Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 10954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10954 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8284 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio D’Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ferrero di Cambiano, 82;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2021 K10/-OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della L. 5 febbraio 1992, n. 91, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, coevo, successivo e/o consequenziale, noto e non noto all’istante e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette parte ricorrente di essere cittadina polacca e di vivere e lavorare stabilmente in Italia da oltre 20 anni, come collaboratrice domestica, e successivamente come assistente familiare e di convivere da oltre dieci anni con un cittadino italiano, funzionario statale, che presenta un reddito di oltre 30.000 euro annui.
Riporta di aver presentato istanza in data 27 ottobre 2016 per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della l. 91/92.
Tale istanza, preceduta da regolare preavviso di rigetto, veniva rigettata con provvedimento del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2021 K10/-OMISSIS-, per mancanza del requisito dell’autosufficienza economica in ragione dell’assenza di redditi sufficienti negli ultimi tre anni.
Parte ricorrente impugna tale provvedimento sulla base del seguente unico motivo così strutturato:
I. Violazione dell’art. 9, comma 1, lett. d) della L. 91/92; dell’art. 3 del D.l. 382 del 25 novembre 1989. Eccesso di potere per palese illogicità, arbitrarietà, irrazionalità e contraddittorietà; manifesti travisamento dei fatti, carenze e insufficienze istruttorie; difetto motivazione e/o motivazione apparente. Violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, correttezza, imparzialità e trasparenza dell’agere amministrativo ex artt. 1 L. 241/90 e 97 Cost.; violazione del principio di solidarietà ed uguaglianza ex artt. 2 e 3 Cost. e dell’art. 4 Cost. sul diritto al lavoro.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Censura parte ricorrente il provvedimento di reiezione della propria istanza di concessione di cittadinanza, sostenendo la sua piena ad attuale integrazione sul piano lavorativo, essendo allo stato attuale assunta con contratto a tempo indeterminato.
Contesta quindi la valutazione circa l’insufficienza del reddito negli ultimi tre anni evincendosi dalla documentazione prodotta che “ la ricorrente abbia ottenuto redditi adeguati, in tale periodo lavorativo, anche notevolmente al di sopra della “media”, risultando assunta come Assistente familiare presso la LIFE CURE S.r.l., con un reddito imponibile di € 20.181,00 (2014) e 14.816,00 (2015) e 7.000,00 (2013) ”.
Tale reddito, dovrebbe, inoltre, ad avviso della ricorrente, essere integrato con quello del proprio convivente more uxorio, il quale presenta una situazione reddituale superiore ad una soglia di rilevanza media.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ritiene il Collegio che il Ministero abbia proceduto alla valutazione della posizione della ricorrente nel rispetto delle indicazioni fornite con d.P.R. del 2 dicembre 2016 n. 2514.
Si riscontra infatti come l’amministrazione abbia correttamente rilevato che il reddito della ricorrente negli ultimi tre anni antecedenti alla domanda di cittadinanza fosse nettamente inferiore a quello prescritto fissato in € 8.300,00, pari alla soglia stabilita dall’art. 3 del D.L. 25 novembre 1989 n. 382 per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in forza di prassi consolidata e pure in ragione dell’espresso richiamo operato dalla circolare K.60.1 del 5 gennaio 2007.
Si rileva inoltre come il provvedimento impugnato, nulla abbia rilevato in merito al requisito reddituale del convivente, in quanto tra questo e la ricorrente non sussiste alcuna relazione tale da poterli considerare legati da un vincolo giuridico e/o solidaristico che consenta di considerare le risorse del primo quale fonte di sostentamento della seconda ai fini delle valutazioni proprie per il rilascio della cittadinanza italiana.
In proposito, deve rammentarsi che « “Quanto alla posizione del convivente more-uxorio della ricorrente, … non può essere considerato il reddito di un soggetto diverso dal percettore che sia legato a quest'ultimo non già da un rapporto comportante l'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 c.c. (ivi compreso il convivente di fatto in presenza dei presupposti di cui alla legge n. 76/2016), bensì "da un legame in ogni momento liberamente disponibile" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Quinta Bis, n. 2110 del 9 aprile 2023), che proprio in quanto non suscettibile di certificazione, da un lato impedisce la verifica dell'amministrazione in sede di esame della domanda, dall'altro è privo del carattere della stabilità, volta a scongiurare pericoli di situazioni di indigenza, o peggio, di apparenze di comodo create, proprio al fine di ottenere la cittadinanza stessa ” (Tar Calabria Catanzaro, Sez. I, 17.5.2024, n. 780; “ nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l'Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell'istante, ma deve anche verificare l'eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372; TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 18 agosto 2022, n. 11188) presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 cod. civ., ovvero, il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto, legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle germani o collaterali o unilaterali (cfr. TRGA Bolzano n. 54/2022) ” (Tar Trentino-Alto Adige, Sez. I, 1.10.2024, n. 223) » (Tar Lazio, Sezione Quinta Bis, n. 6 maggio 2025, n. 08704/2025).
Nello stesso senso la giurisprudenza di questa sezione (Sent. n. 6123 del 28.3.2024) laddove afferma che “ Non può d’altra parte essere positivamente valutato in suo favore la situazione relativa all’unione di fatto con il compagno ed alla convivenza con la madre di quest’ultimo, percettrice di redditi documentati nella domanda di cittadinanza, avendo al riguardo la giurisprudenza più volte chiarito che, il principio della cumulabilità del proprio reddito con quello dei componenti del nucleo familiare, stabilito anche dalla circolare ministeriale del 2007, deve essere “interpretato in modo restrittivo, tenuto conto della ratio sottesa al requisito reddituale ai fini della concessione della cittadinanza che, come si è detto, risiede nell’esigenza di assicurarsi che il richiedente sia effettivamente fornito di idonei mezzi di sussistenza in modo stabile e continuativo, onde conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri cui verrebbe ad essere assoggettato, ed evitare, altresì, di gravare sul pubblico erario. Sul punto, pertanto, questa Sezione condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha avuto modo di evidenziare che deve essere esclusa la possibilità di cumulare il reddito di un soggetto diverso dal percettore che sia legato a quest’ultimo non già da un rapporto comportante l’obbligo alimentare, ai sensi dell’art. 433 c.c., bensì “da un legame in ogni momento liberamente disponibile” (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 30 dicembre 2020, n. 2152; Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1399). La disposizione normativa da ultimo evocata, infatti, come affermato a più riprese anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, nn. 1590/2022 e 11187/2022), si fonda sulla valorizzazione dei legami parentali più stretti, in considerazione non solo della necessità di ancorare il parametro della estensione del reddito cumulabile del nucleo familiare ad un dato oggettivo consistente nel vincolo familiare che giustifica un dovere di solidarietà in capo a soggetti individuati dal legislatore, ma anche al fine di evitare facili elusioni della normativa sul reddito minimo per il tramite di strumentali e momentanee costituzioni di nuclei familiari non idonei a giustificare, in caso di legittima separazione, alcun reciproco obbligo giuridico” (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4268 del 13 marzo 2023)”.
Ne deriva che le risorse del convivente non possono nella fattispecie essere validamente considerate come destinate allo stabile sostentamento della ricorrente in assenza di un obbligo alimentare verso la stessa, la quale, pertanto, non riuscendo a conseguire autonomamente i requisiti reddituali minimi indicati dal Ministero non può dirsi validamente integrata entro il tessuto della comunità nazionale.
Si fa da ultimo presente che la ricorrente non ha neanche dimostrato il proprio rapporto di convivenza con riferimento all’intero periodo da prendere in esame ai fini della valutazione del reddito per la concessione della cittadinanza, essendosi limitata a depositare il proprio certificato di stato di famiglia idoneo a dimostrare il proprio rapporto di convivenza soltanto per gli anni successivi al 2018, laddove assumono rilevanza preminente i redditi prodotti nei tre anni antecedenti alla presentazione della domanda, presentata nel 2016, vista la prescrizione, di cui al richiamato DM 22.11.1994, di produrre a corredo della stessa la dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio.
Il ricorso, in definitiva, va respinto.
5. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.