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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Masi - Parte_1
Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Andriulli e RE Nasso.
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 10.10.2024 ed l'11.10.2024, poi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, sebbene fosse stata regolarmente iscritta con la qualifica di bracciante agricola nell'Elenco Nominativo dei Lavoratori
Agricoli del suo Comune di residenza per gli anni 2019, 2020 e 2021, apprendeva con comunicazione del 17.06.2024, che era stata cancellata dai ridetti elenchi a causa del mancato riconoscimento di 102 giornate nel 2019, 102 nell'anno 2020 e 102 nel 2021, nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana s.a.s di NT IO & C.”.
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la parte ricorrente ha quindi CP_1 chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per l'anno e le giornate indicate in ricorso, con conseguente condanna al riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, la causa è stata trattata alla stregua degli atti processuali, della CTU e delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con successiva pronuncia fuori udienza della presente sentenza. La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, la prova testimoniale espletata con i testi indicati da parte attrice ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della ricorrente per gli anni e per i giorni indicati in ricorso avendo confutato le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni dei verbalizzanti . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate e per gli anni di cui al dispositivo, con conseguente riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato complessivamente n. 102 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2019, n. 102 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2020 e n. 102 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2021 ed ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i medesimi anni, oltre al riconoscimento dei relativi trattamenti economici e previdenziali maturati oltre che alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1400,oo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 21.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Masi - Parte_1
Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Andriulli e RE Nasso.
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 10.10.2024 ed l'11.10.2024, poi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, sebbene fosse stata regolarmente iscritta con la qualifica di bracciante agricola nell'Elenco Nominativo dei Lavoratori
Agricoli del suo Comune di residenza per gli anni 2019, 2020 e 2021, apprendeva con comunicazione del 17.06.2024, che era stata cancellata dai ridetti elenchi a causa del mancato riconoscimento di 102 giornate nel 2019, 102 nell'anno 2020 e 102 nel 2021, nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana s.a.s di NT IO & C.”.
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la parte ricorrente ha quindi CP_1 chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per l'anno e le giornate indicate in ricorso, con conseguente condanna al riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, la causa è stata trattata alla stregua degli atti processuali, della CTU e delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con successiva pronuncia fuori udienza della presente sentenza. La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, la prova testimoniale espletata con i testi indicati da parte attrice ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della ricorrente per gli anni e per i giorni indicati in ricorso avendo confutato le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni dei verbalizzanti . CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate e per gli anni di cui al dispositivo, con conseguente riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato complessivamente n. 102 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2019, n. 102 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2020 e n. 102 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2021 ed ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i medesimi anni, oltre al riconoscimento dei relativi trattamenti economici e previdenziali maturati oltre che alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1400,oo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 21.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere