Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10061/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Matteo Del Vesco giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 10061 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato il 22.05.2024 da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SCARPARO STEFANIA come in atti,
- ricorrente – contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
COGHETTO FEDERICA e dall'avv. PADOAN DEBORA come in atti,
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio, trattenuta in decisione in punto pronuncia sullo status all'udienza del 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambe le parti congiuntamente: pronunciarsi sentenza sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/05/2024 ha esposto di aver contratto in data 12.3.2011 in Parte_1
Albignasego (PD) matrimonio civile con . Il matrimonio è stato trascritto nel CP_1
registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C, n. 3, dell'anno 2011) del Comune di
Albignasego (PD). Dal vincolo sono nati i due figli il 17.1.2009 e il 14.6.2011. Per_1 Per_2
In seguito, è intervenuta tra i coniugi separazione personale che si è protratta ininterrottamente
1
Venezia del 23.6.2021. Chiede che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con regolazione della responsabilità genitoriale sui figli;
chiede l'ammonimento del resistente e la condanna dello stesso al pagamento di sanzione amministrativa in quanto inadempiente agli obblighi materiali e morali nei confronti dei figli.
Si è costituito il quale ha addebitato l'accesa conflittualità tra le parti al CP_1
contegno tenuto dalla ricorrente;
nulla ha opposto alla richiesta di scioglimento del matrimonio. ha avanzato le proprie domande in ordine all'affidamento e al mantenimento dei CP_1
minori chiedendo l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e il rigetto delle domande di ammonimento e di condanna al pagamento di sanzione amministrativa avanzate dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione del 29.10.2024 sono stati sentiti i coniugi;
i difensori delle parti hanno chiesto pronuncia sullo status; il giudice relatore ha provveduto ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c. e il procedimento è stato rimesso al collegio per la sola pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Venezia del 23.6.2021.
La causa prosegue per le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
n data 12.3.2011 e trascritto nel registro atti di matrimonio
[...] CP_1
(alla parte II, serie C, n 3, dell'anno 2011) del Comune di ALBIGNASEGO (PD);
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Albignasego (PD) di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4.spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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