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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 9/6/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5786/2022 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. C. Mercurio;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. E. Castellaneta;
Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 26/5/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dipendente del VI settore del Comune di Altamura, esponeva di aver contratto l'infezione Covid-19 sul luogo di lavoro con decorrenza dal 20/11/2020 al 16/12/2020, data in cui il ricorrente veniva dichiarato guarito e di aver denunciato l'infortunio subito all' che, con provvedimento del 23/2/2021, pur riconoscendo l'origine CP_1 professionale dell'infortunio, con corresponsione dell'indennità temporanea, aveva, tuttavia, negato la sussistenza di postumi permanenti.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione, in suo favore, del danno biologico nella misura del 15% ovvero in quella ritenuta di giustizia, con accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la assoluta infondatezza dell'avversa domanda, CP_1
ribadendo la correttezza del proprio operato. Disposta una consulenza medico-legale, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' doveroso rimarcare, in via di premessa, che le prestazioni assicurative che l' CP_1
fornisce a seguito di infortunio sul lavoro riguardano tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta ed in occasione di lavoro.
Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, l'unico profilo controverso riguarda la misura delle menomazioni riportate dall'odierno istante e, più in radice, la stessa sussistenza di postumi permanenti.
A questo proposito, il nominato c.t.u., specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha osservato che “… può motivatamente ritenersi che il quadro clinico lamentato dal Sig. nel ricorso introduttivo di astenia, dispnea da sforzo, Pt_1
faringodinia, anosmia, artralgie, cefalea, disgeusia, mialgia, insonnia, dispepsia e stato ansioso non possa essere rapportato causalmente all'infezione da Sars-Cov2 diagnosticata in data 20 Novembre 2020.
Nel merito i sintomi lamentati dal Sig. risultano ascrivibili a patologie proprie Pt_1 del paziente, slegate dall'infezione occorsa nel Novembre 2020, come di fatto riportato nella relazione di Day Service della U.O.C. di Medicina Interna del Policlinico di Bari allorquando fu riportata diagnosi di ipertensione arteriosa, ipertrofia del ventricolo sinistro, ectasia dell'aorta ascendente, steatosi epatica e cisti epatica.
Si deve segnalare, altresì, l'assenza di alterazioni all'indagine ecografica del torace eseguita ad un mese di distanza dalla patologia polmonare legata all'infezione da Sars-
Cov2.
Ciò posto, non risulta possibile ascrivere all'infezione da Sars-Cov2 del Novembre
2020 esiti menomativi rapportabili causalmente all'infezione stessa e conseguenzialmente riconoscere nel Sig. una riduzione dell'integrità psico- Pt_1 fisica correlata al medesimo evento”.
In definitiva, il ricorso va rigettato, poiché il danno biologico è insussistente, conformemente a quanto riscontrato dall' in sede amministrativa. CP_1
Pag. 2 di 3 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
per le medesime ragioni, vanno poste a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5786/2022 R.G. promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) pone a definitivo carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 9/6/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5786/2022 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. C. Mercurio;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. E. Castellaneta;
Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 26/5/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dipendente del VI settore del Comune di Altamura, esponeva di aver contratto l'infezione Covid-19 sul luogo di lavoro con decorrenza dal 20/11/2020 al 16/12/2020, data in cui il ricorrente veniva dichiarato guarito e di aver denunciato l'infortunio subito all' che, con provvedimento del 23/2/2021, pur riconoscendo l'origine CP_1 professionale dell'infortunio, con corresponsione dell'indennità temporanea, aveva, tuttavia, negato la sussistenza di postumi permanenti.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione, in suo favore, del danno biologico nella misura del 15% ovvero in quella ritenuta di giustizia, con accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la assoluta infondatezza dell'avversa domanda, CP_1
ribadendo la correttezza del proprio operato. Disposta una consulenza medico-legale, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' doveroso rimarcare, in via di premessa, che le prestazioni assicurative che l' CP_1
fornisce a seguito di infortunio sul lavoro riguardano tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta ed in occasione di lavoro.
Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, l'unico profilo controverso riguarda la misura delle menomazioni riportate dall'odierno istante e, più in radice, la stessa sussistenza di postumi permanenti.
A questo proposito, il nominato c.t.u., specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha osservato che “… può motivatamente ritenersi che il quadro clinico lamentato dal Sig. nel ricorso introduttivo di astenia, dispnea da sforzo, Pt_1
faringodinia, anosmia, artralgie, cefalea, disgeusia, mialgia, insonnia, dispepsia e stato ansioso non possa essere rapportato causalmente all'infezione da Sars-Cov2 diagnosticata in data 20 Novembre 2020.
Nel merito i sintomi lamentati dal Sig. risultano ascrivibili a patologie proprie Pt_1 del paziente, slegate dall'infezione occorsa nel Novembre 2020, come di fatto riportato nella relazione di Day Service della U.O.C. di Medicina Interna del Policlinico di Bari allorquando fu riportata diagnosi di ipertensione arteriosa, ipertrofia del ventricolo sinistro, ectasia dell'aorta ascendente, steatosi epatica e cisti epatica.
Si deve segnalare, altresì, l'assenza di alterazioni all'indagine ecografica del torace eseguita ad un mese di distanza dalla patologia polmonare legata all'infezione da Sars-
Cov2.
Ciò posto, non risulta possibile ascrivere all'infezione da Sars-Cov2 del Novembre
2020 esiti menomativi rapportabili causalmente all'infezione stessa e conseguenzialmente riconoscere nel Sig. una riduzione dell'integrità psico- Pt_1 fisica correlata al medesimo evento”.
In definitiva, il ricorso va rigettato, poiché il danno biologico è insussistente, conformemente a quanto riscontrato dall' in sede amministrativa. CP_1
Pag. 2 di 3 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
per le medesime ragioni, vanno poste a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5786/2022 R.G. promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) pone a definitivo carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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