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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA RO
in esito all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1079/2025 R.G. vertente
TRA
c.f. , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna AP, Luca
AP e ZI NO, giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...]. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: restituzione somme e beni aziendali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2025 la esponeva di aver Parte_1 assunto in data 2.2.2004, adibendolo per quasi venti anni presso la propria sede CP_1 di Messina, da ultimo all'ufficio paghe e contributi quale impiegato di III livello, con rapporto regolato dal CCNL Turismo.
1 Riferiva che il si era dimesso senza preavviso il 13.10.2023, evidenziando di aver CP_1 infruttuosamente invitato controparte a corrispondere € 8.884,82 (giacché il lavoratore aveva beneficiato, dal 2016 al 2023, sia di prestiti di denaro sia di anticipi sulla retribuzione, restituiti soltanto parzialmente) ed a consegnare le dotazioni di lavoro dallo stesso trattenute
(segnatamente un portatile marca Acer, modello Notebook TMP215-77NB, n. di serie contenente dati sensibili e riservati, acquistato nel 2021 per € CodiceFiscale_2
979,90).
Invocava il proprio diritto all'indennità di mancato preavviso, pari a due mensilità della normale retribuzione, ovvero ad € 4.301,76, non avendo controparte rispettato il prescritto termine.
Concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore, dei superiori importi, maggiorati di interessi e rivalutazione in misura di legge, nonché alla restituzione del portatile Notebook ACER TMP215-77NB, n. serie NXVLPET00U1051F5D67600, instando, inoltre, per il caso di mancata consegna del detto bene aziendale, per la condanna del alla CP_1 corresponsione del controvalore di € 979,90, oltre accessori;
chiedeva, altresì, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, del c.p.c., con vittoria di compensi e spese di lite, con la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, commi 7 ed
8, del D.M. 55/2014.
2. L'udienza del 7 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
3. Preliminarmente deve darsi atto che sebbene destinatario di rituale CP_1 notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
4. Nel merito, le domande attoree sono in parte meritevoli di accoglimento.
Innanzitutto parte ricorrente lamenta di aver erogato al molteplici prestiti ed anticipazioni CP_1 sui compensi ad esso spettanti, soltanto parzialmente recuperati in ragione di una trattenuta di
€ 150,00 mensili in busta paga ed in esito alla busta paga del novembre 2023, conseguente allo scioglimento del rapporto di lavoro. Assume, pertanto, di avere un credito pari ad € 8.884,82.
A supporto delle proprie ragioni, la produce la seguente Pt_1 Parte_1 documentazione (all. 3):
- bonifico del 4.5.2016 per € 8.000,00 e causale “anticipo competenze”. Per tale anticipazione deposita altresì dichiarazione sottoscritta dal convenuto, il quale si è
2 impegnato “a restituire tale somma con il seguente piano di rientro: Per l'importo di €
4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) nei modi e nei tempi che mi saranno indicati da codesta Società e comunque non oltre la cessazione del mio rapporto di lavoro;
Per
l'importo di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) mediante la trattenuta di Nr. 24
(ventiquattro) rate mensili senza interessi, dell'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauna, con decorrenza dal mese di Luglio 2016 e termine nel mese di Giugno 2018.
Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro le eventuali somme residue saranno trattenute in unica soluzione con lo statino paga in emissione nel mese della cessazione del rapporto di lavoro”;
- bonifico del 28.11.2016 per € 500,00 e causale “anticipo tredicesima 2016”;
- bonifico del 28.3.2017 per € 2.700,00 e causale “anticipo competenze”;
- bonifico del 4.5.2017 per € 1.500,00 e causale “prestito personale”;
- bonifico del 18.10.2017 per € 600,00 e causale “prestito personale”;
- bonifico del 22.1.2018 per € 300,00 e causale “anticipo competenze”;
- bonifico del 19.6.2018 per € 1.000,00 e causale “acconto su tredicesima mensilità
2018”;
- bonifico del 26.9.2018 per € 1.500,00 e causale “anticipo competenze”;
- bonifico del 30.11.2018 per € 1.000,00 e causale “anticipo dicembre 2018”;
- bonifico del 16.4.2019 per € 3.000,00 e causale “anticipo competenze”;
- bonifico del 2.12.2019 per € 2.100,00 e causale “anticipo competenze”;
- bonifico del 15.1.2020 per € 1.200,00 e causale “anticipo competenze Febbraio 2020”;
- bonifico del 29.3.2023 per € 3.000,00 e causale “prestito aziendale”.
Ancora, deposita la seguente documentazione (all. 4):
- bonifico del 21.9.2021 per € 750,00 e causale “Anticipo 13ma mensilità 2021”;
- bonifico del 16.3.2022 per € 600,00 e causale “Anticipo competenze 04/2022”;
- bonifico del 30.3.2022 per € 600,00 e causale “Anticipo competenze 05/2022”;
- bonifico del 5.4.2022 per € 750,00 e causale “Anticipo competenze 13ma/2022”;
3 - bonifico del 27.4.2022 per € 650,00 e causale “Anticipo competenze Giugno 2022”;
- bonifico del 25.5.2022 per € 600,00 e causale “Anticipo competenze luglio 2022”;
- bonifico del 27.7.2022 per € 1.500,00 e causale “Anticipo competenze Agosto-Settembre
2022”;
- bonifico del 29.9.2022 per € 2.500,00 e causale “Anticipo competenze
Ottobre/Novembre 2022”;
- bonifico del 15.12.2022 per € 500,00 e causale “ACCONTO 13MA MENSILITA'”.
In sintesi, computando gli importi portati dai bonifici, parte ricorrente ha dimostrato di aver erogato al Cama, quali prestiti ed anticipi, la complessiva somma di € 34.850,00.
Di questi, la minor somma di € 4.400,00, di cui al bonifico del 4.5.2016 ed alla sopra menzionata dichiarazione del convenuto risulta a conto t.f.r. e recuperata nel cedolino di novembre CP_1
2023 alla voce “ZP8165 T.F.R. già liquidato”.
Quanto al resto, l' ha ottenuto, dal 31.7.2016 al 31.3.2020, il complessivo importo di € Pt_2
6.750,00 con rate di € 150,00 mensili, come da buste paga in atti. Inoltre, nonostante il conteggio fornito da parte attrice abbia menzionato soltanto tali trattenute, la Parte_1 ha trattenuto anche ulteriori importi e, segnatamente, € 300,00 in uno alla busta
[...] paga di agosto 2023, € 300,00 nel mese di settembre 2023 ed ulteriori € 747,00 nel mese di ottobre.
Sottraendo, quindi, dall'importo originario di € 34.850,00 quelli oggetto di recupero, residuano come dovuti € 22.353,00 e non anche € 22.603,00, invece indicati nell'ultima busta paga con causale “004205 Rata Prestito azienda”.
La Società ha, pertanto, richiesto € 250,00 in più del corretto, sulla scorta delle trattenute documentalmente provate, sicché il credito residuo dell'azienda non è pari ad € 8.844,82 ma ad
€ 8.594,82.
Il convenuto pertanto, va condannato alla restituzione di € 8.594,82, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
5. Ancora, parte ricorrente invoca il proprio diritto all'indennità di mancato preavviso, pari a due mensilità della normale retribuzione, ovvero ad € 4.301,76, non avendo controparte rispettato il termine, essendosi dimesso senza preavviso il 13.10.2023.
4 La domanda appare destituita di fondamento, in quanto dall'esame del ricorso e della documentazione allo stesso allegata non risultano dettagliatamente chiarite le modalità di scioglimento del vincolo lavorativo inter partes. Non è stata nemmeno versata in atti la lettera di dimissioni. Per mero tuziorismo, fra l'altro, va evidenziato come parte ricorrente abbia richiesto di provare (tramite interrogatorio formale e prova per testi) il solo fatto storico delle dimissioni (per confronto n. 3 della narrazione di fatto di cui al ricorso) e non anche l'assenza di giusta causa delle stesse, circostanza decisiva ai fini della configurabilità del diritto attoreo all'indennità richiesta.
6. La inoltre, ha richiesto la restituzione del Notebook ACER Parte_1
TMP215-77NB, n. serie NXVLPET00U1051F5D67600 instando, per il caso di mancata consegna del detto bene aziendale, per l'avversa condanna al versamento del controvalore di €
979,90, oltre accessori.
Al riguardo, ritiene questo decidente che l'onere probatorio gravante sull'attore possa essere delineato richiamandosi Cass. Civ., Sez. III, 23.11.2021, n. 36057, secondo cui “l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante
l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto”.
Ciò premesso, applicando tali principi al caso di specie, risulta che parte ricorrente abbia prodotto l'ordine di acquisto del pc in questione, dal quale può leggersi, alla voce “note”, la dicitura “SOSTITUZIONE NOTEBOOK – rag. ed evincersi, inoltre, come la CP_1 richiesta dell'ordine provenga dall'“Ufficio del Personale Sede Messina” a nome e sia CP_1 debitamente sottoscritta.
Risulta altresì dimostrato documentalmente come il rapporto lavorativo fra le parti si sia estinto, per cui è venuto meno il titolo, in capo al per continuare a detenere il detto bene CP_1 aziendale.
Né, tantomeno, parte convenuta, scegliendo il silenzio della contumacia, ha provato di essersi adoperata per la consegna del computer, non avendo nemmeno riscontrato i solleciti aziendali, per quanto a conoscenza di questo Tribunale sulla scorta della documentazione in atti.
5 deve, quindi, essere condannato alla restituzione, in favore della CP_1 [...] del Notebook ACER TMP215-77NB, n. serie Parte_1
NXVLPET00U1051F5D67600.
Parte ricorrente articola, inoltre, domanda risarcitoria per l'evenienza della mancata restituzione del computer. La domanda non può trovare accoglimento per non aver la Società fornito alcun elemento concreto atto a determinare il valore attuale del bene, non potendo sopperire a tale mancanza il deposito dell'ordine in questione, provando esso al più il valore del bene al diverso
-e risalente- momento dell'acquisto.
7. Da ultimo la ricorrente richiede l'avversa condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, del c.p.c..
In tema, va rammentato, ex multis, l'insegnamento di Cass. Civ., Sez. II, 3.5.2022, n. 13859, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Tanto premesso, dovendosi rimarcare come, in buona sostanza, le norme richiamate da parte ricorrente mirino a scoraggiare e sanzionare condotte processuali abusive, non risulta allegata né provata alcuna mala fede o colpa grave nell'operato di invero rimasto CP_1 contumace. Peraltro, e questo rilievo è decisivo, il ricorso è solo in parte meritevole di accoglimnto per le ragioni sopra esposte.
8. Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La rimanente quota segue la soccombenza e si liquida in favore della società ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto
6 conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
Non appare meritevole di accoglimento, con riguardo alle spese di lite, l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 8, del D.M. 55/2014.
Quanto alla prima norma (“
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”) è sufficiente richiamare, in senso contrario, le superiori considerazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità aggravata del CP_1
La seconda norma, per cui “
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”, non appare meritevole di accoglimento stante la mancanza del prerequisito legale della manifesta fondatezza, essendo stato invero necessario vagliare funditus la produzione documentale di parte ricorrente per pervenire alla decisione del procedimento, decisione fra l'altro non totalmente favorevole alle ragioni attoree.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
[...]
28.2.2025, nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed CP_1 eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento, in CP_1 favore della di € 8.594,82, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché alla restituzione del
Notebook ACER TMP215-77NB, n. serie NXVLPET00U1051F5D67600;
- rigetta quanto al resto;
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali in favore CP_1 della in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, che liquida – già ridotte – in € 79,00 per rimborso di due terzi contributo
7 unificato ed € 1.796,00 per due terzi compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA RO
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