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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 454 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e con l'avv. Cinzia Mella ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Vicenza, via Vecchia Ferriera, n. 57,
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Mele e Andrea Antinori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ED EN (VI), vicolo Cavour, n. 19.
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 398/2024, pubblicata il 15.2.2024, del
Tribunale di Vicenza
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'adita Corte di merito, recepiti i motivi di appello dedotti in narrativa, riformare e/o annullare in toto la sentenza impugnata dichiarandone
l'inefficacia in quanto abnorme, ingiusta, erronea, fornita di motivazione meramente apparente e frutto di indizi non provati, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado.
Qualora la Corte, apprezzate nel merito le risultanze, secondo una propria facoltà discrezionale, non ritenesse chiare e sufficienti le prove già assunte in primo grado, Voglia valutare l'opportunità di disporre la rinnovazione delle prove testimoniali ex art. 257 cpc al fine di chiarire le deposizioni e dunque risentire a chiarimenti e precisazioni l'Ufficiale Giudiziario Dr.ssa Tes_1
nonché
[...]
Voglia nel caso sentire ad integrazione ex officio anche il Dr. Testimone_2
presso gli Ufficiali Giudiziari di Vicenza a conoscenza dei fatti per aver ricevuto gli atti allo sportello e per averli come di consuetudine controllati prima di accettarli, sul punto relativo all' “errore umano” ove si è soffermato il Tribunale fondando la decisione e trascurando di valorizzare quant'altro riferito, da cui non è emerge dubbio che la notifica sia stata regolare a mezzo consegna a mani proprie della conduttrice dell'atto completo del provvedimento di CP_1 fissazione udienza e perfettamente conforme all'originale.
I fatti trovano conferma nelle deposizioni dei testi e per parte Tes_3 Tes_4
appellante, che se ritenuto opportuno la Corte può risentire a maggiori chiarimenti.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione deduzione, in ogni caso pronunciarsi nel merito e accogliere le conclusioni già formulate nel procedimento di primo grado e qui ribadite.
Con vittoria di spese e competenze difensive relative al doppio grado di giudizio, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge. In subordine,
pagina 2 di 16 ragionevolmente compensate le spese per il primo e secondo grado di giudizio, come predetto in via unitaria.
Per CP_1
In via preliminare
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, visti gli artt. 348 bis e ter Cod.
Proc. Civ., dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza nr° 398/2024, emessa dal Tribunale di Parte_1
Vicenza in data 15.02.2024 e pubblicata il 16.02.2024, procedimento R.G.
4648/2022 e 4648/2022-1.
In via principale di merito
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra Parte_1
essendo infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, con conseguente conferma in ogni sua parte dell'impugnata sentenza nr°
398/2024, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 15.02.2024, con il conforto delle spese e delle competenze di causa.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione delle prove testimoniali ex art. 257
Cod. Proc. Civ. avanzata dall'appellante, in quanto superflua per tutti i motivi già espressi in narrativa a pagg. 26 e 27.
Nonché ci si oppone alla richiesta della Sig.ra di sentire Parte_1
ad integrazione ex officio anche il Dr. presso gli Ufficiali Testimone_2
Giudiziari di Vicenza in quanto del tutto inutile e superfluo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso in opposizione tardiva alla convalida di intimazione di licenza per finita locazione ex art. 668 cpc del 13.9.2022, premettendo: CP_1
pagina 3 di 16 - che con contratto di locazione abitativa dell'8.10.2019 della durata di cinque anni (tre più due), le aveva concesso in locazione Parte_1
l'immobile sito in ED EN (VI) al civico n. 6 di via Lucca,
- che con raccomandata a/r del marzo 2022, la locatrice le comunicava formale disdetta dal contratto di locazione, avendo la necessità di riacquisire l'immobile al fine di effettuare opere di ristrutturazione e di adibirlo a propria abitazione,
- che in varie occasioni ella aveva quindi comunicato alla proprietaria la volontà di lasciare il predetto bene entro la data indicata del 7.10.2022,
- che, ciò nonostante, nel maggio 2022, la iniziava un Parte_1
procedimento di mediazione alla quale non riteneva di aderire al fine di evitare inutili esborsi economici,
- che sempre nel corso di quel mese la locatrice le notificava poi il ricorso per il rilascio dell'immobile per finita locazione, al quale seguiva ordinanza di convalida dello sfratto del 21.7.2022, che le veniva notificata unitamente all'atto di precetto,
- che ella non aveva peraltro avuto la possibilità di conoscere la data di udienza fissata per la discussione del procedimento, atteso che nella copia notificata del ricorso era del tutto assente il decreto di fissazione della stessa e tanto non le aveva permesso di costituirsi nei termini indicati,
- che la notifica del ricorso doveva quindi considerarsi nulla,
- che, quanto al merito, confermava comunque la volontà di riconsegnare l'immobile libero da persone o cose entro la data già detta, non avendo mai espresso alla proprietaria alcuna diversa volontà in proposito, ricorreva al Tribunale di Vicenza al fine di far dichiarare nulla e/o annullabile la notifica del ricorso ex art. 447 cpc, con conseguente revoca dell'ordinanza di convalida dell'intimazione di licenza per finita locazione e di tutti i provvedimenti in essa previsti.
Con decreto del 22.9.2022, notificato all'opposta, il Tribunale di Vicenza fissava l'udienza di discussione ex art. 420 cpc per la data del 17.11.2022 e il pagina 4 di 16 successivo 7.10.2022 l'immobile in questione veniva riconsegnato alla proprietaria, libero da persone e cose.
Costituitasi quindi in giudizio il 7.11.2022, insisteva affinché Parte_1 fosse riconosciuta la regolarità della notifica, dal momento che l'atto era stata attentamente controllato prima di essere consegnato all'UNEP, rilevando, peraltro, che la conduttrice non le aveva mai comunicato di essere disponibile a rilasciare bonariamente l'immobile alla data di scadenza del contratto, avendo comunicato tale sua intenzione per il tramite dei propri procuratori solo dopo la notifica dell'ordinanza di convalida.
Rilevava, altresì, che l'Ufficiale Giudiziario aveva notificato l'atto a mani proprie della ricorrente, consegnando altresì il provvedimento di fissazione udienza così come esattamente dichiarato nella relata di notificazione, al che conseguiva la necessità, per la parte eventualmente interessata, di presentare querela di falso laddove si fosse inteso porre in dubbio quanto colà attestato, posto che la relazione in oggetto è un atto proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cc.
Eccepiva, inoltre:
- l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire, non contestando l'opponente la fondatezza della domanda di merito e la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di convalida,
a cui non si opponeva, ed essendo cessata, nelle more, la materia del contendere,
- la decadenza dal diritto ad impugnare ex art. 668 cpc, avendo la ricorrente ricevuto la notifica dell'ordinanza di convalida, unitamente al precetto per rilascio d'immobile, in data 24.8.2022 ed essendo stata tardivamente depositata l'opposizione solo il successivo 13.9.2022.
Presentata quindi il successivo 14.11.2022 querela di falso in via incidentale da parte della conduttrice, all'udienza del 17.11.2022, il G.O.P. rimetteva la causa al giudice togato, che fissava la prima comparizione delle parti per il
28.2.2023, invitando le stesse a valutare una proposta transattiva comportante pagina 5 di 16 l'abbandono del contenzioso a fronte della rinuncia da parte dell'avv. Parte_1 agli onorari riconosciutigli dall'ordinanza di convalida per finita locazione.
Proposta questa accettata dalla ma rifiutata dalla controparte, la quale CP_1
dichiarava di volersi valere del documento.
Disposta all'udienza del 25.5.2023 la custodia in cassaforte del documento oggetto della querela di falso – previo riscontro del fatto che l'originale notificato e la copia erano identici tranne per il fatto che nella seconda mancava il provvedimento di fissazione udienza e che i documenti non presentavano i timbri di congiunzione tra le singole pagine – e istruito il giudizio con la produzione di documenti e l'assunzione della prova testimoniale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 398/2024, pubblicata il 15.2.2024, in forza della quale il Tribunale di Vicenza:
- ha accolto la querela di falso, dichiarando la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di convalida di intimazione per finita locazione e revocando l'ordinanza emessa in detto procedimento, dal momento:
o che risultava per tabulas che la copia notificata dell'intimazione non conteneva il decreto di fissazione di udienza, venendo quindi meno la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato,
o che la predetta circostanza era confermata dalle deposizioni testimoniali,
- ha accertato e dichiarato la legittimità del recesso esercitato dalla locatrice,
- ha condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della conduttrice riscontrando:
o che era priva di pregio l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 668 cpc, atteso che i dieci giorni previsti dalla norma decorrono dall'inizio dell'esecuzione e non già dalla notifica dell'atto di precetto, che è prodromico alla stessa,
o che la querela di falso era stata accolta,
pagina 6 di 16 o che si doveva accogliere la domanda della locatrice volta ad accertare la legittimità del suo recesso, ma, stante la mancata opposizione della sul punto, le relative spese dovevano CP_1
essere compensate, anche alla luce del fatto che trattavasi di pronuncia finalizzata ad accertare in chiave anticipatoria il diritto al rilascio dell'immobile.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto ricorso in appello la Parte_1
formulando un unico motivo di gravame.
In particolare, l'appellante rileva che la querelante non aveva alcun interesse ad impugnare la notifica posto che non aveva comunque intenzione di formulare alcuna eccezione in merito alla domanda svolta, avendo perseguito l'unico obiettivo della revisione della condanna alle spese legali della convalida, statuizione, questa, peraltro impugnabile solo mediante appello. Censura inoltre l'erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria, a seguito della quale veniva accolta la querela di falso, nonché il difetto di motivazione in ordine a siffatta determinazione.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc e delle eccezioni e/o domande nuove formulate dall'appellante ex art. 345 cpc, osservando che nel giudizio innanzi al Tribunale nulla era mai stato dedotto in merito al fatto che ella avrebbe dovuto proporre atto di appello in luogo dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto;
ha quindi rilevato che la locatrice non aveva alcun interesse ad avvalersi del documento oggetto di querela, in quanto aveva già da tempo recuperato il possesso dell'immobile, riconsegnato in data 7.10.2022; ha ribadito la correttezza della valutazione delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado.
Con decreto del 28.3.2024, il Presidente ff. ha nominato relatore il consigliere, dott. G. Sanfratello e ha fissato l'udienza di discussione davanti al Collegio per il 13.11.2024.
pagina 7 di 16 Con successivo decreto del 18.9.2024, il Presidente ff. ha nominato nuovo relatore il consigliere, dott. , stante il trasferimento ad altro ufficio Persona_1
del precedente assegnatario e ha fissato l'udienza di discussione davanti al
Collegio per il 22.1.2025.
All'udienza del 22.1.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti di causa.
3. I motivi della decisione
3.1 Ritiene la Corte che il gravame sia parzialmente fondato e debba trovare accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione, da tanto discendendo, in primo luogo, l'infondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc formulata dall'appellata.
E sempre in via preliminare deve anche riscontrarsi la novità, e conseguente inammissibilità ex art. 345 cpc della questione dedotta in merito ad una asserita decadenza della dal diritto ad esperire l'impugnazione tardiva, fondata CP_1
sul fatto che l'opposizione fosse stata proposta oltre i termini previsti dal secondo comma dell'art. 668 cpc.
3.2 Venendo allora al merito, si osserva come, con il primo motivo d'appello, la impugni, innanzi tutto, la sentenza nella parte in cui statuisce che Parte_1
legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio, affermando:
- che necessariamente ella si è avvalsa del documento per munirsi di un titolo idoneo alla restituzione dell'immobile, avendo interesse alla risoluzione del contratto ed avendo la certezza di avere notificato un plico completo del provvedimento di fissazione di udienza,
- che controparte non aveva interesse a proporre l'impugnazione posto che tale rimedio processuale è consentito solo per far valere motivi di merito, laddove nella fattispecie la conduttrice non formulava in realtà nel merito alcuna domanda e/o eccezione.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo dei dedotti profili non si capisce proprio, né risulta in alcun pagina 8 di 16 modo spiegato, per quale ragione il fatto di essersi necessariamente avvalsa del documento comporti l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure, del tutto fondata in diritto (Cass. 17.7.19 n. 19821 e 30.8.07 n. 18323), secondo cui legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio.
Quanto al secondo dei citati profili, invece, la tesi sostenuta dalla appellante è infondata giacché:
- da un lato, come precisato dai giudici di legittimità, l'opposizione tardiva alla convalida prevista dall'art. 668 cpc, introduce un procedimento con carattere ibrido al quale, ricorrendo i presupposti di legge, è assegnata la funzione di rimessione in termini nell'opposizione all'intimazione, con l'insorgenza di una situazione processuale analoga a quella conseguente alla proposizione dell'opposizione tempestiva nel corso del procedimento per convalida (Cass. n. 12880/2009),
- d'altro lato, nella fattispecie, la conduttrice ben aveva interesse a comparire al fine di manifestare la propria non contestazione dell'intimata disdetta, proprio al fine di evitare quella condanna alle spese che sarebbe viceversa potuta conseguire alla sua mancata comparizione.
Rispetto alla quale situazione restano poi irrilevanti le circostanze per le quali la conduttrice ha ritenuto di non rispondere alle richieste stragiudiziali e non ha inteso di presenziare al procedimento di mediazione, giacché tali fatti non escludevano che la stessa ben avrebbe potuto costituirsi innanzi al giudice della convalida per effettuare quivi le proprie eventuali rimostranze, salva la possibilità di valutare i predetti comportamenti in sede di liquidazione delle spese di lite. E ciò senza contare che, in ogni caso, l'eccezione innanzi indicata
è nuova e mai formulata in primo grado e risulta, pertanto, inammissibile ex art. 345 cpc.
3.3 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta, poi, il fatto che la querela sia stata ritenuta ammissibile sebbene proposta nei confronti:
- di una copia notificata dell'atto, anziché dell'originale,
pagina 9 di 16 - di un atto di per sé intrinsecamente completo, infondatamente lamentandosi la presunta assenza di un foglio separato autonomo e distinto, contenente il provvedimento di fissazione dell'udienza.
La censura è infondata.
Quanto al primo dei dedotti profili, invero, è evidente, come già evidenziato dal Tribunale di Vicenza, che non si sia in presenza di due copie bensì di due originali, uno a mani dell'intimante e l'altro dell'intimata, il quale ultimo era l'unico che potesse e dovesse essere fatto oggetto del procedimento di querela di falso poiché solo esso ricevuto dalla conduttrice e necessitante di una verifica in merito alla sua effettiva completezza.
Quanto al secondo dei profili di cui sopra, invece, vale ricordare come, nel caso di specie, l'atto notificato alla contenesse, in tesi, sia l'intimazione di CP_1
convalida della licenza per finita locazione sia il provvedimento di fissazione dell'udienza a cui la causa veniva chiamata. Sicché ben spettava alla conduttrice di lamentare che, in realtà, l'atto asseritamente composto di entrambe le parti sopra indicate, in realtà fosse mancante di una di esse, il che esclude possa parlarsi di inammissibilità della querela di falso, la quale andava, viceversa e del tutto correttamente, esaminata nel merito.
Essendo pacifico, in giurisprudenza, che la querela di falso ben possa riguardare anche un foglio separato, materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce (Cass.
5.7.24 n. 18381).
3.4 Con la terza ragione di doglianza l'appellante contesta che il giudice del primo grado, una volta accolta la querela, abbia deciso di dare corso al sindacato del provvedimento di convalida di licenza per finita locazione, venendo ad esaminarne la parte in cui si disponeva la condanna alle spese della conduttrice, affermando che l'opposizione ex art. 668 cpc è uno strumento volto a dare la sola possibilità di contestare nel merito la pretesa azionata dal locatore. Deduce inoltre che la condanna alle spese avrebbe semmai potuto formare oggetto di appello.
La doglianza è infondata.
pagina 10 di 16 Quanto al primo degli esposti profili vale, invero, semplicemente richiamare per esteso quanto già osservato nel paragrafo sub 3.2.
Quanto al secondo di essi è invece sufficiente osservare che l'esperibilità di un rimedio previsto dall'ordinamento, e cioè l'appello, non esclude l'utilizzo di altro rimedio altrettanto previsto e disciplinato dall'ordinamento per la medesima fattispecie, essendo rimessa alla autonoma determinazione della parte interessata la scelta fra l'uno e l'altro.
3.5 Con il quarto motivo di contestazione si censurano quindi l'erronea valutazione ed il difetto di motivazione compiuti dal primo giudice in ordine alle risultanze della prova testimoniale, richiamando a sostegno della propria tesi il fatto che sia la dott.ssa sia i testi e avrebbero Tes_1 Tes_4 Tes_3
confermato la tesi della completezza del documento notificato.
Il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento siffatta censura, in quanto esclusivamente fondata su di una soggettiva e non condivisibile interpretazione delle deposizioni testimoniali fornita dall'appellante.
Quest'ultima invero, con riguardo alla testimonianza resa dall'ufficiale giudiziario, dott.ssa , nel corso dell'udienza del Testimone_5
12.10.2023, afferma che la stessa avrebbe parlato di un possibile errore umano nella verifica della completezza dell'atto da notificare come pura ipotesi generica e decontestualizzata, di per sé non riferita alla fattispecie in relazione alla quale veniva sentita.
In realtà, tale interpretazione, frutto di una personale rielaborazione delle dichiarazioni rese dalla teste, non appare condivisibile, a differenza di quella individuata dal Tribunale, il quale ha evidenziato come la testimone (ritenuta la più attendibile) non abbia escluso che possa essere stata consegnata alla CP_1
una copia priva del decreto di fissazione udienza, sia pure per mero errore umano.
Infatti, la precitata testimone ha testualmente dichiarato: “Mi sarei accorta di una difformità in quanto notifico una copia conforme all'originale ma nella mole del lavoro che svolgo l'errore umano ci sta”.
pagina 11 di 16 Pertanto, differentemente da quanto affermato dall'appellante, secondo cui l'ufficiale giudiziario avrebbe parlato di errore umano come pura ipotesi generalizzata e decontestualizzata, appare palese che lo stesso si sia riferita proprio al caso di specie, avendo affermato che, a causa della mole di lavoro, può anche essere accaduto di non essersi avveduto di una difformità tra l'originale e la copia notificata.
Né, d'altro canto, si dimostra condivisibile l'interpretazione che l'appellante fornisce delle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_4 Tes_3
A prescindere dalle attività professionali svolte da questi ultimi e dai rispettivi curricula, le loro dichiarazioni sono state ragionevolmente ritenute non coerenti dal Tribunale, avendo affermato entrambi di avere preparato gli atti per la notifica, ma non emergendo traccia del contestuale apporto degli stessi.
In particolare, mentre il afferma: “Ho aiutato l'avv. Tes_3 Parte_1 anche ad imbustare/collezionare gli atti”, la teste a sua volta Testimone_6 precisa: “Ricordo di aver collezionato dei documenti e tra questi ricordo che
c'era anche il decreto di fissazione udienza … L'atto in questione l'ho collezionato io e il decreto di fissazione era in tutti e due gli atti sia sull'originale che sulla copia”.
Dunque, entrambi i testi avrebbero collazionato gli atti in questione: il primo avrebbe aiutato la la seconda avrebbe agito da sola. Di fatto, però, Parte_1
nessuno di essi fa riferimento all'altro nello svolgimento di tale attività. Né,
d'altro canto, dichiara di avere svolto l'attività di collazione in due momenti e contesti differenti, come viceversa affermato dall'appellante, peraltro solo in forza di una propria personale convinzione, non supportata da alcun dato concreto e fattuale.
Ma se ciò è vero ne discende allora la sostanziale inattendibilità delle citate deposizioni in quanto l'una contraddicente l'altra, giacché entrambi i testi affermano di aver compiuto, da soli ovvero in presenza del solo avv. Parte_1
la medesima operazione che non si ha alcun motivo di ritenere possa essere stata reiterata in momenti diversi, anche perché nessuna ragione in proposito vi pagina 12 di 16 sarebbe stata né, d'altro canto, è mai stata dedotta in giudizio.
E tali conclusioni appaiono ancora più fondate ove si consideri:
- da un lato, che i testi, nella veste di collaboratori del legale odierno appellante, ben si sarebbero trovati in difficoltà ad affermare qualcosa di contrastante con l'assunto del proprio datore di lavoro, laddove poi idoneo a dimostrare anche una propria eventuale trascuratezza nel compimento delle operazioni di collazione,
- d'altro lato, che non è stato nemmeno spiegato in forza di quali specifiche ragioni, a distanza di un lungo tempo dagli accadimenti, tali testi sarebbero stati in grado di ricordare una circostanza così minuta e particolare, di per sé apparentemente priva di un qualche rilievo nel momento in cui veniva compiuto il descritto controllo dell'atto, in quanto simile a tanti altri compiuti in quelle attività di collazione che gli stessi hanno dichiarato di svolgere normalmente nello studio.
Laddove, infine, non può nemmeno dimenticarsi come il teste
[...]
abbia, a propria volta ed in senso contrario, ricordato di Testimone_7 essere stato presente al momento dell'apertura del plico consegnato, confermando che esso risultava mancante del decreto di fissazione dell'udienza. Riguardo alla quale deposizione tutte le ulteriori affermazioni dell'appellante – secondo cui il teste non poteva sapere se vi fosse o meno il provvedimento non avendo dichiarato di avere aperto lui la busta, di averci guardato dentro, di avere sfogliato e controllato il plico – sono frutto di mere congetture, non sostenute da riscontri oggettivi.
E, d'altro canto, vale anche osservare:
- da un lato, che non sono stati indicati elementi concreti volti a dimostrare l'inattendibilità del testimone medesimo,
- d'altro lato, che lo stesso esame de visu dell'originale della copia notificata, depositata in cancelleria, permette con certezza di escludere che si sia in qualche modo dato corso ad una eventuale eliminazione della pagina contenente il decreto di fissazione dell'udienza, giacché non risulta pagina 13 di 16 riscontrabile nessun segno di manomissione del documento che, altrimenti, avrebbe dovuto o essere despillato ovvero essere soggetto a movimenti di trazione e di spinta volti a strappare il foglio stesso, che necessariamente avrebbero lasciato delle tracce sulle altre pagine limitrofe.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la statuizione relativa alla fondatezza della querela di falso sia da condividere, atteso che all'esito del relativo giudizio sono emersi elementi tali da evidenziare la veridicità di quanto affermato dalla querelante, la quale ha fornito specifico riscontro probatorio circa la mancanza del provvedimento di fissazione dell'udienza nella copia notificata.
Senza considerare, poi, che il documento è stato esaminato dal primo giudice, il quale ha riscontrato che, in effetti, la copia notificata era mancante del provvedimento di fissazione dell'udienza.
3.6 Con l'ultimo motivo di appello, formulato in via subordinata al mancato accoglimento di quelli precedenti, la invoca, infine, quanto meno la Parte_1
compensazione delle spese di lite, essendosi in presenza di una reciproca soccombenza.
In proposito, deve notarsi come il Tribunale, a fronte della riscontrata fondatezza della querela di falso e dell'accoglimento del ricorso ex art. 668 cpc, dopo aver:
- da un lato ribadito la legittimità del recesso esercitato dalla locatrice rispetto al contratto oggetto di causa,
- e d'altro lato affermato che sussistevano giusti motivi per compensare le spese di lite relative alla convalida dell'intimazione, stante la mancata opposizione dell'odierna appellata all'accoglimento delle pretese svolte dalla locatrice ed anche alla luce del fatto che trattavasi comunque di pronuncia che accertava in via anticipatoria il diritto al rilascio dell'immobile, ciò nonostante abbia poi stimato congruo “liquidare le spese in via unitaria sia per il principale che per il sub, posto che le questioni alla base dei due segmenti processuali sono le medesime”, ponendole a carico della locatrice.
pagina 14 di 16 Siffatta determinazione non appare peraltro corretta.
Ed infatti, una volta osservato che il giudizio di primo grado si è concluso, per un verso, con l'accoglimento dell'opposizione ex art. 668 cpc e della querela di falso è peraltro pure vero, di contro, che nell'ambito di esso è stata anche accertata la legittimità del recesso dalla locazione effettuato dalla Parte_1
Sicché, mentre da un lato ben ricorrono i presupposti per affermare che entrambe le parti siano risultate almeno in parte vittoriose, d'altro lato, deve pure considerarsi che, ad ogni modo, l'instaurazione del giudizio risulta di fatto addebitabile alla conduttrice la quale, senza alcuna giustificabile ragione, ha omesso di presenziare alla negoziazione assistita debitamente instaurata dalla locatrice, nell'ambito della quale ben avrebbe potuto immediatamente far presente l'inesistenza di una qualsiasi ragione ostativa all'accoglimento della pretesa vantata dalla istante, con susseguente conclusione di un accordo idoneo, a mente del disposto dell'art. 5 del D. L. n. 132/2014, a costituire titolo esecutivo. Ciò che, conclusivamente, ben avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite.
4. Le spese di lite
Quanto, infine, alle competenze professionali di questo grado di giudizio, atteso il parziale accoglimento della presente impugnazione, ricorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione stante la reciproca, parziale soccombenza di entrambe le parti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 398/2024, pubblicata il 15.2.2024, che per il resto conferma:
1) compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite del presente grado di giudizio;
pagina 15 di 16 3) dispone la restituzione degli atti custoditi nella cassaforte della Corte di
Appello in favore dell'avente diritto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 16 di 16