Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 761/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 761 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
e Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. FABRIZIO PENNA, presso il cui studio in Guidonia
Montecelio, Via Antonio Locatelli n. 5, sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti
Parte opponente
e
(CF: , con gli Avv.ti ANTONIO CP_2 C.F._1
FORTUNA e ANDREA BALDISSEROTTO del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Montagnana (PD), Piazza Trieste n. 8, giusta procura in atti
Parte opposta
Con ricorso depositato in data 16.02.2022, le società in epigrafe indicate hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad entrambe da Pt_2
in data 27.01.2022, con cui veniva loro intimato di pagare immediatamente
[...] la complessiva somma di € 9.986,10 in forza del decreto ingiuntivo n. 31/21, emesso da questo Tribunale il 5.02.2021, all'esito del procedimento iscritto al n.rg.262/2021.
A sostegno dell'opposizione, le opponenti contestavano il diritto della lavoratrice a procedere ad esecuzione forzata, deducendo l'intervenuto pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di differenze retributive.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata, con ordinanza confermata in sede di reclamo, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, formulata dalla parte opponente, la causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, veniva rinviata per discussione all'udienza del 17.12.2024.
Con successiva ordinanza del 18.12.2024, peraltro, questo giudice, preso atto della sottoposizione delle società opponenti a misure di prevenzione in forza di provvedimento della Corte d'Appello di Roma (decreto n. 6/2023) - circostanza nota all'ufficio in quanto rappresentata e documentata dalle stesse in numerosi ulteriori giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto dalle medesime incardinati –
invitava le parti a discutere sul punto, rinviando la discussione della causa all'udienza del 7.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con note di trattazione scritta del 27.12.2024, le opponenti chiedevano dichiararsi l'incompetenza funzionale del giudice ordinario, allegando documentazione attestante la perdurante sottoposizione delle stesse a misure di prevenzione.
La difesa di parte opposta, invece, insisteva per il rigetto dell'opposizione a precetto, evidenziando come la stessa sia stata “iscritta a ruolo il 16.02.2022, ossia in data anteriore all'emissione del decreto n. 6/2023 della Corte d'Appello di Roma”. La causa, all'esito della produzione delle note suindicate, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce della sottoposizione delle società opponenti a misura di prevenzione, come da decreto di confisca versato in atti, devono trovare applicazione le speciali disposizioni dettate dal d.lgs. n. 159/2011, con particolare riferimento agli artt. 52 e ss., i quali prevedono che l'accertamento dei diritti di credito dei terzi nei confronti di una società sottoposta a misure di prevenzione debba necessariamente seguire una particolare procedura davanti al giudice delegato dal Tribunale penale (artt. 52 e ss.); ciò in quanto l'interesse pubblico perseguito da detta normativa speciale, dettata per contrastare fenomeni delittuosi particolarmente gravi, risulta in queste ipotesi prevalente rispetto ai diritti di credito vantati da soggetti terzi.
Nel caso di specie, come sopra osservato, le società opponenti sono state destinatarie di una misura di sequestro preventivo, seguito da confisca, che ha interessato le quote sociali e l'intero patrimonio e complesso aziendale delle stesse.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7445), occorre distinguere l'ipotesi del sequestro dell'intero complesso aziendale dall'ipotesi del sequestro di parte delle quote, applicandosi solo nel primo caso lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. d.lgs. n.
159/2011: invero, in caso di sequestro parziale, le quote societarie rimangono distinte dal patrimonio societario della persona giuridica e la società conserva la propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.
Nel caso di specie, essendo stati sottoposti a sequestro e successivamente a confisca,
ex artt. 20 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, gli interi patrimoni aziendali della
[...]
e della sono senza dubbio Parte_1 Controparte_1
applicabili le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal d.lgs. n.
159/2011, che prevendono che, per l'espletamento della speciale procedura di verifica incidentale dei crediti fatti valere nei confronti di una società sottoposta a misura di prevenzione, sia funzionalmente competente il giudice che ha adottato la misura. Alla luce di quanto sopra, il presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento del diritto della parte opposta ad agire in executivis, deve essere dichiarato improcedibile.
A nulla rileva che l'opposizione a precetto sia stata iscritta anteriormente all'applicazione della misura di prevenzione, dovendo trovare applicazione anche al caso di specie l'art. 52 del d.lgs. 159/2011, il quale, pur prevedendo, al comma 1, che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro..”, specifica, al comma 2, che tali crediti
“devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59
e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si
riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, essendo il provvedimento della Corte d'Appello di Roma intervenuto nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del giudizio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Tivoli, 7/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli