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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1418/2021 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Andrea Savella, presso il cui studio in AR, alla via
A. Depretis n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Salvatore Spano, Maurizio
Valentini, Claudio Spano e Andrea Dibitonto, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo in Foggia, alla via Gorizia n. 60
RESISTENTE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove
1 e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
di Andria, alla via Guido Rossa n.12 CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 14 aprile 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 05.03.2021, ha Parte_1 agito in giudizio per ottenere l'accertamento della sussistenza della qualifica superiore di 2° livello o in via subordinata di 3° livello alle dipendenze della nel periodo Controparte_1 dall'1.9.2015 al 31.12.2018, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze stipendiali e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva derivante dal diverso inquadramento professionale.
Più specificamente, a sostegno del ricorso , dopo aver premesso di essere dipendente della dal 17.11.2014, ha Controparte_1 dedotto: di essere stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato full time e inquadramento nel 5 ° livello del
CCNL per Commercio, poi, dall'1.01.2016 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel livello 4 ° del medesimo CCNL ed, infine, dal 1.1.2019 con inquadramento nel livello 3°; di aver prestato servizio presso il punto vendita “ ” di Trinitapoli CP_1 sino al 31.08.2016, successivamente presso il punto vendita
“ ” di AR, ove attualmente opera;
che, a partire dal CP_1
01.09.2015, ininterrottamente e sino all'attualità, ha svolto e
2 svolge le mansioni di “vice capo filiale”, occupandosi di tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico della merce utilizzando un badge apposito, che occorre per autenticare lo scarico dei diversi fornitori;
di essere addetto alla apertura ed alla chiusura del punto vendita e di essere in possesso delle chiavi del negozio;
di aver contezza ed utilizzare il codice allarme , personale, e di essere dotato della chiave della cassaforte;
di aver e l'obbligo di reperibilità nel caso in cui suoni l'allarme del punto vendita;
di essere responsabile del rifornimento merci degli scaffali;
di predisporre gli ordini di merce dei vari settori merceologici;
di essere responsabile delle casse e dell'organizzazione del personale;
di essere addetto al ritiro valori e di essere altresì preposto e responsabile incendi e primo soccorso;
che di fatto, in relazione alle mansioni effettivamente svolte deve ritenersi illegittimo l'inquadramento professionale, visto che le mansioni svolte dal 1.9.2015 non possono ricondursi né al livello 5° né al
4°, né al 3°, avendo invece maturato il diritto ad esser inquadrato nel livello 2° o, in subordine, nel livello 3° dal 1. 09.2015 al
31.12.2018; che nel corso del dedotto rapporto di lavoro ha percepito, a titolo di retribuzione, somme che, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, risultano quindi essere inadeguate ed insufficienti, anche ai sensi dell'art. 36 Cost;
che a nulla è valso porre in mora la società datrice di lavoro con monitoria legale del 26.10.2020.
Ciò posto, ha dedotto di essere creditore nei confronti della società resistente della complessiva somma lorda di € 26.916,12
(in relazione al livello 2 per il periodo dall'1.09.2015 sino al
31.01.2021) o, in subordine di € 9.146,21 (in relazione al livello 3 per il periodo dal 1.09.2015 al 31.01.2021) e che ha inoltre maturato il diritto a vedersi regolarizzata la posizione contributiva, mediante versamento dei contributi omessi, considerato che la società resistente ha versato i contributi
3 previdenziali ed assistenziali in suo favore sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte che, tuttavia, sono state notevolmente inferiori a quelle effettivamente a lui spettanti.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto ad essere inquadrato, dal 1. 09.2015 nel livello 2° ovvero, in subordine, nel livello 3° dal 1.09.2015 al 31.12.2018 del CCNL del Commercio con conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, mediante versamento all' dei contributi omessi;
con CP_3 vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente.
Più specificatamente ha eccepito: che il ricorrente era allocato inizialmente nel punto vendita di AR via Foggia e poi negli altri di Trinitapoli via AR dall'1.09.2015, ancora in quello di
AR via Foggia dall'1.07.2016 e da ultimo, a far tempo dall'1.04.2021, presso l'esercizio di Molfetta via Panzini;
che è stato reso destinatario con foglio del 23.03.2016 della assegnazione temporanea alle mansioni di vice assistente di filiale per il periodo dall'aprile al giugno 2016 (ricevendo nelle relative buste di paga la maggiorazione retributiva da tanto derivata) e successivamente, con nota 27.06.2016, gli è stata corrisposta l'attribuzione di tale funzione con il suo transito al 4° livello dall'1.07.2016, cui ha fatto seguito dall'1.01.2019 la sua inclusione tra le unità aventi il 3° livello;
che la società presso ogni punto vendita gestito ha per suo referente un dipendente che ha qualifica di assistente di filiale il quale in tale veste e per l'intera durata della sua permanenza nell'esercizio, privo di ruolo operativo, ha la diretta responsabilità del carico e scarico delle merci e della apertura e chiusura del negozio , ha il codice allarme
4 dello stesso nonché la chiave della cassaforte sita al suo interno;
ha la reperibilità le volte in cui si attiva il sistema d'allarme presso di esso, determina i rifornimenti di merce occorrenti e si occupa dei necessari ordinativi, sovrintende alle casse ed al personale, riceve i “kit moneta” provenienti dagli istituti di credito convenzionati per il tramite dell'agenzia di vigilanza, ha la responsabilità per incendi e primo soccorso. Inoltre, ha eccepito che accanto a tale figura nel modello organizzativo adottato ha previsto altra con qualifica di vice assistente di filiale la quale, mantenendo il proprio ruolo operativo, ha il compito di provvedere ai suddetti adempimenti non direttamente ma solo e soltanto nella contingente assenza dell'assistente di filiale.
Ciò posto, ha negato che il ricorrente abbia svolto mansioni in autonomia riconducibili sia al livello 2° sia al 3° livello del CCNL di riferimento durante il periodo indicato nel libello introduttivo , evidenziando che l'incarico di vice assistente di filiale è stato affidato al ricorrente in via temporanea solo e soltanto a far tempo dall'1.04.2016 avendo poi conferma dall'1.07.2016 con contestuale disposto suo transito al 4° livello;
che la figura di vice capo filiale per la sua natura meramente suppletiva alla figura dell'assistente di filiale non giustifica e non può giustificare per nulla l'avversa rivendicazione del ricorrente di essere inquadrato nel 2° livello del CCNL che è di pertinenza del solo assistente di filiale e la cui declaratoria postula lo svolgimento di “compiti operativamente autonomi”, ovvero l'attribuzione di “funzioni di coordinamento e controllo” che nella vicenda sono assolutamente latenti alla luce dell'effettivo ruolo assolto dallo stesso Pt_1 nell'ambito dei punti vendita presso i quali è stata destinato;
che la reale caratura dei compiti connessi alla nomina a vice assistente (di evasione possibile esclusivamente nella momentanea assenza dell'assistente ed in conformità alle direttive da questi impartite) ha costituito momento del tutto
5 accessorio rispetto all'ordinario impegno del ricorrente quale repartista e cassiere e come tale dunque destinatario del 4° livello;
che non sono ravvisabili nel caso de quo i necessari tratti giustificativi della inclusione del medesimo nel novero della relativa declaratoria contrattuale che richiede il riscontro dello svolgimento di “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” (qui mancando radicalmente la indispensabile prevalenza) ovvero “condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni” riferite a “lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico -pratica comunque conseguita” (per vero irrintracciabili sia le prime che i secondi); che di conseguenza nel descritto contesto normativo si colloca correttamente la determinazione aziendale di procedere alla allocazione dello stesso nel 3° livello dal gennaio 2019, vale a dire solo dopo aver riscontrato il suo possesso di quella “specifica ed adeguata capacità professionale” all'uopo richiesta.
Ha infine contestato il prospetto contabile elaborato dal ricorrente perché errato nei presupposti e redatto con applicazione di tabelle non utilizzabili e con raffronto tra dati disomogenei.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito che il rapporto di lavoro CP_3 così come prospettato in ricorso non risulta regolarmente costituito e che, in caso di accoglimento della domanda,
l'accertamento deve essere limitato nei limiti della prescrizione.
LA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, appare opportuno richiamare quant o previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81
6 del 15 giugno 2015, trattandosi di rapporto sorto antecedentemente, secondo cui: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (Cass. 18418/2013).
Ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, dunque, spetta al lavoratore che agisce in giudizio provare l'effettivo - oltre che prevalente e continuativo - espletamento delle attività lavorative rientranti nel livello superiore.
Inoltre, sempre secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, “Nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini”
(Cass., sent. n. 4791/2004).
7 Il procedimento analitico cui si fa riferimento mira, per un verso, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, per altro forte, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore,
l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico -giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass., sent. n. 18943/2016).
Al fine di poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa da questo Tribunale, è necessario , quindi, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass., sent. n. 12353/2003, n. 11125/2001, n. 2859/2001,
n. 7170/98 e n. 4200/92).
Alla luce dei principi consolidati fin qui richiamati, quindi, il lavoratore deve dimostrare non solo di aver svolto in concreto le mansioni inscritte nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche che esso deve essere stato “pieno”, cioè tale da
8 comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore , il che presuppone, sul piano logico -giuridico, che l'esercizio delle mansioni riconducibili alle mansioni superiori sia continuo e prevalente.
2.1 Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata risulti fornita la prova della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle mansioni superiori invocate.
In via di estrema sintesi, il ricorrente ha agito in giudizio per il periodo dall'1.09.2015 al 31.12.2018 durante il quale esso risulta dapprima inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio e successivamente, dall'1.01.2016, nel livello 4° del medesimo
CCNL, mentre ha invocato il diritto all'inquadramento nel livello
2° ovvero, in subordine, nel livello 3 ° contrattuale
(dall'1.09.2015 al 31.12.2018) del medesimo CCNL rivendicando, quindi, differenze retributive che postulano il conseguimento di tale qualifica superiore e la regolarizzazione della sua posizione contributiva.
In primo luogo, deve premettersi che sul piano dell'allegazione delle circostanze di fatto che determinerebbero la riconducibilità delle mansioni espletate ai superiori livelli contrattuali invocati, il ricorrente ha essenzialmente prospettato la circostanza che, a partire dall'1.09.2015, ininterrottamente e sino all'attualità, è stato addetto a svolgere le mansioni di “vice capo filiale”, occupandosi di tutte le operazioni inerenti allo scarico ed il carico della merce, utilizzando un badge apposito, che occorre per autenticare lo scarico dei diversi forni tori, in dotazione solo a lui stesso ed al direttore del punto vendita. Inoltre, ha dedotto: di essere addetto alla apertura ed alla chiusura del punto vendita ed è in possesso delle chiavi del negozio;
di aver contezza e di utilizzare il codice allarme personale e di essere
9 dotato della chiave della cassaforte;
di aver l'obbligo di reperibilità nel caso in cui suoni l'allarme del punto vendita;
di essere responsabile del rifornimento merci degli scaffali;
che predispone gli ordini di merce dei vari settori merceologici;
di essere responsabile delle casse e dell'organizzazione del personale ed infine di essere l' addetto al ritiro valori e di essere preposto e responsabile incendi e primo soccorso.
In sintesi, quindi, le mansioni superiori che il ricorrente avrebbe svolto in concreto e a cui andrebbe ricondotto il conseguente diritto all'inquadramento nella qualifica superiore si sostanzierebbero nell'occuparsi in prima persona dell'apertura del negozio, del carico e scarico merci, del rilevamento delle merci mancanti e dei relativi ordini, del ritiro del kit monete, dei turni e dell'organizzazione del personale assumendo per l'intera durata della sua permanenza ivi la responsabilità degli incendi e primo soccorso, il che sarebbe avvenuto in maniera consecutiva e prevalente dal dall'1.9.2015 al 31.12.2018.
2.2 Ciò posto, occorre quindi verificare, - prima ancora di esaminare il materiale istruttorio e, quindi, valutare se sia emersa la prova dell'effettivo svolgimento di tali compiti da parte del ricorrente, con caratteristiche, per prevalenza e quantità, tali da giustificare il conseguimento della qualifica superiore invocata ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della giurisprudenza innanzi richiamata, - se i compiti indicati siano riconducibili alle mansioni richieste dal Contratto Collettivo per l e qualifiche invocate, circostanza peraltro oggetto di specifica e articolata contestazione da parte della società resistente.
Per maggiore completezza al riguardo si riporta quanto previsto dalle varie declaratorie del CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto dell'odierna controversia.
Al riguardo, nel definire i lavoratori rientranti nel livello 4° attribuito al ricorrente sino al 31.12.2018, il CCNL di
10 riferimento prevede le seguenti mansioni: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite”.
Diversamente, invece, rientrano nel livello 2°, ossia quello invocato dal ricorrente in via principale e così come da lui specificato, sempre secondo la citata disposizione del Contratto
Collettivo in esame, “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, a, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità; 14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore -redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela
11 rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità; 25. nelle CP_4 agenzie di pubblicità; 26. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità; 27. visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità; 29. assistente art director nelle agenzie di pubblicità; 30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità; 31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità; 32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità; 33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del product manager;
39. 40. EDP Controparte_5 auditor;
41. specialista di controllo di qualità; 42. revisore contabile;
43. analista di procedure organizzative;
44. altre
12 qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Invece, il livello 3°, invocato e richiesto dal ricorrente in via subordinata prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1. steno-dattilografo in lingue estere;
2. disegnatore tecnico;
3. figurinista;
4. ;
5. creatore o redattore di rapporti CP_6 negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6. commesso stimatore di gioielleria;
7. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334; 8. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; 13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: o il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni,
13 individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
o il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, scegli la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
14. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15. sportellista nelle concessionarie di pubblicità; 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17. operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18. schedulatore flussista;
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema
14 contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
23. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
25. addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di
15 libri e stampe periodiche;
26. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
27. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28. rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29. tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda; 30. tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda; 31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico -pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio
16 anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Ciò posto, è necessario comprendere i tratti distintivi e propri di ciascuna delle diverse qualifiche, non essendo sufficiente che, almeno astrattamente, la tipologia di man sioni svolte siano riconducibili a una delle figure indicate in via esemplificativa, occorrendo verificare in concreto se le mansioni presentino quei tratti che contraddistinguono il diverso livello contrattuale.
In altri termini, l'indicazione esemplificativa di figure professionali riconducibili al singolo livello non può essere letta in maniera, per così dire, isolata rispetto al resto della previsione contenuta nella disposizione del Contratto Collettivo che in via generale indica i presupposti che sono alla base del riconoscimento della singola qualifica;
e ciò anche in considerazione della sinteticità dell'indicazione delle mansioni svolte dal ricorrente, che si limita a fare riferimento a soggetti che si occupano in prima persona dell'apertura del negozio, del carico e scarico merci, del rilevamento delle merci mancanti e dei relativi ordini, del ritiro del kit monete, dei turni e dell'organizzazione del personale assumendo per l'intera durata della sua permanenza ivi la responsabilità degli incendi e primo soccorso.
Dalla disamina così compiuta emerge, in realtà, che, a ben vedere, tra i tratti distintivi delle qualifiche invocate è ricompreso anche lo svolgimento di attività riguardanti le operazioni inerenti allo scarico e al carico delle merci, il che è prospettato in ricorso, ma che ciò non è sufficiente, occorrendo anche che tale attività sia contraddistinta da iniziativa ed
17 autonomia operativa e/o dallo svolgimento di mansioni di coordinamento, guida e controllo di altri lavoratori.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante perché implica che, anche qualora sia dimostrato lo svolgimento in via prevalente e continuativa di tali attività - il che, alla luce di quanto si osserverà nel prosieguo, deve escludersi, - ciò comunque non sarebbe sufficiente per ritenere provata la sussistenza in concreto di quei tratti caratteristici ed essenziali che connotano il 2° o in via subordinata il 3° livello invocato e come ricostruita sulla base dell'espressa previsione del
Contratto Collettivo, occorrendo la dimostrazione dello svolgimento in autonomia, con continuità e prevalenza, di tali compiti.
2.3 Ciò posto, deve osservarsi che sulla base della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata non può ritenersi dimostrato provato lo svolgimento in concreto, in via continuativa e prevalente, delle mansioni indicate in ricorso.
Deve escludersi, in particolare, che sia stata fornita la prova da parte del ricorrente, dello svolgimento dei compiti in condizioni di autonomia, o meglio con potere di iniziativa e autonomia operativa;
ciò, del resto, a ben vedere, risulta insito nella stessa figura di vice-assistente di filiale la cui attribuzione non è stata contestata dalla società resistente, che postula, proprio per come è concepita, una funzione meramente sostitutiva dell'assistente di filiale, ossia di svolgere i compiti di quest'ultimo quando è assente.
Inoltre, risulta in ogni caso carente la prova anche dell'elemento, per così dire, quantitativo che giustifica il riconoscimento del superiore inquadramento, ossia lo svolgimento dei compiti riconducibili alle mansioni superiori con i caratteri della continuità e prevalenza.
18 Più specificatamente, deve osservarsi che la società resistente ha specificamente eccepito - e la prospettazione ha trovato sostanziale conferma nell'istruttoria espletata -, che presso ogni punto vendita gestito vi è come referente aziendale un dipendente che ha la qualifica di assistente di filiale e che, in tale veste e per l'intera durata della sua permanenza nell'esercizio, privo di ruolo operativo, ha la diretta responsabilità del carico e scarico delle merci e della apertura e chiusura del negozio, possiede il codice allarme dello stesso nonché la chiave della cassaforte sita al suo interno , ha la reperibilità le volte in cui si attiva il sistema d'allarme presso di esso, determina i rifornimenti di merce occorrenti e si occupa dei necessari ordinativi, sovrintende alle casse ed al personale , riceve i “kit moneta” provenienti dagli istituti di credito convenzionati per il tramite dell'agenzia di vigilanza e ha la responsabilità per incendi e primo soccorso.
Accanto a tale figura la società nel modello organizzativo adottato ne ha inserita un'altra con qualifica di vice assistente di filiale che, mantenendo il proprio ruolo operativo, ha il compito di provvedere ai suddetti adempimenti non direttamente ma solo e soltanto nella contingente assenza dell'assistente di filiale, il che implica che le relative mansioni sono esercitate non in via prevalente e assorbente ma soltanto, evidentemente, in via parziale ed estemporanea in quanto svolte in sostituzione dell'assistente di filiale.
Del resto, la stessa società resistente non ha contestato che il ricorrente dall'1.04.2016 in via provvisoria e dall'1.07.2016 in via definitiva abbia assolto alle incombenze proprie al ricoperto ruolo di vice assistente di filiale e, quindi, non ha disconosciuto che lo stesso sia stato all'occorrenza e contingentemente adibito
- accanto al suo impegno assolutamente prevalente di addetto al rifornimento degli scaffali ovvero di addetto alla cassa - anche
19 all'assolvimento in assenza dell'assistente di filiale della congerie di attività a questi demandate .
Tant'è che, a conferma indiretta di ciò, ossia della accessorietà della figura del vice assistente di filiale rispetto a quella dell'assistente e della assenza in essa di alcun connotato di autonomia, la resistente ha evidenziato che non si sono registrati problemi organizzative allorquando il ricorrente è stato lungamente assente per malattia tra l'aprile e l'agosto 2019 e tra il febbraio ed il maggio 2021.
2.4 La prospettazione della società ha trovato conferma nell'istruttoria espletata.
La teste , citata da parte ricorrente, dopo Testimone_1 aver premesso di aver lavorato con il ricorrente presso il punto vendita di AR dal settembre 2016 sino ai primi mesi del
2021, confermando la circostanza n. 3 del ricorso, ha precisato che il ricorrente “ha svolto anche le mansioni addetto alla cassa ed alle vendite…. Ed anche la mansione di addetto al rifornimento degli scaffali”.
Aldilà del fatto che le dichiarazioni non sono particolarmente puntuali e specifiche sul piano temporale e, soprattutto, non consentono di dimostrare in concreto l'esercizio con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili ai livelli invocati, da esse risulta che il ricorrente svolgeva “anche le mansioni di addetto alla cassa e alle vendite” e “al rifornimento degli scaffali”, il che in realtà non risulta incompatibile con l'inquadramento dello stesso operato dalla società, essendo evidente che si tratta di compiti che non implicano l'estrinsecazione di quell'autonomia che invece postulano le qualifiche superiori. Quanto riferito, in altri termini, conferma il fatto che il ricorrente ha continuato a svolgere compiti essenzialmente operativi, corrispondenti quindi alla qualifica attribuita.
20 Quanto al teste citato da parte ricorrente , deve, Parte_2 in primo luogo, osservarsi che esso ha riferito che “le mansioni di vice capo filiale sono prevalentemente operative (…) preciso che la differenza fondamentale attiene alla predisposizione dei turni di lavoro che è riservata al capo filiale e che solo quando il capo filiale in via del tutto saltuaria era in ferie me ne occupavo io in quanto vice nonché l' ”, con ciò confermando, quindi, la Pt_1 natura essenzialmente sostitutiva e saltuaria delle mansioni svolte in veste di vice assistente di filiale.
Peraltro, deve osservarsi che la dichiarazione complessivamente resa dal teste risulta inficiata dal fatto che ha riferito Parte_2 di aver lavorato con il ricorrente all'incirca dal 2014 al
2015/2016 presso la filiale di Trinitapoli perché poi successivamente trasferito presso la filiale di AR , laddove la resistente ha documentato che esso ha lavorato dapprima presso il punto vendita di Trinitapoli per poi essere trasferito con nota aziendale del 19.8.2015 dalla data del 01 .09.2015, la presso il punto vendita sito a AR (BT) in via Foggia , mentre il ricorrente era trasferito presso l'esercizio di Trinitapoli con decorrenza dal 1.9.2015, come dal medesimo puntualizzato nel corso dell'interrogatorio formale (“preciso che io dal 1/9/2015 presso il punto vendita di Trinitapoli”). Dal che risulta, quindi, che il teste non può avere una conoscenza sufficientemente specifica dei fatti di causa e delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Quanto ai testi citati da parte resistente, il teste , Tes_2 dopo aver premesso di essere dipendente della società resistente dall'agosto 2012 e di aver lavorato dal 2019 fino al febbraio
2021 come capo settore del punto vendita di AR, conoscendo in tale circostanza il ricorrente, ha riferito: “che l'assistente di filiale, privo di ruolo operativo, svolge le mansioni che mi vengono lette di cui al punto 7 della memoria difensiva.
21 Confermo il capitolo 8 della memoria precisando che il vice assistente di filiale ha un proprio ruolo operativo ma sostituisce l'assistente di filiale quando questi è assente. Confermo il capitolo 9 precisando che, essendo il lavoro organizzato su turni, può capitare che nel turno antimeridiano sia assente l'assistente di filiale e pertanto il vice assistente lo sostituisce anche se la pianificazione tende a far lavorare l'assistente di filiale la mattina. Confermo il capitolo 10 della memoria (…)”.
Particolarmente rilevante è poi quanto riferito dal teste in relazione al capitolo 12 della memoria in ordine alle mansioni, per così dire, pratiche/operative concretamente svolte dal ricorrente, avendo precisato che “le mansioni operative dell' sono quelle di addetto al rifornimento scaffali o Pt_1 addetto alle casse mentre svolge le mansioni proprie dell'addetto di filiale in caso di assenza di quest'ultimo ”; ciò assume rilievo perché conferma che il ricorrente svolgeva essenzialmente questo tipo di mansioni (addetto alle casse e/o al rifornimento di scaffali) e non mansioni che implichino l'esercizio di compiti di coordinamento e in autonomia che, evidentemente, erano svolti soltanto in via residuale in funzione suppletiva dell'assistente di filiale.
A conferma ulteriore di ciò il teste ha dichiarato anche “(…)
Preciso che negli ultimi tre/quattro anni capita che l'assistente di filiale ed il suo vice effettuino lo stesso turno e in tal caso l'assistente di filiale svolge le sue mansione e il vice quelle operative (…). Con riferimento al capitolo 14 della memoria preciso che io, l' e l'assistente di filiale siano destinatari Pt_1 di messaggi telefonici in caso di attivazione dell'allarme, ma è sempre l'assistente di filiale a recarsi al punto vendita, a meno che non sia in ferie ed in quel caso va il vice assistente”.
Il teste, quindi, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa , ha precisato
22 che l'attività prospettata in ricorso era svolta solo per la sostituzione di altri dipendenti ovvero nello specifico per la sostituzione dell'assistente di filiale, confermando invece che l'attività del ricorrente era quello di addetto al rifornimento di scaffali o addetto alle casse riconducibili all'aera a cui era adibito il ricorrente.
Tale ricostruzione ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni del teste particolarmente rilevanti Testimone_3 perché ha premesso di essere assistente di filiale presso il punto vendita di AR e come tale quindi sovraordinato al ricorrente in entrambi i periodi di sua adibizione alle mansioni di vice assistente di filiale.
Più specificamente, il teste ha dichiarato: “Sul capo 6) è vero che presso ogni punto vendita c'è un assistente di filiale che ha sia un ruolo operativo che un ruolo organizzativo. Sul capo 7) confermo le mansioni che mi vengono lette che sono compiti dell'assistente di filiale. Sul capo 8) confermo l'organizzazione in generale e preciso che i vice assistenti di filiale svolgono tutti i compiti dell'assistente di filiale in caso di loro assenza, fatta eccezione per la predisposizione dei turni di lavoro che è riservata solo all'assistente. Posso dire che il sig. non ha svolto Pt_1 tutti i compiti di cui al cap. 7) (…) per alcuni ordinativi come per la carne me ne occupavo io e anche per i casi di malattia. Il sig.
non prendeva iniziative autonome ma chiedeva a me Pt_1 come procedere. Sul capitolo 12 posso dire che l' si Pt_1 occupava prevalentemente del rifornimento degli scaffali”.
Anche il teste , quindi, con dichiarazioni Tes_3 sufficientemente specifiche e frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, ha confermato che le mansioni svolte dal ricorrente in veste di vice assistente di filiale erano esercitate soltanto in caso di assenza dell'assistente di filiale;
peraltro, il teste ha anche precisato che la predisposizione dei turni di
23 lavoro, compito che esprime certamente l'esercizio di un'attività di coordinamento degli altri dipendenti, è invece riservato all'assistente di filiale.
Quanto al teste , collega dell' , esso Testimone_4 Pt_1 ha precisato alcuni aspetti che risultano di particolare rilievo ai fini della risoluzione del caso di specie, affermando: “Preciso di aver visto l' svolgere le mansioni di operario come Pt_1 riempire gli scaffali, preciso di aver visto prevalentemente l' svolgere questo tipo di mansioni”, osservando altresì Pt_1 che “il turno di lavoro era predisposto dal responsabile. Tanto so perché io per eventuali modifiche dei turni mi sono interfacciato con il responsabile”. Anche dalle dichiarazioni di tale teste risulta, quindi, che le mansioni svolte dal ricorrente in via, per così dire, ordinaria e prevalente erano quelle di tipo operativo
(riempimento di scaffali).
Quanto, infine, all'altro teste citato da parte resistente, Tes_5
, addetta presso il punto vendita di AR, ha
[...] sostanzialmente confermato che il vice assistente di filiale interviene in sostituzione dell'assistente di filiale quando questi
è assente.
2.5 Dal complessivo esame delle dichiarazioni rese dai testi, come riportate, risulta quindi confermata la prospettazione della resistente;
in particolare, per quel che rileva in questa CP_7 sede, risulta confermato che la società si era dotata di un'organizzazione che prevede presso ciascun punto vendita la figura dell'assistente di filiale affiancato vice assistenti di filiale e che questi ultimi, di fatto, svolgono in via prevalente un ruolo operativo al pari di tutti gli addetti vendita presenti presso ciascun esercizio, provvedendo al materiale rifornimento degli scaffali oltre che alle attività di cassa e, soltanto in assenza dell'assistente di filiale, svolgono i compiti di questi ultimi.
24 Il che è particolarmente rilevante, perché, in mancanza di una prova puntuale da parte del ricorrente sull'esercizio di tale attività in via prevalente e abituale, consente di ritenere che le mansioni invocate in ricorso siano state svolte, in concreto, soltanto in via occasionale in sostituzione dell'assistente di filiale, il che non consente, quindi, di ritenere sussistente il diritto al superiore inquadramento invocato .
Peraltro, i testi non hanno riferito di circostanze specifiche in cui hanno materialmente visto il ricorrente provvedere alla apertura e chiusura del punto vendita , inserire o disinserire l'allarme o recarsi presso l'esercizio in caso di accensione dell'allarme, predisporre gli “ordini di merce dei vari settori merceologici” e curare l'organizzazione del personale, né è comunque stata fornita la prova che ciò sia avvenuto in via prevalente e abituale.
Ne consegue, quindi, che non può dirsi fornita dal ricorrente la prova dei presupposti (esercizio con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili al livello 2° o in via subordinata al livello
3° invocati) che giustifichino il riconoscimento del diritto alle differenze retributive pretese per il diverso inquadramento;
infatti, sulla scorta della analisi complessiva delle dichiarazioni raccolte in giudizio appare maggiormente verosimile e plausibile quanto eccepito dalla società resistente, ossia che il ricorrente abbia operato, esercitando mansioni “superiori” solo in sostituzione di personale assente, con conseguente obbligo per la società datrice, per le giornate d'interesse, di retribuire il lavoratore in base al livello d'inquadramento superiore.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
3. Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda proposta nei confronti , dovendosi CP_8 CP_3 escludere che sussista il diritto alla regolarizzazione e/o all'integrazione della posizione contributiva della ricorrente in
25 considerazione della mancata prova del rapporto di lavoro subordinato nei termini prospettati in ricorso.
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente e la società le spese processuali seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 52.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, della nota spese in atti e dell'attività processuale svolta.
l , Controparte_9 CP_3 tenuto conto dell'assorbimento dell'esame della domanda sul punto e dell'assenza di una vera e propria posizione di contrapposizione processuale, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1418/2021 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della che liquida in Controparte_1
€ 4.629,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
l . Controparte_9 CP_3
Trani, 29.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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