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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 190/2023 promossa da:
, e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. ti Francesca Barsotti e Roberta Barsanti;
APPELLANTI
nei confronti di on il patrocinio degli Avv. Alessandra Ceschi Controparte_1
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 bis ss, c.p.c. n.2911/2022 emessa dal Tribunale di Tribunale di Lucca il
30/12/2022 e pubblicata in pari data – fascicolo R.g. n. 2944/2022
CONCLUSIONI
In data 30.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, alla luce di quanto sopra indicato ed in riforma dell'impugnata ordinanza n.2911/2022 emessa in data 30/12/2022 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, nella persona del Dott. Michele Fornaciari, e comunicata a mezzo cancelleria telematica in pari data, come resa nel giudizio di primo grado ex art. 702 bis
c.p.c. iscritto al RG n. 2944/2022, accogliere il presente appello e per l'effetto:
In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.2911/2022 del Tribunale di
Lucca relativamente alla condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito, In via principale: - accertare e dichiarare che il diritto al rimborso dei Buoni Fruttiferi
Postali a suo tempo sottoscritti dalla sig.ra e già numericamente identificati Parte_1 in atti, non è prescritto per la mancata decorrenza del termine di cui all'art. 2935 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare l'odierna appellata al rimborso dei predetti buoni postali a favore degli odierni appellanti, quali co-intestatari dei buoni postali de quo, nonché eredi della Sig.ra originaria sottoscrittrice dei predetti, nella Parte_1 misura della somma capitale investita pari ad € 21.500,00 oltre gli interessi maturati per il periodo fruttifero decorrente dalla data di sottoscrizione dei medesimi.
In subordine: - accertare e dichiarare che il diritto al rimborso dei a suo Controparte_2 tempo sottoscritti dalla sig.ra e già numericamente identificati in atti, non Parte_1
è prescritto per l'intervenuta sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare l'odierna appellata al rimborso dei predetti buoni postali a favore degli odierni appellanti, quali co-intestatari dei buoni postali de quo, nonché eredi della Sig.ra originaria sottoscrittrice dei predetti, nella Parte_1 misura della somma capitale investita pari ad € 21.500,00 oltre gli interessi maturati per il periodo fruttifero decorrente dalla data di sottoscrizione dei medesimi.
In ulteriore subordine: - accertare e dichiarare che , ha violato il dovere di Controparte_1 trasparenza, di informazione, di correttezza e buona fede all'atto del collocamento dei buoni fruttiferi postali nei confronti della sig.ra per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- conseguentemente condannare l'odierna appellata al pagamento in favore degli odierni appellanti, quali co-intestatari dei buoni postali de quo, nonché eredi della Sig.ra Parte_1
originaria sottoscrittrice dei predetti, della somma che sin d'ora si quantifica in €
[...]
21.500,00 a titolo di risarcimento danno per le ragioni di cui in narrativa, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso condannare la resistente alla totale rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, 4% CNPA, sui rispettivi imponibili come per legge, esente
Iva per regime forfettario;
- in denegata ipotesi di parziale o totale soccombenza di parte appellante anche nel presente grado di giudizio, disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso con refusione integrale delle spese di lite di primo grado a parte appellante, ove nel frattempo corrisposte”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese ed onorari.
Nel merito: - respingere l'appello in quanto infondato per l'effetto confermare l'ordinanza n.
2911/2022 resa dal Giudice del Tribunale di Lucca il 30/12/2022 e comunicata a mezzo cancelleria telematica nello stesso giorno, nel procedimento civile rubricato al n. 2944/2022 R.G..
Con vittoria di spese dei due gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza n. 2911/2022 resa ex art. 702 bis e ss c.p.c., nel procedimento rg. n.
2944/2022 il Tribunale di Lucca ha così deciso:
“respinge la domanda;
condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.”.
1.1 Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis ss c.p.c. promosso da
[...]
, e con cui hanno domandato innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lucca di accertare e dichiarare che il diritto di al rimborso Parte_1 di n.23 non era prescritto, con conseguente condanna della convenuta Controparte_2
al rimborso dei buoni postali de quibus nella misura di € 21.500,00 oltre gli CP_1 interessi dalla data di sottoscrizione dei medesimi.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto che: - nell'ottobre del 2006 la aveva acquistato presso l'Ufficio Postale di Quiesa (Lu) n.23 ( Pt_1 Controparte_2 precisamente n.7 BFP di € 2.500,00 ciascuno e n.16 BPF di € 250,00, tutti della “serie 18N”), per un valore complessivo di € 21.500,00 cointestandoli al figlio e al marito Parte_2
- detti buoni erano privi dell'indicazione di scadenza e sul fronte degli Parte_3 stessi era riportata unicamente, in calce ai nominativi dei beneficiari, una generica dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale”; - sul retro dei medesimi, all'atto dell'emissione, era stato apposto un timbro meccanico dell'Ufficio Postale emittente, riportante il relativo numero frazionario, identificativo dell'ufficio, la data di emissione, il valore unitario in cifre di ogni singolo Buono ed altri numeri progressivi, nonché la scritta “Serie 18 N” e la sigla di firma dell'impiegato addetto (non intellegibile); al momento Cont della sottoscrizione dei alla non era stato consegnato il foglio informativo e/o Pt_1 documento illustrativo delle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato da cui si poteva evincere la durata dei buoni sottoscritti, la relativa scadenza entro la quale richiederne il rimborso e far valere validamente i propri diritti;
al momento della richiesta di rimborso (il
3.5. 2021) di tali Buoni, aveva rifiutato il rimborso asserendo la prescrizione del CP_1 relativo diritto.
1.2 Si costituiva contestando integralmente le domande formulate dai ricorrenti CP_1 di cui chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, sostenendo che i buoni in questione avevano durata di 18 mesi dalla emissione ed erano liquidabili alla scadenza di tale periodo, per cui, non essendo stata chiesta la liquidazione nei dieci anni dalla medesima scadenza, il relativo diritto si sarebbe prescritto.
1.3 La causa, istruita solo con documenti, è stata decisa come innanzi.
Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
“ La domanda non può essere accolta.
Anche infatti a prescindere dal fatto che, avendo i buoni in questione una regolamentazione legale,
i ricorrenti avrebbero potuto agevolmente conoscerne tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza, il punto è infatti, che, nell'ottica dell'assenza di quest'ultima, la conseguenza sarebbe non già la loro rimborsabilità sine die, ma l'immediata esigibilità del diritto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale non a far data dal diciottesimo mese dall'emissione, ma dal giorno stesso di quest'ultima. La tesi attorea, dunque, lungi dall'avvalorare la non intervenuta prescrizione del diritto, tutto all'opposto colloca la relativa maturazione in un momento addirittura anteriore rispetto a quello sostenuto dalla convenuta. In tale ottica, non solo la domanda principale, ma anche quella subordinata di risarcimento del danno risultano evidentemente infondate. Anche ammesso uno specifico obbligo informativo in capo alla convenuta, è infatti evidente che il mancato adempimento di tale obbligo non ha arrecato agli attori nessun tipo di pregiudizio.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza”. 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI o solo hanno Parte_2 Parte_3 Pt_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA o P.I.) proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi:
1. Erroneità della decisione sull'obbligo informativo;
2. Erroneità della sentenza sull'onere della prova;
3. Erroneità della sentenza sulla prescrizione;
4. Erroneità della decisine sulla domanda risarcitoria:
5. Erroneità della sentenza nella liquidazione delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse dagli APPELLANTI all'ordinanza impugnata e stante la correttezza della decisione ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
2.2 Nelle more del giudizio in data 7.5.2023 decedeva e gli APPELLANTI Parte_1
e già parti processuali, chiedevano la prosecuzione del giudizio ex Pt_2 Parte_3 art. 302 c.p.c. anche quali eredi di . Parte_1
2.3 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, in data 28.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini di rito.
***
3. Passando alla disamina dell'avanzato gravame la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate non essendo tali da contrariare le condivisibili statuizioni del primo Giudice nei limiti che seguono.
3.1 Preliminarmente i motivi d'impugnazione uno, due e tre sono correlati e possono essere trattati unitariamente, poiché delineano il tentativo di superare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli.
In sintesi, con la critica contenuta nel primo motivo gli APPELLANTI sostengono che il
Giudice di prime cure, nonostante la previsione normativa di “un obbligo di informare" posto a carico di non avrebbe fatto alcun cenno a tale innegabile omissione che CP_1 invece rivestirebbe valenza prevalente per il verificarsi del danno patito dagli istanti.
Sostengono gli APPELLANTI che l'inadempimento agli obblighi informativi imposti dagli artt.
3 comma 1 e 6 del DM 19.12.2000 avrebbe cagionato loro un deficit di conoscenza tale da far venire meno la possibilità di fruire di una compiuta e immediatamente accessibile rappresentazione dei termini dell'operazione sulla durata dei titoli e sulla relativa prescrizione.
Il Tribunale, senza dare valore all'inadempimento di , per converso, avrebbe CP_1 addossato la responsabilità della mancata informativa sugli APPELLANTI che, anche a fronte di una non meglio specificata “regolamentazione legale”, “avrebbero potuto agevolmente conoscere tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza”.
Tale ragionamento, sarebbe quindi viziato, in quanto all'infuori del Foglio Informativo di obbligatoria consegna, una persona di media diligenza come la non avrebbe Pt_1 certamente avuto la possibilità di “agevolmente conoscere tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza” dei BFP, né di ricavare alcuna utile informazione dal semplice esame visivo dei buoni postali in parola poiché non riporterebbero le informazioni basilari che “ictu oculi” avrebbero certamente aiutato la determinazione di essa Pt_1
Evidenziano gli APPELLANTI come sul fronte dei buoni de quibus era riportata unicamente, in calce ai nominativi dei beneficiari, una generica dicitura «non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale», mentre sul loro retro all'atto dell'emissione, era stato apposto un timbro meccanico dell'Ufficio Postale emittente, riportante il relativo numero frazionario, identificativo dell'ufficio, la data di emissione, il valore unitario in cifre di ogni singolo BFP ed altri numeri progressivi, nonché la scritta “Serie 18 N” e la firma dell'impiegato addetto (non intellegibile). Ragion per cui in mancanza di una data di scadenza,
o dell'indicazione di “Buono Postale a Termine” l'invocata ” l'agevole conoscenza” da parte del primo Giudice, secondo cui gli APPELLANTI avrebbe potuto conoscere tutti gli elementi necessari dell'investimento effettuato, era viziata e, tra l'altro, in contrasto con la normale diligenza dell'investitore medio di P.I., come rappresenterebbero i numerosi reclami pervenuti in tal senso all'Ente. A conferma di quanto sopra vi era anche provvedimento sanzionatorio dell'AGCOM (quale atto amministrativo autoritativo) da cui era facile intuire la “malpractice” seguita da all'atto del collocamento dei nuovi BFP, l'ampiezza del fenomeno e CP_1 soprattutto le successive pratiche correttive messe in campo da , a dimostrazione CP_1 che era stata ravvisata la necessità di un cambio di rotta dallo stesso Ente. Con la seconda censura gli APPELLANTI evidenziano un ulteriore errore che a loro dire avrebbe commesso il Giudicante nel valutare l'onere probatorio posto a carico di CP_1 all'atto del collocamento dei Buoni come imposto dai Decreti Ministeriali.
In effetti il Tribunale non avrebbe dato rilievo alla mancata prova incombente su P.I. che questa avesse consegnato alla il Foglio Informativo Analitico, al fine di soddisfare Pt_1
l'obbligo di una corretta informazione sui BFP. Da un'analisi delle prove documentali prodotte da P.I. nel corso del procedimento di primo grado, (docc. nn. 6, 7 e 9 depositati unitamente alla comparsa di costituzione in primo grado) si evincerebbe come l'odierna APPELLATA non aveva in alcun modo provato la consegna del c.d. relativo ai BFP sottoscritti da CP_4 Pt_1 né al momento della sottoscrizione stessa, né in altre circostanze con un'evidente violazione dei princìpi di cui all'art.2697 C.C., secondo il quale sarebbe spettato a provare i CP_1 fatti su cui l'Ente fondava l'eccezione di maturata prescrizione e non certamente su essi
APPELLANTI, come affermato dal Tribunale: - il doc.to 7 risulterebbe del tutto inconferente in quanto relativo ad un comunicato stampa del del 30.12.2013, che sottolinea CP_5
l'impossibilità di riscossione, laddove sia avvenuto un caso di “ritrovamento” (casuale e fortuito) di buoni postali di vecchia emissione;
mentre i documenti - sub. 6 e 9 rappresentano sì
l'”Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di emesso in Roma Controparte_2 il 30.09.2006 e la stampa del Foglio Informativo dei Bfp serie “18N”, tuttavia non certo rappresenterebbero la prova che, in data 27 ottobre 2006, l'avviso fosse affisso nei locali dell'Ufficio Postale di Quiesa (Lu) e né che il F.I.A. fosse stato consegnato alla in Pt_1 occasione della coeva sottoscrizione dei BFP serie 18N da parte della medesima. (cfr. coc.
Pag.14).
Con il terzo motivo, infine gli APPELLANTI, si dolgono del fatto che il Tribunale si sarebbe unicamente soffermato sul termine di prescrizione del diritto al rimborso dei BFP da parte della sottoscrittrice, affermando che “ nell'ottica dell'assenza di una scadenza dei Bfp, “la conseguenza sarebbe non già la loro rimborsabilità sine die, ma l'immediata esigibilità del diritto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale non a far data dal diciottesimo mese dall'emissione, ma dal giorno stesso di quest'ultima”. Il Giudice quindi, seguendo tale ragionamento, ritiene che il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei Bfp decorra dalla data di sottoscrizione dei medesimi, anziché dal giorno della loro scadenza a 18 mesi, sul presupposto che la sig.ra considerasse rimborsabili sine die i buoni stessi, in mancanza di Pt_1 una data esplicita di scadenza e senza avere avuto idonee informazioni.” Orbene, in questo modo, il Giudice non avrebbe tenuto conto che la normativa relativa ai buoni postali di ogni serie “a termine” farebbe decorrere il termine prescrizionale a partire dalla data di scadenza dei medesimi, “ e questo è un dato oggettivo, non suscettibile di variazione in base al convincimento personale di un qualunque soggetto e dunque il Giudice non può collocare la decorrenza del termine prescrizionale in un momento anteriore rispetto a quello normativamente previsto”. Nella fattispecie di cui è causa, i Bfp serie 18N, sottoscritti dalla Sig.ra in data 27.10.2006, sono Pt_1 scaduti in data 27.04.2008, ossia al compimento del diciottesimo mese e da tale data sarebbe iniziato a decorrere il termine decennale utile affinché la stessa esercitasse il diritto al rimborso, che si sarebbe quindi prescritto il 27.04.2018.
Evidenziata la regola generale, gli APPELLANTI sostengono ulteriormente che ai sensi dell'art. 2935 c.p.c. la prescrizione del diritto della sarebbe iniziata a decorrere solo Pt_1 quando la stessa fosse venuta a conoscenza della possibilità di esercitare il suo diritto dal momento che, come più volte ripetuto, la stessa non venne messa in grado di addivenire a tale conoscenza per la mancata consegna dell'obbligatorio Foglio Informativo e del relativo termine prescrizionale.
Conseguirebbe quindi che il termine ancorché dovesse considerarsi iniziato, ai sensi dell'art. 2941 c.c. n. 8, sarebbe comunque sospeso fino all'effettiva conoscenza che i BFP avessero durata di 18 mesi, circostanza verificatasi solo il 3. 5.2021, cioè al momento del rimborso;
ragion per cui -concludono gli APPELANTI - il diritto della al rimborso del capitale investito e Pt_1 degli interessi maturati nel periodo fruttifero non sarebbe prescritto sia ove si volesse dare seguito a quanto dedotto da ( secondo cui la prescrizione iniziava a decorrere CP_1 dal diciottesimo mese dopo la sottoscrizione dei Buoni, ossia dal 27.04.2008), sia ove si volesse dare seguito all'erroneo convincimento espresso dal Giudice di prime cure, per il quale la prescrizione iniziava a decorrere dalla data stessa di sottoscrizione dei buoni, ossia dal
27.10.2006.
La Corte ritiene che le difese degli Appellanti espresse nei tre motivi d'impugnazione non siano condivisibili poiché muovono da un'errata qualificazione giuridica dei buoni postali fruttiferi.
Questa Corte ritiene condivisibile quella giurisprudenza della S.C. che qualifica i buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., (come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza), che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che
è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173
d.P.R. n. 156/1973 (cfr. Cass., n. 22619/2023 e successive conformi). Unico scopo dei BFP è quello di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificata anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc. A tale orientamento si è conformata questa Corte (la qualificazione dei buoni si rileva in Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; e nelle successive pronunce cfr. Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n.
3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 3979/2007; Cass. n. 19002/2017),
Principi espressi anche di recente nell'ordinanza n. 33631/2024 laddove in motivazione la
Cassazione ha affermato “Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La Cont peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente
è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al CP_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari CP_1 offerti dal sistema bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico
(Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
La S.C. prosegue in motivazione chiarendo come “Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020
(successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass.,
n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). In punto di prescrizione (Cass.
23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”.
Va ancora aggiunto, che i D.M. Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale inducono a ritenere la sussistenza di una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che quindi ben possono agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa G.U.; ragion per cui questa Corte ritiene che, il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da (vedi da ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del
20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Alla luce di detti principi giurisprudenziali nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dal APPELLANTI, il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie 18N oggetto di causa si ricava agevolmente dal DM del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 pubblicato in G.U. il 27.12.2000 n.300 ( come indicato sul timbro apposto sul retro del buono) ove all'art. 8, prevede “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”.
Sussiste, in ogni caso un onere per il titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di o dal D.M. Ministero del Tesoro che Controparte_1 ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta, su ciò non incidendo l'eventuale mancata consegna del foglio informativo. Nessuna rilevanza, quindi, sul piano giuridico assume, con riferimento al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna alla del foglio Pt_1 informativo imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di P.I., sulla base di una diligenza ordinaria i risparmiatori/appellanti avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di decorrenza della prescrizione ordinaria o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( nel caso la n. 300 del 27/12/2000) o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali che erano comunque obbligati a pubblicizzare nei locali le caratteristiche dei BFP;
ragion per cui gli investitori ben potevano far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei buoni postali, considerato anche che tali buoni postali, erano come non contestato, a termine.
Né può giovare alla tesi degli APPELLANTI il richiamo all'art. 2935 c.c. sull'impossibilità di far valere il loro diritto in quanto non posti in condizioni di farlo a causa della mancata consegna del foglio informativo.
La Corte non può non condividere il principio espresso dalla S.C. sul punto laddove ha chiarito che: “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Consegue che la domanda di rimborso dei titoli è stata dunque correttamente rigettata dal primo giudice per intervenuta prescrizione del relativo diritto degli odierni APPELLANTI.
I BFP sono stati tutti emessi in data 27.10.2006, per cui dalla scadenza dei 18 mesi, fissata al
27.4.2008, iniziava a decorrere il termine di prescrizione dei dieci anni che quindi scadeva il
27.4.2018.
Con il quarto motivo di gravame gli APPELLANTI lamentano l'ulteriore rigetto della domanda proposta in via subordinata e tesa, in caso di mancato accoglimento di quella principale, a sentire dichiarare comunque responsabile di un mancato dovere CP_1 di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede all'atto del collocamento dei BFP e conseguentemente a sentire condannare il predetto Ente al pagamento della somma capitale all'epoca investita quale quantificazione del risarcimento del danno, per cui hanno impugnato la decisione laddove il Giudice di primo grado, ha sostenuto che: ”…non solo la domanda principale, ma anche quella subordinata di risarcimento del danno risultano evidentemente infondate. Anche ammesso uno specifico obbligo informativo in capo alla convenuta, è infatti evidente che il mancato adempimento di tale obbligo non ha arrecato agli attori nessun pregiudizio”. A detta degli APPELLANTI quindi tale ragionamento era erroneo poiché la domanda proposta in via subordinata era tesa, a sentire dichiarare , CP_1 comunque, responsabile di un mancato dovere di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede all'atto del collocamento dei Buoni ove si consideri il nesso di causalità tra il mancato adempimento informativo e il pregiudizio economico subito da Pt_1
Era evidente che se l'investitrice, all'atto della sottoscrizione dei BFP, fosse stata informata a termine di legge di tutte le caratteristiche e della scadenza dei BFP sottoscritti, la stessa avrebbe avuto tutti gli elementi da cui dedurre la tempistica dell'esercizio del proprio diritto al rimborso e solo in tal caso sarebbe stato attribuibile alla stessa il mancato rispetto del termine per chiedere il rimborso dei Buoni. Quindi l'affermazione del Tribunale, a detta degli
APPELLANTI, sarebbe erronea laddove aveva affermato che il mancato adempimento informativo da parte di non aveva arrecato un pregiudizio alla CP_1 Pt_1 che, proprio per non avere ricevuto le obbligatorie informazioni, si era vista negare anche il risarcimento del danno pari alla somma capitale a suo tempo investita.
Detto motivo è del pari infondato.
Al riguardo, la Corte ritiene che non possa essere fonte di responsabilità risarcitoria di
[...]
l'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e CP_1
6 del DM 19.12.2000 in quanto, come innanzi già illustrato, a seguito della valutazione del reciproco comportamento tenuto dalle parti, deve ritenersi che detta violazione sia ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito dagli utenti (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi).
Difatti la predetta condotta colposa negligente e di inerzia dei risparmiatori - consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il regime giuridico e prescrizionale del buono postale ovvero nel non avere richiesto/attinto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , CP_1 nonostante la consapevolezza che i buoni fossero a termine - assurge a causa efficiente, immediata e diretta, dell'evento-danno, ed assume tale rilevanza da interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento di (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione.
Ad abundantiam non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (nel caso di specie il regime di prescrizione dei buoni, pubblicato sulla G.U., a sua volta richiamata sul buono stesso). Tra l'altro la Corte ritiene, presuntivamente, che tutte le notizie erano state messe a disposizione degli investitori nei locali degli Uffici Postali (come prescritto nel D.M. istitutivi dei buoni), non essendovi motivi per non ritenere rispettate le disposizioni ministeriali, e tale circostanza era certamente sufficiente a garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle condizioni dei buoni da parte del risparmiatore diligente.
Per tutte le già indicate ragioni i motivi 1,2,3, e 4 dell'appello vanno respinti e la sentenza confermata su tali capi.
Con il quinto motivo d'appello parte APPELLANTE lamenta un'erronea liquidazione delle spese di lite e impugna la decisione laddove ha condannato gli “ attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
A sostegno dell'impugnazione sostiene che “la quantificazione delle spese di lite appare sproporzionata tenuto conto, da una parte, della presenza processuale di una pensionata e piccola risparmiatrice, la quale a sue spese si è dovuta rivolgere ai propri legali per far valere i propri diritti e dall'altra parte, della presenza processuale di un'impresa pubblica quale Controparte_1
, con un fatturato quantificabile in miliardi di euro e propri uffici legali interni”.
[...]
E' stata altresì richiesta la compensazione delle spese del grado sul presupposto che “ dalla istruttoria della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è emerso come il fenomeno denunciato da parte appellante abbia avuto una massiva diffusione nella compagine dei sottoscrittori di , per lo più anziani/pensionati, connotando la condotta di CP_1 [...]
di inescusabile negligenza, ove non si voglia addirittura ipotizzare una inaudita malafede CP_1 nel mancato rispetto dell'obbligo informativo di legge”.
Il motivo è fondato e va accolto il Tribunale ha liquidato l'importo di € 5.000,00 su una domanda di € 21.000,00 non motivando la ratio decidendi di tale liquidazione pur discostandosi notevolmente da quanto previso nel D.M. n.147/2022 scaglione - € 5.201,00\€ 26.000; Si aggiunga quanto alle spese di lite che: la Suprema Corte ha ribadito che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890;
Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877). Tuttavia, nella fattispecie appare equo, e conforme a giustizia la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio considerato che solo in corso di causa la Suprema Corte ha risolto l'acceso dibattito sulla risoluzione della vertenza.
Da qui la ricorrenza di quelle eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. che consentono di disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto
, e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso l'ordinanza decisoria n.2911/2022 emessa dal Tribunale Controparte_1 ordinario di Lucca il 30/12/2022 e pubblicata in pari data – fascicolo R.g. n. 2944/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie il quinto motivo del proposto appello come in motivazione;
2. Rigetta nel resto il proposto appello confermando nel resto l'ordinanza impugnata;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.6.2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 190/2023 promossa da:
, e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. ti Francesca Barsotti e Roberta Barsanti;
APPELLANTI
nei confronti di on il patrocinio degli Avv. Alessandra Ceschi Controparte_1
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 bis ss, c.p.c. n.2911/2022 emessa dal Tribunale di Tribunale di Lucca il
30/12/2022 e pubblicata in pari data – fascicolo R.g. n. 2944/2022
CONCLUSIONI
In data 30.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, alla luce di quanto sopra indicato ed in riforma dell'impugnata ordinanza n.2911/2022 emessa in data 30/12/2022 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, nella persona del Dott. Michele Fornaciari, e comunicata a mezzo cancelleria telematica in pari data, come resa nel giudizio di primo grado ex art. 702 bis
c.p.c. iscritto al RG n. 2944/2022, accogliere il presente appello e per l'effetto:
In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.2911/2022 del Tribunale di
Lucca relativamente alla condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito, In via principale: - accertare e dichiarare che il diritto al rimborso dei Buoni Fruttiferi
Postali a suo tempo sottoscritti dalla sig.ra e già numericamente identificati Parte_1 in atti, non è prescritto per la mancata decorrenza del termine di cui all'art. 2935 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare l'odierna appellata al rimborso dei predetti buoni postali a favore degli odierni appellanti, quali co-intestatari dei buoni postali de quo, nonché eredi della Sig.ra originaria sottoscrittrice dei predetti, nella Parte_1 misura della somma capitale investita pari ad € 21.500,00 oltre gli interessi maturati per il periodo fruttifero decorrente dalla data di sottoscrizione dei medesimi.
In subordine: - accertare e dichiarare che il diritto al rimborso dei a suo Controparte_2 tempo sottoscritti dalla sig.ra e già numericamente identificati in atti, non Parte_1
è prescritto per l'intervenuta sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- conseguentemente condannare l'odierna appellata al rimborso dei predetti buoni postali a favore degli odierni appellanti, quali co-intestatari dei buoni postali de quo, nonché eredi della Sig.ra originaria sottoscrittrice dei predetti, nella Parte_1 misura della somma capitale investita pari ad € 21.500,00 oltre gli interessi maturati per il periodo fruttifero decorrente dalla data di sottoscrizione dei medesimi.
In ulteriore subordine: - accertare e dichiarare che , ha violato il dovere di Controparte_1 trasparenza, di informazione, di correttezza e buona fede all'atto del collocamento dei buoni fruttiferi postali nei confronti della sig.ra per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- conseguentemente condannare l'odierna appellata al pagamento in favore degli odierni appellanti, quali co-intestatari dei buoni postali de quo, nonché eredi della Sig.ra Parte_1
originaria sottoscrittrice dei predetti, della somma che sin d'ora si quantifica in €
[...]
21.500,00 a titolo di risarcimento danno per le ragioni di cui in narrativa, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso condannare la resistente alla totale rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, 4% CNPA, sui rispettivi imponibili come per legge, esente
Iva per regime forfettario;
- in denegata ipotesi di parziale o totale soccombenza di parte appellante anche nel presente grado di giudizio, disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso con refusione integrale delle spese di lite di primo grado a parte appellante, ove nel frattempo corrisposte”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese ed onorari.
Nel merito: - respingere l'appello in quanto infondato per l'effetto confermare l'ordinanza n.
2911/2022 resa dal Giudice del Tribunale di Lucca il 30/12/2022 e comunicata a mezzo cancelleria telematica nello stesso giorno, nel procedimento civile rubricato al n. 2944/2022 R.G..
Con vittoria di spese dei due gradi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza n. 2911/2022 resa ex art. 702 bis e ss c.p.c., nel procedimento rg. n.
2944/2022 il Tribunale di Lucca ha così deciso:
“respinge la domanda;
condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.”.
1.1 Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis ss c.p.c. promosso da
[...]
, e con cui hanno domandato innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lucca di accertare e dichiarare che il diritto di al rimborso Parte_1 di n.23 non era prescritto, con conseguente condanna della convenuta Controparte_2
al rimborso dei buoni postali de quibus nella misura di € 21.500,00 oltre gli CP_1 interessi dalla data di sottoscrizione dei medesimi.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto che: - nell'ottobre del 2006 la aveva acquistato presso l'Ufficio Postale di Quiesa (Lu) n.23 ( Pt_1 Controparte_2 precisamente n.7 BFP di € 2.500,00 ciascuno e n.16 BPF di € 250,00, tutti della “serie 18N”), per un valore complessivo di € 21.500,00 cointestandoli al figlio e al marito Parte_2
- detti buoni erano privi dell'indicazione di scadenza e sul fronte degli Parte_3 stessi era riportata unicamente, in calce ai nominativi dei beneficiari, una generica dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale”; - sul retro dei medesimi, all'atto dell'emissione, era stato apposto un timbro meccanico dell'Ufficio Postale emittente, riportante il relativo numero frazionario, identificativo dell'ufficio, la data di emissione, il valore unitario in cifre di ogni singolo Buono ed altri numeri progressivi, nonché la scritta “Serie 18 N” e la sigla di firma dell'impiegato addetto (non intellegibile); al momento Cont della sottoscrizione dei alla non era stato consegnato il foglio informativo e/o Pt_1 documento illustrativo delle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato da cui si poteva evincere la durata dei buoni sottoscritti, la relativa scadenza entro la quale richiederne il rimborso e far valere validamente i propri diritti;
al momento della richiesta di rimborso (il
3.5. 2021) di tali Buoni, aveva rifiutato il rimborso asserendo la prescrizione del CP_1 relativo diritto.
1.2 Si costituiva contestando integralmente le domande formulate dai ricorrenti CP_1 di cui chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, sostenendo che i buoni in questione avevano durata di 18 mesi dalla emissione ed erano liquidabili alla scadenza di tale periodo, per cui, non essendo stata chiesta la liquidazione nei dieci anni dalla medesima scadenza, il relativo diritto si sarebbe prescritto.
1.3 La causa, istruita solo con documenti, è stata decisa come innanzi.
Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
“ La domanda non può essere accolta.
Anche infatti a prescindere dal fatto che, avendo i buoni in questione una regolamentazione legale,
i ricorrenti avrebbero potuto agevolmente conoscerne tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza, il punto è infatti, che, nell'ottica dell'assenza di quest'ultima, la conseguenza sarebbe non già la loro rimborsabilità sine die, ma l'immediata esigibilità del diritto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale non a far data dal diciottesimo mese dall'emissione, ma dal giorno stesso di quest'ultima. La tesi attorea, dunque, lungi dall'avvalorare la non intervenuta prescrizione del diritto, tutto all'opposto colloca la relativa maturazione in un momento addirittura anteriore rispetto a quello sostenuto dalla convenuta. In tale ottica, non solo la domanda principale, ma anche quella subordinata di risarcimento del danno risultano evidentemente infondate. Anche ammesso uno specifico obbligo informativo in capo alla convenuta, è infatti evidente che il mancato adempimento di tale obbligo non ha arrecato agli attori nessun tipo di pregiudizio.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza”. 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
(di seguito anche APPELLANTI o solo hanno Parte_2 Parte_3 Pt_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA o P.I.) proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi:
1. Erroneità della decisione sull'obbligo informativo;
2. Erroneità della sentenza sull'onere della prova;
3. Erroneità della sentenza sulla prescrizione;
4. Erroneità della decisine sulla domanda risarcitoria:
5. Erroneità della sentenza nella liquidazione delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse dagli APPELLANTI all'ordinanza impugnata e stante la correttezza della decisione ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
2.2 Nelle more del giudizio in data 7.5.2023 decedeva e gli APPELLANTI Parte_1
e già parti processuali, chiedevano la prosecuzione del giudizio ex Pt_2 Parte_3 art. 302 c.p.c. anche quali eredi di . Parte_1
2.3 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, in data 28.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini di rito.
***
3. Passando alla disamina dell'avanzato gravame la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate non essendo tali da contrariare le condivisibili statuizioni del primo Giudice nei limiti che seguono.
3.1 Preliminarmente i motivi d'impugnazione uno, due e tre sono correlati e possono essere trattati unitariamente, poiché delineano il tentativo di superare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli.
In sintesi, con la critica contenuta nel primo motivo gli APPELLANTI sostengono che il
Giudice di prime cure, nonostante la previsione normativa di “un obbligo di informare" posto a carico di non avrebbe fatto alcun cenno a tale innegabile omissione che CP_1 invece rivestirebbe valenza prevalente per il verificarsi del danno patito dagli istanti.
Sostengono gli APPELLANTI che l'inadempimento agli obblighi informativi imposti dagli artt.
3 comma 1 e 6 del DM 19.12.2000 avrebbe cagionato loro un deficit di conoscenza tale da far venire meno la possibilità di fruire di una compiuta e immediatamente accessibile rappresentazione dei termini dell'operazione sulla durata dei titoli e sulla relativa prescrizione.
Il Tribunale, senza dare valore all'inadempimento di , per converso, avrebbe CP_1 addossato la responsabilità della mancata informativa sugli APPELLANTI che, anche a fronte di una non meglio specificata “regolamentazione legale”, “avrebbero potuto agevolmente conoscere tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza”.
Tale ragionamento, sarebbe quindi viziato, in quanto all'infuori del Foglio Informativo di obbligatoria consegna, una persona di media diligenza come la non avrebbe Pt_1 certamente avuto la possibilità di “agevolmente conoscere tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza” dei BFP, né di ricavare alcuna utile informazione dal semplice esame visivo dei buoni postali in parola poiché non riporterebbero le informazioni basilari che “ictu oculi” avrebbero certamente aiutato la determinazione di essa Pt_1
Evidenziano gli APPELLANTI come sul fronte dei buoni de quibus era riportata unicamente, in calce ai nominativi dei beneficiari, una generica dicitura «non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale», mentre sul loro retro all'atto dell'emissione, era stato apposto un timbro meccanico dell'Ufficio Postale emittente, riportante il relativo numero frazionario, identificativo dell'ufficio, la data di emissione, il valore unitario in cifre di ogni singolo BFP ed altri numeri progressivi, nonché la scritta “Serie 18 N” e la firma dell'impiegato addetto (non intellegibile). Ragion per cui in mancanza di una data di scadenza,
o dell'indicazione di “Buono Postale a Termine” l'invocata ” l'agevole conoscenza” da parte del primo Giudice, secondo cui gli APPELLANTI avrebbe potuto conoscere tutti gli elementi necessari dell'investimento effettuato, era viziata e, tra l'altro, in contrasto con la normale diligenza dell'investitore medio di P.I., come rappresenterebbero i numerosi reclami pervenuti in tal senso all'Ente. A conferma di quanto sopra vi era anche provvedimento sanzionatorio dell'AGCOM (quale atto amministrativo autoritativo) da cui era facile intuire la “malpractice” seguita da all'atto del collocamento dei nuovi BFP, l'ampiezza del fenomeno e CP_1 soprattutto le successive pratiche correttive messe in campo da , a dimostrazione CP_1 che era stata ravvisata la necessità di un cambio di rotta dallo stesso Ente. Con la seconda censura gli APPELLANTI evidenziano un ulteriore errore che a loro dire avrebbe commesso il Giudicante nel valutare l'onere probatorio posto a carico di CP_1 all'atto del collocamento dei Buoni come imposto dai Decreti Ministeriali.
In effetti il Tribunale non avrebbe dato rilievo alla mancata prova incombente su P.I. che questa avesse consegnato alla il Foglio Informativo Analitico, al fine di soddisfare Pt_1
l'obbligo di una corretta informazione sui BFP. Da un'analisi delle prove documentali prodotte da P.I. nel corso del procedimento di primo grado, (docc. nn. 6, 7 e 9 depositati unitamente alla comparsa di costituzione in primo grado) si evincerebbe come l'odierna APPELLATA non aveva in alcun modo provato la consegna del c.d. relativo ai BFP sottoscritti da CP_4 Pt_1 né al momento della sottoscrizione stessa, né in altre circostanze con un'evidente violazione dei princìpi di cui all'art.2697 C.C., secondo il quale sarebbe spettato a provare i CP_1 fatti su cui l'Ente fondava l'eccezione di maturata prescrizione e non certamente su essi
APPELLANTI, come affermato dal Tribunale: - il doc.to 7 risulterebbe del tutto inconferente in quanto relativo ad un comunicato stampa del del 30.12.2013, che sottolinea CP_5
l'impossibilità di riscossione, laddove sia avvenuto un caso di “ritrovamento” (casuale e fortuito) di buoni postali di vecchia emissione;
mentre i documenti - sub. 6 e 9 rappresentano sì
l'”Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di emesso in Roma Controparte_2 il 30.09.2006 e la stampa del Foglio Informativo dei Bfp serie “18N”, tuttavia non certo rappresenterebbero la prova che, in data 27 ottobre 2006, l'avviso fosse affisso nei locali dell'Ufficio Postale di Quiesa (Lu) e né che il F.I.A. fosse stato consegnato alla in Pt_1 occasione della coeva sottoscrizione dei BFP serie 18N da parte della medesima. (cfr. coc.
Pag.14).
Con il terzo motivo, infine gli APPELLANTI, si dolgono del fatto che il Tribunale si sarebbe unicamente soffermato sul termine di prescrizione del diritto al rimborso dei BFP da parte della sottoscrittrice, affermando che “ nell'ottica dell'assenza di una scadenza dei Bfp, “la conseguenza sarebbe non già la loro rimborsabilità sine die, ma l'immediata esigibilità del diritto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale non a far data dal diciottesimo mese dall'emissione, ma dal giorno stesso di quest'ultima”. Il Giudice quindi, seguendo tale ragionamento, ritiene che il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei Bfp decorra dalla data di sottoscrizione dei medesimi, anziché dal giorno della loro scadenza a 18 mesi, sul presupposto che la sig.ra considerasse rimborsabili sine die i buoni stessi, in mancanza di Pt_1 una data esplicita di scadenza e senza avere avuto idonee informazioni.” Orbene, in questo modo, il Giudice non avrebbe tenuto conto che la normativa relativa ai buoni postali di ogni serie “a termine” farebbe decorrere il termine prescrizionale a partire dalla data di scadenza dei medesimi, “ e questo è un dato oggettivo, non suscettibile di variazione in base al convincimento personale di un qualunque soggetto e dunque il Giudice non può collocare la decorrenza del termine prescrizionale in un momento anteriore rispetto a quello normativamente previsto”. Nella fattispecie di cui è causa, i Bfp serie 18N, sottoscritti dalla Sig.ra in data 27.10.2006, sono Pt_1 scaduti in data 27.04.2008, ossia al compimento del diciottesimo mese e da tale data sarebbe iniziato a decorrere il termine decennale utile affinché la stessa esercitasse il diritto al rimborso, che si sarebbe quindi prescritto il 27.04.2018.
Evidenziata la regola generale, gli APPELLANTI sostengono ulteriormente che ai sensi dell'art. 2935 c.p.c. la prescrizione del diritto della sarebbe iniziata a decorrere solo Pt_1 quando la stessa fosse venuta a conoscenza della possibilità di esercitare il suo diritto dal momento che, come più volte ripetuto, la stessa non venne messa in grado di addivenire a tale conoscenza per la mancata consegna dell'obbligatorio Foglio Informativo e del relativo termine prescrizionale.
Conseguirebbe quindi che il termine ancorché dovesse considerarsi iniziato, ai sensi dell'art. 2941 c.c. n. 8, sarebbe comunque sospeso fino all'effettiva conoscenza che i BFP avessero durata di 18 mesi, circostanza verificatasi solo il 3. 5.2021, cioè al momento del rimborso;
ragion per cui -concludono gli APPELANTI - il diritto della al rimborso del capitale investito e Pt_1 degli interessi maturati nel periodo fruttifero non sarebbe prescritto sia ove si volesse dare seguito a quanto dedotto da ( secondo cui la prescrizione iniziava a decorrere CP_1 dal diciottesimo mese dopo la sottoscrizione dei Buoni, ossia dal 27.04.2008), sia ove si volesse dare seguito all'erroneo convincimento espresso dal Giudice di prime cure, per il quale la prescrizione iniziava a decorrere dalla data stessa di sottoscrizione dei buoni, ossia dal
27.10.2006.
La Corte ritiene che le difese degli Appellanti espresse nei tre motivi d'impugnazione non siano condivisibili poiché muovono da un'errata qualificazione giuridica dei buoni postali fruttiferi.
Questa Corte ritiene condivisibile quella giurisprudenza della S.C. che qualifica i buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., (come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza), che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che
è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173
d.P.R. n. 156/1973 (cfr. Cass., n. 22619/2023 e successive conformi). Unico scopo dei BFP è quello di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificata anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc. A tale orientamento si è conformata questa Corte (la qualificazione dei buoni si rileva in Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; e nelle successive pronunce cfr. Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n.
3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 3979/2007; Cass. n. 19002/2017),
Principi espressi anche di recente nell'ordinanza n. 33631/2024 laddove in motivazione la
Cassazione ha affermato “Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La Cont peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente
è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al CP_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari CP_1 offerti dal sistema bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico
(Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
La S.C. prosegue in motivazione chiarendo come “Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020
(successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass.,
n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). In punto di prescrizione (Cass.
23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”.
Va ancora aggiunto, che i D.M. Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale inducono a ritenere la sussistenza di una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che quindi ben possono agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa G.U.; ragion per cui questa Corte ritiene che, il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da (vedi da ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del
20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Alla luce di detti principi giurisprudenziali nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dal APPELLANTI, il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie 18N oggetto di causa si ricava agevolmente dal DM del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 pubblicato in G.U. il 27.12.2000 n.300 ( come indicato sul timbro apposto sul retro del buono) ove all'art. 8, prevede “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”.
Sussiste, in ogni caso un onere per il titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di o dal D.M. Ministero del Tesoro che Controparte_1 ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta, su ciò non incidendo l'eventuale mancata consegna del foglio informativo. Nessuna rilevanza, quindi, sul piano giuridico assume, con riferimento al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna alla del foglio Pt_1 informativo imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di P.I., sulla base di una diligenza ordinaria i risparmiatori/appellanti avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di decorrenza della prescrizione ordinaria o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( nel caso la n. 300 del 27/12/2000) o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali che erano comunque obbligati a pubblicizzare nei locali le caratteristiche dei BFP;
ragion per cui gli investitori ben potevano far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei buoni postali, considerato anche che tali buoni postali, erano come non contestato, a termine.
Né può giovare alla tesi degli APPELLANTI il richiamo all'art. 2935 c.c. sull'impossibilità di far valere il loro diritto in quanto non posti in condizioni di farlo a causa della mancata consegna del foglio informativo.
La Corte non può non condividere il principio espresso dalla S.C. sul punto laddove ha chiarito che: “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Consegue che la domanda di rimborso dei titoli è stata dunque correttamente rigettata dal primo giudice per intervenuta prescrizione del relativo diritto degli odierni APPELLANTI.
I BFP sono stati tutti emessi in data 27.10.2006, per cui dalla scadenza dei 18 mesi, fissata al
27.4.2008, iniziava a decorrere il termine di prescrizione dei dieci anni che quindi scadeva il
27.4.2018.
Con il quarto motivo di gravame gli APPELLANTI lamentano l'ulteriore rigetto della domanda proposta in via subordinata e tesa, in caso di mancato accoglimento di quella principale, a sentire dichiarare comunque responsabile di un mancato dovere CP_1 di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede all'atto del collocamento dei BFP e conseguentemente a sentire condannare il predetto Ente al pagamento della somma capitale all'epoca investita quale quantificazione del risarcimento del danno, per cui hanno impugnato la decisione laddove il Giudice di primo grado, ha sostenuto che: ”…non solo la domanda principale, ma anche quella subordinata di risarcimento del danno risultano evidentemente infondate. Anche ammesso uno specifico obbligo informativo in capo alla convenuta, è infatti evidente che il mancato adempimento di tale obbligo non ha arrecato agli attori nessun pregiudizio”. A detta degli APPELLANTI quindi tale ragionamento era erroneo poiché la domanda proposta in via subordinata era tesa, a sentire dichiarare , CP_1 comunque, responsabile di un mancato dovere di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede all'atto del collocamento dei Buoni ove si consideri il nesso di causalità tra il mancato adempimento informativo e il pregiudizio economico subito da Pt_1
Era evidente che se l'investitrice, all'atto della sottoscrizione dei BFP, fosse stata informata a termine di legge di tutte le caratteristiche e della scadenza dei BFP sottoscritti, la stessa avrebbe avuto tutti gli elementi da cui dedurre la tempistica dell'esercizio del proprio diritto al rimborso e solo in tal caso sarebbe stato attribuibile alla stessa il mancato rispetto del termine per chiedere il rimborso dei Buoni. Quindi l'affermazione del Tribunale, a detta degli
APPELLANTI, sarebbe erronea laddove aveva affermato che il mancato adempimento informativo da parte di non aveva arrecato un pregiudizio alla CP_1 Pt_1 che, proprio per non avere ricevuto le obbligatorie informazioni, si era vista negare anche il risarcimento del danno pari alla somma capitale a suo tempo investita.
Detto motivo è del pari infondato.
Al riguardo, la Corte ritiene che non possa essere fonte di responsabilità risarcitoria di
[...]
l'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e CP_1
6 del DM 19.12.2000 in quanto, come innanzi già illustrato, a seguito della valutazione del reciproco comportamento tenuto dalle parti, deve ritenersi che detta violazione sia ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito dagli utenti (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi).
Difatti la predetta condotta colposa negligente e di inerzia dei risparmiatori - consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il regime giuridico e prescrizionale del buono postale ovvero nel non avere richiesto/attinto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , CP_1 nonostante la consapevolezza che i buoni fossero a termine - assurge a causa efficiente, immediata e diretta, dell'evento-danno, ed assume tale rilevanza da interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento di (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione.
Ad abundantiam non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (nel caso di specie il regime di prescrizione dei buoni, pubblicato sulla G.U., a sua volta richiamata sul buono stesso). Tra l'altro la Corte ritiene, presuntivamente, che tutte le notizie erano state messe a disposizione degli investitori nei locali degli Uffici Postali (come prescritto nel D.M. istitutivi dei buoni), non essendovi motivi per non ritenere rispettate le disposizioni ministeriali, e tale circostanza era certamente sufficiente a garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle condizioni dei buoni da parte del risparmiatore diligente.
Per tutte le già indicate ragioni i motivi 1,2,3, e 4 dell'appello vanno respinti e la sentenza confermata su tali capi.
Con il quinto motivo d'appello parte APPELLANTE lamenta un'erronea liquidazione delle spese di lite e impugna la decisione laddove ha condannato gli “ attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
A sostegno dell'impugnazione sostiene che “la quantificazione delle spese di lite appare sproporzionata tenuto conto, da una parte, della presenza processuale di una pensionata e piccola risparmiatrice, la quale a sue spese si è dovuta rivolgere ai propri legali per far valere i propri diritti e dall'altra parte, della presenza processuale di un'impresa pubblica quale Controparte_1
, con un fatturato quantificabile in miliardi di euro e propri uffici legali interni”.
[...]
E' stata altresì richiesta la compensazione delle spese del grado sul presupposto che “ dalla istruttoria della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è emerso come il fenomeno denunciato da parte appellante abbia avuto una massiva diffusione nella compagine dei sottoscrittori di , per lo più anziani/pensionati, connotando la condotta di CP_1 [...]
di inescusabile negligenza, ove non si voglia addirittura ipotizzare una inaudita malafede CP_1 nel mancato rispetto dell'obbligo informativo di legge”.
Il motivo è fondato e va accolto il Tribunale ha liquidato l'importo di € 5.000,00 su una domanda di € 21.000,00 non motivando la ratio decidendi di tale liquidazione pur discostandosi notevolmente da quanto previso nel D.M. n.147/2022 scaglione - € 5.201,00\€ 26.000; Si aggiunga quanto alle spese di lite che: la Suprema Corte ha ribadito che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890;
Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877). Tuttavia, nella fattispecie appare equo, e conforme a giustizia la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio considerato che solo in corso di causa la Suprema Corte ha risolto l'acceso dibattito sulla risoluzione della vertenza.
Da qui la ricorrenza di quelle eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. che consentono di disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto
, e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso l'ordinanza decisoria n.2911/2022 emessa dal Tribunale Controparte_1 ordinario di Lucca il 30/12/2022 e pubblicata in pari data – fascicolo R.g. n. 2944/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie il quinto motivo del proposto appello come in motivazione;
2. Rigetta nel resto il proposto appello confermando nel resto l'ordinanza impugnata;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.6.2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.