussistenza dei presupposti necessari all'accoglimento del ricorso. Né avverso i provvedimenti del Tribunale, ha proposto reclamo.
6.3 Inoltre, la natura anticipatoria del provvedimento emesso dal Tribunale di
Belluno è resa evidente dall'esame dello stesso provvedimento con il quale non si
è generato l'effetto costitutivo del diritto, tanto che il Tribunale non ha ordinato la restituzione dei titoli al ricorrente, ma si è limitato ad anticipare gli effetti meramente dipendenti dall'effetto costitutivo, inibendo alla resistente di porre pagina 6 di 9 all'incasso le cambiali, misura finalizzata a evitare, per il futuro, violazioni che avrebbero danneggiato in modo ulteriore il titolare del diritto tutelato.
Infatti, lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, nel confermare il decreto del 22 febbraio 2022, ha precisato che non risultava necessario, al fine di assicurare la tutela cautelare, disporre l'anticipazione degli effetti restitutori della sentenza di risoluzione del contratto, cioè ordinare a di Parte_1 restituire al ricorrente i titoli cambiari da egli sottoscritti.
6.4 Inoltre, stante la chiara previsione dell'art. 669 octies, VI comma, c.p.c. secondo cui l'inefficacia del provvedimento di cui all'art. 669 novies c.p.c. non si applica ai provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c., ed essendo stato emesso dal
Tribunale il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il ricorrente non CP_1 aveva l'onere di introdurre il giudizio di merito.
7. Fondato è, invece, il secondo motivo di appello.
Il Tribunale non ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto la lite temeraria, mentre avrebbe dovuto indicare in cosa si sostanziava l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c., non essendo sufficiente ad integrare la mala fede o la colpa grave la mera proposizione di una domanda risultata inammissibile o infondata, e a indicare in cosa fosse consistito l'elemento oggettivo, ossia il danno sofferto, danno che in difetto di specifica allegazione non poteva essere liquidato equitativamente.
7.1 Ritiene il Collegio che dall'esame del ricorso proposto da Parte_1 non emergano i presupposti della mala fede o della colpa grave, avendo la
[...] ricorrente sollevato una problematica oggetto di ampio dibattito e non essendo sufficiente la mera infondatezza della domanda dalla stessa formulata per qualificare la lite come temeraria.
Inoltre, si era limitato a richiedere genericamente la condanna Controparte_1 della controparte, ex art. 96 c.p.c. senza adempiere all'onere sullo stesso gravante di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno richiesto, tenuto conto che la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'“an”, sia del “quantum pagina 7 di 9 debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
8. Stante il parziale accoglimento dell'appello, valutata comunque la sostanziale soccombenza dell'appellante e considerato che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, con la conseguenza che il suo rigetto “non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c.” (Cass. civ. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022), le spese di lite devono essere poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio e Parte_1 vengono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale
e, quanto al presente grado d'appello, come in dispositivo, secondo il valore della controversia (scaglione euro 5.201,00 – euro 26.000,00), sulla base dei valori minimi stante la non complessità della questione esaminata.
9. L'appellato deve, infine, essere condannato alla restituzione di quanto eventualmente corrispostogli da in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto a quanto disposto con la presente decisione, con interessi legali dal dovuto al saldo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Belluno, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
- condanna a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 quanto dalla stessa eventualmente pagato in esecuzione della sentenza appellata in eccedenza rispetto a quanto statuito con la presente decisione, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo Controparte_1
pagina 8 di 9 grado, in euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 1.984,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1190/2023, in grado di appello, promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciccarese ed elettivamente domiciliata a
Padova, galleria Enrico Degli Scrovegni n. 7, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Pregaglia e Chiara Viel ed elettivamente domiciliato a Belluno, via Roma n. 15, presso lo studio dei difensori;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Belluno
Conclusioni
Per l'appellante
Il procuratore dell'appellante si riporta a quanto esposto in atto d'appello, richiamandolo integralmente, impugnando e contestando ogni differente deduzione, contestazione e domanda proposta dalla difesa antagonista. pagina 1 di 9 Conclude, pertanto, perché l'intestata Corte, riformata la sentenza impugnata per le motivazioni di cui in atti, conseguentemente si compiaccia di dichiarare
l'inefficacia del provvedimento di cui in atto d'appello, costituito dal decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Belluno in data 22.02.2022, confermato da successiva Ordinanza resa in data 18.05.2022 nel procedimento rubricato al n. 93/2022, revocandolo ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 669 decies, provvedendo altresì al ripristino della situazione preesistente al provvedimento cautelare emesso, e ciò anche con specifico riferimento alle spese di lite liquidate e corrisposte dalla parte all'epoca a ciò tenuta, in uno con le imposte di registrazione del provvedimento a suo tempo reso.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Voglia la Corte adita rigettare l'appello promosso da Parte_1 confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 2 febbraio 2022, Controparte_1 esponeva che:
- aveva contratto nel corso del tempo una serie di finanziamenti;
- per risolvere i suoi problemi economici si era rivolto alla società Parte_1 alla quale aveva conferito, in data 27 ottobre 2021, l'incarico di
[...] assisterlo nella gestione delle sue posizioni debitorie al fine di tentare la loro rinegoziazione oppure di ridurne l'importo;
- a titolo di compenso per la prestazione professionale pattuita, Parte_1 aveva richiesto l'importo complessivo di euro 7.992,00 (10% della
[...] esposizione debitoria complessiva) da corrispondersi anticipatamente o, in alternativa a mezzo consegna di 24 cambiali di euro 333,00 ciascuna con scadenza mensile a decorrere dal 25.1.2022;
- egli, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, aveva provveduto ad emettere i 24 titoli cambiari richiesti e a consegnarli a
[...]
; Parte_1
pagina 2 di 9 - le assicurazioni ricevute, circa un tempestivo intervento verso i suoi creditori, non venivano rispettate dalla suddetta società che, intanto, aveva messo all'incasso la prima cambiale scadente il 25.1.2022;
- attraverso i suoi legali aveva invocato la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e chiesto la restituzione immediata delle cambiali, senza però ottenere soddisfazione.
1.1 Il ricorrente, intenzionato ad agire giudizialmente per vedere accertata la avvenuta risoluzione del contratto stipulato con per Pt_1 Parte_1 inadempimento di quest'ultima, e considerata la necessità di agire in via cautelare, al fine di evitare che nel tempo necessario per fare valere in via ordinaria il suo diritto le cambiali consegnate venissero negoziate, con conseguente irreparabile pregiudizio, chiedeva al Tribunale di ordinare a
[...] la restituzione delle cambiali con scadenza successiva al Parte_1
25.1.2022.
1.2 Il Tribunale, con decreto emesso inaudita altera parte del 22 febbraio 2022, disponeva la sospensione immediata di ogni attività relativa alla riscossione e all'incasso degli effetti cambiari sottoscritti e consegnati da Controparte_1 alla società ordinando a quest'ultima di astenersi dal porre Parte_1 all'incasso i titoli indicati nel ricorso.
1.3 Tale decreto veniva confermato con l'ordinanza datata 18 maggio 2022 con la quale il Tribunale, ai sensi dell'art. 669 octies, VII comma, c.p.c., provvedeva anche sulle spese processuali ponendole a carico della società resistente.
2. Con ricorso depositato in data 26.10.2022, ai sensi dell'art. 669 novies, I comma, c.p.c., Difesa Debitori S.p.a. chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia della suddetta ordinanza non essendo stato instaurato il giudizio di merito.
2.1 Il resistente depositava memoria difensiva opponendosi Controparte_1 all'accoglimento del ricorso e chiedendo il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificati in euro 7.992,00.
3. All'udienza di discussione del 24 maggio 2023, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale rigettava la domanda e condannava alla Parte_1 rifusione delle spese del giudizio e al risarcimento, in favore del convenuto, dei pagina 3 di 9 danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., liquidati nella somma di euro
7.992,00.
3.1 In particolare, il Tribunale rilevava che: ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. – e a tutti gli altri provvedimenti cautelari aventi carattere anticipatorio – non si applica l'art. 669 novies, I comma, c.p.c.; con l'introduzione dei commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 669 octies c.p.c. è stato riconosciuto al provvedimento urgente, il carattere della “strumentalità attenuata”; nel caso in esame, il provvedimento con cui era stata disposta la sospensione immediata di ogni attività relativa alla riscossione e all'incasso degli effetti cambiari, con ordine di astensione dal porre all'incasso tali titoli, costituiva una misura cautelare con funzione inibitoria;
la natura anticipatoria dell'inibitoria era insita nella misura stessa, poiché finalizzata a evitare, per il futuro, violazioni che avrebbero danneggiato in modo ulteriore il titolare del diritto tutelato, per cui il carattere anticipatorio era indiscutibile – indipendentemente dalla configurazione attribuita all'inibitoria definitiva, contenuta nella successiva sentenza di condanna, di accertamento o costitutiva – così da configurare “la misura cautelare anticipatoria per eccellenza”; nella fattispecie, a seguito dell'accoglimento del ricorso e della pronuncia della misura cautelare anticipatoria – confermata anche dalla pronuncia della condanna alla rifusione delle spese del procedimento - la parte in favore della quale era stato emesso il provvedimento non aveva l'onere di introdurre il giudizio di merito.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando Parte_1 le conclusioni indicate in epigrafe. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
4.1 All'udienza del 27 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
5. con l'atto di appello lamenta: Parte_1
1) l'erronea applicazione delle norme di cui all'art. 669 octies c.p.c. Secondo
l'appellante il punto oggetto della controversia, travisato dal Tribunale, sarebbe pagina 4 di 9 quello di verificare se nel caso concreto la natura del provvedimento concesso rientri nell'ipotesi di provvedimento di natura “anticipatoria”, come affermato dal
Giudice di primo grado, oppure, più correttamente “conservativa”, nel qual caso sarebbe necessario introdurre il giudizio di merito, pena l'inefficacia del provvedimento cautelare. Dopo avere esposto le divergenti interpretazioni della dottrina in relazione all'interpretazione della norma, l'appellante ritiene che dirimente sia la natura della sentenza cui il provvedimento cautelare sia prodromico e che, nella fattispecie, il ricorrente aveva chiesto un provvedimento cautelare che mirava a tutelare lo status quo nelle more dell'instaurazione del giudizio di merito che aveva come fine l'accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 27 ottobre 2021, azione volta ad ottenere una pronuncia costitutiva. Pertanto, il provvedimento cautelare emesso non avrebbe efficacia anticipatoria, posto che la natura costitutiva della sentenza impedisce un'anticipazione degli effetti suscettibile di divenire definitiva
(Cass. civ. sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24939), ma avrebbe efficacia conservativa, con conseguente obbligo di introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal Giudice o, come nel caso di specie, nel termine di legge. In realtà, il mero ordine di inibizione dell'incasso dei titoli sarebbe una forma di sequestro atipico e lo stesso Tribunale, nel motivare in difformità rispetto alla richiesta di parte ricorrente di apprensione materiale dei titoli, aveva affermato che non risultava necessario, al fine di assicurare la tutela cautelare, disporre l'anticipazione degli effetti restitutori della sentenza di risoluzione del contratto.
Proprio la rilevante difformità fra il mero effetto pratico del provvedimento cautelare (l'inibizione all'incasso) e quello che, in linea teorica, sarebbe l'effetto del giudizio di merito, confermerebbe che il provvedimento cautelare emesso dal
Tribunale avrebbe natura conservativa e dovrebbe, pertanto essere revocato e dichiarato privo di efficacia;
2) l'erronea applicazione delle norme di cui all'art. 96 c.p.c. Rileva l'appellante che il Tribunale, nel condannarla per lite temeraria, non avrebbe reso note, anche succintamente, le ragioni della pronuncia e il percorso logico-giuridico che lo aveva portato alle conclusioni cui era pervenuto.
pagina 5 di 9 6. Così riassunte le censure mosse alla sentenza impugnata, infondato è il primo motivo di impugnazione.
6.1 La lunga dissertazione dell'appellante in relazione all'ammissibilità della tutela cautelare non ha rilievo nella fattispecie per vari ordini di ragioni.
Certamente è ampio il dibattito che ha interessato la problematica relativa alla possibilità che le sentenze costitutive siano suscettibili di essere anticipate in via d'urgenza, perché in tal modo si darebbe tutela a un diritto non ancora sorto, non esistendo prima della sentenza costitutiva alcun diritto da tutelare, sicché, concedendo la cautela, si produrrebbe una indebita anticipazione della soglia di tutela e l'effetto costitutivo verrebbe a prodursi con lo stesso provvedimento giudiziale.
Osserva, però, il Collegio che è stata ammessa la possibilità di eseguire anticipatamente capi condannatori, accessori a capi di accertamento, mero o costitutivo che fossero, e ciò in quanto oggetto di anticipazione possono essere, non gli effetti costitutivi, bensì le statuizioni consequenziali.
Proprio la Suprema Corte, nell'ordinanza citata dall'appellante (Cass. n.
24939/2019), apre all'ammissibilità della tutela cautelare se essa riguardi non tanto l'anticipazione del provvedimento costitutivo, bensì l'anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali.
6.2 È bene anche precisare che in ordine all'ammissibilità di tale tutela, e quindi in ordine all'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal la CP_1 società resistente non ha sollevato, nel corso del procedimento cautelare, nessuna eccezione o contestazione analoga a quelle proposte nell'atto di appello, essendosi essa limitata a contestare la sussistenza del suo inadempimento e la sussistenza dei presupposti necessari all'accoglimento del ricorso. Né avverso i provvedimenti del Tribunale, ha proposto reclamo.
6.3 Inoltre, la natura anticipatoria del provvedimento emesso dal Tribunale di
Belluno è resa evidente dall'esame dello stesso provvedimento con il quale non si
è generato l'effetto costitutivo del diritto, tanto che il Tribunale non ha ordinato la restituzione dei titoli al ricorrente, ma si è limitato ad anticipare gli effetti meramente dipendenti dall'effetto costitutivo, inibendo alla resistente di porre pagina 6 di 9 all'incasso le cambiali, misura finalizzata a evitare, per il futuro, violazioni che avrebbero danneggiato in modo ulteriore il titolare del diritto tutelato.
Infatti, lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, nel confermare il decreto del 22 febbraio 2022, ha precisato che non risultava necessario, al fine di assicurare la tutela cautelare, disporre l'anticipazione degli effetti restitutori della sentenza di risoluzione del contratto, cioè ordinare a di Parte_1 restituire al ricorrente i titoli cambiari da egli sottoscritti.
6.4 Inoltre, stante la chiara previsione dell'art. 669 octies, VI comma, c.p.c. secondo cui l'inefficacia del provvedimento di cui all'art. 669 novies c.p.c. non si applica ai provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c., ed essendo stato emesso dal
Tribunale il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il ricorrente non CP_1 aveva l'onere di introdurre il giudizio di merito.
7. Fondato è, invece, il secondo motivo di appello.
Il Tribunale non ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto la lite temeraria, mentre avrebbe dovuto indicare in cosa si sostanziava l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c., non essendo sufficiente ad integrare la mala fede o la colpa grave la mera proposizione di una domanda risultata inammissibile o infondata, e a indicare in cosa fosse consistito l'elemento oggettivo, ossia il danno sofferto, danno che in difetto di specifica allegazione non poteva essere liquidato equitativamente.
7.1 Ritiene il Collegio che dall'esame del ricorso proposto da Parte_1 non emergano i presupposti della mala fede o della colpa grave, avendo la
[...] ricorrente sollevato una problematica oggetto di ampio dibattito e non essendo sufficiente la mera infondatezza della domanda dalla stessa formulata per qualificare la lite come temeraria.
Inoltre, si era limitato a richiedere genericamente la condanna Controparte_1 della controparte, ex art. 96 c.p.c. senza adempiere all'onere sullo stesso gravante di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno richiesto, tenuto conto che la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'“an”, sia del “quantum pagina 7 di 9 debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
8. Stante il parziale accoglimento dell'appello, valutata comunque la sostanziale soccombenza dell'appellante e considerato che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, con la conseguenza che il suo rigetto “non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c.” (Cass. civ. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022), le spese di lite devono essere poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio e Parte_1 vengono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale
e, quanto al presente grado d'appello, come in dispositivo, secondo il valore della controversia (scaglione euro 5.201,00 – euro 26.000,00), sulla base dei valori minimi stante la non complessità della questione esaminata.
9. L'appellato deve, infine, essere condannato alla restituzione di quanto eventualmente corrispostogli da in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto a quanto disposto con la presente decisione, con interessi legali dal dovuto al saldo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Belluno, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
- condanna a restituire alla società Controparte_1 Parte_1 quanto dalla stessa eventualmente pagato in esecuzione della sentenza appellata in eccedenza rispetto a quanto statuito con la presente decisione, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo Controparte_1
pagina 8 di 9 grado, in euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 1.984,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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