Art. 3.
Per l'esercizio delle officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad assumere il personale tecnico necessario delle seguenti categorie:
a) incaricati stabili;
b) operai temporanei;
c) operai giornalieri.
A tale personale sono applicabili il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato ed il relativo regolamento, approvati, rispettivamente, con i Regi decreti 24 dicembre 1924-III, n. 2114, 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.
Il numero massimo degli incaricati stabili sara' fissato col regolamento organico.
Per l'esercizio delle officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad assumere il personale tecnico necessario delle seguenti categorie:
a) incaricati stabili;
b) operai temporanei;
c) operai giornalieri.
A tale personale sono applicabili il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato ed il relativo regolamento, approvati, rispettivamente, con i Regi decreti 24 dicembre 1924-III, n. 2114, 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.
Il numero massimo degli incaricati stabili sara' fissato col regolamento organico.