TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6998 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13747/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONINI PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI 24 54100 MASSA presso il difensore avv. BONINI PAOLO ATTORE contro Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO e dell'avv. SCOFONE CARLO P.IVA_2
( ) VIA ASSAROTTI, 36/8 16122 GENOVA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso il difensore avv. BARILE RUGGERO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa - Accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 CP_2
[... riguardo agli obblighi contrattuali di cui alle condizioni generali della polizza Easyliner e alle norme del codice delle assicurazioni private e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Parte_1
l'indennizzo previsto dalle predette condizioni di polizza da calcolarsi, secondo l'art.
2.4 del contratto, sulla base dell'ammontare della perdita subìta, pari a euro 75.240,00, detratte la percentuale del 10% e una franchigia di euro 300,00, per una somma complessiva di euro 67.416,00, o per quella diversa somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge Con condanna alle spese e al compenso di causa. - In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da riformularsi in appositi capitoli, indicando come testimoni i sigg.ri
[...]
, salvo altri. Si Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 producono altresì i documenti richiamati in narrativa dell'atto di citazione contrassegnati dai numeri da 1 a 45. Con ogni ulteriore riserva di avanzare altre istanze istruttorie, indicare nuovi testimoni, produrre ulteriori documenti, precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni proposte, ed indicare prove contrarie nei termini di legge
Per Controparte_1
− respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale: − accerti e dichiari l'inesistenza in radice di un credito in favore di nei confronti di , che possa ritenersi oggetto di Parte_1 CP_3 copertura ai sensi di polizza;
− accerti e dichiari altresì che la polizza non copre neppure alcuna pretesa in pagina 1 di 4 ipotesi spettante alla nei confronti di soggetti terzi estranei e diversi dalla;
− accerti e Parte_1 CP_3 dichiari l'inesistenza di qualsivoglia violazione di obblighi “di diligente gestione e di informazione” da parte della respingendo integralmente gli Controparte_4 infondati addebiti formulati a tale proposito dall'attrice nei confronti della compagnia esponente;
− accerti e dichiari che l'Assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo preteso dall'attrice anche per inosservanza dell'obbligo di quest'ultima di diligenza e prudenza nella gestione del credito e nei rapporti con gli acquirenti;
accerti e dichiari che la polizza emessa dalla Compagnia non copre l'ipotetico credito vantato da nei confronti di , anche in quanto si tratta di credito controverso e disconosciuto da Parte_1 CP_3 quest'ultima; − accerti e dichiari l'inesistenza del diritto a pretendere indennizzi azionato dalla Parte_1
anche in quanto la garanzia è sospesa a causa della controversia;
in ogni caso: − respinga comunque tutte
[...] le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
− con il favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per l'Italia. Quest'ultima ha così ricostruito Controparte_5 la vicenda.
“L'attrice ha in particolare richiesto di accertarsi la sussistenza del diritto all'indennizzo ritenuto dovuto in forza di una polizza di assicurazione dei crediti “EasyLiner” e ad una fornitura di merce effettuata in relazione ad un ordinativo di frutta ricevuto da una società di vendita all'ingrosso denominata Societé (in appresso ). Controparte_6 CP_3
Effettivamente la Compagnia esponente ha emesso nel maggio 2020 la polizza n. 3062622 volta a garantire all'Assicurato, nelle percentuali di copertura stabilita e con le modalità di copertura previste, l'indennizzo delle perdite subite a seguito del mancato pagamento di crediti derivanti dall'attività commerciale dell'Assicurata. Come dato atto dall'attrice, la stessa ha eseguito due ordini di acquisto di albicocche apparentemente Parte_1 provenienti dalla , qualificatasi società di vendita all'ingrosso del gruppo con CP_3 CP_7 sede in Francia, effettuando la consegna dei due ordini in date 15/06/2024 e 22/06/2024. Tuttavia, una volta trasmesse in data 25 e 26/06/2024 le due relative fatture n. 460/2024 e n. 461/2024 agli indirizzi mail conosciuti, l'inoltro dei documenti ha avuto esito negativo per mancato recapito, e da accertamenti successivamente effettuati dalla stessa attrice i numeri telefonici in precedenza utilizzati per contattare i riferenti della risultavano inesistenti. CP_3
Da ulteriori accertamenti effettuati è poi risultato che la aveva confermato la propria CP_3 estraneità a tali operazioni commerciali, essendo stata vittima di furto di identità e avendo depositato una denuncia presso la Procura della Repubblica di Evry in Francia”.
Non si può dire che esista un credito dell'attrice di natura contrattuale. Sarebbe infatti contrario alla logica e al diritto pensare che possa vantarlo, ex contractu, nei confronti di un soggetto diverso da quello con cui ha ritenuto di concluderlo (SDNH). Al massimo, il credito vantato ha natura di risarcimento e restitutorio, ex art. 185 c.p., nei confronti del soggetto che ha truffato l'odierna attrice. Tuttavia detto credito non può dirsi rientrare nell'oggetto della garanzia. Se pure quest'ultima si riferisce alla copertura del rischio di perdite dovute al mancato pagamento di crediti (cfr. infra), il presupposto implicito ma inequivocabile è che il credito derivi da un contratto (come pagina 2 di 4 si evince per es. dal richiamo, in polizza, alla previsione della data di scadenza del pagamento, nonché alla fatturazione: circostanze che postulano, abbastanza all'evidenza, un contratto). Così l'art. 1 della polizza.
Altro discorso è se si possa ritenere fondata un'azione di responsabilità nei confronti della convenuta per avere indotto colposamente in capo all'odierna attrice un qualche affidamento sulla bonitas dell'affare e, di conseguenza, averla indotta a effettuare la fornitura. Tuttavia, al di là del fatto che la domanda pone a fondamento un inadempimento del contratto e non un danno da affidamento, si condivide la motivazione di cui alla sentenza Tribunale Milano in causa 46198/2019 (prodotta sub doc. 5 di parte convenuta) laddove si afferma quanto segue:
“l'oggetto della polizza è l'assicurazione di crediti commerciali, non lo svolgimento di indagini circa i poteri delle persone con cui la società ha trattato e la validità dei dati da queste forniti. Parte attrice, in sostanza, addebita all'assicuratore di non aver verificato, prima di ammettere il credito a garanzia, la validità dell'indirizzo mail da cui proveniva la richiesta di quotazione ricevuta dalla società (v. docc. 15 e 16 conv.). Tuttavia tale obbligo non sussiste in capo all'assicuratore del credito commerciale, né può farsi rientrare nella previsione generale di cui all'art. 183, comma 1, lett. b), CAP, perché quella norma si riferisce alle informazioni necessarie per la stipula di un contratto assicurativo adeguato, che risponda alle esigenze del cliente e l'idoneità della polizza stipulata non è stata contestata. Come fondatamente osservato da parte convenuta, è al venditore che spetta l'onere di verificare i poteri della persona con cui tratta gli affari commerciali, non all'assicuratore del credito, per il quale la sussistenza del credito è un dato presupposto”. Da questo punto di vista, la circostanza fattuale che la copertura di polizza sia stata anteriore alla consegna delle merci e che, di conseguenza, sia stata idonea alla creazione, in ipotesi colposa, di un affidamento in capo all'odierno attore sull'opportunità e sulla convenienza dell'operazione, con la conseguente esecuzione del contratto tramite spedizione della merce (realizzando così tutti i presupposti del danno), appare all'evidenza del tutto labile. Di nessun rilievo è infatti la circostanza che “il titolare dell'Agenzia Coface di Reggio Emilia” abbia riferito pagina 3 di 4 “che già dal mese di febbraio 2024 circolavano voci all'interno della Compagnia a proposito di tentativi di truffa che coinvolgevano , scatenando le ire degli astanti che chiedevano CP_3 spiegazioni – disattese - riguardo ai motivi per cui nessuna notizia o segnalazione di allerta era pervenuta né risultava dal portale Cofanet”. Impregiudicato il problema se esista un obbligo di comunicazione al riguardo da parte della società assicuratrice, è evidente che il carattere del tutto generico delle suddette “voci” (concetto quest'ultimo già di per sé vago e giuridicamente inammissibile come fonte di cognizione) non assume alcun rilievo. Consegue il rigetto della domanda per inesistenza di copertura assicurativa. Spese pari a € 11.000,00 (tenuto conto del valore della domanda e della sostanziale assenza di una fase istruttoria), oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di parte per inesistenza di copertura assicurativa del Parte_1 credito e la CONDANNA Al pagamento in favore di - Controparte_5 rappresentanza generale per l'Italia di € 11.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Milano, 19 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13747/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONINI PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI 24 54100 MASSA presso il difensore avv. BONINI PAOLO ATTORE contro Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE RUGGERO e dell'avv. SCOFONE CARLO P.IVA_2
( ) VIA ASSAROTTI, 36/8 16122 GENOVA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso il difensore avv. BARILE RUGGERO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa - Accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 CP_2
[... riguardo agli obblighi contrattuali di cui alle condizioni generali della polizza Easyliner e alle norme del codice delle assicurazioni private e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Parte_1
l'indennizzo previsto dalle predette condizioni di polizza da calcolarsi, secondo l'art.
2.4 del contratto, sulla base dell'ammontare della perdita subìta, pari a euro 75.240,00, detratte la percentuale del 10% e una franchigia di euro 300,00, per una somma complessiva di euro 67.416,00, o per quella diversa somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge Con condanna alle spese e al compenso di causa. - In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da riformularsi in appositi capitoli, indicando come testimoni i sigg.ri
[...]
, salvo altri. Si Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 producono altresì i documenti richiamati in narrativa dell'atto di citazione contrassegnati dai numeri da 1 a 45. Con ogni ulteriore riserva di avanzare altre istanze istruttorie, indicare nuovi testimoni, produrre ulteriori documenti, precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni proposte, ed indicare prove contrarie nei termini di legge
Per Controparte_1
− respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale: − accerti e dichiari l'inesistenza in radice di un credito in favore di nei confronti di , che possa ritenersi oggetto di Parte_1 CP_3 copertura ai sensi di polizza;
− accerti e dichiari altresì che la polizza non copre neppure alcuna pretesa in pagina 1 di 4 ipotesi spettante alla nei confronti di soggetti terzi estranei e diversi dalla;
− accerti e Parte_1 CP_3 dichiari l'inesistenza di qualsivoglia violazione di obblighi “di diligente gestione e di informazione” da parte della respingendo integralmente gli Controparte_4 infondati addebiti formulati a tale proposito dall'attrice nei confronti della compagnia esponente;
− accerti e dichiari che l'Assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo preteso dall'attrice anche per inosservanza dell'obbligo di quest'ultima di diligenza e prudenza nella gestione del credito e nei rapporti con gli acquirenti;
accerti e dichiari che la polizza emessa dalla Compagnia non copre l'ipotetico credito vantato da nei confronti di , anche in quanto si tratta di credito controverso e disconosciuto da Parte_1 CP_3 quest'ultima; − accerti e dichiari l'inesistenza del diritto a pretendere indennizzi azionato dalla Parte_1
anche in quanto la garanzia è sospesa a causa della controversia;
in ogni caso: − respinga comunque tutte
[...] le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
− con il favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per l'Italia. Quest'ultima ha così ricostruito Controparte_5 la vicenda.
“L'attrice ha in particolare richiesto di accertarsi la sussistenza del diritto all'indennizzo ritenuto dovuto in forza di una polizza di assicurazione dei crediti “EasyLiner” e ad una fornitura di merce effettuata in relazione ad un ordinativo di frutta ricevuto da una società di vendita all'ingrosso denominata Societé (in appresso ). Controparte_6 CP_3
Effettivamente la Compagnia esponente ha emesso nel maggio 2020 la polizza n. 3062622 volta a garantire all'Assicurato, nelle percentuali di copertura stabilita e con le modalità di copertura previste, l'indennizzo delle perdite subite a seguito del mancato pagamento di crediti derivanti dall'attività commerciale dell'Assicurata. Come dato atto dall'attrice, la stessa ha eseguito due ordini di acquisto di albicocche apparentemente Parte_1 provenienti dalla , qualificatasi società di vendita all'ingrosso del gruppo con CP_3 CP_7 sede in Francia, effettuando la consegna dei due ordini in date 15/06/2024 e 22/06/2024. Tuttavia, una volta trasmesse in data 25 e 26/06/2024 le due relative fatture n. 460/2024 e n. 461/2024 agli indirizzi mail conosciuti, l'inoltro dei documenti ha avuto esito negativo per mancato recapito, e da accertamenti successivamente effettuati dalla stessa attrice i numeri telefonici in precedenza utilizzati per contattare i riferenti della risultavano inesistenti. CP_3
Da ulteriori accertamenti effettuati è poi risultato che la aveva confermato la propria CP_3 estraneità a tali operazioni commerciali, essendo stata vittima di furto di identità e avendo depositato una denuncia presso la Procura della Repubblica di Evry in Francia”.
Non si può dire che esista un credito dell'attrice di natura contrattuale. Sarebbe infatti contrario alla logica e al diritto pensare che possa vantarlo, ex contractu, nei confronti di un soggetto diverso da quello con cui ha ritenuto di concluderlo (SDNH). Al massimo, il credito vantato ha natura di risarcimento e restitutorio, ex art. 185 c.p., nei confronti del soggetto che ha truffato l'odierna attrice. Tuttavia detto credito non può dirsi rientrare nell'oggetto della garanzia. Se pure quest'ultima si riferisce alla copertura del rischio di perdite dovute al mancato pagamento di crediti (cfr. infra), il presupposto implicito ma inequivocabile è che il credito derivi da un contratto (come pagina 2 di 4 si evince per es. dal richiamo, in polizza, alla previsione della data di scadenza del pagamento, nonché alla fatturazione: circostanze che postulano, abbastanza all'evidenza, un contratto). Così l'art. 1 della polizza.
Altro discorso è se si possa ritenere fondata un'azione di responsabilità nei confronti della convenuta per avere indotto colposamente in capo all'odierna attrice un qualche affidamento sulla bonitas dell'affare e, di conseguenza, averla indotta a effettuare la fornitura. Tuttavia, al di là del fatto che la domanda pone a fondamento un inadempimento del contratto e non un danno da affidamento, si condivide la motivazione di cui alla sentenza Tribunale Milano in causa 46198/2019 (prodotta sub doc. 5 di parte convenuta) laddove si afferma quanto segue:
“l'oggetto della polizza è l'assicurazione di crediti commerciali, non lo svolgimento di indagini circa i poteri delle persone con cui la società ha trattato e la validità dei dati da queste forniti. Parte attrice, in sostanza, addebita all'assicuratore di non aver verificato, prima di ammettere il credito a garanzia, la validità dell'indirizzo mail da cui proveniva la richiesta di quotazione ricevuta dalla società (v. docc. 15 e 16 conv.). Tuttavia tale obbligo non sussiste in capo all'assicuratore del credito commerciale, né può farsi rientrare nella previsione generale di cui all'art. 183, comma 1, lett. b), CAP, perché quella norma si riferisce alle informazioni necessarie per la stipula di un contratto assicurativo adeguato, che risponda alle esigenze del cliente e l'idoneità della polizza stipulata non è stata contestata. Come fondatamente osservato da parte convenuta, è al venditore che spetta l'onere di verificare i poteri della persona con cui tratta gli affari commerciali, non all'assicuratore del credito, per il quale la sussistenza del credito è un dato presupposto”. Da questo punto di vista, la circostanza fattuale che la copertura di polizza sia stata anteriore alla consegna delle merci e che, di conseguenza, sia stata idonea alla creazione, in ipotesi colposa, di un affidamento in capo all'odierno attore sull'opportunità e sulla convenienza dell'operazione, con la conseguente esecuzione del contratto tramite spedizione della merce (realizzando così tutti i presupposti del danno), appare all'evidenza del tutto labile. Di nessun rilievo è infatti la circostanza che “il titolare dell'Agenzia Coface di Reggio Emilia” abbia riferito pagina 3 di 4 “che già dal mese di febbraio 2024 circolavano voci all'interno della Compagnia a proposito di tentativi di truffa che coinvolgevano , scatenando le ire degli astanti che chiedevano CP_3 spiegazioni – disattese - riguardo ai motivi per cui nessuna notizia o segnalazione di allerta era pervenuta né risultava dal portale Cofanet”. Impregiudicato il problema se esista un obbligo di comunicazione al riguardo da parte della società assicuratrice, è evidente che il carattere del tutto generico delle suddette “voci” (concetto quest'ultimo già di per sé vago e giuridicamente inammissibile come fonte di cognizione) non assume alcun rilievo. Consegue il rigetto della domanda per inesistenza di copertura assicurativa. Spese pari a € 11.000,00 (tenuto conto del valore della domanda e della sostanziale assenza di una fase istruttoria), oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di parte per inesistenza di copertura assicurativa del Parte_1 credito e la CONDANNA Al pagamento in favore di - Controparte_5 rappresentanza generale per l'Italia di € 11.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Milano, 19 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4