Ordinanza cautelare 15 maggio 2014
Sentenza 21 gennaio 2015
Ordinanza cautelare 9 luglio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 15/05/2014, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00272/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ariete Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto D'Addabbo ed Enzo Augusto, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, via Abate Gimma, n. 147;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caruso e Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso AE De RO, in Bari, via Davanzati, n. 33;
nei confronti di
A.T.I. Franeco S.r.l. - Berlor di ER NI, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo D'Arpa, con domicilio eletto presso CO GA La Gala, in Bari, via Abate Gimma, n. 94;
Berlor di ER NI;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Barletta n. 1879 del 17.12.2013 - comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 1634 del 13.1.2014 ricevuta in data 16.1.2014 - con cui l'appalto per l'affidamento della concessione novennale dei "Servizi cimiteriali consistenti in operazioni di polizia mortuaria e gestione servizio di illuminazione votiva nel locale cimitero" è stato definitivamente aggiudicato all'A.T.I. FRANECO S.r.l. e BERLOR di ER NI;
di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per la declaratoria di inefficacia
del contrato d'appalto, ove stipulato ai sensi dell'art. 121, comma 1, o, comunque, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010;
nonché per il risarcimento, in favore della ricorrente, di tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della A.T.I. Franeco S.r.l. - Berlor di ER NI;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Roberto D'Addabbo, Giuseppe Caruso e Danilo D'Arpa;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il fumus boni iuris dell’istanza cautelare così come introdotta;
Rilevato, in particolare, che, allo stato degli atti ed in relazione al provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente di cui al verbale n. 4 del 28 marzo 2014, appare sussistere una effettiva equivocabilità dell'offerta economica di partecipazione alla gara in oggetto, così come presentata da Ariete Soc. Coop.;
Rilevato, altresì, che tale offerta economica appare difforme dalle prescrizioni del bando di gara, per come specificamente dettate al punto 7) del medesimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO