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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ARTT. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Si dà atto chela discussione orale è stata sostituita dallo scambio di note scritte
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare e il il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo IIsez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.Monica Stocco, all'udienza del 13/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13114 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI e , con elezione di domicilio in via E.
Notarbartolo, 5 90141 Palermo ITALIA, presso il medesimo difensore parte opponente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANZALONE CP_1 P.IVA_1
DARIO e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA MARIANO STABILE,
142 90139 PALERMOpresso il medesimo difensore parte opposta
OGGETTO: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter cpc alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Palermo IIsez. civile
va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti depositato accordo conciliativo con cui hanno inteso definire i propri rapporti in relazione ai fatti di causa e chiesto in sede di notte scritta di dichiarare cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazione - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento
Tribunale di Palermo IIsez. civile
consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che
“l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, la sopravvenuta conclusione di un accordo conciliativo impone di dichiararsi cessata la materia del contendere riguardo
Tribunale di Palermo IIsez. civile
alla pretesa creditoria vantata da parte opposta per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del d.i. opposto.
Le spese vanno interamente compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
• Revoca il d.i. opposto.
• Dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo IIsez. civile
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ARTT. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Si dà atto chela discussione orale è stata sostituita dallo scambio di note scritte
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare e il il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo IIsez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.Monica Stocco, all'udienza del 13/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13114 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI e , con elezione di domicilio in via E.
Notarbartolo, 5 90141 Palermo ITALIA, presso il medesimo difensore parte opponente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANZALONE CP_1 P.IVA_1
DARIO e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA MARIANO STABILE,
142 90139 PALERMOpresso il medesimo difensore parte opposta
OGGETTO: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter cpc alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Palermo IIsez. civile
va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti depositato accordo conciliativo con cui hanno inteso definire i propri rapporti in relazione ai fatti di causa e chiesto in sede di notte scritta di dichiarare cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazione - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento
Tribunale di Palermo IIsez. civile
consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che
“l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, la sopravvenuta conclusione di un accordo conciliativo impone di dichiararsi cessata la materia del contendere riguardo
Tribunale di Palermo IIsez. civile
alla pretesa creditoria vantata da parte opposta per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del d.i. opposto.
Le spese vanno interamente compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
• Revoca il d.i. opposto.
• Dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo IIsez. civile