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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 860/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 25 ottobre 2023 e vertente:
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), in proprio e quali eredi della sig.ra C.F._3 Persona_1
rappresentate e difese dall'avv. Alfredo Di Franco e con questo elettivamente domiciliate presso lo studio in Aversa alla via E. De Filippo n. 18, scala C, giusta procura in atti
CONTRO
( ), rapp.ta e Controparte_1 C.F._4
difesa dall'avv. Angela Cantone e dall'avv. Stefano CA e con questi elett.te dom.ta in Lusciano alla via Piave n.1, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3037/2018 del 28 marzo 2019, pubblicata in data 12 ottobre 2018, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, R.G. n. 1000377/2007, ad oggetto: violazione distanze legali.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa – note di trattazione - che si abbiano per integralmente trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in date 8/16 febbraio 2007, Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Della Volpe
[...]
Rosa, chiedendo la Parte_1 Parte_2 Parte_3
condanna delle predette al ripristino dello stato dei luoghi, con l'abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima da loro realizzata nel fondo posto a confine con la proprietà attorea. Chiedeva inoltre la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 100.000,00 quale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi o quella diversa somma che il giudice avrebbe ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento, con condanna alle spese di lite.
A sostegno della domanda dichiarava di essere proprietaria dell'immobile sito in
Aversa alla via Magenta ai nn. 12, 14 e 16 confinante con la proprietà appartenente a , e , Persona_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
in Aversa alla via Magenta, 2. Affermava quindi che, dal dicembre 2004,
[...]
aveva demolito un preesistente porcile posto nel cortile dell'immobile Per_1 di sua proprietà, per realizzare un corpo di fabbrica ampliando il precedente manufatto sia in altezza che in larghezza, in appoggio interamente sul muro di confine di proprietà attorea;
aveva poi realizzato anche un locale WC, il tutto ricoperto da una struttura metallica e pannelli isolanti in modo da rendere abitabile la nuova costruzione. Tale stato di fatto era stato accertato anche dalla Polizia
Municipale di Aversa con verbale redatto in data del 29/7/2005, a seguito del quale il aveva provveduto ad emettere ordinanza - n. 54 del 6 Controparte_2
aprile 2005 - di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Contestava inoltre che tali manufatti erano stati realizzati in violazione delle norme sulle distanze stabilite dal codice civile, dal piano regolatore Generale del Comune di Aversa approvato il 21/01/2004, dalle norme tecniche di
Attuazione, oltre all'art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444, il quale stabilisce limiti inderogabili alle distanze tra fabbricati, tenuto conto che le opere abusive ricadevano in una zona di interesse storico e artistico, con divieto di incremento di volume, di superficie utile e di modifiche delle destinazioni d'uso.
In ultimo lamentava che dall'immobile di proprietà delle convenute provenivano continui rumori e schiamazzi tanto da essere costretta ad eseguire lavori di insonorizzazione delle pareti delle camere da letto della sua proprietà.
1.1Si costituivano e con comparsa Parte_1 Parte_3
depositata il 3 maggio 2007 (per l'udienza del 28 maggio 2007) le quali contestavano la fondatezza della domanda attorea, negando la realizzazione di una nuova costruzione all'interno della loro proprietà, e lamentavano, a loro volta , che gli attori CA e dal 1990 e fino al 1992, avevano eseguito CP_1
la ristrutturazione delle loro proprietà con aumento della quota del muro di separazione (parapetto) creando così un nuovo livello con la realizzazione di un solaio di chiusura a confine, di una serie di locali deposito al terzo, con la realizzazione di vani finestra attraverso i quali era possibile esercitare la veduta nella proprietà confinante. In ultimo deducevano che dal muro di confine esistente, veniva procurato stillicidio all'interno della proprietà delle convenute, ciò in violazione dell'art. 908 c.c. Concludevano per il rigetto della domanda attorea e avanzavano domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al ripristino dello stato dei luoghi con l'abbattimento delle opere abusive ed al risarcimento dei danni.
1.2 In corso di causa venivano espletate le prove testimoniali e due consulenze tecniche di ufficio.
A seguito del decesso dell'avv. , si costituiva l'avv. Alfredo Di Persona_2
Franco anche per la convenuta Parte_2
All'esito la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Con la sentenza n. 3037/2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così disponeva:
1. in accoglimento della domanda della parte attrice, condanna la parte convenuta al ripristino dello status quo ante mediante la demolizione del locale WC ed alla riduzione del vano terraneo da perseguire mediante il posizionamento della parete Ovest ad una distanza dalla parete di confine con la proprietà attorea, non inferiore all'originario 1,80÷2,00 metri, in conformità a quanto riprodotto nel grafico costituente l'Allegato D della relazione del c.t.u.;
2. in accoglimento parziale della domanda della parte attrice condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 8.000,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. in accoglimento parziale delle domande della parte convenuta in riconvenzionale, condanna la parte attrice a procedere alla posa in opera di un dispositivo opaco che impedisca l'esercizio di vedute laterali e/o oblique ad una distanza inferiore al minimo di 75 cm dettato dal codice civile, secondo quanto evidenziato dal c.t.u. nell'elaborato peritale;
4. rigetta per il resto le domande della parte convenuta;
5. dichiara compensate per un terzo le spese di lite, incluse quella di c.t.u.; 6. condanna la parte convenuta al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore della parte attrice che liquida in euro 354,02 per esborsi (oltre due terzi degli oneri delle
c.t.u. già liquidati con separati provvedimenti del giudice istruttore) ed euro 4.000 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice di primo grado preliminarmente precisava che avrebbe fatto riferimento per la decisione della causa alla seconda consulenza redatta dall'ing. Per_3
poichè adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Con tale premessa conseguenzialmente riteneva che la domanda di riduzione in pristino proposta dalla parte attrice andava accolta con condanna, a carico della parte convenuta, alla demolizione del locale WC ed alla riduzione del vano terraneo (ex porcilaia) da effettuarsi “mediante il posizionamento della parete
Ovest ad una distanza dalla parete di confine con la proprietà attorea, non inferiore all'originario 1,80÷2,00 metri, in conformità a quanto riprodotto nel grafico costituente l'Allegato D della relazione del c.t.u.”.
Il Giudice poi, sulle dichiarazioni rese da CA AO, marito dell'attrice, e da , cugino dell'attrice, riteneva fondata la domanda formulata Testimone_1
dall'attrice per ottenere il risarcimento dei danni causati dagli schiamazzi nella proprietà delle convenute e fissava in € 8.000,00 il danno subito sia per gli schiamazzi che per la violazione delle distanze realizzata con la costruzione delle opere abusive nella proprietà – Persona_1 Pt_1
In relazione alla riconvenzionale, accogliendo e facendo proprie le conclusioni del CTU, riteneva parzialmente fondata la domanda disponendo, a carico della parte attrice, di procedere alla posa in opera di un dispositivo opaco al fine di impedire l'esercizio di vedute laterali e/o oblique ad una distanza inferiore al minimo di 75 cm dettato dal codice civile. Non riteneva provata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte convenuta.
2. Avverso tale decisione hanno interposto appello Parte_1 [...]
, in proprio e quali eredi di , con Pt_2 Parte_3 Persona_1
i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art 2967 c.c.: Erronea e carente motivazione della sentenza di
I grado in ordine all'utilizzo e valutazione della prova testimoniale e dei documenti allegati dalle parti e della normativa urbanistica locale illo tempore vigente -
2 Violazione dell'art. 2967: Errata valutazione da parte del giudice di prime cure della prova per testi – riconosciuto risarcimento danni in favore dell'attrice -
3. Domanda riconvenzionale: Violazione degli artt. 869, 872 e 2967 c.c. - Errata
e carente motivazione della sentenza di I grado in ordine alla chiesta eliminazione delle opere abusive realizzate dall'attrice.
Hanno concluso chiedendo:
- Accogliere il promosso appello per le motivazioni di cui al punto 1)
- Accogliere il promosso appello per le motivazioni di cui al punto 2) Per la spiegata domanda riconvenzionale –
- Accogliere il promosso appello e, per l'effetto, condannare l'attrice al ripristino dello stato dei luoghi.
-Condannare, altresì, l'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle appellanti nella misura che la Corte riterrà di giustizia.
-Condannare parte appellante - da intendersi parte appellata - al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario con applicazione dei parametri ministeriali vigenti.
3.Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
per totale infondatezza, con vittoria di spese di lite. 4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo del giudizio di primo grado (in modo parziale).
All'udienza del 25.10.2023 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 ottobre 2018; b) è stata notificata al procuratore costituito in data 21 gennaio 2019; c) l'atto d'appello è stato notificato in data 19 febbraio
2019.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
6. E' possibile quindi passare all'esame dei motivi di appello.
7. Il primo ed il terzo motivo di appello vengono trattati congiuntamente per la stretta connessione logico – giuridica afferente agli esiti delle due consulenze tecniche espletate in primo grado.
-Con il primo motivo di appello (Violazione dell'art 2967 c.c.: Erronea e carente motivazione della sentenza di I grado in ordine all'utilizzo e valutazione della prova testimoniale e dei documenti allegati dalle parti e della normativa urbanistica locale illo tempore vigente) la parte appellante afferma che la sentenza
è ingiusta in quanto emessa in violazione dell'art. 2967 c.c. perché il Giudice, nel riportarsi integralmente alla relazione redatta dal secondo consulente tecnico incaricato, ing. aveva omesso di valutare tutto il materiale istruttorio Per_3
segnatamente aveva omesso di prendere in esame la prova testimoniale, gli atti di provenienza e la documentazione versata in atti.
In particolare le appellanti lamentano che, contrariamente alle conclusioni del predetto CTU, fatte proprie dal tribunale, alcuna violazione di distanze era stata da loro posta in essere in quanto avevano solo proceduto alla ristrutturazione di vecchi comodi preesistenti (segnatamente quello adibito a stalla e poi a porcilaia e ricovero di animali da cortile;
quello poi destinato a WC) di loro proprietà come risultante dai titoli di provenienza e che inoltre il muro di confine non era di proprietà esclusiva dell'appellata ma in comproprietà con esse appellanti.
Assumono inoltre che i testimoni di esse appellanti (convenute in primo grado) avrebbero confermato l'esistenza di un vecchio locale utilizzato per il ricovero di animali con la tettoia dello stesso incastrata nel muro di confine con la proprietà
tettoia poi in parte eliminata dalla parte attrice con i lavori di CP_1
ristrutturazione e ampliamento del suo fabbricato. Ribadiscono, quindi, che nella realizzazione delle opere descritte non avevano mutato le distanze preesistenti, avendo soltanto provveduto a ristrutturare vecchi “comodi” già posti a confine con la proprietà CP_1
In ultimo contestano che il Giudice, nel recepire la seconda consulenza, non aveva fornito alcuna motivazione per aver disatteso la prima relazione (con successivi chiarimenti ed integrazioni) redatta dall'ing. (giunta a Persona_4
conclusioni, a loro dire, diametralmente opposte a quelle formulante dal secondo consulente).
-Con il terzo motivo di appello (Domanda riconvenzionale: Violazione degli artt.
869, 872 e 2967 c.c. - Errata e carente motivazione della sentenza di I grado in ordine alla chiesta eliminazione delle opere abusive realizzate dall'attrice) la parte appellante ripropone il primo motivo nella parte riguardante la mancata motivazione, da parte del Giudice, per aver disatteso la prima consulenza redatta dall'ing. e tanto in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale Per_4
volta ad ottenere l'eliminazione delle opere abusive realizzate nella proprietà confinante, appartenente all'attrice Sostengono le deducenti che il CP_1
primo consulente aveva accertato che le opere realizzate da CP_1
“risultano essere in parte illegittime, perché realizzate senza alcun permesso a costruire, ed in parte, a seguito del rilasciato permesso a costruire dell'ex sottotetto, realizzate in totale difformità allo stesso.” (pag. 20 atto di appello). Al contrario il secondo consulente, a loro dire, non avrebbe risposto ai quesiti formulati, non avrebbe esaminato la documentazione allegata agli atti di causa, non avrebbe tenuto conto della normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere abusive.
Il primo ed il terzo motivo di gravame sono infondati e vanno rigettati.
Circa il primo motivo, si osserva che gli esiti della CTU dell'ing. Persona_3
recepita in sentenza a fondamento della motivazione mediante trascrizione di interi passaggi - secondo cui la ristrutturazione del vecchio vano sul cortile ne aveva comportato una radicale modifica con ampliamento della superficie e della sagoma sino ad attingere l'aderenza del muro e quella secondo cui il vano WC era stato realizzato ex novo- risultano fondati sul confronto tra lo stato attuale dei luoghi e quello pregresso ricostruito sulla base dei documenti richiamati ed allegati alla relazione peritale (all. D), ricostruzione che parte appellante non ha specificamente contrastato con dati oggettivi evincibili dall'istruttoria svolta, limitandosi a richiamare i titoli di provenienza, dai quali, tuttavia, è dato ricavare al più la preesistenza di vecchi “comodi” (peraltro accertata dall'ausiliario), ma che non forniscono alcun ulteriore dato utile sotto il profilo delle distanze dalla proprietà attorea (ora parte appellata).
Né è contestato dalle appellanti il dato normativo che il tribunale, sempre sulla scorta della CTU predetta, ha utilizzato per la verifica delle distanze, vale a dire il Regolamento Edilizio del Comune di Aversa che, in relazione alla Zona A, in cui ricadono gli immobili di causa, per gli interventi consentiti (risanamento e ristrutturazioni) prescrive il rispetto delle distanze preesistenti.
Il motivo di doglianza, a ben vedere, non mette in luce alcuna vera lacuna tecnica o incongruità logico giuridica dell'indagine peritale nell'accertamento e descrizione dell'effettivo stato degli immobili ante e post ristrutturazione, apparendo piuttosto una mera valutazione di parte circa la qualificazione dei nuovi interventi.
Si osserva quindi che chi contesta la soluzione tecnica recepita in sentenza non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per il solo fatto che il giudice abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare lo specifico ragionamento ivi contenuto, ma deve individuare ed evidenziare i precisi fatti storici, sottoposti alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tali cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice abbia omesso di considerare (Cassazione civile n. 8584/2022, n. 22056/2020)
Quanto alla prova testimoniale, i cui esiti, non considerati dal primo giudice, secondo parte appellante dimostrerebbero che non sono state mutate le originarie distanze dalla proprietà attorea, emerge che le dichiarazioni testimoniali non hanno affatto dimostrato in modo certo che i vecchi comodi, preesistenti nella proprietà avessero la tettoia inserita nel muro posto a confine con la Pt_1
proprietà (come affermato da un unico teste, , mentre CP_1 Testimone_2
altri hanno dichiarato di non ricordare la circostanza). Al contrario il CTU, ing.
nel descrivere lo stato dei luoghi delle rispettive proprietà Per_3
immobiliari ha precisato di aver fatto riferimento alla documentazione versata in atti da entrambe le parti, in particolare: • Rilievo aerofotografico in forma autentica del 17.05.1983 (contenuto nel fascicolo dell'avv. ); • Persona_2
Grafici di Rilievo del fabbricato CA – redatti dall'ing. CP_1
nell'anno 1989 (contenuti nel fascicolo dell'avv. Cantone); • Tavole Per_5
Grafiche del Piano di Recupero del Centro Storico redatto nell'anno 2001
(consultabile presso l'Ente Comunale); • Verbale della Polizia Municipale di
Aversa n. 33 del 29.07.2005 (contenuto nel fascicolo dell'avv. Angela Cantone). Ha poi dichiarato che: “… dalla consultazione del rilievo aerofotografico del
1983, delle Tavole del Piano di Recupero del 2001 e del Verbale della P.M. di
Aversa del 2005, si ricava che, quantomeno fino all'anno 2005, all'interno del giardino di proprietà delle odierne convenute, vi era un corpo di fabbrica terraneo di dimensioni 6,10 x 3,25 metri posizionato ad una distanza dell'ordine di 1,80÷2,00 metri dal muro di confine tra le proprietà delle parti.”.
Sulla scorta di tali considerazioni, risulta del tutto destituito di fondamento il primo motivo di gravame.
Del pari da disattendere il terzo motivo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità [per tutte:
Cassazione civile sentenza n. 2637/2021:
9.2. Questa Corte, infatti, ha avuto più volte modo di affermare che la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 del
2017, in motiv.). In effetti, le norme di cui all'art. 872 c.c., comma 2, in tema di distanze tra costruzioni nonchè quelle che in tale materia sono integrative del codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella
(legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia e la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss. (Cass. SU n. 5143 del 1998).], cui si presta adesione, il profilo della legittimità urbanistico- edilizia delle opere non rileva ai fini delle distanze e dei rapporti tra privati e, pertanto, tutte le argomentazioni svolte dalle appellanti al riguardo per sostenere l'illegittimità degli interventi effettuati dall'appellata sono inconferenti.
Per le medesime ragioni risulta irrilevante la doglianza con cui le appellanti contestano che il tribunale, nel recepire le conclusioni dell'ing. non Per_3
aveva fatto cenno alle conclusioni del primo CTU (ing. che, Persona_4
diversamente dal primo, aveva invece accertato l'illegittimità urbanistico edilizia delle opere realizzate nella proprietà di parte attrice in quanto eseguite senza titolo autorizzativo e comportanti cambio di destinazione d'uso, trattandosi , come sopra detto, di profili riguardanti il rapporto tra p.a. e privati e non quelli tra privati ai fini delle distanze.
Così come inconferenti, sempre per quanto sopra detto, risultano le critiche rivolte alla CTU dell'ing. per non aver appurato la legittimazione urbanistica Per_3
dell'ampliamento volumetrico accertato al primo livello e per non aver verificato la conformità del terrazzino al terzo livello alle prescrizioni normative di cui al
DM 14.1.2008 (misure del terrazzino).
Dunque, del tutto condivisibilmente, il CTU, in applicazione delle norme codicistiche, ha accertato la (sola) violazione delle distanze ex art. 905 c.c. nei termini recepiti e fatti propri in sentenza.
Quanto, poi, al richiamo fatto in appello all'art. 872 c.c. per ottenere il ristoro dei danni sub specie di riduzione in pristino e risarcimento dei danni per equivalente, si osserva che la tutela ripristinatoria può essere accordata solo se la violazione di norme in materia urbanistico-edilizia integra anche violazione di norme codicistiche, nella specie non riscontrata quanto agli interventi realizzati in proprietà dell'appellata ( ad eccezione della violazione ex art. 905 c.c.); mentre la tutela risarcitoria richiede l'allegazione e la prova di un danno specifico derivante alla proprietà dall'abuso edilizio, non essendo il pregiudizio in re ipsa.
Onere che le appellanti non hanno soddisfatto, essendosi limitate in primo grado a lamentare un danno generico.
Ne consegue, pertanto, il rigetto integrale del motivo in esame.
8. Risulta, invece, fondato il secondo motivo (Violazione dell'art. 2967: Errata valutazione da parte del giudice di prime cure della prova per testi – riconosciuto risarcimento danni in favore dell'attrice) in relazione al danno per presunti schiamazzi provenienti dal fondo delle originarie convenute e per la presunta pericolosità necessitante l'installazione di inferriate.
Invero dalla CTU dell'ing. (unico consulente che ha effettuato una Per_4
ricognizione anche in relazione ai denunciati “schiamazzi” – pag. 4 della relazione del 17.12.2014) risulta che : “Nel corso dei sopralluoghi effettuati dal CTU si è riscontrato che: - l'immobile realizzato in ampliamento dal convenuto era sgombro e non utilizzato: pertanto non è stato possibile riscontrare alcuna produzione di schiamazzi; - le inferriate sono state installate non per ragioni di sicurezza ma per schermare una veduta sul fondo limitrofo e, quindi, per eliminare eventuali contestazioni in merito alle vedute (vedi quesiti a) e b)); - in relazione alle infiltrazioni si rimanda al quesito e). Pertanto non si riesce a dimostrare un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicità o soleggiamento dell'edificio per effetto della costruzione realizzata in contrasto alla normativa edilizia locale da parte dell'attore e neppure per rumori e schiamazzi che, se presenti all'epoca dell'inizio della lite, all'atto dei sopralluoghi non lo erano in alcun modo.
Partendo dal presupposto che "Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile dà luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti" (Cass. civile sentenza n. 3438/2010), nel caso di specie non è stata fornita la prova dall'originaria parte attrice che i rumori provenienti dal fondo confinante abbiano superato la tollerabilità e soprattutto che siano eziologicamente causati dalle opere di ristrutturazione oggetto di causa effettuate dalle appellanti.
Sul punto le dichiarazioni testimoniali non appaiono sufficienti a superare quanto riscontrato dall'ing. a seguito di sopralluogo, cioè che “l'immobile Per_4
realizzato in ampliamento dal convenuto era sgombro e non utilizzato”. Il consulente ha anche affermato che la natura delle inferriate installate sull'immobile di proprietà dell'attrice servivano soltanto a schermare la veduta.
L'unico danno, che può essere quindi riconosciuto alla parte attrice, è quello derivante dalla violazione delle distanze a causa della costruzione abusiva realizzata nel fondo delle convenute;
per tale danno si ritiene equo liquidare la somma di € 2000,00, già rivalutata all'attualità e comprensivo dei danni da ritardo.
9. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e delle reciproche soccombenze le spese del giudizio del doppio grado di giudizio restano compensate tra le parti. Le due consulenze tecniche vengono poste a carico delle parti (parte attrice e parte convenuta) nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi di contro la sentenza n. Parte_3 Persona_1
3037/2018 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così definitivamente provvede:
-1) Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello e, per l'effetto, riduce la condanna prevista al punto due del dispositivo della sentenza di primo grado ad
Euro 2000,00 (duemila,00) in luogo di euro 8.000,00 ( ottomila/00); -2) Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio e pone le spese delle due consulenze tecniche svolte in primo grado a carico di parte appellante e di parte appellata nella misura del 50% ciascuna, come già liquiate con separati decreti.
-3) Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli in data 13 novembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Chiara Memoli dott.ssa Alessandra Piscitiello
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1 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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2 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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11 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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12 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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13 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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14 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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15 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: + 2 contro Parte_1 Controparte_1
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