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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 4837/24 V.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Luigi Canale
da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Luigi Canale
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.24, depositate in data 2.12.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “a) la Sig.ra dichiara di non avere più nulla a CP_1
pretendere dal Sig. impegnandosi liberamente a contribuire nella misura del 50% alle Pt_1
eventuali spese mediche e alle altre spese straordinarie riguardanti la FI , la quale Per_1
attualmente presta la propria attività lavorativa come commessa, con contratto di apprendistato dal 01/04/2024, presso un negozio di dolciumi sito in Roma, Via del Tritone n. 36, con una retribuzione mensile media di circa 1.200,00 (euro milleduecento/00 – come da Controparte_2
contratto e relative buste paga che si depositano); Si precisa che la FI , autosufficiente, Per_1 2 attualmente convive col proprio compagno presso un immobile condotto in locazione, sito in
Roma, Piazza Ronchi n. 16; b) il Sig. a tacitazione di ogni pretesa vantata dalla Sig.ra Pt_1
ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiara di cedere in favore CP_1 della Sig.ra la propria quota pari al 50% di comproprietà dell'abitazione sita in Roma, CP_1
Via Igino Giordani n. 74, meglio indicata nella visura catastale depositata, entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio;
c) Il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile di cui sopra da parte del Sig. in favore della Sig.ra avviene di Pt_1 CP_1
comune accordo fra i coniugi. Tale cessione é ritenuta dalle parti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La Sig.ra con la CP_1
sottoscrizione del presente atto, dichiara e riconosce di essere integralmente soddisfatta del trasferimento in capo a sé dell'intero diritto di proprietà sulla casa coniugale e di non avere null'altro a pretendere dal Sig. d) La detta porzione immobiliare risulta distinta al Pt_1
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 607, particella 531, subalterno 22, via Igino Giordani, n.
74, scala A, interno 22, z.c. 5, cat. A / 3, cl. 3, vani 7,50, rendita catastale € 1.413,80; e)
L'assegnazione di cui sopra è da ritenersi elemento fondamentale ed imprescindibile per il raggiungimento dell'accordo di divorzio;
e) Le parti espressamente convengono che le spese notarili, ipotecarie e catastali, e comunque tutte, relative alla convenuta cessione immobiliare di cui ai punti che precedono restano ad esclusivo carico della Sig.ra f) Le parti si danno CP_1 reciprocamente atto che, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui sopra, gli stessi, avendo compiutamente regolato i propri rapporti economico-patrimoniali e finanziari, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi ragione o titolo. - le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.6.1993 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00514 parte 2 serie A02 - anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 16.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi