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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4713 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO TERESA Parte_1 C.F._1
MARIA
nei confronti di
(c.f. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di maggiorenni
1
CONCLUSIONI
“Voglia dichiarare, ad ogni effetto di legge, l'adozione delle signore Controparte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(VA), via Mameli n. 22, e (C.F. ), nata a [...]_2 C.F._3
OG (Colombia) il 16/11/1967 e residente in [...], da parte del signor (C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.1934 e residente in [...], ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso depositato in data 2.10.2024, chiedeva l'adozione di Parte_2 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
16/11/1967.
A fondamento del ricorso deduceva:
- di avere iniziato con la madre delle adottande ( una relazione Persona_1
sentimentale nel 1972 e che, a seguito di tale relazione, sempre nel 1972 si instaurava una convivenza con la sig.ra e le figlie. Dalla relazione nasceva anche la figlia Per_1 [...]
nel 1974; Per_2
- nel 1978 l e la si sposavano;
Pt_1 Per_1
- che le adottande dal 1968 non avevano rapporti con il proprio padre biologico, mentre consideravano proprio padre il ricorrente, atteso che questi le aveva sempre trattate e considerate come proprie figlie.
All'udienza del 14.5.2025 comparivano l'adottante, le adottande, la madre di queste ultime e la figlia dell'adottante, I primi tre prestavano il consenso all'adozione, le ultime due davano il Persona_2
loro assenso.
Veniva prodotto il certificato di morte del padre delle adottande.
All'udienza del 28.5.2025 i sig.ri coniuge di e , Tes_1 Parte_3 Testimone_2
coniuge di prestavano l'assenso all'adozione. Controparte_1
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
2 L'adozione conviene certamente alle adottande in quanto consente di essere riconosciute a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che le accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Quanto al cognome, domandava di sostituire il proprio cognome con o, in Controparte_2 Pt_1
subordine, di anteporre il cognome al proprio, mentre chiedeva di Pt_1 Controparte_1
posporre il cognome dell'adottante al proprio.
Può disporsi in conformità a quanto richiesto da Controparte_1
Il cognome dell'adottante, infatti, non deve essere anteposto a quello dell'adottanda, bensì aggiunto come chiesto all'udienza dall'adottanda e accettato dall'adottante ed alla luce della pronuncia n.
135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Quanto a può essere solo accolta la domanda di anteporre il cognome Controparte_2 Pt_2
come previsto dall'art. 299 c.c.
La sostituzione, infatti, non è prevista dall'art. 299 c.c. e la Corte Costituzionale, con sentenza n.
53/2025, ha evidenziato: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.c. sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 comma 1 della Costituzione nella parte in cui dispone che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. La scelta legislativa di non permettere la sostituzione del cognome dell'adottato maggiore d'età con quello dell'adottante non viola il diritto all'identità personale dell'adottato, né comporta una disparità di trattamento ingiustificata rispetto all'adozione piena di un minore di età”.
La Corte Costituzionale ha, peraltro, evidenziato che la parte che abbia interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento. In particolare, menziona l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, «[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [...] vuole cambiare il cognome, anche perché [...] rivela l'origine naturale [...], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda
l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».
Nulla si dispone sulle spese di lite considerato l'oggetto della domanda.
P.Q.M.
3 il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/02/1966 e residente in [...], e Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e C.F._3
residente in [...], da parte del signor
[...]
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Pt_1 C.F._1
residente in [...], con conseguente assunzione da parte di del cognome dell'adottante, da posporre al proprio, e con Controparte_1
assunzione da parte di del cognome dell'adottante da anteporre al Controparte_2
proprio;
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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