Articolo 3 della Legge 4 agosto 1942, n. 915
Articolo 2Articolo 4
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10 settembre 1942
Art. 3.

Per l'esercizio delle officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad assumere il personale tecnico necessario delle seguenti categorie:

a) incaricati stabili;

b) operai temporanei;

c) operai giornalieri.

A tale personale sono applicabili il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato ed il relativo regolamento, approvati, rispettivamente, con i Regi decreti 24 dicembre 1924-III, n. 2114, 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Il numero massimo degli incaricati stabili sara' fissato col regolamento organico.


Entrata in vigore il 10 settembre 1942