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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2077 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 01/07/2020 ha impugnato la Parte_2 nota del 16.09.2019 con cui gli veniva richiesto il recupero di € 1.353,20 CP_1 quali somme asseritamente percepite “in più” a titolo di disoccupazione agricola riferita all'anno 2009, divenuta indebita “a seguito cancellazione giornate di lavoro in agricoltura anno 2009” (ditta Calà MP MA).
Il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, che fosse inibita la procedura di recupero nelle more;
nel merito, la declaratoria di nullità/illegittimità dell'atto per indeterminatezza e l'accertamento del diritto alle 102 giornate dedotte per il 2009, con ogni consequenziale statuizione. L' si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza sostanziale ex CP_1 art. 22 d.l. 7/1970 (conv. in l. 83/1970) in relazione alla cancellazione dagli elenchi agricoli, evidenziando che: (i) la cancellazione risulta pubblicata con la terza variazione trimestrale 2013 (15–31.12.2013), con valore di notifica;
(ii) non risulta proposto ricorso amministrativo nei termini alla CISOA;
(iii) le giornate denunciate dalla ditta sarebbero 78 e non 102; (iv) la prescrizione decennale della ripetizione d'indebito non era maturata.
La richiesta di “non procedere al recupero” nelle more, formulata in ricorso, resta assorbita dalla definizione del merito;
in ogni caso, essa era stata prospettata in termini generici, senza una specifica allegazione e prova attuale del pregiudizio grave e irreparabile, risultando in concreto finalizzata a paralizzare l'azione di recupero sulla sola base della contestazione del credito.
Per ciò che concerne l'eccezione di nullità/indeterminatezza della nota CP_1
L'eccezione non è fondata.
Anzitutto, la comunicazione di indebito, pur collocandosi nell'ambito di un rapporto previdenziale, ha natura paritetica (atto di gestione del rapporto) e non richiede le forme proprie del provvedimento amministrativo autoritativo;
ciò nondimeno, deve consentire al destinatario di comprendere titolo, periodo e causale della pretesa, così da esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Nel caso di specie, la stessa parte ricorrente riporta testualmente che la nota indica: periodo (01.01.2009–31.12.2009), prestazione (DS agricola, con identificativo), importo (€ 1.353,20) e causale (cancellazione giornate in agricoltura anno 2009). Ne deriva l'insussistenza della dedotta indeterminatezza.
Quanto alla contestazione “le somme non sono mai state erogate”, essa non può essere condivisa.
Da un lato, lo stesso ricorso afferma che “l' ha erogato le prestazioni” CP_1 spettanti per il 2009, salvo poi negare l'erogazione delle somme richieste in ripetizione, con impostazione intrinsecamente contraddittoria.
Dall'altro lato, l' ha prodotto estratti del cassetto previdenziale idonei a CP_1 documentare l'avvenuta liquidazione della prestazione riferita al 2009 (pagamento del 21.07.2010). Pertanto, l'eccezione di mancata erogazione non supera il vaglio probatorio. È fondata l'eccezione preliminare di decadenza sostanziale.
In materia di accertamento del lavoro agricolo e formazione/variazione degli elenchi nominativi, il sistema normativo prevede rimedi amministrativi e, una volta formatosi il provvedimento definitivo, l'azione giudiziaria è soggetta al termine di decadenza di 120 giorni ex art. 22 d.l. 7/1970. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che si tratta di decadenza non disponibile, rilevabile d'ufficio entro i limiti del giudicato, posta a tutela dell'interesse pubblico alla stabilità delle determinazioni che incidono su spesa previdenziale e su presupposti di prestazioni collegate all'iscrizione/cancellazione dagli elenchi. Il fondamento costituzionale della scelta legislativa è stato ritenuto non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192/2005).
Quanto alla conoscenza/notifica, la disciplina sopravvenuta ha valorizzato la pubblicazione telematica degli elenchi/variazioni come modalità notificatoria “ad ogni effetto di legge”; e la Corte costituzionale ha esaminato proprio il meccanismo della pubblicazione sul sito in relazione alle variazioni CP_1 trimestrali, confermando la centralità del termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria una volta che l'interessato sia posto in condizione legale di conoscenza dell'atto lesivo.
Nel caso concreto, l' allega (e la difesa ricorrente non prova il contrario) che CP_1 la cancellazione dagli elenchi sia intervenuta con la terza variazione trimestrale
2013 (periodo 15–31.12.2013) e che non sia stato proposto ricorso amministrativo nei termini. Ne discende che, decorsi i termini del procedimento amministrativo e comunque spirato il termine di 120 giorni, l'azione giudiziaria introdotta nel 2020 risulta tardiva, con conseguente preclusione dell'accertamento giudiziale del diritto all'iscrizione per l'anno 2009 e, a cascata, delle pretese dipendenti (ivi compresa la pretesa al riconoscimento delle 102 giornate ai fini della prestazione).
In termini sostanziali, dunque, la domanda del ricorrente, pur formalmente rivolta contro l'indebito, implica la rimessione in discussione del presupposto costitutivo
(iscrizione/validità delle giornate in elenco): tema ormai coperto da decadenza.
Sul punto, anche la più recente informazione di prassi/cronaca giuridica ribadisce che la prestazione non è riconoscibile se non viene impugnato tempestivamente l'atto entro 120 giorni. CP_1 L'eccezione di prescrizione è infondata: la ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.
è soggetta al termine decennale e, a fronte di erogazione nel 2010 e richiesta di recupero nel 2019, il termine non risulta spirato.
Parimenti non è pertinente il richiamo all'art. 52 l. 88/1989, disposizione eccezionale riferita al trattamento pensionistico, non estensibile all'indennità di disoccupazione agricola.
Nel ricorso è presente la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., con allegazione di reddito inferiore alla soglia normativa, idonea a fondare l'esonero dalle spese in caso di soccombenza. Ricorrono, pertanto, i presupposti per statuire
“nulla per spese” nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto da avverso la nota Parte_2
del 16.09.2019; CP_1
2. Dichiara assorbita ogni domanda cautelare e ogni ulteriore istanza;
3. Nulla per spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione della dichiarazione reddituale resa in atti.
Così deciso in Patti 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo