Legge 30 luglio 1990, n. 221

Commentari4

  • 1Circolare del 24/03/2015 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 24 marzo 2015

    Indice 1. Premessa 2. Depositi IVA \- definizione 3. Beni che possono essere immessi in deposito IVA 4. Soggetti abilitati alla gestione dei depositi 4. 1 Depositi per i quali non \è prevista autorizzazione 4.2 Depositi IVA per i quali \è richiesta un\'autorizzazione 5. Operazioni agevolate 5.1 Operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi 5.1.1 Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA [art. 50 bis, comma 4, lett. a)] 5.1.2 Immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti nel deposito IVA [art. 50 bis, comma 4, lett. b)] 5.1.3 Cessioni nei confronti di operatori …

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  • 2Installazione del Pos per i professionisti: non obbligatorio in mancanza di sanzioni
    https://www.dirittobancario.it/ · 6 giugno 2014

  • 3Decreto Sviluppo 2012 - Misure per la crescita sostenibileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2012

  • 4Decreto Sviluppo 2012 - Disposizioni abrogateAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2012

Giurisprudenza20

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  • 1Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6204
    Provvedimento: Pubblicato il 15/07/2025 N. 06204/2025REG.PROV.COLL. N. 07556/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7556 del 2023, proposto dalla società Imerys Industrial Minerals Greece Single Member S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Fragapane, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Mattia …
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    • ripristino ambientale·
    • inquinamento·
    • onere di motivazione rafforzata·
    • art. 5 concessione mineraria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • provvedimento amministrativo·
    • art. 9 l. n. 221/1990·
    • concessione mineraria·
    • eccesso di potere·
    • danno risarcibile·
    • fideiussione bancaria·
    • difetto di motivazione

  • 2Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 715
    Provvedimento: 1 N. R.G. 37/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco Salvatore Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 27/2023 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Roberto Fasciani del Foro di Avezzano, con studio legale in Avezzano (AQ) Via Giovanni Amendola n. 12, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore, giusta procura in atti; appellante …
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    • autorizzazione sanitaria·
    • incompetenza amministrativa·
    • dolo o colpa grave·
    • art. 2043 cod. civ.·
    • vigilanza e controllo acque minerali·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • art. 71 L.R. 15/2002·
    • danno ingiusto·
    • responsabilità civile della pubblica amministrazione·
    • art. 342 c.p.c.

  • 3TAR Cagliari, sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 73
    Provvedimento: Pubblicato il 10/02/2023 N. 00073/2023 REG.PROV.COLL. N. 00243/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 243 del 2017, proposto da: IM IA AL RE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fragapane e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; contro RE Autonoma della NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Murroni, con …
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    • art. 38 R.D. 29/07/1927, n. 1443·
    • sanzioni amministrative·
    • ripristino ambientale·
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 9 legge n. 221/1990·
    • rinuncia alla concessione·
    • inammissibilità delle censure·
    • danno ambientale·
    • spese di lite·
    • risarcimento danni·
    • obbligo di ripristino ambientale·
    • partecipazione procedimentale·
    • eccezioni di rito·
    • concessione mineraria·
    • recupero ambientale

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VIII, sentenza 14/10/2022, n. 3913
    Provvedimento: Sentenza n. 3913/2022 Depositato il 14/10/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LOMBARDIA (ex Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA) Sezione 8, riunita in udienza il 27/05/2022 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: CRAVEIA ROBERTO, Presidente FAZZINI ELISA, Relatore RAMONDETTA ROSSANA, Giudice in data 27/05/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 4018/2021 depositato il 15/11/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 …
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    • art. 10 d.lgs. 84/2005·
    • credito d'imposta·
    • rimborso Euroritenute·
    • collaborazione volontaria·
    • accertamento con adesione·
    • art. 165 TUIR·
    • doppia imposizione·
    • silenzio rifiuto·
    • direttiva CE 2003/48/CE·
    • decadenza diritto rimborso

  • 5TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/05/2022, n. 715
    Provvedimento: Pubblicato il 24/05/2022 N. 00715/2022 REG.PROV.COLL. N. 01083/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2020, proposto da Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli, Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mancino, con …
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    • Difetto istruttorio·
    • Libertà di iniziativa economica·
    • OPS (Obiettivi di Produzione Sostenibile)·
    • Competenza legislativa regionale·
    • Legge regionale 35/2015·
    • Sviluppo sostenibile·
    • Bilanciamento interessi pubblici e privati·
    • Tutela ambientale·
    • Valutazione impatto ambientale·
    • Libera circolazione delle merci·
    • Parere Consiglio di Stato n. 1970/2021·
    • Piano Regionale Cave·
    • Sentenza Corte Costituzionale n. 66/2018
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Versioni del testo

  • Art. 1. Indirizzi generali ed attivita'
    di interesse nazionale 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalita' di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicita' del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attivita' di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un piu' esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalita' esistenti nel settore.
    2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attivita' minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 2 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), e' il seguente:
    "Art. 2. - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.
    Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.
    Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , le indicazioni di cui al precedente comma.
    Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunita' economiche europee".
  • Art. 2. Programmi quinquennali e attivita' sostitutive 1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.
    2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
    3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
    ((2))

    ----------------------


    AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all' art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221 .
    Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 .
  • Articolo 3
    Art. 3. Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria 1. All' articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , modificato ed integrato dall' articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246 , la parola: "geominerari" e' sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".
    2. All' articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attivita' di produzione.".
    3. All' articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.".
    4. All' articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , sostituito dall' articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246 , le parole: "di cui all' articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64 ".
    5. L' articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo modificato dall' articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , e' abrogato.
    6. All' articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo sostituito dall' articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    "1. Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:
    a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;
    b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
    c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
    d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata.
    2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali.
    Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso.
    3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.".
    7. All' articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    "1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.
    2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole.
    3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.". (2)
    8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 484)) .
    --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 .