Articolo 67 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 63 terArticolo 63 quinquies
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9 settembre 2010
Art. 67. (Convenzioni) 1. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.
Note all'art. 67:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 223 della legge 10 febbraio 2005, n. 30 :
«4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.».
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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