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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di AL, Sezione seconda civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Simona Maria Cipitì, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14590/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1961 e residente in Partinico, Contrada Parrini snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Cannizzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Partinico, Via Principe
Umberto n. 39, (pec: Email_1
ATTORE- OPPONENTE
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1
), già in persona del suo funzionario P.IVA_2 Controparte_2
procuratore Dott. elettivamente domiciliata a AL PA, Via A. CP_3
Meucci n. 9, presso lo studio professionale dell'Avv. Mario Parisi del Foro di
AL (pec: che la rappresenta e difende, in via Email_2
disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (pec: 1 R.G. N. 14590/2023
e numero) in forza di procura speciale in Email_3
atti;
CONVENUTA - OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_4 P.IVA_1
), in persona del suo funzionario procuratore dottor P.IVA_3 CP_3
denominazione sociale assunta da contestualmente Controparte_5
succeduta, con efficacia dal 01/01/2025, in tutte le azioni, ragioni, diritti,
obblighi e posizioni processuali di Controparte_1
elettivamente domiciliata in AL PA, Via A. Meucci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Parisi del Foro di AL (indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e difende, in via disgiunta, Email_2
con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (indirizzo di posta elettronica certificata: e numero telefax 010 8391536) Email_3
in forza di procura speciale contenuta telematicamente allegata alla comparsa di costituzione del 10.02.2025
TERZA INTERVENUTA IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a verbale di udienza del 30 gennaio 2025 riportandosi ai rispettivi atti di causa.
*°*°* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio
[...]
ha convenuto in giudizio la (già Parte_1 Controparte_1
dinnanzi al Tribunale in intestazione, Controparte_2
2 R.G. N. 14590/2023
proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec in data 18/10/2023, con il quale il predetto istituto assicurativo ha intimato all'opponente il pagamento, solidalmente con altri coobbligati, della somma complessiva di € 171.796,54, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2705/2012 del 05/03/2012, munita di formula esecutiva rilasciata in data 29/05/2012.
A fondamento dell'intimata esecuzione forzata, il creditore ha eccepito l'estinzione per prescrizione dell'azione esecutiva intimata da parte opposta,
oltre il decorso di dieci anni dalla formazione del suddetto titolo giudiziario.
In particolare, nei propri scritti difensivi, ha Parte_1
rappresentato come il lasso di tempo, di oltre dieci anni, intercorso tra la data di emissione della suddetta sentenza (05.03.2012, resa esecutiva il 29.05.2012) e la notifica della stessa, unitamente all'atto di precetto (avvenuta solamente in data
18.10.2023), determini l'inefficacia del titolo esecutivo per decorso del termine prescrizionale.
A fronte di tutto quanto sopra, parte attrice ha, dunque, domandato in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di Milano del 05.05.2012, resa esecutiva il
29.05.2012; nel merito, ha chiesto di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo per decorso del termine decennale di proposizione dell'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 e dell'art. 2946 c.c.; e conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto notificatogli in data 18.10.2023, con vittoria di spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta
3 R.G. N. 14590/2023
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta da parte avversa, per le ragioni di seguito compendiate: i) diversamente da quanto rappresentato da
, l'intimata esecuzione forzata, e dunque il credito fatto Parte_1
valere in via esecutiva, trova fondamento in due autonomi e distinti titoli esecutivi giudiziali, entrambi recanti condanna solidale al pagamento degli importi indicati in precetto, sia nei confronti dell'attore che nei confronti dei condebitori sig.ri , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e segnatamente costituiti da: - decreto ingiuntivo n. 21560/2010 CP_9
del Tribunale di Milano, che costituisce il titolo esecutivo del diritto di credito vantato a titolo di capitale, interessi, spese di lite liquidate per il procedimento monitorio, spese successive maturate, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale relative all'ipoteca iscritta in forza di tale decreto ingiuntivo;
- la sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di Milano, resa nel giudizio di opposizione a tale decreto ingiuntivo che reca la statuizione di rigetto dell'opposizione,
proposta avverso tale decreto ingiunto, dall'odierno attore unitamente agli altri condebitori solidali, e costituente titolo esecutivo del diritto di credito vantato in seno al precetto dall'Istituto assicurativo per le spese di lite liquidate a carico degli opponenti soccombenti, spese successive maturate, ed imposta di registro;
ii) dal tenore letterale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'eccezione di prescrizione, ex adverso sollevata, è esclusivamente riferita all'actio iudicati
relativa ad uno solo dei due titoli giudiziali posti a fondamento dell'intimata esecuzione forzata, e cioè soltanto alla sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di
Milano; avendo così l'attore riconosciuto ed ammesso, con valenza confessoria ex art. 2730 c.c., la debenza delle somme di cui al suddetto decreto ingiuntivo n.
21560/2010 del Tribunale di Milano, posto espressamente a fondamento del
4 R.G. N. 14590/2023
precetto per la maggiore porzione di credito;
iii) in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, in ordine al secondo titolo esecutivo (sentenza n. 2705/2012 Tribunale di Milano); iv) che, invero, il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c., decorre non già dalla data in cui la sentenza è stata munita di formula esecutiva (29.05.2012),
bensì soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato e dunque dal
22.10.2012; v) la creditrice ha in ogni caso posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione del credito sia nei confronti del sig. che Pt_1
nei confronti dei di lui condebitori solidali, produttivi di effetti anche nei confronti di costui, ai sensi dell'art. 1310 c.c..
Ciò posto, la ha domandato, in via Controparte_1
principale, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Con la propria memoria depositata in data 06.03.2024, ai sensi dell'art. 171
ter n. 1, parte attrice ha contestato le difese rassegnate da parte convenuta deducendo: i) in merito all'eccepito riconoscimento del debito di cui al decreto ingiuntivo, di avere in realtà contestato l'intervenuta prescrizione dell'intero credito vantato dalla creditrice in relazione al complessivo importo intimato,
pari ad € 171.796,54, con conseguente implicita contestazione del titolo, non espressamente menzionato, consistente nel decreto ingiuntivo n. 21560/2010
del Tribunale di Milano, a cui è riferibile la gran parte del credito di cui al precetto;
di talchè la contestazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'eccezione di prescrizione sollevata per l'intero credito;
ii) il difetto di solidarietà passiva dell'obbligazione oggetto dell'intimata azione esecutiva, e conseguentemente l'inopponibilità nei
5 R.G. N. 14590/2023
suoi confronti, degli atti interruttivi allegati da parte opposta come posti in essere nei confronti degli altri condebitori;
iii) che in particolare, in seno al decreto ingiuntivo n. 21560/2010 del Tribunale di Milano non si evince, in alcun modo, un'ingiunzione solidale nei confronti dei plurimi debitori;
mentre è
espressamente solidale nei confronti di più debitori esclusivamente la condanna al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano n.
2705/2012 che ha definito tale giudizio;
iv) che in ogni caso il credito portato dal titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 21560/2010 dal Tribunale di
Milano, è fondato su contratto autonomo di garanzia con conseguente esclusione di un vincolo di solidarietà con altri eventuali garanti autonomi nei confronti del creditore principale;
v) che, vieppiù, l'obbligazione dedotta,
poiché avente ad oggetto una somma di denaro, è ontologicamente divisibile e come tale ha natura parziaria e non solidale.
Con le proprie memorie istruttorie, la Controparte_1
ha contestato la fondatezza delle difese rassegnate da parte attrice con la
[...]
memoria di cui sopra, eccependo, in particolare, che la natura solidale con gli altri condebitori dell'obbligazione fatta valere nei confronti di Parte_1
in sede di precetto, emerge dalle statuizioni di entrambi i titoli fatti
[...]
valere in giudizio ed è espressamente prevista dalle clausole della polizza fideiussoria e della relativa appendice costituente fonte negoziale dell'obbligazione accertata dai titoli giudiziari posti a fondamento dell'intimata esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione del 10 febbraio 2025, e contestuale comparsa conclusionale si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_10
6 R.G. N. 14590/2023
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_3
persona del suo funzionario procuratore dottor denominazione CP_3
sociale assunta da contestualmente succeduta, con Controparte_5
efficacia dal 01/01/2025, in tutte le azioni, ragioni, diritti, obblighi e posizioni processuali di a seguito di atto di fusione per Controparte_1
incorporazione della seconda nella prima a rogito del Notaio Persona_1
di Bologna del 23/12/2024 rep. n. 81492, racc. n. 53003, facendo proprie le difese e domande svolte dalla Controparte_1
*°*°*
Così riportati, in estrema sintesi, i termini della res controversa, è
infondata e come tale deve essere rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché interamente affidata alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto del creditore ad agire esecutivamente in forza dei titoli giudiziari posti a fondamento del precetto notificato in data 18.10.2023.
È infondata la prospettazione di parte opposta circa la limitata portata dell'eccezione di prescrizione dell'actio iudicata, sollevata da parte opponente, al solo titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2705/2012 resa dal Tribunale di
Milano del 05.05.2012, espressamente menzionata dall'attore.
Si tratta invero di tesi contraria ad un'interpretazione sistematica dell'atto introduttivo del giudizio con il quale, pur non menzionando l'altro dei due titoli indicati in precetto (decreto ingiuntivo n. 21560/2010 dal Tribunale di
Milano), parte opponente ha riferito l'eccezione di prescrizione all'intero credito indicato in precetto di importo pari a complessivi€ 171.796,54, così
implicitamente riferendo detta eccezione a tutti i titoli posti a fondamento delle
7 R.G. N. 14590/2023
diverse porzioni di detto complessivo credito. Ciò precisato, l'eccezione di prescrizione suddetta è infondata, avendo parte creditrice fornito la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione posto in essere nei confronti del coobbligato , nel 2012, idoneo a produrre effetti permanenti, per Controparte_6
le ragioni di seguito spiegati, sino al 2019, ed opponibile nei confronti dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Sul punto è innanzitutto a dirsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, l'obbligazione plurisoggettiva consacrata nei titoli esecutivi giudiziali a carico di , compreso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
21560/2010 del Tribunale di Milano, ha natura solidale tra tutti i coobbligati.
Tanto risulta non soltanto dalla fonte negoziale del rapporto fatto valere in quelle sedi da parte opposta (si vedano fideiussione depositate in copia come documento n. 12 prodotto in allegato alla memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.), vieppiù dal disposto di cui all'art. 1294 c.c. a mente del quale: “I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente”, che sancisce il principio generale secondo cui nelle obbligazioni passive plurisoggettive ciascun debitore è tenuto all'intero, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal titolo negoziale.
Il prefato principio generale non è in primo luogo derogato dalla fonte negoziale dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e della successiva pronuncia di rigetto dell'opposizione promossa avverso il primo,
trattandosi di obbligazioni fideiussorie (diversamente da quanto affermato da parte opponente) espressamente assunte da ciascun sottoscrittore in via solidale rispetto tutti gli altri obbligati.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, detto principio normativo
8 R.G. N. 14590/2023
non è certamente superato dalle statuizioni rese dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite in materia di obbligazioni condominiali. Lungi dall'affermare una generalizzazione del principio di parziarietà delle obbligazioni divisibili,
nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnatagli dall'ordinamento, la
Corte ha argomentato l'esclusione del regime di solidarietà nelle obbligazioni passive condominiali sulla base della previsione legislativa di cui all'art. 1123
c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde delle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, sostenendo che la stessa non attiene meramente ai rapporti interni tra la compagine condominiale, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli tra i creditori del
, ed i singoli condomini. Parte_2
Destituita di fondamento è pertanto la prospettazione difensiva di parte opponente nella parte in cui sostiene che l'obbligazione a suo carico portata dal decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto per cui è causa, non abbia carattere solidale rispetto agli altri condebitori in ragione della natura pecuniaria e dunque della divisibilità della stessa, ovvero in forza della sua fonte negoziale.
Ciò posto, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 21560/2010 emesso dal Tribunale di Milano ha accolto la domanda monitoria proposta da
[...]
(già ; già Controparte_4 Controparte_2 [...]
espressamente intesa alla condanna, in solido tra loro, Controparte_1
dei sig.ri , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e . CP_9 Parte_1
Pertanto, sebbene il dispositivo del decreto ingiuntivo suddetto – posto
9 R.G. N. 14590/2023
dall'opposta a fondamento del precetto opposto) non qualifica espressamente come solidale la condanna pronunciata nei confronti di tutti i coobbligati, la stessa deve pertanto ritenersi integrata in parte qua oltre che dal ricorso che la precede, anche dal disposto della legge e segnatamente dal citato art.1294 c.c.,
che come sopra evidenziato qualifica come solidali le obbligazioni passive plurisoggettive salvo sia diversamente previsto, in modo espresso, dal titolo o dalla legge.
Dalla ritenuta natura solidale delle obbligazioni plurisoggettive oggetto di condanna nei titoli esecutivi posti a fondamento dell'intimata esecuzione forzata, discende l'assoggettamento delle stesse alla disciplina legale di cui agli artt. 1296 c.c. e ss., anche in termini di efficacia nei confronti di ciascun condebitore degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore nei riguardi di uno solo di costoro (art. 1310 co. I c.c.).
Orbene, tanto precisato, dalla documentazione prodotta da parte opposta,
risulta che la (dante causa della società opposta), in Controparte_2
data 25 luglio 2012, nonché successivamente il suo successore a titolo particolare , è intervenuta per valere il Controparte_4
medesimo credito, e dunque in forza dei medesimi titoli giudiziali posti a fondamento del precetto opposto (decreto ingiuntivo n. 21560/2010 del
Tribunale di Milano e sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di Milano, emessa il
05/03/2012 e munita di formula esecutiva il 29/05/2012) nella procedura esecutiva n. 94/2012 promossa dalla in nome e per Parte_3
conto della , nei confronti di , coobbligato Parte_4 Controparte_6
in forza dei suddetti titoli con nei confronti della Parte_1 [...]
(si veda allegato zip n.
7.1 alla comparsa di costituzione, Controparte_2
10 R.G. N. 14590/2023
con particolare riguardo al documento rubricato: “deposito atto di intervento
; nonché copia del registro di cancelleria doc. n. 6 della Controparte_2
medesima comparsa).
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa (Cass. n. 9679 del
1997; Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020).
A fondamento teorico di questo orientamento, si è detto che nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943,
comma II c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
Nel caso di specie, dagli atti della procedura esecutiva suddetta, come dal relativo registro di cancelleria della procedura suddetta, prodotti da parte resistente, emerge che la procedura si è conclusa mediante approvazione del piano di riparto (da cui è rimasta esclusa l'opponente) in data 3.10.2019 (si veda ultimo file dell'allegato file zip n.
7.2 della comparsa di costituzione di parte opposta e doc. 6).
Pertanto, la prescrizione dell'actio iudicati rispetto ad entrambi i titoli esecutivi posti dalla creditrice a fondamento dell'intimata esecuzione forzata è
stata proficuamente interrotta in data 25 luglio 2012 nei confronti di uno dei condebitori in via solidale, con efficacia anche nei confronti del debitore
11 R.G. N. 14590/2023
, ricominciando a decorrere nei confronti di tutti i debitori Parte_1
in via solidale soltanto a far data dal 3.10.2029; sicchè all'epoca della notifica del precetto (18.10.2023) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione per l'esecuzione coattiva dei titoli giudiziali fatti valere dalla parte creditrice.
Per queste ragioni, l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'azione esecutiva intimata da parte opposta con precetto notificato in data 18.10.2023 va rigettata.
°*°*°*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo valori tendenti ai medi recati in relazione allo scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al DM n. 55/2014 come aggiornate dal D.M. 147/2022, e segnatamente in euro 7.015,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore dell'originaria parte Controparte_1
, in persona del suo procuratore pro tempore; ed euro 4.253,00 (in relazione
[...]
alla fase decisoria) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore del successore a titolo particolare intervenuto in giudizio
[...]
. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al precetto proposta come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da all'esecuzione Parte_1
12 R.G. N. 14590/2023
forzata intimata, nei suoi confronti, da
[...]
giusta precetto notificato in data 18.10.2023; Controparte_11
2) Condanna al pagamento degli oneri di lite Parte_1
sostenuti da in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 7.015,00 per compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
3) Condanna al pagamento degli oneri di lite Parte_1
sostenuti da , in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, che liquida in euro 4.253,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in AL lì 12.05.2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipitì)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di AL, Sezione seconda civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Simona Maria Cipitì, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14590/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1961 e residente in Partinico, Contrada Parrini snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Cannizzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Partinico, Via Principe
Umberto n. 39, (pec: Email_1
ATTORE- OPPONENTE
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1
), già in persona del suo funzionario P.IVA_2 Controparte_2
procuratore Dott. elettivamente domiciliata a AL PA, Via A. CP_3
Meucci n. 9, presso lo studio professionale dell'Avv. Mario Parisi del Foro di
AL (pec: che la rappresenta e difende, in via Email_2
disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (pec: 1 R.G. N. 14590/2023
e numero) in forza di procura speciale in Email_3
atti;
CONVENUTA - OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_4 P.IVA_1
), in persona del suo funzionario procuratore dottor P.IVA_3 CP_3
denominazione sociale assunta da contestualmente Controparte_5
succeduta, con efficacia dal 01/01/2025, in tutte le azioni, ragioni, diritti,
obblighi e posizioni processuali di Controparte_1
elettivamente domiciliata in AL PA, Via A. Meucci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Parisi del Foro di AL (indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e difende, in via disgiunta, Email_2
con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (indirizzo di posta elettronica certificata: e numero telefax 010 8391536) Email_3
in forza di procura speciale contenuta telematicamente allegata alla comparsa di costituzione del 10.02.2025
TERZA INTERVENUTA IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a verbale di udienza del 30 gennaio 2025 riportandosi ai rispettivi atti di causa.
*°*°* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio
[...]
ha convenuto in giudizio la (già Parte_1 Controparte_1
dinnanzi al Tribunale in intestazione, Controparte_2
2 R.G. N. 14590/2023
proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec in data 18/10/2023, con il quale il predetto istituto assicurativo ha intimato all'opponente il pagamento, solidalmente con altri coobbligati, della somma complessiva di € 171.796,54, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2705/2012 del 05/03/2012, munita di formula esecutiva rilasciata in data 29/05/2012.
A fondamento dell'intimata esecuzione forzata, il creditore ha eccepito l'estinzione per prescrizione dell'azione esecutiva intimata da parte opposta,
oltre il decorso di dieci anni dalla formazione del suddetto titolo giudiziario.
In particolare, nei propri scritti difensivi, ha Parte_1
rappresentato come il lasso di tempo, di oltre dieci anni, intercorso tra la data di emissione della suddetta sentenza (05.03.2012, resa esecutiva il 29.05.2012) e la notifica della stessa, unitamente all'atto di precetto (avvenuta solamente in data
18.10.2023), determini l'inefficacia del titolo esecutivo per decorso del termine prescrizionale.
A fronte di tutto quanto sopra, parte attrice ha, dunque, domandato in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di Milano del 05.05.2012, resa esecutiva il
29.05.2012; nel merito, ha chiesto di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo per decorso del termine decennale di proposizione dell'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 e dell'art. 2946 c.c.; e conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto notificatogli in data 18.10.2023, con vittoria di spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta
3 R.G. N. 14590/2023
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta da parte avversa, per le ragioni di seguito compendiate: i) diversamente da quanto rappresentato da
, l'intimata esecuzione forzata, e dunque il credito fatto Parte_1
valere in via esecutiva, trova fondamento in due autonomi e distinti titoli esecutivi giudiziali, entrambi recanti condanna solidale al pagamento degli importi indicati in precetto, sia nei confronti dell'attore che nei confronti dei condebitori sig.ri , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e segnatamente costituiti da: - decreto ingiuntivo n. 21560/2010 CP_9
del Tribunale di Milano, che costituisce il titolo esecutivo del diritto di credito vantato a titolo di capitale, interessi, spese di lite liquidate per il procedimento monitorio, spese successive maturate, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale relative all'ipoteca iscritta in forza di tale decreto ingiuntivo;
- la sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di Milano, resa nel giudizio di opposizione a tale decreto ingiuntivo che reca la statuizione di rigetto dell'opposizione,
proposta avverso tale decreto ingiunto, dall'odierno attore unitamente agli altri condebitori solidali, e costituente titolo esecutivo del diritto di credito vantato in seno al precetto dall'Istituto assicurativo per le spese di lite liquidate a carico degli opponenti soccombenti, spese successive maturate, ed imposta di registro;
ii) dal tenore letterale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'eccezione di prescrizione, ex adverso sollevata, è esclusivamente riferita all'actio iudicati
relativa ad uno solo dei due titoli giudiziali posti a fondamento dell'intimata esecuzione forzata, e cioè soltanto alla sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di
Milano; avendo così l'attore riconosciuto ed ammesso, con valenza confessoria ex art. 2730 c.c., la debenza delle somme di cui al suddetto decreto ingiuntivo n.
21560/2010 del Tribunale di Milano, posto espressamente a fondamento del
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precetto per la maggiore porzione di credito;
iii) in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, in ordine al secondo titolo esecutivo (sentenza n. 2705/2012 Tribunale di Milano); iv) che, invero, il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c., decorre non già dalla data in cui la sentenza è stata munita di formula esecutiva (29.05.2012),
bensì soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato e dunque dal
22.10.2012; v) la creditrice ha in ogni caso posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione del credito sia nei confronti del sig. che Pt_1
nei confronti dei di lui condebitori solidali, produttivi di effetti anche nei confronti di costui, ai sensi dell'art. 1310 c.c..
Ciò posto, la ha domandato, in via Controparte_1
principale, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Con la propria memoria depositata in data 06.03.2024, ai sensi dell'art. 171
ter n. 1, parte attrice ha contestato le difese rassegnate da parte convenuta deducendo: i) in merito all'eccepito riconoscimento del debito di cui al decreto ingiuntivo, di avere in realtà contestato l'intervenuta prescrizione dell'intero credito vantato dalla creditrice in relazione al complessivo importo intimato,
pari ad € 171.796,54, con conseguente implicita contestazione del titolo, non espressamente menzionato, consistente nel decreto ingiuntivo n. 21560/2010
del Tribunale di Milano, a cui è riferibile la gran parte del credito di cui al precetto;
di talchè la contestazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'eccezione di prescrizione sollevata per l'intero credito;
ii) il difetto di solidarietà passiva dell'obbligazione oggetto dell'intimata azione esecutiva, e conseguentemente l'inopponibilità nei
5 R.G. N. 14590/2023
suoi confronti, degli atti interruttivi allegati da parte opposta come posti in essere nei confronti degli altri condebitori;
iii) che in particolare, in seno al decreto ingiuntivo n. 21560/2010 del Tribunale di Milano non si evince, in alcun modo, un'ingiunzione solidale nei confronti dei plurimi debitori;
mentre è
espressamente solidale nei confronti di più debitori esclusivamente la condanna al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano n.
2705/2012 che ha definito tale giudizio;
iv) che in ogni caso il credito portato dal titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 21560/2010 dal Tribunale di
Milano, è fondato su contratto autonomo di garanzia con conseguente esclusione di un vincolo di solidarietà con altri eventuali garanti autonomi nei confronti del creditore principale;
v) che, vieppiù, l'obbligazione dedotta,
poiché avente ad oggetto una somma di denaro, è ontologicamente divisibile e come tale ha natura parziaria e non solidale.
Con le proprie memorie istruttorie, la Controparte_1
ha contestato la fondatezza delle difese rassegnate da parte attrice con la
[...]
memoria di cui sopra, eccependo, in particolare, che la natura solidale con gli altri condebitori dell'obbligazione fatta valere nei confronti di Parte_1
in sede di precetto, emerge dalle statuizioni di entrambi i titoli fatti
[...]
valere in giudizio ed è espressamente prevista dalle clausole della polizza fideiussoria e della relativa appendice costituente fonte negoziale dell'obbligazione accertata dai titoli giudiziari posti a fondamento dell'intimata esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione del 10 febbraio 2025, e contestuale comparsa conclusionale si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_10
6 R.G. N. 14590/2023
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_3
persona del suo funzionario procuratore dottor denominazione CP_3
sociale assunta da contestualmente succeduta, con Controparte_5
efficacia dal 01/01/2025, in tutte le azioni, ragioni, diritti, obblighi e posizioni processuali di a seguito di atto di fusione per Controparte_1
incorporazione della seconda nella prima a rogito del Notaio Persona_1
di Bologna del 23/12/2024 rep. n. 81492, racc. n. 53003, facendo proprie le difese e domande svolte dalla Controparte_1
*°*°*
Così riportati, in estrema sintesi, i termini della res controversa, è
infondata e come tale deve essere rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché interamente affidata alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto del creditore ad agire esecutivamente in forza dei titoli giudiziari posti a fondamento del precetto notificato in data 18.10.2023.
È infondata la prospettazione di parte opposta circa la limitata portata dell'eccezione di prescrizione dell'actio iudicata, sollevata da parte opponente, al solo titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2705/2012 resa dal Tribunale di
Milano del 05.05.2012, espressamente menzionata dall'attore.
Si tratta invero di tesi contraria ad un'interpretazione sistematica dell'atto introduttivo del giudizio con il quale, pur non menzionando l'altro dei due titoli indicati in precetto (decreto ingiuntivo n. 21560/2010 dal Tribunale di
Milano), parte opponente ha riferito l'eccezione di prescrizione all'intero credito indicato in precetto di importo pari a complessivi€ 171.796,54, così
implicitamente riferendo detta eccezione a tutti i titoli posti a fondamento delle
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diverse porzioni di detto complessivo credito. Ciò precisato, l'eccezione di prescrizione suddetta è infondata, avendo parte creditrice fornito la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione posto in essere nei confronti del coobbligato , nel 2012, idoneo a produrre effetti permanenti, per Controparte_6
le ragioni di seguito spiegati, sino al 2019, ed opponibile nei confronti dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Sul punto è innanzitutto a dirsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, l'obbligazione plurisoggettiva consacrata nei titoli esecutivi giudiziali a carico di , compreso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
21560/2010 del Tribunale di Milano, ha natura solidale tra tutti i coobbligati.
Tanto risulta non soltanto dalla fonte negoziale del rapporto fatto valere in quelle sedi da parte opposta (si vedano fideiussione depositate in copia come documento n. 12 prodotto in allegato alla memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.), vieppiù dal disposto di cui all'art. 1294 c.c. a mente del quale: “I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente”, che sancisce il principio generale secondo cui nelle obbligazioni passive plurisoggettive ciascun debitore è tenuto all'intero, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal titolo negoziale.
Il prefato principio generale non è in primo luogo derogato dalla fonte negoziale dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e della successiva pronuncia di rigetto dell'opposizione promossa avverso il primo,
trattandosi di obbligazioni fideiussorie (diversamente da quanto affermato da parte opponente) espressamente assunte da ciascun sottoscrittore in via solidale rispetto tutti gli altri obbligati.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, detto principio normativo
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non è certamente superato dalle statuizioni rese dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite in materia di obbligazioni condominiali. Lungi dall'affermare una generalizzazione del principio di parziarietà delle obbligazioni divisibili,
nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnatagli dall'ordinamento, la
Corte ha argomentato l'esclusione del regime di solidarietà nelle obbligazioni passive condominiali sulla base della previsione legislativa di cui all'art. 1123
c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde delle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, sostenendo che la stessa non attiene meramente ai rapporti interni tra la compagine condominiale, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli tra i creditori del
, ed i singoli condomini. Parte_2
Destituita di fondamento è pertanto la prospettazione difensiva di parte opponente nella parte in cui sostiene che l'obbligazione a suo carico portata dal decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto per cui è causa, non abbia carattere solidale rispetto agli altri condebitori in ragione della natura pecuniaria e dunque della divisibilità della stessa, ovvero in forza della sua fonte negoziale.
Ciò posto, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 21560/2010 emesso dal Tribunale di Milano ha accolto la domanda monitoria proposta da
[...]
(già ; già Controparte_4 Controparte_2 [...]
espressamente intesa alla condanna, in solido tra loro, Controparte_1
dei sig.ri , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e . CP_9 Parte_1
Pertanto, sebbene il dispositivo del decreto ingiuntivo suddetto – posto
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dall'opposta a fondamento del precetto opposto) non qualifica espressamente come solidale la condanna pronunciata nei confronti di tutti i coobbligati, la stessa deve pertanto ritenersi integrata in parte qua oltre che dal ricorso che la precede, anche dal disposto della legge e segnatamente dal citato art.1294 c.c.,
che come sopra evidenziato qualifica come solidali le obbligazioni passive plurisoggettive salvo sia diversamente previsto, in modo espresso, dal titolo o dalla legge.
Dalla ritenuta natura solidale delle obbligazioni plurisoggettive oggetto di condanna nei titoli esecutivi posti a fondamento dell'intimata esecuzione forzata, discende l'assoggettamento delle stesse alla disciplina legale di cui agli artt. 1296 c.c. e ss., anche in termini di efficacia nei confronti di ciascun condebitore degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore nei riguardi di uno solo di costoro (art. 1310 co. I c.c.).
Orbene, tanto precisato, dalla documentazione prodotta da parte opposta,
risulta che la (dante causa della società opposta), in Controparte_2
data 25 luglio 2012, nonché successivamente il suo successore a titolo particolare , è intervenuta per valere il Controparte_4
medesimo credito, e dunque in forza dei medesimi titoli giudiziali posti a fondamento del precetto opposto (decreto ingiuntivo n. 21560/2010 del
Tribunale di Milano e sentenza n. 2705/2012 del Tribunale di Milano, emessa il
05/03/2012 e munita di formula esecutiva il 29/05/2012) nella procedura esecutiva n. 94/2012 promossa dalla in nome e per Parte_3
conto della , nei confronti di , coobbligato Parte_4 Controparte_6
in forza dei suddetti titoli con nei confronti della Parte_1 [...]
(si veda allegato zip n.
7.1 alla comparsa di costituzione, Controparte_2
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con particolare riguardo al documento rubricato: “deposito atto di intervento
; nonché copia del registro di cancelleria doc. n. 6 della Controparte_2
medesima comparsa).
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervento titolato in una procedura esecutiva determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa (Cass. n. 9679 del
1997; Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020).
A fondamento teorico di questo orientamento, si è detto che nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, si ritiene equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943,
comma II c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
Nel caso di specie, dagli atti della procedura esecutiva suddetta, come dal relativo registro di cancelleria della procedura suddetta, prodotti da parte resistente, emerge che la procedura si è conclusa mediante approvazione del piano di riparto (da cui è rimasta esclusa l'opponente) in data 3.10.2019 (si veda ultimo file dell'allegato file zip n.
7.2 della comparsa di costituzione di parte opposta e doc. 6).
Pertanto, la prescrizione dell'actio iudicati rispetto ad entrambi i titoli esecutivi posti dalla creditrice a fondamento dell'intimata esecuzione forzata è
stata proficuamente interrotta in data 25 luglio 2012 nei confronti di uno dei condebitori in via solidale, con efficacia anche nei confronti del debitore
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, ricominciando a decorrere nei confronti di tutti i debitori Parte_1
in via solidale soltanto a far data dal 3.10.2029; sicchè all'epoca della notifica del precetto (18.10.2023) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione per l'esecuzione coattiva dei titoli giudiziali fatti valere dalla parte creditrice.
Per queste ragioni, l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'azione esecutiva intimata da parte opposta con precetto notificato in data 18.10.2023 va rigettata.
°*°*°*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo valori tendenti ai medi recati in relazione allo scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al DM n. 55/2014 come aggiornate dal D.M. 147/2022, e segnatamente in euro 7.015,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore dell'originaria parte Controparte_1
, in persona del suo procuratore pro tempore; ed euro 4.253,00 (in relazione
[...]
alla fase decisoria) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore del successore a titolo particolare intervenuto in giudizio
[...]
. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al precetto proposta come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da all'esecuzione Parte_1
12 R.G. N. 14590/2023
forzata intimata, nei suoi confronti, da
[...]
giusta precetto notificato in data 18.10.2023; Controparte_11
2) Condanna al pagamento degli oneri di lite Parte_1
sostenuti da in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 7.015,00 per compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
3) Condanna al pagamento degli oneri di lite Parte_1
sostenuti da , in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, che liquida in euro 4.253,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in AL lì 12.05.2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipitì)
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