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Sentenza 3 giugno 2023
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Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2025REG.PROV.COLL.
N. 00388/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2024, proposto da
Nelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Iacopetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. II, n. 551 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte appellante l’avvocato Iacopetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Nelli s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 3 giugno 2023, n. 551 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Lucca in data 5 dicembre 2022, la quale ha disposto la chiusura tassativa dell’esercizio pubblico sito in Lucca, al Viale Europa n. 486, alle ore 24, e la cessazione di ogni riproduzione musicale e sonora alle 23 per trenta giorni, nonché avverso il presupposto art. 36 del regolamento comunale di polizia urbana, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Lucca n. 46 del 3 luglio 2018.
La società appellante, titolare di un esercizio commerciale di somministrazione e vendita di prodotti di caffetteria, bibite, liquori, bevande in genere, nonché di prodotti alimentari, ed aperto 24 ore su 24, offre ai propri avventori, anche in orario notturno, un intrattenimento musicale. A seguito di plurimi verbali redatti dalla Polizia municipale (in data 3, 7 e 14 gennaio 2022), conseguenti ad esposti per disturbo di quiete pubblica, l’amministrazione ha avviato il procedimento per l’applicazione della sanzione dell’ordine di chiusura dell’esercizio alle ore 24 e di cessazione di ogni riproduzione musicale o sonora alle ore 23 per la durata di trenta giorni. In data 5 dicembre 2022 è intervenuto il provvedimento di chiusura.
Con il ricorso in primo grado la Nelli s.r.l. ha dunque impugnato quest’ultimo provvedimento, unitamente all’art. 36 del regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Lucca n. 46 del 3 luglio 2018, deducendone l’illegittimità per mancata considerazione dei rilievi svolti dalla ricorrente in sede di memoria partecipativa; ha lamentato altresì l’illegittimità della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, in assenza di una base legale.
2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto che non sia mancata alla ricorrente la possibilità di difesa in sede procedimentale; ha inoltre ritenuto che abbia trovato applicazione l’art. 36, comma 1, del regolamento comunale [alla cui stregua « è vietato agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori percepibili dall’esterno dei locali dopo le ore 24.00 ovvero dopo l’orario stabilito dall’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali »], e non già l’art. 36, comma 2, del regolamento comunale, con conseguente legittima applicazione della sanzione di cui al comma 8, secondo cui « in caso di ripetuto, comprovato e adeguatamente motivato disturbo, è facoltà dell’amministrazione comunale disporre, mediante specifica ordinanza, la limitazione dell’orario di apertura dell’esercizio fino ad un massimo di 60 giorni ovvero la sospensione dell’attività sino ad un massimo di 10 giorni ».
3.- Con il ricorso in appello la Nelli s.r.l. ha essenzialmente reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
4. -All’udienza pubblica del 4 luglio 2024, nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-Il primo motivo di appello deduce che l’art. 50, commi 5 e 7- ter , del d.lgs. n. 267 del 2000 contiene disposizioni richiamate nella sentenza impugnata, ma che non assumono rilevanza nella fattispecie controversa e non possono ritenersi a fondamento dell’art. 36 del regolamento di polizia urbana del Comune di Lucca; in ogni caso il comma 8, oggetto dell’impugnativa di primo grado, non è disposizione sanzionatoria (ulteriore a quella del comma 7) della previsione del comma 1; il comma 8 contiene purtuttavia una sanzione amministrativa che, per di più, lascia all’amministrazione discrezionalità sull’ an .
Il motivo, prospettato in modo complesso nella misura in cui è parzialmente anticipatore dei motivi reiterati, appare infondato.
Invero, l’ordinanza dirigenziale n. 2204 del 5 dicembre 2022 non richiama l’art. 50, e al contempo bene chiarisce che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 36, comma 8, del regolamento comunale di polizia urbana, è correlato alla contestata violazione della disposizione di cui al comma 1 della stessa norma regolamentare, la quale vieta « agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori percepibili dall’esterno dei locali dopo le ore 24.00 ovvero dopo l’orario stabilito dall’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali ».
Quanto alla discrezionalità sull ’an della sanzione contemplata dall’art. 36, comma 8, si tratta di misura applicabile in caso di “recidiva”, e cioè di “ ripetuto, comprovato e adeguatamente motivato disturbo ”; peraltro la disposizione in esame prevede che, al ricorrere del presupposto suindicato, “ è facoltà ” dell’amministrazione comunale disporre la limitazione dell’orario di apertura, ovvero la sospensione dell’attività, il che sta a dimostrare come in realtà, proprio per essere il potere amministrativo effettivamente correlato alla condotta, non opera alcun automatismo applicativo.
2. – Viene poi reiterato il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale è dedotta la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, oltre che dell’art. 3 dello stesso testo normativo, nell’assunto che il contestato provvedimento non avrebbe tenuto conto del contributo partecipativo prodotto dalla società a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, incentrato sulla valutazione della inopportunità della irrogazione della sanzione in pendenza, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, di altro ricorso avente ad oggetto un precedente provvedimento sanzionatorio inflitto dal Comune di Lucca per analoghe ragioni, con contestazione, in particolare, del parametro della percepibilità a distanza di oltre venti metri del rumore, tanto più nel contesto di una via di grande scorrimento, ove transitano a tutte le ore autoveicoli e mezzi pesanti, e dunque della legittimità dell’art. 36, comma 8, del regolamento comunale, anche nell’ulteriore profilo della sua natura di sanzione non pecuniaria (che si aggiunge alla sanzione pecuniaria).
Il motivo è infondato.
Va invero ricordato che per costante giurisprudenza il contributo partecipativo dell’interessato comporta in capo all’amministrazione un obbligo di valutazione che non si traduce nella confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, occorrendo invece una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla stregua delle risultanze acquisite (tra le tante, Cons. Stato, V, 30 agosto 2023, n. 8063).
Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione procedente ha inteso acquisire le osservazioni della Polizia municipale, la quale ha rilevato che, in disparte l’irritualità della contestazione sulle modalità di accertamento, « l’art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana non prevede una differenziazione nel livello di emissione ma unicamente che i rumori siano percepibili e pertanto sia da intendere come udibile secondo una normale percezione di ciascun individuo, Agenti accertatori compresi, non essendo necessaria alcuna misurazione del volume. Nel caso specifico la musica è stata percepita da tre accertatori : due Agenti e un Ispettore, i quali si erano recati sul posto a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa alle ore 23.30 del 05/01/2022 ». Il provvedimento ha fatto proprio il contenuto delle “osservazioni della Polizia municipale”, espressamente richiamandole, in tale guisa garantendo una specifica motivazione al mancato apprezzamento della memoria partecipativa della società odierna appellante. Giova, da ultimo, rilevare come neppure in questa sede venga argomentatamente contestata la ricorrenza del presupposto del “ ripetuto, comprovato e adeguatamente motivato disturbo della quiete e del riposo dei vicini ”.
3. – Il terzo motivo reitera la seconda censura di primo grado esperita avverso la previsione dell’art. 36, comma 8, del regolamento comunale, lamentandosi che illegittimamente attribuisca una discrezionalità sull’ an in ordine all’applicazione della sanzione, sia pure con obbligo di motivazione e di prova; per l’appellante sussiste invece la necessaria doverosità dell’esercizio del potere sanzionatorio, corollario del principio di obbligatorietà della sanzione amministrativa, come inferibile dagli artt. 14 e 17 della legge n. 689 del 1981; dall’art. 18 della stessa legge n. 689 si evince che il procedimento sanzionatorio può concludersi esclusivamente con l’ingiunzione al trasgressore o con un provvedimento di archiviazione, ove l’accertamento risulti infondato. Deduce altresì che le sanzioni amministrative sono sottoposte a riserva di legge, mentre nel caso di specie la sanzione è contemplata da un regolamento comunale, in asserita violazione del principio di legalità.
Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.
La previsione dell’art. 36, comma 8, non ha natura di sanzione punitiva (quali sono le sanzioni pecuniarie e tutte quelle con carattere meramente afflittivo), ma di sanzione in senso lato, melius misura ripristinatoria. La distinzione appare evidente in materia di edilizia, in cui la misura ripristinatoria è finalizzata ad impedire il consolidamento dell’utile illecitamente conseguito.
Ma le misure ripristinatorie o latamente sanzionatorie sussistono anche al di fuori dell’ambito dell’edilizia, in quanto volte a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito e riconoscono all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse.
Per tale motivo la misura ripristinatoria garantisce un margine di discrezionalità all’amministrazione, anche proprio nell’ an ; e proprio per tale ragione la cognizione di tali sanzioni è attribuita al giudice amministrativo, mentre nel caso di sanzioni punitive la giurisdizione spetta al giudice ordinario, secondo il paradigma generale della legge n. 689 del 1981.
4. – Alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO