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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 538/2024 R.G.A.C., pendente TRA (P. IVA e C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ta Veronica Barzanti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Empoli (FI), in Via Jacopo Carrucci, n. 116, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di citazione
- Appellante - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a Trento, in Piazza Silvio Pellico, n. 5,
- Appellata contumace - E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 esenta e in , Piazza CP_2 del Comune n. 2, E
- Appellato contumace -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 entante , in Spoleto (PG), Piazza del Comune, n. 1,
- Appellato contumace – E (C.F. ), in persona del legale CP_4 P.IVA_5
p.t., co pezia (SP), in Viale Italia, n. 136
- Appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 243 del 28.4.2023, pubblicata il 26.7.2023, non notificata, resa nel giudizio di opposizione avverso ingiunzioni fiscali emesse dalla ai sensi del R.D. Parte_1
639/1910 e iscritto s
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ha proposta gravame Parte_1 nei confronti della sentenza n. 243/2023, con la quale il Giudice di Pace di Trento ha annullato l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Locauto S.r.l., avuto riguardo ai verbali emessi dalla Polizia Municipale del CP_3
e del , per infrazioni al Codice
[...] Controparte_2 della Strada. Nel giudizio di primo grado, Locauto S.r.l. si era opposta all'ingiunzione (rectius, alle ingiunzioni) rilevando la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla contestazione contenuta nel verbale, nonché il difetto della propria responsabilità patrimoniale solidale, in qualità di locatrice del veicolo responsabile della violazione, avendo essa provveduto a comunicare al le Controparte_2 generalità dei locatari.
pag. 2/16 Nel costituirsi in giudizio, il , e Controparte_2 CP_4 la hanno rivendicato la piena legittimità Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito, nonché, in via principale di merito, da un lato, che il verbale di accertamento e contestazione era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato e, dall'altro, che la comunicazione delle generalità dei locatari delle vetture era priva di effetto liberatorio nei confronti del locatore. La parte appellante ha censurato la decisione di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 c.p.c.; dell'art. 3 del R.D. 639/1910, degli artt. 7 e 32 del d.lgs. n. 150/2011; nonché, per incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Trento e per violazione e falsa applicazione dell'art. 203 del Codice della Strada, nella parte inerente alla non equiparabilità della Comunicazione dei dati del locatario al ricorso al Prefetto, tenuto conto della validità del verbale di accertamento. La parte appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione resa dal Giudice di Pace, con accoglimento delle domande da essa svolte nel primo grado di giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi meglio esposti in narrativa, riformare la Sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Trento n. 243/2023 del 28/04/2023, depositata in data 26/07/2023 e comunicata in pari data e, per l'effetto, confermare le Ingiunzioni di pagamento impugnate. In ogni caso, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per entrambi i gradi di giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese”.
2. Nessuno è comparso, né si è costituito per le parti appellate di cui è stata dichiarata la contumacia a verbale dell'udienza del 25 Settembre 2024.
pag. 3/16 3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 26 Febbraio 2025 e la concessione dei termini di cui all'art. 352, c. 1, nn. 1) e 2), c.p.c., con decorrenza a ritroso.
4. Ciò posto l'appello è in parte fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
4.1. Occorre premettere che l'opposizione regolata dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910 (nonché dall'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011) ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza nel merito della pretesa vantata dal soggetto intimante e fatta valere con l'ingiunzione fiscale, sicché il giudice è tenuto ad accertare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio a prescindere dall'illegittimità del provvedimento opposto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.01.2019, n. 2355). La Società appellata, Locauto S.r.l., ha sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, che la propria opposizione si potesse qualificare quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente competenza in capo al Giudice del luogo dell'esecuzione forzata. Le controparti convenute nel giudizio di primo grado, tra le quali l'odierna appellante, hanno sostenuto, invece, che si dovesse applicare la disposizione contenuta nell'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale il Giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. È proprio a causa dei problemi lasciati aperti da tale comma che si è reso necessario un intervento chiarificatore ad opera della Corte costituzionale, la quale ha, poi, dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
pag. 4/16 di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»” (si v. Corte cost., sent. n. 158 del 2019). A tale riguardo, occorre anche distinguere l'oggetto del contendere, atteso che la pretesa impositiva dell'odierna appellante si riferisce, come sopra specificato, alle somme dovute in ragione delle infrazioni al Codice della Strada accertate nei verbali di contravvenzione elevati dal diversamente, l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento emessa da trae fondamento da CP_4 analoghi verbali emessi dalla Polizia Municipale di . CP_3
Tuttavia, laddove la sentenza n. 243/2023 del Giudice di Pace di Trento è stata ritualmente e tempestivamente impugnata da parte dell'Ente impositore (in questo caso,
, limitatamente alla parte di cui quest'ultimo è CP_5 titolare (ossia, l'ingiunzione n. 382031/2021), per quanto riguarda l'ingiunzione emessa da (vale a dire la CP_4
n. 17717570), non avendo quest'ultima provveduto a interporre appello in via incidentale contro la sentenza surrichiamata, lo scrivente Giudice non può che limitare il proprio scrutinio ai dedotti motivi di gravame. L'appello costituisce, infatti, l'unico gravame in senso stretto idoneo ad investire la decisione, oggetto di impugnazione, attraverso un nuovo esame della causa, sia pure nei limiti proposti dall'appellante. Rappresenta, pertanto, non il semplice riesame della sentenza di primo grado, ma un nuovo esame della causa nei limiti delle censure contenute nella domanda d'appello. Si tratta di un mezzo di impugnazione attraverso il quale si realizza il principio, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico ma limitato ai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum) (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17321 del 2018).
pag. 5/16 Una volta delimitato l'ambito del presente giudizio, occorre esaminare il thema decidendum, muovendo dalla questione pregiudiziale inerente alla competenza territoriale. Il ricorso proposto in prima grado costituisce una opposizione a ingiunzione di pagamento ai sensi della disciplina imposta dal R.D. n. 639/1910. L'art. 3 del citato Regio Decreto sancisce che: “(…) entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore
o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile”. Giova considerare che la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario, trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto che implica un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 8928 del 2014). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, c. 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al Giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo pag. 6/16 prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi degli artt. 10, c. 2, e 104 c.p.c., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6463 del 2011). Preme ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha considerato equivalenti, sul piano funzionale, l'ingiunzione fiscale e la cartella esattoriale (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata), anche alla luce di quanto previsto dall'art. 15, c. 8-quindecies, del d.l. n. 278 del 2009, convertito con modificazioni, dalla l. n. 102 del 2009, in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti a violazioni del Codice della Strada. L'opposizione contro la cartella di pagamento si propone entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) a pena d'inammissibilità. Così prevedeva l'art. 22 della l. n. 689 del 1981, ora sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. Tale forma di opposizione è anche detta recuperatoria e ha ad oggetto la contestazione dell'omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni, dell'invalidità della notifica e della tardività della notifica, ossia del mancato rispetto del termine di 90 giorni ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. L'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha ad oggetto, invece, la contestazione del diritto dell'ente impositore (opposto) a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto (opponente) e riguarda segnatamente fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. viene proposta in caso di inesistenza del titolo esecutivo, di sua inidoneità per mancanza dei requisiti o di vizi ad esso relativi.
pag. 7/16 L'opposizione all'esecuzione non è soggetta a termini, perché investe la validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione. Pertanto, ove vengano lamentati vizi del titolo, deve formularsi un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che, in quanto tale, non è soggetta al termine decadenziale di cui sopra (cfr. Cass. Civ., sent. n. 30094 del 2019). Nel caso che ci occupa, nel giudizio di primo grado, la parte ricorrente ha lamentato una serie di vizi inerenti al regime di responsabilità solidale a carico del locatore e del locatario in materia di trasgressioni al Codice della Strada, le quali investono la procedura di formazione del titolo esecutivo. Per tali motivi, l'eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex art. 615 c.p.c., a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'art. 27 c.p.c., tenuto conto del contenuto dell'art. 480, c. 3, c.p.c., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto. Non ignora questo Giudice la recente giurisprudenza di legittimità in cui si esprime in senso negativo anche in ordine alla possibilità di agire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove le società di noleggio auto, destinatarie delle notifiche dei verbali di violazione del Codice della strada, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente-locatario-presunto trasgressore, sollecitando la rinotifica dei verbali a questi ultimi soggetti, e non abbiano invece proposto ricorso alle competenti Prefetture e/o ai Giudici di Pace, palesando una causa di inammissibilità del ricorso in opposizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 31454 pubbli. il 7/12/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; Cass.
pag. 8/16 Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024, tutte successive alla decisione di primo grado in pendenza della quale permanevano orientamenti difformi). Il fatto che il rimedio processuale di cui sopra sia stato ritenuto inammissibile in un momento successivo dalla Suprema Corte, involge considerazioni sulla sua esperibilità a fronte dei vizi denunciabili, ma non impinge sulla possibilità di una sua attivazione nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, la quale in base al dettato del codice di rito civile radica la competenza per territorio del Giudice ove ha luogo l'esecuzione forzata. Di tal guisa, la sentenza di primo grado non risulta errata nella parte in cui ha ritenuto competente per territorio l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento.
4.2. Ciò posto in termini di competenza per territorio del Tribunale adito, occorre esaminare gli ulteriori motivi di gravame sollevati dalla parte appellante di cui alle lett. C), D) ed E). Orbene, l'art. 196 del Codice della Strada dispone che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;
in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. ((Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo
pag. 9/16 articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà))”. In virtù delle recenti sentenze della Terza Sezione della Corte di Cassazione sono state superate le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada, chiarendosi definitivamente l'irretroattività della riforma del sopra citato disposto intervenuta nel 2021, in ordine al regime della responsabilità solidale per le sanzioni comminate, esistente tra proprietario – noleggiatore e locatario – conducente - presunto trasgressore. Si è chiarita l'insufficienza, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della precitata novella, della semplice comunicazione da parte delle società di noleggio dei dati dei conducenti-locatari-presunti trasgressori e, quindi, il corrispondente obbligo di necessaria tempestiva impugnazione dei verbali da parte delle società di noleggio, proprietarie dei veicoli, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale;
l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali, con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati, ma si siano limitate a comunicare i dati dei presunti trasgressori agli enti accertatori (si v. ord. n. 31454 del 2024; ord. n. 29015 del 2024; ord. n. 3786 del 2024; n. 1382 e 1383 del 2024). La nuova formulazione dell'art. 196 del Codice della Strada esclude, quindi, il generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario della vettura e il conducente, per le infrazioni alle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di noleggio di autovetture senza conducente. In tale ipotesi, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della precitata novella legislativa, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata durante il periodo di noleggio del veicolo, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse sanzioni pag. 10/16 applicate, essendo tuttavia onerato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale, di comunicare all'Ente accertatore le generalità del cliente-locatario-presunto trasgressore, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. La giurisprudenza di legittimità, prima del 2020, aveva pressoché da sempre ritenuto pacifica l'esistenza del vincolo di solidarietà tra proprietario-locatore e conducente-locatario-presunto trasgressore in caso di violazioni comminate durante il periodo di noleggio, in quanto tale rapporto è stato ritenuto finalizzato ad affiancare al proprietario anche il trasgressore, entrambi solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni comminate ai veicoli dati a noleggio. Tuttavia, nel 2020, la Terza Sezione della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020) si era espressa in favore della sufficienza della comunicazione dei dati del trasgressore, da parte delle società di noleggio, agli enti accertatori, al fine dello scioglimento del vincolo di solidarietà tra noleggiatore e conducente. La Suprema Corte ha, infatti, motivato l'assenza di una corresponsabilità tra proprietario-locatore e locatario- presunto trasgressore, affermando che il proprietario- locatore “nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S.e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni”(cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020). L'assunto ermeneutico testé affermato non ha trovato riscontro in successive pronunce, in cui è stato ribadito che: “L'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della
pag. 11/16 solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate. Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente – da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.)”(cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09/11/2022, n. 32921-32920; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Id. n. 24926, pubbl. il 15/09/2021). Con i già citati pronunciamenti, la Cassazione ha, quindi, definitivamente chiarito l'inapplicabilità retroattiva della modifica normativa dell'art. 196 del Codice della Strada, operata dall'art. 1, c. 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, testualmente affermando che detta “sopravvenienza normativa ... risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative (…) non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati”(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920).
pag. 12/16 Pertanto, prima della più volte citata riforma del 2021, la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore non poteva elidere il vincolo di solidarietà presente tra proprietario-locatore e conducente-locatario- presunto trasgressore “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920). Del resto, anche prima della più recente giurisprudenza, era già consolidato l'orientamento della Cassazione secondo il quale “la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all'esterno, fermo restando che all'interno, nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società, estinta l'obbligazione di che trattasi avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente che ha commesso l'infrazione” (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 26206 del 2020), nonché “Quanto al richiamo secondo il quale dell'art. 196 C.d.S., comma 1, seconda parte (Cass. n. 18988 del 2015; Cass. n. 1845 del 2018) deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario, o ai soggetti equiparati, e al conducente (in senso alla Cass. n. 10833 del 2020)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24926 del 2021). Non può trovare, pertanto, applicazione retroattiva la più vantaggiosa modifica normativa (circa la posizione del noleggiatore) introdotta dal legislatore con la citata novella del 2021, laddove le società di noleggio auto, per le sanzioni comminate nel periodo antecedente a detta riforma, come nel caso oggetto del presente giudizio (in cui l'ingiunzione fiscale è datata Gennaio 2021 ed è riferita a infrazioni commesse nel 2016), si siano limitate a pag. 13/16 comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali. Pertanto, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse da quest'ultimo,
“risponde solidalmente il locatario”, ciò, tuttavia, non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore;
né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386 del regolamento di attuazione dello stesso codice, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (cfr. Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019). Di tal guisa, la Società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1238 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 4735 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019 e n. 28209 del 2019). In definitiva, in accoglimento dei motivi di gravame di cui alle lett. C), D) ed E), occorre procedere alla riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Trento n. 243 del 2023 nella parte in cui dichiara l'inefficacia del verbale sotteso al provvedimento opposto, con caducazione dello stesso, che per l'effetto si intendono validi ed efficaci, con ogni conseguenza di legge e la conferma nella restante parte, anche in merito alla compensazione delle spese di lite. La statuizione riguarda i soli motivi di gravame dedotti in giudizio, in ossequio al principio della domanda e concerne l'ingiunzione fiscale emessa dalla Parte_2
n. 382031 del 2021, a seguito del mancato
[...] pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al verbale di accertamento e contestazione relativo alle infrazioni al Codice della Strada elevato dal . Controparte_2
pag. 14/16 Alcuna statuizione può essere assunta nei confronti di quanto oggetto di accertamento per analoghe infrazioni, da parte del e della Società incaricata della Controparte_3 riscossione, i quali sono rimasti contumaci nel presente giudizio, non proponendo eventuale appello in via incidentale e in merito al quale rimane fermo quanto deciso in primo grado.
5. La natura controversa della materia oggetto di causa, sia sul piano ermeneutico che della disciplina applicabile, la quale è stata interessata da plurimi approdi pretori della giurisprudenza di legittimità e da una novella legislativa, determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018) e a confermare la sentenza di primo grado in cui è stata adottata analoga statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'appello limitatamente ai motivi di cui in narrativa e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 243 del 2023, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 382031 del 2021, emessa il 25 Gennaio 2021 e notificata in data 18 Marzo 2021;
2) conferma nella restante parte la sentenza di primo grado;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 26 Aprile 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 538/2024 R.G.A.C., pendente TRA (P. IVA e C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ta Veronica Barzanti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Empoli (FI), in Via Jacopo Carrucci, n. 116, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di citazione
- Appellante - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a Trento, in Piazza Silvio Pellico, n. 5,
- Appellata contumace - E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 esenta e in , Piazza CP_2 del Comune n. 2, E
- Appellato contumace -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 entante , in Spoleto (PG), Piazza del Comune, n. 1,
- Appellato contumace – E (C.F. ), in persona del legale CP_4 P.IVA_5
p.t., co pezia (SP), in Viale Italia, n. 136
- Appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 243 del 28.4.2023, pubblicata il 26.7.2023, non notificata, resa nel giudizio di opposizione avverso ingiunzioni fiscali emesse dalla ai sensi del R.D. Parte_1
639/1910 e iscritto s
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ha proposta gravame Parte_1 nei confronti della sentenza n. 243/2023, con la quale il Giudice di Pace di Trento ha annullato l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Locauto S.r.l., avuto riguardo ai verbali emessi dalla Polizia Municipale del CP_3
e del , per infrazioni al Codice
[...] Controparte_2 della Strada. Nel giudizio di primo grado, Locauto S.r.l. si era opposta all'ingiunzione (rectius, alle ingiunzioni) rilevando la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla contestazione contenuta nel verbale, nonché il difetto della propria responsabilità patrimoniale solidale, in qualità di locatrice del veicolo responsabile della violazione, avendo essa provveduto a comunicare al le Controparte_2 generalità dei locatari.
pag. 2/16 Nel costituirsi in giudizio, il , e Controparte_2 CP_4 la hanno rivendicato la piena legittimità Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito, nonché, in via principale di merito, da un lato, che il verbale di accertamento e contestazione era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato e, dall'altro, che la comunicazione delle generalità dei locatari delle vetture era priva di effetto liberatorio nei confronti del locatore. La parte appellante ha censurato la decisione di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 28 c.p.c.; dell'art. 3 del R.D. 639/1910, degli artt. 7 e 32 del d.lgs. n. 150/2011; nonché, per incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Trento e per violazione e falsa applicazione dell'art. 203 del Codice della Strada, nella parte inerente alla non equiparabilità della Comunicazione dei dati del locatario al ricorso al Prefetto, tenuto conto della validità del verbale di accertamento. La parte appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione resa dal Giudice di Pace, con accoglimento delle domande da essa svolte nel primo grado di giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi meglio esposti in narrativa, riformare la Sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Trento n. 243/2023 del 28/04/2023, depositata in data 26/07/2023 e comunicata in pari data e, per l'effetto, confermare le Ingiunzioni di pagamento impugnate. In ogni caso, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per entrambi i gradi di giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese”.
2. Nessuno è comparso, né si è costituito per le parti appellate di cui è stata dichiarata la contumacia a verbale dell'udienza del 25 Settembre 2024.
pag. 3/16 3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 26 Febbraio 2025 e la concessione dei termini di cui all'art. 352, c. 1, nn. 1) e 2), c.p.c., con decorrenza a ritroso.
4. Ciò posto l'appello è in parte fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
4.1. Occorre premettere che l'opposizione regolata dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910 (nonché dall'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011) ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza nel merito della pretesa vantata dal soggetto intimante e fatta valere con l'ingiunzione fiscale, sicché il giudice è tenuto ad accertare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio a prescindere dall'illegittimità del provvedimento opposto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.01.2019, n. 2355). La Società appellata, Locauto S.r.l., ha sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, che la propria opposizione si potesse qualificare quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente competenza in capo al Giudice del luogo dell'esecuzione forzata. Le controparti convenute nel giudizio di primo grado, tra le quali l'odierna appellante, hanno sostenuto, invece, che si dovesse applicare la disposizione contenuta nell'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale il Giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. È proprio a causa dei problemi lasciati aperti da tale comma che si è reso necessario un intervento chiarificatore ad opera della Corte costituzionale, la quale ha, poi, dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
pag. 4/16 di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»” (si v. Corte cost., sent. n. 158 del 2019). A tale riguardo, occorre anche distinguere l'oggetto del contendere, atteso che la pretesa impositiva dell'odierna appellante si riferisce, come sopra specificato, alle somme dovute in ragione delle infrazioni al Codice della Strada accertate nei verbali di contravvenzione elevati dal diversamente, l'ingiunzione di Controparte_2 pagamento emessa da trae fondamento da CP_4 analoghi verbali emessi dalla Polizia Municipale di . CP_3
Tuttavia, laddove la sentenza n. 243/2023 del Giudice di Pace di Trento è stata ritualmente e tempestivamente impugnata da parte dell'Ente impositore (in questo caso,
, limitatamente alla parte di cui quest'ultimo è CP_5 titolare (ossia, l'ingiunzione n. 382031/2021), per quanto riguarda l'ingiunzione emessa da (vale a dire la CP_4
n. 17717570), non avendo quest'ultima provveduto a interporre appello in via incidentale contro la sentenza surrichiamata, lo scrivente Giudice non può che limitare il proprio scrutinio ai dedotti motivi di gravame. L'appello costituisce, infatti, l'unico gravame in senso stretto idoneo ad investire la decisione, oggetto di impugnazione, attraverso un nuovo esame della causa, sia pure nei limiti proposti dall'appellante. Rappresenta, pertanto, non il semplice riesame della sentenza di primo grado, ma un nuovo esame della causa nei limiti delle censure contenute nella domanda d'appello. Si tratta di un mezzo di impugnazione attraverso il quale si realizza il principio, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico ma limitato ai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum) (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17321 del 2018).
pag. 5/16 Una volta delimitato l'ambito del presente giudizio, occorre esaminare il thema decidendum, muovendo dalla questione pregiudiziale inerente alla competenza territoriale. Il ricorso proposto in prima grado costituisce una opposizione a ingiunzione di pagamento ai sensi della disciplina imposta dal R.D. n. 639/1910. L'art. 3 del citato Regio Decreto sancisce che: “(…) entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore
o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile”. Giova considerare che la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario, trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto che implica un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 8928 del 2014). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, c. 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al Giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo pag. 6/16 prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi degli artt. 10, c. 2, e 104 c.p.c., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6463 del 2011). Preme ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha considerato equivalenti, sul piano funzionale, l'ingiunzione fiscale e la cartella esattoriale (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata), anche alla luce di quanto previsto dall'art. 15, c. 8-quindecies, del d.l. n. 278 del 2009, convertito con modificazioni, dalla l. n. 102 del 2009, in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti a violazioni del Codice della Strada. L'opposizione contro la cartella di pagamento si propone entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) a pena d'inammissibilità. Così prevedeva l'art. 22 della l. n. 689 del 1981, ora sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. Tale forma di opposizione è anche detta recuperatoria e ha ad oggetto la contestazione dell'omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni, dell'invalidità della notifica e della tardività della notifica, ossia del mancato rispetto del termine di 90 giorni ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. L'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha ad oggetto, invece, la contestazione del diritto dell'ente impositore (opposto) a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto (opponente) e riguarda segnatamente fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. viene proposta in caso di inesistenza del titolo esecutivo, di sua inidoneità per mancanza dei requisiti o di vizi ad esso relativi.
pag. 7/16 L'opposizione all'esecuzione non è soggetta a termini, perché investe la validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione. Pertanto, ove vengano lamentati vizi del titolo, deve formularsi un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che, in quanto tale, non è soggetta al termine decadenziale di cui sopra (cfr. Cass. Civ., sent. n. 30094 del 2019). Nel caso che ci occupa, nel giudizio di primo grado, la parte ricorrente ha lamentato una serie di vizi inerenti al regime di responsabilità solidale a carico del locatore e del locatario in materia di trasgressioni al Codice della Strada, le quali investono la procedura di formazione del titolo esecutivo. Per tali motivi, l'eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex art. 615 c.p.c., a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'art. 27 c.p.c., tenuto conto del contenuto dell'art. 480, c. 3, c.p.c., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto. Non ignora questo Giudice la recente giurisprudenza di legittimità in cui si esprime in senso negativo anche in ordine alla possibilità di agire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove le società di noleggio auto, destinatarie delle notifiche dei verbali di violazione del Codice della strada, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente-locatario-presunto trasgressore, sollecitando la rinotifica dei verbali a questi ultimi soggetti, e non abbiano invece proposto ricorso alle competenti Prefetture e/o ai Giudici di Pace, palesando una causa di inammissibilità del ricorso in opposizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 31454 pubbli. il 7/12/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; Cass.
pag. 8/16 Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024, tutte successive alla decisione di primo grado in pendenza della quale permanevano orientamenti difformi). Il fatto che il rimedio processuale di cui sopra sia stato ritenuto inammissibile in un momento successivo dalla Suprema Corte, involge considerazioni sulla sua esperibilità a fronte dei vizi denunciabili, ma non impinge sulla possibilità di una sua attivazione nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, la quale in base al dettato del codice di rito civile radica la competenza per territorio del Giudice ove ha luogo l'esecuzione forzata. Di tal guisa, la sentenza di primo grado non risulta errata nella parte in cui ha ritenuto competente per territorio l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento.
4.2. Ciò posto in termini di competenza per territorio del Tribunale adito, occorre esaminare gli ulteriori motivi di gravame sollevati dalla parte appellante di cui alle lett. C), D) ed E). Orbene, l'art. 196 del Codice della Strada dispone che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;
in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. ((Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo
pag. 9/16 articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà))”. In virtù delle recenti sentenze della Terza Sezione della Corte di Cassazione sono state superate le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada, chiarendosi definitivamente l'irretroattività della riforma del sopra citato disposto intervenuta nel 2021, in ordine al regime della responsabilità solidale per le sanzioni comminate, esistente tra proprietario – noleggiatore e locatario – conducente - presunto trasgressore. Si è chiarita l'insufficienza, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della precitata novella, della semplice comunicazione da parte delle società di noleggio dei dati dei conducenti-locatari-presunti trasgressori e, quindi, il corrispondente obbligo di necessaria tempestiva impugnazione dei verbali da parte delle società di noleggio, proprietarie dei veicoli, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale;
l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle esattoriali, con il rimedio dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui i verbali siano stati correttamente notificati e le società di noleggio non li abbiano tempestivamente impugnati, ma si siano limitate a comunicare i dati dei presunti trasgressori agli enti accertatori (si v. ord. n. 31454 del 2024; ord. n. 29015 del 2024; ord. n. 3786 del 2024; n. 1382 e 1383 del 2024). La nuova formulazione dell'art. 196 del Codice della Strada esclude, quindi, il generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario della vettura e il conducente, per le infrazioni alle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di noleggio di autovetture senza conducente. In tale ipotesi, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della precitata novella legislativa, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata durante il periodo di noleggio del veicolo, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse sanzioni pag. 10/16 applicate, essendo tuttavia onerato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale, di comunicare all'Ente accertatore le generalità del cliente-locatario-presunto trasgressore, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. La giurisprudenza di legittimità, prima del 2020, aveva pressoché da sempre ritenuto pacifica l'esistenza del vincolo di solidarietà tra proprietario-locatore e conducente-locatario-presunto trasgressore in caso di violazioni comminate durante il periodo di noleggio, in quanto tale rapporto è stato ritenuto finalizzato ad affiancare al proprietario anche il trasgressore, entrambi solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni comminate ai veicoli dati a noleggio. Tuttavia, nel 2020, la Terza Sezione della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020) si era espressa in favore della sufficienza della comunicazione dei dati del trasgressore, da parte delle società di noleggio, agli enti accertatori, al fine dello scioglimento del vincolo di solidarietà tra noleggiatore e conducente. La Suprema Corte ha, infatti, motivato l'assenza di una corresponsabilità tra proprietario-locatore e locatario- presunto trasgressore, affermando che il proprietario- locatore “nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S.e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni”(cfr. Cass. Civ., ord. n. 10833 del 2020). L'assunto ermeneutico testé affermato non ha trovato riscontro in successive pronunce, in cui è stato ribadito che: “L'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della
pag. 11/16 solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate. Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente – da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.)”(cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09/11/2022, n. 32921-32920; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Id. n. 24926, pubbl. il 15/09/2021). Con i già citati pronunciamenti, la Cassazione ha, quindi, definitivamente chiarito l'inapplicabilità retroattiva della modifica normativa dell'art. 196 del Codice della Strada, operata dall'art. 1, c. 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, testualmente affermando che detta “sopravvenienza normativa ... risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative (…) non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati”(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920).
pag. 12/16 Pertanto, prima della più volte citata riforma del 2021, la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore non poteva elidere il vincolo di solidarietà presente tra proprietario-locatore e conducente-locatario- presunto trasgressore “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920). Del resto, anche prima della più recente giurisprudenza, era già consolidato l'orientamento della Cassazione secondo il quale “la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all'esterno, fermo restando che all'interno, nel rapporto, cioè, tra società e i propri clienti, la società, estinta l'obbligazione di che trattasi avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente che ha commesso l'infrazione” (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 26206 del 2020), nonché “Quanto al richiamo secondo il quale dell'art. 196 C.d.S., comma 1, seconda parte (Cass. n. 18988 del 2015; Cass. n. 1845 del 2018) deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario, o ai soggetti equiparati, e al conducente (in senso alla Cass. n. 10833 del 2020)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24926 del 2021). Non può trovare, pertanto, applicazione retroattiva la più vantaggiosa modifica normativa (circa la posizione del noleggiatore) introdotta dal legislatore con la citata novella del 2021, laddove le società di noleggio auto, per le sanzioni comminate nel periodo antecedente a detta riforma, come nel caso oggetto del presente giudizio (in cui l'ingiunzione fiscale è datata Gennaio 2021 ed è riferita a infrazioni commesse nel 2016), si siano limitate a pag. 13/16 comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali. Pertanto, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse da quest'ultimo,
“risponde solidalmente il locatario”, ciò, tuttavia, non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore;
né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386 del regolamento di attuazione dello stesso codice, che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (cfr. Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019). Di tal guisa, la Società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1238 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 4735 del 2019; Cass. Civ., ord. n. 28030 del 2019 e n. 28209 del 2019). In definitiva, in accoglimento dei motivi di gravame di cui alle lett. C), D) ed E), occorre procedere alla riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Trento n. 243 del 2023 nella parte in cui dichiara l'inefficacia del verbale sotteso al provvedimento opposto, con caducazione dello stesso, che per l'effetto si intendono validi ed efficaci, con ogni conseguenza di legge e la conferma nella restante parte, anche in merito alla compensazione delle spese di lite. La statuizione riguarda i soli motivi di gravame dedotti in giudizio, in ossequio al principio della domanda e concerne l'ingiunzione fiscale emessa dalla Parte_2
n. 382031 del 2021, a seguito del mancato
[...] pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al verbale di accertamento e contestazione relativo alle infrazioni al Codice della Strada elevato dal . Controparte_2
pag. 14/16 Alcuna statuizione può essere assunta nei confronti di quanto oggetto di accertamento per analoghe infrazioni, da parte del e della Società incaricata della Controparte_3 riscossione, i quali sono rimasti contumaci nel presente giudizio, non proponendo eventuale appello in via incidentale e in merito al quale rimane fermo quanto deciso in primo grado.
5. La natura controversa della materia oggetto di causa, sia sul piano ermeneutico che della disciplina applicabile, la quale è stata interessata da plurimi approdi pretori della giurisprudenza di legittimità e da una novella legislativa, determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018) e a confermare la sentenza di primo grado in cui è stata adottata analoga statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'appello limitatamente ai motivi di cui in narrativa e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 243 del 2023, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 382031 del 2021, emessa il 25 Gennaio 2021 e notificata in data 18 Marzo 2021;
2) conferma nella restante parte la sentenza di primo grado;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 26 Aprile 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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