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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 193 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA LUCANIA, 8 in GHILARZA, presso lo studio dell'Avv. CARTA
AN che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
28/02/1966, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE LIBERTA', 11 in BE, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI PAOLO MELONI che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- pronuncia della separazione tra i coniugi;
- assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della coniuge Controparte_1 stabilito nella misura mensile di euro 350,00 da versare mediante bonifico Parte_1
Pagina 1 entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda fermo restando che considerata la pacifica circostanza che sono stati sempre versati euro 300,00 dal resistente, per i mesi arretrati sarà dovuta unicamente la differenza;
- impegno del resistente a spostare la residenza dall'immobile precedentemente adibito a casa coniugale”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/03/2025 ha adito l'intestato Tribunale allo Parte_1 scopo di ottenere la pronuncia della separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
3) assegnare la casa coniugale, sita in Norbello, via Giacomino Spanu n.39 alla ricorrente;
4)stabilire l'obbligo per il , di corrispondere alla Sig.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
A fondamento di quanto domandato, parte ricorrente ha attestato di avere contratto matrimonio con il , in GHILARZA, il 01/06/1991 (Atto n. 6, Parte 2, Serie A, Anno 1991). CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (Nuoro 06.09.1991), (Ghilarza 21.04.1995) e Per_1 Per_2
(Ghilarza 17.01.1997), tutti economicamente indipendenti e conviventi con la ricorrente nella Per_3 casa familiare, sita in Norbello in via Giacomo Spanu, 39.
La ha dichiarato che la convivenza con il è stata sufficientemente serena nei primi Pt_1 CP_1 anni di matrimonio. Tuttavia, con il passare del tempo i rapporti con il coniuge si sono totalmente deteriorati, specialmente a causa del disinteressamento mostrato da costui nei confronti delle esigenze, morali e materiali, sia della moglie che dei figli.
Ella riferisce che il PUDDU, in data 22/06/2024, ha abbandonato la casa coniugale e che da allora i contatti tra i coniugi si sono interrotti. A tale proposito, nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiarito che, trattandosi di alloggio di edilizia residenziale pubblica dello gestita CP_2 dall' secondo le disposizioni contrattuali che ne Controparte_3 disciplinano la concessione, l'abbandono del comprometterebbe il diritto al mantenimento CP_1 dell'abitazione, in tal modo esponendo il resto della famiglia al rischio dello sfratto.
Pagina 2 Per quanto concerne la propria situazione patrimoniale, parte ricorrente ha attestato di avere reperito un proprio impiego lavorativo a causa dell'esiguità delle risorse finanziare che il metteva a CP_1 disposizione della famiglia.
In data 10/07/2025 si è costituito il resistente, il quale confermando il venir meno della comunione morale e materiale tra i coniugi, non si è opposto alla pronuncia di separazione richiesta dalla ricorrente e ha domandato quanto segue:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
b) Lasciare la casa coniugale nella esclusiva disponibilità della signora che sempre Parte_1 in via esclusiva provvederà a tutti gli obblighi e oneri locatizi;
c) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il , difatti, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, ha eccepito di essersi CP_1 sempre dedicato al soddisfacimento delle esigenze familiari, non solo attraverso il proprio lavoro ma anche mediante l'espletamento di attività complementari.
In riferimento al proprio allontanamento dalla casa familiare, egli ha precisato di avere sostenuto spese significative per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione necessari a rendere abitabile la nuova sistemazione, unitamente a quelle per l'acquisto degli arredi.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza dell'11/09/2025; il Giudice, a seguito di audizione e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, che di seguito si riporta:
- pronuncia della separazione tra i coniugi;
- assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della Controparte_1 coniuge stabilito nella misura mensile di euro 350,00 da versare Parte_1 mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda fermo restando che considerata la pacifica circostanza che sono stati sempre versati euro
300,00 dal resistente, per i mesi arretrati sarà dovuta unicamente la differenza;
- impegno del resistente a spostare la residenza dall'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Pagina 3 La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1
. Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Per quanto concerne i figli e deve essere rilevato che, avendo tutti conseguito Per_1 Per_2 Per_3 la maggiore età e una propria indipendenza economica, nulla deve statuirsi in merito all'affidamento e alla collocazione dei medesimi, né alcun provvedimento deve essere adottato in tema di mantenimento.
Nulla osta prendere atto del fatto che l'ex casa familiare resterà nella disponibilità della , Pt_1 tenuto conto che non sussiste, in ragione dell'indipendenza dei figli maggiorenni, alcuna necessità di procedere ad una formale assegnazione, anche in considerazione del fatto che il si è trasferito CP_1 presso altra abitazione.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal , così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della CP_1
e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle Pt_1 condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, sotto il profilo economico, parte ricorrente ha edotto di svolgere attività lavorativa, in qualità di addetta alle pulizie, per otto ore settimanali presso la "Ditta Alba Service Soc. Coop" percependo circa euro 300,00\350,00 mensili, oltre a ulteriori impeghi in abitazioni private da cui trae circa euro
200,00 al mese. La ha precisato di non essere proprietaria di beni immobili e di avere Pt_1 contratto un prestito Banco Posta, di euro 7.628, 44, in forza del quale è tenuta al pagamento di n. 84 rate mensili, pari a euro 134,25 ciascuna. Ella, infine, ha attestato di provvedere al pagamento del canone di locazione della casa familiare, precisando come l'importo sia determinato in base all'indicatore reddituale dell'intero nucleo, ivi compreso il reddito del poiché ancora CP_1 formalmente residente presso la medesima abitazione.
Il resistente ha attestato di svolgere attività di lavoro dipendente da cui trae reddito annuo lordo di euro 24.513,00, oltre a essere titolare di un'impresa zootecnica e di fare parte della Compagnia
Pagina 4 Barracellare del Comune di Norbello. Egli, inoltre, ha precisato di avere richiesto un finanziamento di euro 7.896,00 a copertura delle spese conseguenti alla necessità di reperire una nuova abitazione e, per l'effetto, di essere tenuto al pagamento di una rata mensile di euro 94,00.
Tale squilibrio economico, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, ciò anche in considerazione dell'impegno da parte del resistente a spostare la residenza dall'immobile precedentemente adibito a casa coniugale. Peraltro, secondo circostanza pacifica delle parti emersa in corso di audizione, il è solito a provvedere al versamento di euro 300,00 in CP_1 favore dei figli, somma che dagli stessi viene poi impiegata al fine di contribuire nel pagamento delle spese familiari.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 27/06/1968 e , nato a [...], il [...], mandando Controparte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1991 - Comune di GHILARZA).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che il corrisponda in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento stabilito nella misura mensile di euro 350,00 da versare mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda;
considerato che
è pacifica tra le parti la circostanza per cui il resistente ha finora contribuito mediante versamento di euro
300,00, seppur corrisposti in favore dei figli conviventi con la ricorrente, per i mesi arretrati sarà dovuta unicamente la differenza;
3. prende atto dell'impegno del resistente a spostare la residenza dall'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
7/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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